L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

Consiglio di Stato, Sentenza|17 giugno 2021| n. 4668.

L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas.

Ai fini dell’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi la vicinitas non è decisiva per riconoscere l’interesse ad agire (che nel giudizio di legittimità davanti al G.A. si identifica con l’interesse ad impugnare), nel senso che di per sé non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l’intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente (Dlgs n. 104/2010). L’indirizzo secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve essere concretamente indagato e accertato anche l’interesse ad agire valorizza ragioni di coerenza con i principî generali sulle condizioni per l’azione nel processo amministrativo, nel cui novero rientrano distintamente, oltre alla legitimatio ad causam, il cosiddetto titolo (o legittimazione al ricorso) e l’interesse ad agire: occorre poi la positiva dimostrazione di un danno (certo o altamente probabile) che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente.

Sentenza|17 giugno 2021| n. 4668. L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

Data udienza 15 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Permesso di costruire – Processo amministrativo – Legittimazione ad agire – Proprietà di un lotto contiguo – Interesse concreto ad agire – Necessità – L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9723 del 2020, proposto dal signor Ro. Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Gr. e Fe. Di., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la signora Lo. Sa., in qualità di erede del signor Os. Sa., rappresentata e difesa dall’avvocato Vi. Re., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9982 del 2020, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ce. Di Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la signora Lo. Sa., in qualità di erede del signor Os. Sa., rappresentata e difesa dall’avvocato Vi. Re., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il signor Ro. Gi., non costituito in giudizio;
per la riforma
con entrambi i ricorsi n. 9723 e n. 9982 del 2020:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, n. 325 del 21 settembre 2020, resa tra le parti, concernente il rilascio di un permesso di costruire.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in entrambi i giudizi della signora Lo. Sa.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo;
Uditi, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, gli avvocati Fe. Di. e Vi. Re.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Os. Sa. ha impugnato dinanzi al Tar per l’Abruzzo, sede dell’Aquila, il permesso di costruire n. 16/2012 del 24 maggio 2012 rilasciato dal Comune di (omissis) al signor Ro. Gi. per la costruzione di quattro nuovi alloggi di edilizia residenziale in località (omissis).
1.1. Il ricorrente ha nella sostanza prospettato due motivi di censura.
1.1.1. Il primo, relativo alla circostanza che il Comune avrebbe consentito di realizzare gli immobili e di tagliare gli alberi presenti sul terreno, pur essendo questi ultimi un vero e proprio “bosco urbano”, senza la preventiva acquisizione dei vari permessi prescritti in ragione dei vincoli idrogeologico, forestale e paesaggistico dell’area (in particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 del Regolamento Edilizio comunale, che imponeva la necessità di una specifica licenza di costruzione per l’alterazione degli alberi ornamentali di alto fusto, la violazione dell’art. 19 delle NTA al PRG, relativo alle zone di vincolo idrogeologico, per la mancata acquisizione del parere dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, la violazione dell’art. 79 della legge regionale dell’Abruzzo n. 18/1983, che vietava ogni attività di trasformazione urbanistica nelle aree boscate, e del vincolo posto dalla legge regionale n. 24/1986), nonché il difetto di motivazione del parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (n. 20668/2011).
1.1.2. Il secondo, riguardante l’asserita violazione delle NTA del PRG perché sull’area sarebbero mancate le opere di urbanizzazione previste dall’art. 9 delle stesse norme di attuazione.
2. Il Tar dell’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe:
a) ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse ad agire sollevata dal Comune, ritenendo sufficiente la sussistenza della vicinitas;
b) dopo aver dato atto della presenza delle autorizzazioni idrogeologiche e paesaggistiche, ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo fondata la dedotta mancata acquisizione della autorizzazione dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste per il taglio di alberi all’interno di un’area ritenuta “boscata” e comunque non sufficiente l’autorizzazione rilasciata dal Corpo forestale (in data 21 febbraio 2012);
c) ha assorbito il secondo motivo incentrato sulla violazione dell’art. 9 delle NTA nella parte in cui nell’area interessata dall’intervento edilizio non sarebbero state realizzate le necessarie opere di urbanizzazione;
d) ha condannato il Comune e il contro interessato alle spese di lite.
3. Il signor Ro. Gi. ha quindi proposto appello con ricorso n. r.g. 9723/2020, prospettando i seguenti motivi di censura.

