L’incarico professionale deve essere considerato unitariamente allorquando vi siano più gradi di giudizio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 16 luglio 2018, n. 18858

La massima estrapolata:

L’incarico professionale deve essere considerato unitariamente allorquando vi siano più gradi di giudizio, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo, circostanza che implica la prosecuzione dell’affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non già il suo esaurimento

Sentenza 16 luglio 2018, n. 18858

Data udienza 29 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26721/2013 proposto da:
(OMISSIS), difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale al margine del controricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli, depositato il 6 giugno 2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 marzo 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianfranco Servello che ha concluso per l’accoglimento dell’ultimo motivo e per il rigetto degli altri motivi del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso depositato il 14 gennaio 2013 l’Avvocato (OMISSIS) proponeva reclamo L. Fall., ex articolo 26, innanzi al Tribunale di Napoli avverso il decreto del 2 gennaio 2013 con il quale il giudice delegato del fallimento (OMISSIS) srl aveva liquidato i suoi compensi professionali per l’attivita’ svolta come difensore nell’interesse della curatela.
Si costituiva in giudizio la curatela contestando la domanda dell’attore e proponendo l’eccezione di inesatto adempimento della prestazione professionale.
Con provvedimento depositato il 6 giugno 2013, il Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo.
2. – Avverso tale pronuncia, l’Avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., sulla base di nove motivi.
La curatela si e’ costituita con controricorso.
In prossimita’ dell’udienza entrambe le parti hanno presentato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 1460 e 1703 c.c., L. Fall., articolo 25, n. 6, e articolo 83 c.p.c.). Secondo parte ricorrente, il Tribunale di Napoli avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’eccezione di inesatto adempimento delle obbligazioni professionali nonostante tale eccezione fosse stata sollevata in relazione al pagamento di prestazioni svolte per gradi successivi a quello nel quale si sarebbe avuto l’inesatto adempimento, muovendo dall’assunto secondo cui la prestazione dell’avvocato sarebbe unitaria e si sarebbe conclusa solo al momento della pubblicazione della sentenza di Cassazione. Al riguardo si sottolinea come la prestazione del difensore si concluda con la definizione del singolo grado di giudizio, laddove il mandato sia limitato al patrocinio in quel grado. In materia fallimentare, inoltre, si pone in essere tra curatore e difensore un contratto d’opera professionale per ciascun grado di giudizio, che esaurisce i suoi effetti all’interno di quel rapporto e che cessa con la sua definizione, anche nel caso di conferimento di mandato per il successivo grado, che determina l’instaurazione di un nuovo rapporto. Nella materia fallimentare, infatti, il curatore necessita di apposita autorizzazione del giudice delegato per ciascun grado di giudizio. L’eccezione di inesatto adempimento sarebbe inoltre tardiva, attesa la conclusione della prestazione relativa al primo grado di giudizio, le cui spettanze erano gia’ state pagate.
1.2. – Il motivo e’ infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’incarico professionale deve essere considerato unitariamente allorquando vi siano piu’ gradi di giudizio, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo, circostanza che implica la prosecuzione dell’affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente, non gia’ il suo esaurimento (Cass. 22 luglio 2004, n. 13774).
L’incarico conferito dal cliente si fonda sul contratto di patrocinio, che e’ regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non sul rilascio della procura ad litem, il cui fine e’ soltanto quello di consentire la rappresentanza processuale della parte (Cass. 2 settembre 1997, n. 8388).
Pertanto, nel caso di prestazioni rese in piu’ gradi di giudizio, l’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico – il momento in cui interviene la “decisione della lite”, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dall’articolo 2957 c.c., comma 2, per le competenze dovute agli avvocati e’ ai procuratori – va individuato con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio (ex plurimis Cass. 8 ottobre 2001, n. 12326).
Nel caso di specie, essendosi esaurita la prestazione professionale del ricorrente solo con la conclusione del giudizio di legittimita’, risultava ammissibile l’eccezione d’inadempimento, ex articolo 1460 c.c., che puo’ essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale (Cass. 15 dicembre 2016, n. 25894; Cass. 5 luglio 2012, n. 11304).
2. – Con il secondo e il terzo motivo si denunciano, cumulativamente, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e la violazione o falsa applicazione di legge (articolo 360, comma 1, n. 3 in relazione agli articoli 100, 112 e 116 c.p.c.). Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere fondata l’eccezione di inadempimento. A tal fine vengono riprodotti il contenuto del reclamo avverso il provvedimento di liquidazione del giudice delegato, nonche’ il contenuto delle note difensive depositate nel corso del precedente grado di giudizio. Il Tribunale, secondo quanto argomentato, non avrebbe tenuto conto del cambiamento delle persone che hanno assunto le vesti di giudice delegato e di curatore all’interno della procedura che ha visto instaurarsi del rapporto contrattuale. Sotto altro profilo si deduce l’insussistenza dei danni a cose subiti dalla societa’ fallita e l’assenza di ammissione al passivo del fallimento per la relativa voce. Il curatore fallimentare e il giudice delegato si sarebbero dimostrati ben consapevoli del carattere aleatorio della richiesta d’indennizzo per danni a cose e l’ufficio fallimentare avrebbe pienamente condiviso la strategia difensiva processuale posta in essere per ottenere il risarcimento. Le tesi difensive sulla prova del danno sarebbero inoltre opinabili rispetto a quelle argomentate dall’attuale ricorrente.
2.1. – Le doglianze sono inammissibili.
Riguardo all’omessa pronuncia – pur rilevandosi l’erroneo richiamo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in luogo del n. 4, anche se l’erronea intitolazione del motivo non osta alla riqualificazione della sua sussunzione nell’altra fattispecie (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557) – deve evidenziarsi che la Corte d’appello ha esaminato sia la domanda principale sia l’eccezione, per cui non sussiste la doglianza qui proposta.
2.2. – Le censure formulate in relazione al vizio di motivazione non sono conformi alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In base alla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’ consentito denunciare in cassazione oltre all’anomalia motivazionale che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomparabile” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), solo il vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e abbia carattere decisivo (Cass. 23 marzo 2017, n. 7472).
L’eccezione d’inadempimento, ex articolo 1460 c.c., puo’ essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale (Cass. 15 dicembre 2016, n. 25894).
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell’onere della prova e’ applicabile quando e’ sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiche’ il debitore eccipiente si limitera’ ad allegare l’altrui inadempimento, e il creditore dovra’ dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 826). Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione, dunque, al creditore istante spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15659).
Il Tribunale, in sede di reclamo, ha motivato specificamente le ragioni in base alle quali ha accolto l’eccezione ex articolo 1460 c.c., prendendo in considerazione le circostanze articolate dal ricorrente, per cui non sussiste alcun margine di apprezzamento della censura formulata in questa sede. Il ricorrente, invero, mira a ottenere una inammissibile rivalutazione del merito della controversia.
3. – Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 36 Cost., L. Fall., articoli 25 e 11). Si evidenzia che il decreto sarebbe errato anche li’ dove ha ritenuto corretta la decisione del giudice delegato di liquidare i compensi, riservandosi di autorizzare il pagamento solo a fronte della prova dell’esatto adempimento riguardo alla richiesta d’indennizzo per danni a cose. Tale sospensione sarebbe illegittima perche’ la liquidazione era ancorata all’attivita’ svolta nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello e la liquidazione del compenso dovrebbe comportare il suo immediato pagamento. Sarebbe stata posta in essere una illegittima forma di autotutela.
3.1. – Il motivo e’ infondato.
L’articolo 1460 c.c., costituisce una forma di autotutela che non e’ limitata all’ambito negoziale e la stessa puo’ essere utilizzata laddove l’obbligazione del professionista sia oramai eseguita (Cass. 5 luglio 2012, n. 11304).
Se il termine “autotutela” appare piu’ consono ad un rapporto svolgentesi al di fuori del processo, la sistematica e la genesi della disposizione in esame sono perfettamente compatibili con la sua utilizzazione in ambito giudiziale, sub specie di eccezione (Cass. 24 settembre 2009, n. 20614; Cass. 26 maggio 2003, n. 8314).
Il giudice delegato, pertanto, correttamente si e’ riservato di autorizzare il pagamento dei compensi liquidati, una volta ritenuta fondata la relativa eccezione.
4. – Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, comma 1, n. 3 in relazione al Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 2, convertito con L. 248 del 2006, al Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, comma 3, convertito con L. n. 27 del 2012, agli articoli 2225 e 2233 c.c., Decreto Ministeriale n. 127 del 2004). Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere corretta la liquidazione dei compensi in misura inferiore ai minimi tariffari, sul presupposto che il Decreto Legge n. 223 del 2006 (decreto Bersani) imporrebbe il rispetto dei minimi non solo nell’ipotesi di liquidazione giudiziale delle spese del giudizio ma anche nel caso in cui il giudice delegato provveda a liquidare il compenso per l’attivita’ prestata nell’interesse della curatela, giacche’ tale liquidazione rientra nel concetto di liquidazione giudiziale. Si evidenzia, inoltre, che nel caso di specie non vi era stato un preventivo accordo in deroga agli minimi tariffari ma solo l’impegno del professionista ad accettare la liquidazione del giudice delegato sul presupposto che questa fosse effettuata legittimamente e non certo in violazione di legge. Alcun rilievo rivestirebbe la circostanza che la liquidazione e’ intervenuta successivamente all’abrogazione delle tariffe professionali poiche’ tutte le prestazioni in questione sono state completate prima dell’entrata in vigore dei nuovi parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004.
Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, comma 1, n. 3 in relazione al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 4, L. n. 794 del 1942, articolo 24, articoli 2225 e 2233 c.c.). Il Tribunale di Napoli non avrebbe considerato che per procedere alla liquidazione giudiziale del compenso in deroga ai minimi sarebbe stato necessario l’accordo delle parti o l’acquisizione di un parere presso il consiglio dell’ordine.
Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, n. 3, in relazione al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articoli 5 e 6, L. Fall., articolo 25, articoli 2225 e 2233 c.c.). Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto congrui gli importi riconosciuti dal giudice delegato, tenuto conto del valore del decisum, dell’importo dei compensi professionali gia’ liquidati e della pretesa fondatezza dell’eccezione di inesatto adempimento.
Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2225 c.c., e del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 5, in relazione al “risultato conseguito”.
4.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.
Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su piu’ ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e’ necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinche’ si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano (Cass., Sez. Un., 8 agosto 2005, n. 16602 e successive conformi). Ne consegue che e’ sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perche’ il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato.
Nel caso di specie, il ricorrente, con le sue doglianze, non riesce a superare la duplice ratio della motivazione, avendo il Tribunale rigettato il reclamo non solo in relazione ai profili riguardanti la tariffa professionale applicabile ma anche con riferimento all’eccezione di inesatto adempimento delle obbligazioni professionali, per la quale la doglianza autonomamente formulata in questa sede e’ stata respinta in relazione ai motivi di ricorso gia’ esaminati.
5. – Con il nono motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, n. 3, in relazione al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, articolo 14) con riferimento al rimborso forfettario delle spese generali.
5.1. – Il motivo e’ fondato.
Il rimborso delle spese generali (nella specie, richiesto ai sensi dell’articolo 14 della tariffa professionale, approvata con Decreto Ministeriale n. 127 del 2004), spetta all’avvocato in via automatica e con determinazione ex lege (Cass. 20 agosto 2015, n. 17046), per cui il Tribunale non poteva negarne la sua liquidazione.
6. – Il ricorso deve essere dunque accolto limitatamente al nono motivo, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli anche per liquidazione delle spese di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il nono motivo, dichiara inammissibili il secondo e il terzo, rigetta i restanti; rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Napoli anche per liquidazione delle spese di legittimita’.

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