L’interesse del successibile a impugnare il testamento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 novembre 2020| n. 25077.

L’interesse del successibile a impugnare il testamento non può essere negato per il fatto che, in linea teorica e astratta, potrebbero esistere altre persone appartenenti a una delle categorie chiamate per legge alla successione. Un siffatto interesse può essere disconosciuto solo in caso di presenza effettiva di un chiamato che lo preceda nell’ordine successorio.

Ordinanza|9 novembre 2020| n. 25077

Data udienza 8 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Testamento – Successione per linea materna – Interesse del successibile ad impugnare – Disconoscimento solo in presenza di un chiamato noto che lo preceda nell’ordine successorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso ricorso 17037-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TRIESTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 769/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, il quale, decidendo la causa promossa da (OMISSIS) contro il Comune di Trieste, aveva negato che la (OMISSIS) avesse interesse all’impugnazione del testamento olografo di (OMISSIS), pubblicato il 13 aprile 2011 (era stata dedotta l’invalidita’ dell’olografo per mancanza di data). In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che l’attrice (OMISSIS), pur avendo dimostrato la propria qualita’ di successibile ex lege del testatore per la linea materna, non aveva dato la prova della mancanza di successibili di grado poziore nella linea paterna: da qui il difetto di interesse, concreto e attuale, all’impugnazione del testamento olografo.
Per la cassazione della sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
Il Comune di Trieste ha resistito con controricorso.
La causa, su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso, e’ stata fissata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte.
Il Comune di Trieste ha depositato memoria.
I due motivi di ricorso, entrambi proposti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si dirigono contro la statuizione di inammissibilita’ dell’azione per difetto di interesse.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
La corte d’appello ha condiviso il ragionamento del giudice di primo grado laddove questo, pur riconoscendo la qualita’ di chiamata dell’attrice, in ragione del suo comprovato rapporto di parentela con il de cuius per linea materna, aveva negato l’interesse di lei a impugnare il testamento, in dipendenza della mancata prova della non esistenza in vita di altri eredi legittimi, per linea paterna, di grado poziore. Si legge nella sentenza impugnata: “come esattamente rilevato dal Tribunale, sebbene la (OMISSIS) “abbia ricostruito e documentato il legame di parentela che la unisce al defunto, dimostrando altresi’ la senza invita di ulteriori parenti di quest’ultimo in linea materna, tale onere probatorio non risulta adeguatamente soddisfatto con riferimento agli eventuali parenti del signor (OMISSIS) dal lato paterno. E, invero, fatta salva la ricerca avviata presso il Comune di nascita del de cuius e del di lui padre, manca qualsivoglia altro tentativo da parte dell’attrice, ad esempio presso gli archivi parrocchiali del luogo di nascita degli stessi. Com’e’ noto, infatti, i registri parrocchiali riportano gli avvenimenti a carattere religioso che riguardano i membri della comunita’ parrocchiale, quali battesimi, matrimoni e funerali, sicche’ appare ragionevole ritenere che gli archivi parrocchiali del luogo di nascita del nonno del de cuius (noto all’attrice) possano fornire informazioni sull’esistenza di fratelli o sorelle del padre del de cuius sulla base delle quali avviare ulteriori ricerche ai fini dell’individuazione di eventuali cugini del medesimo. In presenza, infatti, di cugini ancora in vita del de cuius l’attrice sarebbe escluso dalla successione ab intestato a norma dell’articolo 572 c.c., considerato che per i discendenti dei collaterali degli ascendenti del de cuius l’istituto della rappresentazione non opera””.
Risulta con chiarezza che la ragione che ha indotto la corte d’appello a negare l’interesse all’impugnazione del testamento e’ identificata nella mancanza di una prova documentale, oggettiva e certa, circa l’inesistenza di chiamati di grado pozione sulla linea paterna. Si puo’ convenire che la prova della qualita’ di erede accampata da chi si affermi successibile ex lege ai sensi dell’articolo 572 c.c. implichi non solo la prova positiva del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio (prova che giudici di merito hanno riconosciuto data dalla (OMISSIS)), ma anche la prova negativa della inesistenza di chiamati di grado poziore. Ma una simile prova, in disparte il rilievo che essa, riguardante un fatto negativo, puo’ essere data anche per presunzioni dalle quali il fatto negativo sia desumibile (Cass. n. 14854/2013; n. 384/2007; n. 5427/2002), non deve svolgersi in termini di certezza, essendo sufficiente la prova della evidente probabilita’ di inesistenza di successibili di grado poziore.
In aggiunta a tale rilievo, gia’ sufficiente a rendere palese l’errore commesso dalla corte di merito, occorre considerare che, nella specie, la domanda di riconoscimento della qualita’ di erede rifletteva un’azione di annullabilita’ del testamento per mancanza di data, che si atteggiava a presupposto di quel riconoscimento. Ora l’azione di impugnativa del testamento, sia di nullita’ sia di annullabilita’, diversamente dall’azione di petizione ereditaria, non compete solo all’erede, ma a chiunque vi abbia interesse (Cass. n. 16/1985). In questo senso e’ significativo il principio di Cass. 12291/1998, che ha negato l’esperibilita’ dell’azione di annullamento del testamento da parte dei cugini della testatrice, “esclusi dall’ordine della successione legittima della stessa a causa dell’esistenza in vita della di lei sorella”, sorella che, pero’, era identificata nominativamente in quella vicenda.
Si puo’ quindi affermare il principio che l’interesse del successibile ex lege a impugnare il testamento non puo’ essere negato in forza della considerazione, teorica e astratta, che potrebbero esistere altri successibili. L’interesse del successibile potrebbe essere disconosciuto solo in presenza di un chiamato “noto” che lo preceda nell’ordine successorio.
La causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di cui sopra e liquidera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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