Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 aprile 2021| n. 14245.
L’indebita limitazione, da parte del giudice, del diritto dell’imputato a controesaminare il consulente tecnico del pubblico ministero non determina l’inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., in quanto l’acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullità relativa ai sensi dell’art. 181 cod. proc. pen.
Sentenza|16 aprile 2021| n. 14245
Data udienza 17 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Atti persecutori – Art. 612 bis c.p. – Relazione sentimentale interrotta – Questioni di rito – Prova testimoniale – Conduzione esame – Intervento presidente del collegio – Dichiarazioni della p.o. – Giudizio di attendibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SEMERARO LUCA;
Lette le conclusioni del PG CUOMO LUIGI;
Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso;
Lette le conclusioni del difensore;
Il difensore chiede l’accoglimento del ricorso;
Ricorso trattato ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 1 ottobre 2019 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Ivrea del 5 dicembre 2017, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta ad (OMISSIS) in 5 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati ex articolo 612-bis c.p. (capo 1, in (OMISSIS)); articoli 582 e 585 c.p. (capo 2, in (OMISSIS); capo 3, in (OMISSIS); capo 4 in (OMISSIS)); articolo 609-bis c.p., articolo 81 c.p., comma 2 (capo 5, In Ivrea, Bollengo ed altrove in date imprecisate quanto meno dal 15 maggio 2016 al 28 febbraio 2017); commessi ai danni di (OMISSIS), con la quale aveva avuto una relazione sentimentale per 4 anni terminata intorno all’agosto 2015; L. n. 110 del 1975, articolo 4, articolo 81 c.p., comma 2, (capo 6, accertato a (OMISSIS)).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex articolo 606 c.p.p., lettera b), d) ed e), in relazione agli articoli 495, 507 e 603 c.p.p..
In primo grado il Tribunale di Ivrea ammise la testimonianza di (OMISSIS) quale teste della difesa ma poi procedette all’escussione ex articolo 507 c.p.p., privando la difesa dell’esame diretto.
Dopo aver riportato il motivo di appello relativo all’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di Ivrea del 21 novembre 2017, con il quale si chiese anche l’esame della persona offesa ex articolo 603 c.p.p., la motivazione della sentenza impugnata sul rigetto del motivo di appello, si rileva che l’ordinanza sull’ammissione della prova ex articolo 507 c.p.p., era stata emessa senza contraddittorio sicche’ nulla la difesa avrebbe potuto eccepire mentre eventuali osservazioni critiche dopo la lettura dell’ordinanza avrebbero rappresentato una mancanza di rispetto al collegio.
Il Tribunale avrebbe poi in piu’ di un punto interrotto il controesame difensivo ed avrebbe impedito di valutare l’attendibilita’ della parte civile su punti decisivi; tale questione avrebbe rilevanza in quanto la Corte di appello, per disattendere la tesi difensiva dell’inattendibilita’ della persona offesa, avrebbe erroneamente ritenuto che gli orari in cui si sarebbero consumati i rapporti sessuali erano alternativi, andando contro il tenore letterale delle dichiarazioni rese in incidente probatorio. Vi sarebbe poi una differenza tra chi fa domande in sede di esame, scegliendo ordine e modalita’, e chi svolge il controesame, che si ritrova il campo limitato ai temi gia’ toccati.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 192 c.p.p., con riferimento alla valenza probatoria attribuita alle deposizioni della parte civile (OMISSIS), unica fonte di prova diretta, posto che gli altri testi, suoi parenti, fra cui la figlia (OMISSIS), sono testi de relato. La responsabilita’ del ricorrente sarebbe stata affermata in base alle sole dichiarazioni della parte civile.
Dopo la parte in diritto sull’attendibilita’ della persona offesa e della parte civile, riassunti i fatti, sostiene che dalla querela del 22 agosto 2015 i fatti di violenza sessuale sarebbero emersi solo nell’incidente probatorio del (OMISSIS).
