Consiglio di Stato, sezione terza penale, Sentenza 23 agosto 2018, n. 38836.
La massima estrapolata:
L’illecito, previsto dalla legge 628/61, per chi non fornisce all’ispettorato del lavoro la corretta documentazione sulla posizione dei dipendenti, non rientra tra quelli depenalizzati, essendo una contravvenzione punita con la pena alternativa dell’ammenda. Ed è dunque soggetto al termine di prescrizione ordinario.
Sentenza 23 agosto 2018, n. 38836
Data udienza 4 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la corte di appello di Bari;
nei confronti di:
(OMISSIS), nata ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13-01-2017 del tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filippi che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato ascrittole per intervenuta prescrizione.
All’imputata era contestato il reato previsto dalla L. n. 628 del 1961, articolo 4, comma 7, come mod. dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, perche’, quale legale rappresentante della ditta (OMISSIS) srl, non forniva la documentazione inerente la posizione lavorativa di n. 10 dipendenti, benche’ richiesta legalmente dall’Ispettorato del Lavoro di Bari con verbale di primo accesso ispettivo del 6 dicembre 2013. Accertato in (OMISSIS).
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente articola un unico motivo di gravame, qui enunciato ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso deduce l’erronea applicazione dell’articolo 157 c.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)), sul rilievo che il reato e’ stato commesso in data 6 dicembre 2013 e che, trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, l’illecito non e’ soggetto alla depenalizzazione del Decreto Legislativo n. 8 del 2015, con la conseguenza che il termine di prescrizione ordinario previsto dall’articolo 157 c.p., sarebbe decorso interamente il 6 dicembre 2017.
Ne consegue che, alla data della sentenza impugnata (13 gennaio 2017), il termine non era decorso, ne’ il reato era prossimo alla prescrizione, laddove anzi, qualora fosse stato emesso un atto interruttivo, detto termine sarebbe stato prorogato ulteriormente di un anno sicche’ la contravvenzione in parola non era prescritta, ne’ prossima alla prescrizione, per cui la sentenza sarebbe erronea sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il reato e’ stato commesso in data 6 dicembre 2013 e, trattandosi di contravvenzione, il termine di prescrizione ordinario previsto dall’articolo 157 c.p., sarebbe decorso interamente il 6 dicembre 2017.
Ne consegue che, alla data della sentenza impugnata (13 gennaio 2017), il termine ordinario di prescrizione non era maturato.
E’ dunque fondata la doglianza formulata dal ricorrente.
Va detto che il reato contestato (L. n. 628 del 1961, articolo 4, comma 7, come mod. dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994) e’ tipizzato nella previsione legale come illecito contravvenzionale punito con pena alternativa, con la conseguenza che la contravvenzione non e’ soggetta alla depenalizzazione di cui al Decreto Legislativo n. 8 del 2015.
Va anche chiarito che, alla data della presente pronuncia, il reato, pur non essendo prescritto, era prossimo alla prescrizione, maturando la causa estintiva in data 6 dicembre 2017, posto che, in tema di atti interruttivi della prescrizione l’elencazione contenuta nell’articolo 160 c.p., ha carattere tassativo e l’interruzione della prescrizione stessa e’ riferibile soltanto al compimento di quegli atti che risultano nominativamente indicati dalla predetta disposizione (Sez. 1, n. 1337 del 28/11/1994, dep. 1995 Gallo, Rv. 200237), con la conseguenza che la richiesta di emissione del decreto penale non ha effetto interruttivo del decorso della prescrizione, non essendo tale atto compreso fra quelli indicati tassativamente dall’articolo 160 c.p., che, d’altra parte, non puo’ essere applicato analogicamente essendo cio’ vietato in materia penale. Ne’ si puo’ ricorrere all’interpretazione estensiva mancando il benche’ minimo aggancio alla lettera della norma (Sez. 1, n. 12456 del 14/11/1994, Trimarchi, Rv. 199891).
Cio’ precisato, occorre dare continuita’ all’orientamento per il quale l’annullamento della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimita’ per vizi della motivazione deve essere sempre disposto con rinvio (o, come nel caso in esame, senza rinvio ma con trasmissione atti) quando il termine di prescrizione, pur prossimo alla sua maturazione, non si sia ancora compiuto (Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Banco, Rv. 254064), sul rilievo in base al quale, in mancanza di espresse previsioni normative al riguardo, non e’ consentita la pronuncia di una causa estintiva del reato quando la situazione giuridica che la perfeziona non sia stata integrata in tutti gli elementi che, componendola, le consentono di venire a giuridica esistenza, non potendo il giudice anticipare gli effetti della previsione legale a causa dell’assoluta intangibilita’ che correda il principio di legalita’ in materia penale.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atto al tribunale di Bari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari
Leave a Reply