Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 aprile 2023| n. 9967.
L’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado
Ai sensi dell’articolo 344 del codice di procedura civile, l’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (articolo 111 del codice di procedura civile) – è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’articolo 404 del cpc, apprestando uno strumento di tutela anticipata offerto a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo avverso la sentenza, al fine di consentire ai medesimi di far valere le loro ragioni ancor prima che sia emessa quella sentenza che potrebbe pregiudicarli.
Ordinanza|14 aprile 2023| n. 9967. L’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado
Data udienza 25 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: CONTRATTO BANCARIO – Conto corrente – Ripetizione di indebito – Intervento in appello del cessionario del credito – Ammissibilità. (Cpc, articoli 344 e 404)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11001/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 384/2017 depositata in data 8/3/2017;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Dott. Alberto Pazzi.
L’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 25 maggio 2010, accoglieva la domanda proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.n.c. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., con la quale era stata richiesta la restituzione di somme riscosse in forza di clausole illegittime di un contratto di conto corrente (relative a capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali determinati mediante rinvio agli usi su piazza e superiori al tasso soglia, commissione di massimo scoperto), e condannava l’istituto di credito convenuto, rimasto contumace, al pagamento di Euro 50.331,99, oltre interessi.
2. La Corte d’appello di Catanzaro – fra l’altro e per quanto qui di interesse – dichiarava il difetto di legittimazione passiva della banca, essendovi prova che il credito per cui era causa era stato ceduto a (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevita’, (OMISSIS) s.p.a.) in data anteriore all’instaurazione della lite, e, di conseguenza, rigettava la domanda proposta in origine nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
Riteneva, inoltre, che la domanda di ripetizione di indebito dovesse essere riesaminata rispetto a (OMISSIS) s.p.a., effettiva titolare del rapporto controverso e legittimamente intervenuta nel giudizio di impugnazione, potendo la sentenza di primo grado pregiudicare i suoi diritti.
Osservava a questo riguardo che il rapporto obbligatorio posto a base della domanda di ripetizione si era estinto a seguito dell’accordo transattivo stipulato fra la societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., documento legittimamente prodotto ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis poiche’ indispensabile ai fini della decisione.
Accoglieva, pertanto, l’appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda in origine proposta da parte attrice.
3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 8 marzo 2017, hanno proposto ricorso la societa’ (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) in proprio e (OMISSIS) prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e (OMISSIS) s.p.a..
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. e articolo 111 Cost., in quanto (OMISSIS) s.p.a., difettando di legittimazione passiva nel senso accertato dalla sentenza impugnata, non avrebbe potuto proporre appello.
5. Il motivo non e’ fondato.
Esso, infatti, non investe il contenuto della decisione impugnata laddove la stessa ha disconosciuto la legittimazione passiva della banca rispetto alla domanda di ripetizione di indebito proposta dalla societa’ (OMISSIS), ma, riconoscendone la fondatezza, fa leva sulla stessa per contestare l’interesse ad agire dell’appellante.
Ora, l’interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale, cioe’ correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza pronunziata e della sua idoneita’ a formare il giudicato; tale interesse va, dunque, correlato all’utilita’ giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone.
Nel caso di specie il convenuto contumace, condannato in primo grado al pagamento di quanto richiesto dall’attore a seguito dell’accoglimento della domanda principale, era stato concretamente soccombente in primo grado, per cui non poteva non avere interesse, ex articolo 100 c.p.c. (Cass. 20451/2017) a proporre appello, anche al fine di fare accertare il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 344 e 404 c.p.c.: malgrado l’unico intervento in appello consentito sia quello del terzo che potrebbe proporre opposizione ex articolo 404 c.p.c., anche al fine di scongiurare il rischio di un pregiudizio eventuale che possa derivare dalla futura sentenza di appello, nessun rischio era stato dedotto nel caso di specie, cosicche’ l’intervento di (OMISSIS) s.p.a. doveva essere considerato inammissibile, rimanendo di conseguenza preclusa ogni statuizione rispetto alle domande da questa presentate.
7. Il motivo non e’ fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che, ai sensi dell’articolo 344 c.p.c., l’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (articolo 111 c.p.c.) – e’ limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’articolo 404 c.p.c., apprestando uno strumento di tutela anticipata offerto a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo avverso la sentenza, al fine di consentire ai medesimi di far valere le loro ragioni ancor prima che sia emessa quella sentenza che potrebbe pregiudicarli (Cass. 29766/2011).
Gli odierni ricorrenti non hanno in alcun modo contestato l’accertamento della Corte di merito secondo cui il credito azionato in giudizio era stato ceduto a (OMISSIS) s.p.a. in data anteriore all’instaurazione della lite, determinando cosi’ una successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Ne consegue che la Corte d’appello non avrebbe dovuto accertare ne’ il dolo o la collusione, ne’ il pregiudizio derivante al terzo (nella specie cessionario) dalla sentenza emittenda.
E cio’ in quanto il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione (Cass. 18767/2017), di modo che questi non puo’ – stricto iure – essere considerato neppure un terzo, essendo l’effettivo titolare del rapporto controverso, tanto da poter essere destinatario dell’impugnazione proposta dall’avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio (v. Cass. 11757/2007, Cass. 11757/2006; Cass. 2889/2002).
8.1 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione di legge – in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio – vizio di travisamento della prova insussistenza della prova – prova inesistente – violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”, deduce un vizio di travisamento della prova, in quanto il documento prodotto da (OMISSIS) s.p.a. non solo non poteva essere scrutinato, poiche’ proveniente da chi difettava di legittimazione passiva, ma non conteneva neppure alcun accordo transattivo, costituendo una mera comunicazione fatta dalla banca alla societa’ correntista.
8.2 Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116 e 345 c.p.c.: la Corte di merito ha ritenuto indispensabile ai fini della decisione un documento che ben poteva essere prodotto in primo grado dalla banca; una simile valutazione non era condivisibile, dato che il contumace, dopo non essersi curato di prendere parte al giudizio davanti al tribunale, non puo’ rimediare alle conseguenze derivanti dal proprio contegno processuale con una produzione tardiva.
9. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, risultano l’uno in parte infondato, in parte inammissibile, l’altro inammissibile.
9.1 Si e’ gia’ detto in precedenza che (OMISSIS) s.p.a. aveva interesse ad impugnare, al fine di far valere il proprio difetto di legittimazione rispetto a una domanda concernente un credito che era stato oggetto di cessione in epoca antecedente l’avvio del giudizio.
Ne discende la facolta’ per l’appellante di effettuare produzioni documentali, nei limiti previsti dal rito.
9.2 La Corte di merito ha espressamente dato atto che “tanto il (OMISSIS) spa quanto la (OMISSIS) spa hanno dimostrato con la prova documentale l’estinzione del rapporto obbligatorio”.
Il quarto motivo di ricorso, rivolto a contestare l’ammissibilita’ della produzione effettuata dal solo (OMISSIS), risulta quindi inammissibile, per difetto di interesse, dato che il medesimo documento era stato prodotto anche da (OMISSIS) s.p.a..
9.3 La rimanente parte della terza doglianza si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prima che il Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, limitasse questo motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti.
In seguito a questa riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono piu’ ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita’ della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorieta’” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017).
Le carenze motivazionali denunciate non sono riconducibili nell’alveo del vizio di motivazione cosi’ rimodellato, perche’ le stesse, in realta’, lamentano non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura del documento prodotto che gli odierni ricorrenti vorrebbero dare; interpretazione, questa, che tuttavia non e’ coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).
10. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 5.200, di cui Euro 200, per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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