La Corte di appello avrebbe ripercorso l’iter logico della sentenza di primo grado quanto all’attendibilita’ della persona offesa; avrebbe disatteso gli elementi difensivi con argomentazioni illogiche; non avrebbe verificato l’attendibilita’ della teste rispetto a specifiche circostanze fattuali, minimizzando le contraddizioni.
L’intento calunniatorio della parte civile emergerebbe da un sms inviato da (OMISSIS) al ricorrente il 23 febbraio 2017, riportato nell’atto di appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello; la frase “voglio vederti distrutto” andrebbe oltre il desiderio di punire il ricorrente.
Si contesta poi la motivazione della sentenza impugnata in ordine al punto dell’appello per cui il ricorrente avrebbe avuto le chiavi di almeno tre case della parte civile; sul possesso delle chiavi sarebbero state rese dichiarazioni contrastanti.
Illogica sarebbe stata la spiegazione offerta dalla Corte di appello sul perche’ la parte civile indicasse il ricorrente quale proprio compagno dopo aver subito lesioni tali da recarsi al pronto soccorso e mentre avrebbe subito rapporti sessuali non consenzienti.
Si contesta poi la risposta della Corte di appello sulla presenza del ricorrente al matrimonio della figlia della parte civile, del 28 novembre 2015, perche’ se la presenza fosse stata effettivamente imposta dall’imputato non si spiegherebbe perche’ gli sarebbero state consegnate le foto del matrimonio e perche’ alla cerimonia non fosse presente (OMISSIS), il fidanzato ufficiale della parte civile.
Altra contestazione concerne gli orari in cui il ricorrente avrebbe preteso di avere 4-5 rapporti sessuali al giorno; nelle sommarie informazioni del 29 marzo 2017 sarebbero i rapporti a cui la donna avrebbe acconsentito, mentre nell’esame sarebbero i rapporti pretesi. La risposta della Corte di appello sul punto sarebbe manifestamente illogica.
La Corte di appello avrebbe poi ritenuto che le contraddizioni evidenziate dalla difesa emergenti dal verbale di sommarie informazioni sarebbero dovute all’assenza dell’interprete; le stesse sommarie informazioni sarebbero state al contempo adoperate per confermare che la donna non volesse consumare i rapporti sessuali. Sul punto, alla difesa sarebbe stato impedito di procedere al controesame, come in precedenza indicato.
La motivazione sarebbe viziata anche quanto alla discrasia, dedotta con l’appello, rispetto al primo episodio di violenza sessuale, collocato nel 2014 nel corso della deposizione dibattimentale, e nell’aprile 2015 nell’incidente probatorio.
La Corte di appello non avrebbe valutato adeguatamente tutte le discrasie emerse nelle dichiarazioni, evidenziate con l’atto di appello, sia sulla presenza di rapporti anche consenzienti sia sugli orari, sui luoghi e la frequenza con sui si sarebbero verificati.
La persona offesa avrebbe reso dichiarazioni, relative ai rapporti subiti nella casa di (OMISSIS), contrastanti con quelle della figlia Iulia.
La contraddittorieta’ delle dichiarazioni della parte civile emergerebbe anche dalla vicenda del licenziamento dal lavoro presso la famiglia Chiozza, attribuito dalla teste (OMISSIS) non al comportamento del ricorrente bensi’ al decesso della madre.
Su tutte le contraddizioni rilevate dalla difesa la Corte di appello avrebbe risposto con motivazione apparente; la corte territoriale, inoltre, sarebbe incorsa in erronea applicazione della legge penale perche’ gli elementi di prova erroneamente valutati avrebbero avuto un peso decisivo nella decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
1.1. In sostanza, il Tribunale ha di fatto revocato l’ordinanza di ammissione della prova richiesta dalla difesa, quanto all’esame della parte civile, senza alcuna motivazione, ma ha poi disposto l’esame della stessa ex articolo 507 c.p.p..