 

L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

3.1. Error in iudicando per violazione dell’art. 81 c.p.a.
3.1.1. Unitamente al ricorso di primo grado, il signor Salsiccia depositò in giudizio, in data 15 ottobre 2012, l’istanza di fissazione dell’udienza. Quest’ultima fu poi fissata il 22 novembre 2017, ma rinviata a data da destinarsi. Dopo oltre due anni, senza che fosse compiuto alcun atto processuale, in data 9 gennaio 2020 fu fissata l’udienza per il 20 maggio 2020, ulteriormente rinviata al 17 settembre 2020.
3.1.2. Parte appellante evidenzia quindi come l’inattività processuale protrattasi dal 22 novembre 2017 al 9 gennaio 2020 abbia determinato la perenzione del ricorso ai sensi dell’art. 81 c.p.a. Dopo il rinvio dell’udienza del 22 novembre 2017 a data da destinarsi, il difensore dell’appellato avrebbe dovuto, entro un anno, presentare una nuova istanza di fissazione o un’istanza di prelievo o comunque compiere un qualsivoglia altro atto processuale pena la perenzione del ricorso. Di conseguenza, il Tar avrebbe dovuto, anche d’ufficio, rilevare la perenzione, ai sensi dell’art. 83 c.p.a.
3.2. Error in procedendo nella parte in cui la sentenza non ha rilevato il difetto di legittimazione del ricorrente in primo grado.
3.2.1. Sebbene la difesa del Comune avesse eccepito il difetto di legittimazione dell’appellato, il Tar ha ritenuto di non condividere tale eccezione, ritenendo sufficiente il requisito della vicinitas. Tuttavia, per l’appellante, la mera vicinitas, qualora non corroborata dalla specifica allegazione e dalla dimostrazione di ulteriori pregiudizi alla propria sfera giuridica conseguente all’attività edificatoria, non avrebbe potuto da sola ritenersi sufficiente a legittimare la proposizione di un ricorso avverso il permesso di costruire.
3.3. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 227 del 2001, nonché dell’art. 9, comma 3, della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38
3.3.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che il permesso di costruire rilasciato in favore dell’appellante fosse illegittimo in quanto non preceduto dall’autorizzazione dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste prevista dall’art. 9, comma 3, della legge ragionale dell’Abruzzo n. 38 del 1982. Più nel dettaglio, questa disposizione, prima della sua abrogazione intervenuta ad opera della legge regionale n. 3 del 2014, prevedeva che “Sono altresì sottoposte a regime vincolistico le specie forestali dovunque radicate a gruppi o in filari che abbiano raggiunto un portamento arboreo.

 

L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

Gli eventuali tagli devono essere preventivamente autorizzati dagli ispettorati ripartimentali delle foreste”.
3.3.2. Il Tar ha ritenuto che gli alberi di pino nero presenti sul fondo interessato dal permesso di costruire formassero un bosco, ed ha quindi rilevato la mancata acquisizione della relativa autorizzazione forestale “pur risultando acquisiti i prescritti pareri posti a tutela dei vincoli paesaggistico ed idrogeologico presenti sull’area interessata”.
3.3.3. Evidenzia invece l’appellante che l’autorizzazione di cui all’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 38 del 1982 è stata acquisita, così come risulta dalla documentazione agli atti del giudizio. Il signor Gi. ha infatti presentato al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di (omissis), una istanza, ai sensi del r.d. n. 3267 del 1923. A seguito dell’istanza, in data 27 ottobre 2011, con nota prot. 801 (sub allegato n. 10 al ricorso), il Comando Stazione di (omissis) ha quindi comunicato all’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste dell’Aquila e, per conoscenza, all’Ispettorato Distrettuale delle Foreste di Avezzano, la compiuta descrizione dei lavori, compreso il taglio di novanta piante di pino nero, con le relative proposte di prescrizioni per il rinverdimento successivo con specie tipiche della zona.
3.3.4. Gli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste, tuttavia, erano stati da tempo soppressi con trasferimento delle funzioni al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2004. La sentenza impugnata invece è partita dal presupposto della loro perdurante esistenza non rilevando che il Comando Stazione di (omissis) erroneamente aveva anche a loro indirizzata la suddetta nota.
3.3.5. In ogni caso, il competente Comando Provinciale dell’Aquila del Corpo Forestale dello Stato, dopo un approfondimento istruttorio, con nota 3436 del 21 febbraio 2012, ha autorizzato il taglio degli alberi con prescrizioni.
3.3.6. D’altra parte, rileva parte appellante, non avrebbe fondamento l’interpretazione della Tar secondo cui il Comando Provinciale dell’Aquila avrebbe rinviato “ogni valutazione in merito alla presenza sul terreno interessato di un soprassuolo arboreo alle valutazioni del competente Servizio della Regione Abruzzo” in ragione della circostanza che non esisteva alcun servizio della Regione Abruzzo competente ad emettere l’autorizzazione di cui all’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 38 del 1982.
3.4. Error in iudicando per violazione dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 227 del 2001.
3.4.1. L’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 227 del 2001 prevede che “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti”.
3.4.2. Evidenzia l’appellante che la suddetta disposizione, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 2, “si applica ai fini dell’individuazione dei territori coperti da boschi di cui all’articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”. L’art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999, poi sostituito dall’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, prevede che “Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone (omissis)”.
3.4.3. In relazione a tale contesto normativo, un bosco non potrebbe considerarsi tale se ricade in aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone (omissis) (caso esattamente coincidente con quello in esame in cui l’area interessata dall’intervento edilizio è stata delimitata come zona (omissis) di completamento edilizio nell’anno 1984).
4. La signora Lo. Sa., in qualità di erede del signor Os. Sa., si è costituita in giudizio il 18 gennaio 2021, chiedendo il rigetto del ricorso.

 

L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

5. Sia l’appellante che la parte appellata hanno depositato note di udienza il 20 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, così come integrato dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020.
6. Con ordinanza cautelare n. 168 del 22 gennaio 2021, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, ai fini di mantenere la controversia “re adhuc integra”.
7. L’appellante e la parte appellata hanno poi depositato memorie il 15 marzo 2021 e repliche il 25 marzo 2021.
8. Anche il Comune di (omissis) ha impugnato la stessa sentenza del Tar dell’Aquila n. 325 del 21 settembre 2020, con ricorso n. r.g. 9982 del 2020, prospettando i seguenti motivi di gravame.
8.1. Error in iudicando: violazione art. 81 cod. proc. amm.
8.1.1. Il Comune ha dedotto, come l’appellante signor Gi., l’intervenuta perenzione del ricorso di primo grado e l’erroneità della sentenza sul punto (cioè il mancato accoglimento della sua specifica eccezione mossa per la evidente violazione dell’art. 81 cod. proc. amm.).
8.2. Errata interpretazione in riferimento all’art. 2 del d.lgs. n. 227/2001; illegittimità della motivazione. Error in iudicando: errata valutazione dei presupposti dell’art. 2 del d.lgs. n. 227/2001. Error in procedendo: inidoneità ed omessa motivazione.
8.2.1. Il Comune censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente consentito al signor Gi. di realizzare gli immobili tagliando gli alberi insistenti sulla stessa particella senza la previa acquisizione dei vari permessi prescritti relativi al vincolo idrogeologico, forestale e paesaggistico.
8.2.2. La porzione di area interessata dall’intervento non poteva invece essere definita un vero e proprio “bosco urbano” tanto da necessitare di pareri da parte di enti sovraordinati, ma un “giardino privato”, sul quale il proprietario, in conformità con le norme urbanistiche vigenti, poteva realizzare edifici, previo legittimo taglio degli alberi con prescrizioni poi eseguite.
8.2.3. In particolare, evidenzia il Comune che l’art. 2 del d.lgs. n. 227/2001 (Testo Unico Forestale), definisce “bosco” i terreni coperti da vegetazione forestale arborea o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo “esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali”. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono comunque avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento (nel caso di specie, l’area sulla quale è stata realizzata l’opera autorizzata, è invece estesa per una superficie di mq 845 ed inserita dal PRG nella zona omogena (omissis) – completamento).
9. La signora Lo. Sa. si è costituita anche nel giudizio promosso dal Comune il 18 gennaio 2021, chiedendo il rigetto del ricorso.
10. Sia il Comune che parte appellata hanno depositato note di udienza il 20 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, così come integrato dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020.
11. Con ordinanza cautelare n. 174 del 22 gennaio 2021, questa Sezione ha accolto, anche in questo caso, l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, ai fini di mantenere la controversia “re adhuc integra”.
12. Parte appellante e appellata hanno poi depositato memorie il 15 marzo 2021 e repliche il 25 marzo 2021.
13. Le cause sono state trattenute in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, nella udienza pubblica tenutasi in video conferenza il 15 aprile 2021.
14. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei due appelli (n. r.g. 9723 e 9982 del 2020) proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., e prende atto che parte appellata non ha ritualmente e tempestivamente riproposto, ex art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi non esaminati in prime cure (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6704 del 2020, n. 2216 del 2020 e n. 572 del 2020).

 

L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

15. Gli appelli sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
16. Il primo motivo di entrambi i ricorsi riguarda l’intervenuta perenzione del ricorso proposto in primo grado ai sensi art. 81 c.p.a. (cioè per l’omessa attività procedurale per oltre un anno).
16.1. Il motivo è condivisibile. Alla stregua della giurisprudenza più recente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2108 del 2021 [che esclude anche sussistano i presupposti per l’errore scusabile], sez. IV, n. 2095 del 2018 e sez. VI, n. 2318 del 2009 [specifica sul mero rinvio]), la funzione della istanza di fissazione della udienza si esaurisce con la fissazione della stessa. Se a questa vi partecipano i difensori che non si oppongono alla cancellazione della causa dal ruolo ovvero al rinvio a data da destinarsi, come verificatosi nel caso di specie, le parti restano onerate della proposizione di una nuova istanza nel termine perentorio sancito dall’art. 81 c.p.a. (un anno).
16.2. Nel dettaglio è avvenuto che:
– la prima istanza di fissazione d’udienza è stata formulata il 15 dicembre 2012, contestualmente al deposito del ricorso primo grado da parte del signor Salsiccia;
– alla udienza pubblica del 22 novembre 2017, fissata per acquisire la permanenza dell’interesse alla lite, alla presenza dei difensori del Comune e del ricorrente, il Collegio ha disposto rinvio a data da destinarsi;
– in data 9 gennaio 2020 è stata fissata l’udienza per il 20 maggio 2020 (poi rinviata);
– il 14 maggio 2020 il signor Salsiccia ha depositato una istanza di fissazione ex art. 82 c.p.a.;
– all’udienza pubblica del 17 settembre 2020 il Tar ha trattenuto la causa in decisione.
16.3. Alla luce delle suddette circostanze (tra la prima udienza del 22 novembre 2017 e la successiva fissazione da parte del Tar del 9 gennaio 2020 sono trascorsi oltre due anni senza l’intervento di alcun “atto di procedura”), il ricorso di primo grado andava effettivamente dichiarato perento nell’udienza di discussione dinanzi al Tar in applicazione dell’art. 85, comma 9, c.p.a.
16.4. D’altra parte, tenuto conto che nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, l’estinzione del ricorso di primo grado, rilevabile anche d’ufficio, comporta in radice l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
17. Ciò premesso, risultano comunque fondati anche gli ulteriori motivi di appello.
18. Con il secondo motivo prospettato nell’appello del signor Gi., si deduce la carenza di legittimazione del ricorrente originario. Quest’ultimo, oltra alla vicinitas, non ha dato prova del concreto interesse all’impugnazione del permesso di costruire (neppure come lesione della veduta) ed anzi nelle memorie finali e soprattutto nei diversi esposti al Comune ha dichiarato di agire per tutelare interessi super individuali (mantenimento del verde e del rispetto dell’ambiente).
18.1. Nel dettaglio, la particella interessata dal permesso impugnato (n. 1417) era in precedenza ricompresa in un unico compendio in parte piantumato da un unico proprietario negli anni ’60. Dopo l’entrata in vigore nel 1984 del PRG è stato realizzato un frazionamento del comprensorio che è servito, tra l’altro, per la costruzione di villette con relative infrastrutture (tra cui quella del signor Salsiccia posta sul lato nord dell’area del signor Gi.). L’arborato residuo ha finito così per coincidere con le alberature presenti nei giardini privati presenti nelle diverse proprietà o comunque all’interno delle particelle frazionate (cfr. foto e planimetria contenute nella relazione tecnica di parte depositata nell’ambito del procedimento penale n. 2954/2012 presso il Tribunale di Avezzano – sub allegati 13 e 14 al ricorso).
18.2. Peraltro, il taglio degli alberi presenti nella zona era già iniziato due anni prima (nel 2010) in un’attigua particella (n. 1415), così come evidenziato dallo stesso signor Salsiccia nel ricorso originario.
18.3. Nel quadro sopra delineato dunque la proprietà di un lotto contiguo non sembra essere di per sé sufficiente a consolidare la legittimazione ad agire, essendo necessaria anche la sussistenza del concreto interesse ad agire, valutato quest’ultimo mediante la dimostrazione del pregiudizio effettivamente sofferto. In sostanza, la mera vicinitas, in caso di impugnazione di titoli edilizi, non può costituire elemento sufficiente a comprovare l’interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione di un danno alla posizione di colui il quale insorge giudizialmente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. n. 6521 del 2020, n. 962 del 2020, n. 572 del 2020).

 

L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

19. Anche il terzo e il quarto motivo dell’appello del signor Gi., in parte coincidente con il secondo motivo di appello del Comune, sono fondati.
19.1. Innanzitutto, dagli atti del giudizio, si rileva l’inesistenza di una ipotesi di area boscata in base alla disciplina statale e regionale e quindi l’insussistenza di un obbligo di acquisizione del nulla osta al taglio degli alberi, ex art. 19 delle NTA al PRG. Nel caso di specie, si tratta infatti, per come sono andati conformandosi i luoghi, di un giardino privato. In ogni caso, nella sostanza è intervenuto il rilascio di una autorizzazione al taglio da parte comando provinciale Corpo Forestale dello Stato in data 21 febbraio 2012, in presenza degli altri nulla osta prescritti (circostanza quest’ultima riconosciuta anche dal Tar).
19.2. Alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi, tra l’altro, che lo stesso comando provinciale abbia rilasciato il nulla osta sia per il taglio degli alberi che per il movimento terra (la suddetta nota del 21 febbraio 2012 richiama e fa proprie le note del comando stazione di (omissis) del 22 ottobre 2011 e del coordinamento distrettuale del Corpo di Avezzano del 19 gennaio 2012, che esplicitamente autorizzano il taglio, prendono atto che il taglio è operato in zona di piano (omissis), che non ci sono alberi monumentali o altri vincoli che inibiscano tale taglio, dettando al contempo le prescrizioni per rinverdire le aree nude dopo taglio).

 

L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

19.4. Anche dalla richiesta di supplemento istruttorio del comando provinciale del Corpo Forestale del 15 novembre del 2011, evasa dalla nota del Coordinamento distrettuale del 19 gennaio 2012, emerge in modo univoco che l’Autorità forestale fosse chiamata a provvedere su una richiesta di taglio alberi. Di conseguenza, risulta irrilevante la causale del taglio (movimento di terra o altro), essendo invece importante che l’autorità competente si sia pronunciata in merito.
20. Per le ragioni sopra esposte, i riuniti appelli, comunque anche fondati nel merito, vanno accolti laddove prospettano la perenzione del ricorso di primo grado. Di conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato estinto il giudizio di primo grado.
21. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in relazione alla novità e complessità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sui riuniti appelli (n. 9723 e n. 9982 del 2020), come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore

 

 

L’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi e la vicinitas

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *