L’impugnazione deve essere notificata presso il procuratore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|20 settembre 2021| n. 25349.

L’impugnazione deve essere notificata presso il procuratore.

L’art. 330 c.p.c. – secondo cui l’impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio – si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione.

Sentenza|20 settembre 2021| n. 25349. L’impugnazione deve essere notificata presso il procuratore

Data udienza 10 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Danni da circolazione stradale – Sinistro stradale – Danni patrimoniali e non patrimoniali – Corresponsabilità – Danno biologico iure hereditatis – Esclusione – Revocazione – Errore di fatto revocatorio – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11882-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese da gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) SPA, (gia’ (OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS)), in persona del procuratore speciale, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che unitamente agli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS) la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, INAIL (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 26910/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

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FATTI DI CAUSA

Negli anni 90 (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore (OMISSIS), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) S.p.a., la (OMISSIS) S.p.a. nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) (titolari di ” (OMISSIS)” s.n.c.), per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti per la morte di (OMISSIS) (rispettivamente marito e padre dell’attrice e della minore dalla medesima rappresentata), avvenuta a seguito del sinistro, verificatosi in data (OMISSIS) sulla s.s. (OMISSIS), tra l’autocarro Fiat 50 NC, assicurato con la (OMISSIS) S.p.a. e guidato dal proprietario (OMISSIS), ed il Ford Transit, assicurato con la (OMISSIS) S.p.a., guidato da (OMISSIS) e di proprieta’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS), sul quale si trovava, come trasportato, (OMISSIS).
A tale giudizio venne riunito quello instaurato dall’INAIL -Direzione Regionale per la Sicilia nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) per ottenere la condanna dei detti convenuti al rimborso delle prestazioni erogate (indennita’ Testo Unico n. 1124 del 1965, ex articolo 85), in seguito alla morte del lavoratore (OMISSIS), alle superstiti moglie e figlia.
Con sentenza parziale 209/2002, pubblicata il 20 settembre 2002, il Tribunale adito dichiaro’ che il sinistro si era verificato per responsabilita’ di entrambi i conducenti, e precisamente in ragione del 70% per responsabilita’ di (OMISSIS) ed in ragione del 30% per responsabilita’ di (OMISSIS), condanno’ quest’ultimi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a., al pagamento, in solido, in favore dell’attrice, in proprio e nella sua qualita’, a titolo di risarcimento del danno morale, della somma di Euro 61.974,82, oltre rivalutazione ed interessi; rigetto’ ogni altra domanda ed eccezione, dichiaro’ il difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS) S.p.a., stante la non operativita’ della polizza a garanzia dei terzi trasportati.
Con sentenza definitiva 191/06, pubblicata il 27 marzo 2006, lo stesso Tribunale condanno’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.a., in solido, al pagamento in favore dell’attrice, in proprio e nella qualita’, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma 93.041,42, oltre interessi; ordino’ l’estromissione dal giudizio della (OMISSIS) S.p.a.; rigetto’ la domanda avanzata dall’INAIL e regolo’ le spese di lite.

 

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Con sentenza depositata il 9 maggio 2014, la Corte di appello di Messina decise nei termini appresso indicati: dichiaro’ la (OMISSIS) S.p.a. (e, per essa, (OMISSIS), nella sentenza di cui si chiede la revocazione indicata pure come (OMISSIS)) legittimata passiva nell’azione risarcitoria e, quindi, corresponsabile in solido nei confronti delle danneggiate (OMISSIS) e (OMISSIS) (divenuta maggiorenne) e, nel rapporto interno tra i corresponsabili, nella fissata percentuale del 70% a carico a di (OMISSIS) e del (OMISSIS) s.n.c.; condanno’ il (OMISSIS) s.n.c. (in persona dei due contitolari), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro (e nel rapporto interno, nella percentuale del 70% a carico di (OMISSIS), (OMISSIS), e nella percentuale del 30% a carico di (OMISSIS) e Milano), al pagamento, in favore di ciascuna delle appellanti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma di Euro 260.000,00, a titolo di danno morale da perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da INAIL, condanno’ il (OMISSIS) s.n.c. (in persona dei due contitolari), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. al pagamento, in favore dell’INAIL ed a titolo di rivalsa in surroga, della somma fissata nell’appellata sentenza definitiva quale danno patrimoniale subito dalle danneggiate, oltre rivalutazione ed interessi; conpanno’, quindi, (OMISSIS) e (OMISSIS) a restituire alla (OMISSIS) S.p.a. la somma ottenuta, a titolo di danno patrimoniale, in forza della detta sentenza definitiva.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero ricorso per cassazione, cui resistette con controricorso (OMISSIS) mentre (OMISSIS) e (OMISSIS), quali contitolari del (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a. (poi (OMISSIS) S.p.a.), (OMISSIS) ( (OMISSIS)) S.p.a. (quale mandatario e rappresentante della (OMISSIS) S.p.a, poi (OMISSIS) S.p.a,) non svolsero attivita’ difensiva in sede di legittimita’.
Con ordinanza n. 26910/2018, depositata il 24 ottobre 2018, questa Corte rigetto’ il ricorso e condanno’ le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimita’.
Avverso tale ordinanza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per revocazione ex articolo 391-bis, in relazione all’articolo 395 c.p.c., n. 4, basato su un unico motivo.
Hanno resistito con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS)).
Fissato per l’udienza pubblica del 10 marzo 2021, il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il P.G., in prossimita’ della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
(OMISSIS) ha depositato “note di trattazione scritta”.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto esaminata l’eccezione – sollevata dal (OMISSIS) – di inesistenza della notifica del ricorso all’esame al predetto controricorrente presso il difensore domiciliatario nel ricorso per cassazione e non alla predetta parte personalmente.
1.1. Tale eccezione e’ infondata, alla luce del principio gia’ affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui l’articolo 330 c.p.c. – a tenore del quale l’impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio – si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (v. Cass. 14/11/2014, n. 24334), ne’ essendo trascorso, al momento della notifica di detto ricorso, un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione (v. Cass. 20/04/2006, n. 9174).
Peraltro, la prospettata – sia pure in termini dubitativi dal (OMISSIS) inesistenza della notifica del ricorso all’esame si pone nettamente in contrasto, come pure rilevato dal P.G., con i principi espressi da Cass. 20/07/2016 nn. 14916 e 14917, sicuramente applicabili anche al ricorso per revocazione e secondo cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicche’ i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex articolo 291 c.p.c..
Sulla base di quanto precede alcun dubbio – pure prospettato, sempre in forma dubitativa, dal (OMISSIS) – puo’ sussistere in relazione alla ritualita’ e tempestivita’ del ricorso all’esame.

 

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2. Con l’unico motivo si denuncia “Mancato esame del secondo motivo di ricorso per cassazione let(t). b, formulato dalle Sig.re (OMISSIS) e (OMISSIS) ed errata e/o mancata percezione del contenuto del ricorso per cassazione, in particolare erronea percezione e/o mera svista del contenuto del secondo motivo di ricorso per cassazione lettera B. Omessa pronuncia (articolo 391 bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., n. 4)”.
Sostengono le ricorrenti che questa Corte non avrebbe esaminato la lettera b) del secondo motivo cosi’ commettendo, a loro avviso, un errore di percezione integrante una svista materiale e dunque un errore su un fatto di natura processuale riconducibile all’articolo 395 c.p.c., n. 4.
2.1. Si osserva che – dall’esposizione dei “fatti di causa” contenuta nell’ordinanza n. 26910/18 della S.C. – risulta che il Tribunale rigetto’ la domanda di risarcimento del “danno biologico iure hereditatis” sul rilievo che la morte fosse intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo. La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 9 maggio 2014, confermo’ (per quanto rileva nella presente sede) il rigetto della domanda di risarcimento del “danno biologico iure hereditatis” ma,-con diversa motivazione, in quanto pur evidenziando che potevasi ritenere apprezzabile il lasso di tempo di tre giorni intercorso tra l’incidente e la morte, nel caso di specie parte attrice non aveva provato lo stato di coscienza del proprio congiunto in tale lasso temporale, ritenendo che solo tale consapevolezza avrebbe consentito di ritenere sussistente (e quindi risarcire) quella sofferenza psichica di particolare intensita’ anche se di breve durata, patita da chi aveva lucidamente atteso la fine della propria vita, evidenziando che, nel caso di specie, non si evincevano dagli atti le condizioni della vittima nel suddetto arco temporale e, che, anzi, risultava dedotto dalla (OMISSIS) (e non smentito) che la vittima era rimasta sempre in stato di “coma cerebrale”.
Con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 343/14 della Corte territoriale, le ricorrenti (OMISSIS)-(OMISSIS) si erano dolute, col primo motivo, dell’erroneo rigetto della richiesta di risarcimento del “danno biologico iure hereditatis” sostenendo che la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, e’ risarcibile ex se, nella sua oggettivita’, a prescindere, pertanto, dalla consapevolezza che la vittima ne abbia e che tale voce risarcitoria va riconosciuta anche in caso di morte immediata o istantanea. Questa Corte, con l’ordinanza n. 26910/18, nel procedere ad un esame congiunto dei primi tre motivi di ricorso, ha rigettato il primo motivo sul rilievo che il diritto al ristoro del danno da morte non venga acquisito dalla vittima “istantaneamente al momento della lesione mortale” ed in proposito ha richiamato i principi espressi da Cass. sez. un., 22/07/2015, n. 15350; ha inoltre ritenuto corretta la decisione della Corte di merito anche nel caso si voglia intendere che sia stato domandato il risarcimento del danno subito dal defunto per aver assistito allo spegnersi della propria esistenza, rilevando questa Corte che il risarcimento di tale dano puo’ essere riconosciuto agli eredi solo nel caso sia dimostrata la sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo il sinistro e la morte, stato di coscienza ritenuto non provato nella specie.
Questa Corte, nell’ordinanza cui si chiede la revocazione in questa sede, ha affermato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i ricorrenti si erano doluti del fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto non provato dai danneggiati lo stato di coscienza del loro congiunto e avevano evidenziato che lo stato di “coma cerebrale” era stato dedotto ma non provato dalla Milano e che siffatta deduzione non necessitava di specifica contestazione e, quanto al terzo motivo, che i ricorrenti si erano doluti che la Corte territoriale avesse rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis senza procedere ad una liquidazione equitativa.

 

L’impugnazione deve essere notificata presso il procuratore

 

Questa Corte ha esaminato congiuntamente tali motivi, “in quanto connessi”, e li ha rigettati per infondatezza.
Le odierne ricorrenti, nel proporre il ricorso all’esame lamentano, come gia’ evidenziato, che questa Corte non si sarebbe avveduta del fatto che il secondo motivo di ricorso era articolato in due “profili” o sub-motivi, contraddistinti dalle lettere a) e b), il primo dei quali atteneva all’onere della prova riguardo al requisito della consapevolezza, lamentandosi l’errata applicazione, da parte della Corte distrettuale, di norme entrate in vigore successivamente all’instaurazione del giudizio, mentre il secondo “profilo” riguardava il mancato riconoscimento del danno biologico iure hereditatis il quale, a differenza del danno morale iure hereditatis, andava, a loro avviso, riconosciuto per il semplice fatto che fosse stato dimostrato il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e l’evento morte (nel caso di specie tre giorni).
Orbene, risulta evidente che le ricorrenti, in sostanza, censurano l’interpretazione e la qualificazione del secondo motivo di ricorso operate da questa Corte nella pronuncia n. 26910/18. Cio’, tuttavia, non vale a sostanziare “l’errore di fatto”, revocatorio deducibile ex articolo 391-bis c.p.c..
Ed invero l’impugnazione per revocazione delle sentenze di questa Corte e’ ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimita’, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti, una, dalla lettura della sentenza e, l’altra, dagli atti e documenti di causa. Ne consegue che risulta esperibile ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., n. 4 la revocazione per errore di fatto in cui sia incorso il Giudice di legittimita’ che non abbia deciso su uno o piu’ motivi di ricorso ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronuncia sul motivo (come interpretato nel suo contenuto) sia effettivamente intervenuta anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura sul punto, perche’ in tal caso risulta dedotto non gia’ un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percettibile) bensi’ una errata considerazione ed interpretazione dell’oggetto del ricorso (o di un suo motivo) e, quindi, un errore di giudizio (Cass., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31032; Cass., sez. un., ord., 28/05/2013, n. 13181; Cass., ord., 27/04/2018, n. 18184; Cass., ord.,15/02/2018, n. 3760; Cass., ord., 12/05/2012, n. 10466).
2.2. Pertanto, ponendosi la valutazione, ancorche’ errata, di un motivo del ricorso operata dal Giudice di legittimita’ al di fuori dell’ambito di applicazione del dettato dell’articolo 391-bis c.p.c. in relazione all’articolo 395 c.p.c., n. 4, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attivita’ difensiva in questa sede.
4. Deve disporsi la chiesta distrazione delle spese liquidate in favore di (OMISSIS) a difensore dello stesso, avv. (OMISSIS), che ha dichiarato di averle anticipate.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dispone la distrazione delle spese liquidate in favore del controricorrente (OMISSIS) in favore dell’avv. (OMISSIS), anticipatario; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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