1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluita’ della prova, produce una nullita’ di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’articolo 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa e’ sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D M., Rv. 271732 – 01).
Cfr. anche Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 – 01, per cui la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluita’ produce una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dall’articolo 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della “parita’ delle armi” sancito dall’articolo 6, comma 3, lettera d), della CEDU, al quale si richiama l’articolo 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale).
In motivazione, la sentenza Polise ha precisato che alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullita’ deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’articolo 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che in caso contrario essa e’ sanata. Infatti, il disposto dell’articolo 180 c.p.p., secondo cui la nullita’ di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio e’ deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nella disposizione dell’articolo 182 c.p.p., comma 2, che prevede una eccezione alla regola della deducibilita’ appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell’atto nullo. Per tale ipotesi e’ sancito che la parte, se non puo’ eccepire la nullita’ prima del compimento dell’atto stesso, deve farlo immediatamente dopo.
1.3. E’ incontestato che tale eccezione di nullita’ non sia stata proposta tempestivamente pur essendo la parte presente alla lettura dell’ordinanza; l’eccezione e’ stata proposta solo con l’appello, dopo l’avvenuta sanatoria della nullita’.
1.4. In ogni caso, l’esame ed il controesame della parte civile sono comunque avvenuti, ne’ la difesa dell’imputato ha invocato il diritto di procedere all’esame e non al controesame, sicche’ la prova non e’ stata omessa; non e’ invocabile il vizio ex articolo 606 c.p.p., lettera d).
Va poi ribadito che (cfr. Sez. 6, n. 6231 del 15/01/2020, P., Rv. 278343 01), in tema di istruzione dibattimentale, stante il principio di tassativita’ delle nullita’, il mancato rispetto dell’ordine di assunzione delle prove non e’ causa di nullita’, risolvendosi in una mera irregolarita’ non presidiata da alcuna sanzione processuale.
1.5. Quanto alle modalita’ di conduzione dell’esame, va ricordato il principio per cui, in tema di testimonianza, il presidente del collegio ha il potere di intervenire nell’esame testimoniale, ai sensi dell’articolo 499 c.p.p., comma 6, al fine di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita’ delle risposte e la lealta’ dell’esame medesimo, sicche’ non si configura alcuna violazione del diritto di difesa ove lo stesso chieda precisazioni al teste, ovvero circoscriva la formulazione delle domande ai temi di rilievo ed effettivo interesse in relazione ai fatti oggetto della contestazione (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018, dep. 2019, Furnari, Rv. 275880 – 02).
1.6. In relazione all’affermata compressione del diritto di difesa nel corso dell’esame della persona offesa, per le limitazioni che sarebbero state poste dal Presidente del collegio, va ribadito il principio espresso da Sez. 6, n. 52903 del 07/11/2016, Di Girolamo, Rv. 268488 – 01, per cui cio’ non determina l’inutilizzabilita’ della deposizione ai sensi dell’articolo 191 c.p.p., in quanto l’acquisizione della prova non viola alcun divieto, ma integra una nullita’ relativa ai sensi dell’articolo 181 c.p.p., sanata ove la parte presente nulla eccepisca.
Non risulta eccepita alcuna nullita’ nel corso dell’esame della parte civile.
2. Il secondo motivo e’ inammissibile nella parte in cui si deduce il vizio ex articolo 606 c.p.p., lettera b), – che concerne la violazione di legge sostanziale – in relazione alla norma processuale ex articolo 192 c.p.p..
2.1. Per il resto il motivo e’ manifestamente infondato. Quanto all’an della responsabilita’, le contestazioni concernono esclusivamente le dichiarazioni della persona offesa sul reato di violenza sessuale, mentre non risultano dedotti specifici motivi relativi ai reati ex articolo 612-bis e articolo 582 c.p. e L. n. 110 del 1975, articolo 4. L’impugnazione e’ pertanto limitata al capo 5 ex articolo 609-bis c.p..
2.2. La Corte di appello ha correttamente effettuato il giudizio di attendibilita’ della persona offesa, valutando la genesi della denuncia, compreso il perche’ le violenze sessuali non furono rappresentate in querela, il contesto complessivo in cui si sono svolti i fatti, l’attendibilita’ soggettiva, la presenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.
La corte territoriale ha anche specificamente risposto alle contestazioni difensive; sul punto il ricorso si fonda da un lato su una lettura parcellizzata delle dichiarazioni della persona offesa, richiamando per la gran parte solo le risposte alle domande della difesa, ma senza valutare il complessivo esame, e dall’altro su una lettura alternativa delle fonti di prova.
2.3. Le dichiarazioni oggetto di contestazione sono infatti state esplicitamente valutate dalla Corte di appello, senza che la stessa sia incorsa nel travisamento della prova, che e’ limitato al significante.
Anche a seguito della modifica dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione e’ circoscritto nell’ambito di un controllo di sola legittimita’, con la conseguenza che la possibilita’, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione anche da “altri atti del processo” non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, bensi’ quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova omessa o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata.
Anche di fronte alla previsione di un ampliamento dell’area entro la quale il controllo sulla motivazione deve operare, non muta affatto la natura del sindacato di legittimita’, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non puo’ comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicche’, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del merito.
2.4. Si propone una valutazione di merito alternativa ad esempio con riferimento al significato del sms (pag. 8 del ricorso).
La giustificazione sul possesso delle chiavi, indicata a pagina 11 della sentenza impugnata, non e’ stata specificamente contestata, ma e’ stata riproposta la tesi alternativa senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata.
2.5. Totalmente irrilevanti sono poi le deduzioni difensive sul fatto che la parte civile abbia chiamato, come risulta dai referti, il ricorrente con l’appellativo compagno, posto che tra i due vi era stata una lunga relazione sentimentale: cio’ che rileva, semmai, e’ che i referti medici costituiscono un riscontro oggettivo alle dichiarazioni della persona offesa che ne confermano l’attendibilita’. Sul punto per altro non si rinvengono specifici motivi di impugnazione.
2.6. Analogamente, anche quanto al numero dei rapporti sessuali richiesti o imposti e su quando si sono verificati i rapporti senza consenso la tesi difensiva si fonda sulla estrapolazione di poche frasi, senza riportare quanto dichiarato sul punto dalla parte civile nel corso dell’esame e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza che fa riferimento all’incidente probatorio ed alla spiegazione fornita sul personale concetto di consenso, alla contestazione parziale effettuata dalla difesa nel corso dell’esame, alle violenze subite.
2.7. La tesi del contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e di (OMISSIS) e’ poi smentita da quanto riportato nel ricorso posto che la donna ha fatto un collegamento tra un licenziamento a lei non spiegato ed il comportamento dell’uomo.
2.8. Va infine rilevato che il ricorso non si confronta con quella parte della sentenza in cui la Corte di appello (par. 3 Le ulteriori risultanze) ha indicato i riscontri esterni alle sue dichiarazioni costituiti dalle dichiarazioni di (OMISSIS) quanto al ritrovamento del biglietto lasciato dal ricorrente; di (OMISSIS) sul danneggiamento della porta di ingresso della parte civile; dalla annotazione della polizia giudiziaria del 3 giugno 2016; dalle dichiarazioni del dottor (OMISSIS) sulle condizioni psicologiche della donna e su quanto a lui riferito; sul ritrovamento di due coltelli a serramanico il 10 marzo 2017 in possesso del ricorrente e di una scatola di farmaci da lui sottratti alla parte civile; dalle dichiarazioni di (OMISSIS) su quanto da lei direttamente assistito in ordine al reato ex articolo 612-bis c.p.; dalle dichiarazioni di (OMISSIS) su quanto da lei direttamente assistito e riportato in sentenza.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply