Libertà vigilata provvisoriamente applicata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 12 dicembre 2019, n. 50383

Massima estrapolata:

E’ legittima la misura di sicurezza della libertà vigilata provvisoriamente applicata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, che ne prescriva il ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e, comunque, per finalità incompatibili con il programma terapeutico, trattandosi di prescrizioni funzionali all’esecuzione di tale programma che non snaturano il carattere non detentivo della misura di sicurezza non comportando alcun sacrificio aggiuntivo alla libertà di movimento rispetto a quello che inerisce a qualsiasi percorso di cura.

Sentenza 12 dicembre 2019, n. 50383

Data udienza 12 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/08/2019 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANTALUCIA GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dr. CENICCOLA ELISABETTA, che conclude per il rigetto del ricorso del PM.
udito il difensore l’avv. (OMISSIS) conclude per l’inammissibilita’ o in subordine per il rigetto del ricorso del PM.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del riesame, ha sostituito nei confronti di (OMISSIS) la misura di sicurezza detentiva provvisoria presso una REMS, applicata per l’addebito di aver tentato di uccidere entrambi i genitori, aggredendoli con un coltello, fatto commesso in (OMISSIS), con la misura della liberta’ vigilata con prescrizioni, e specificamente con quelle: di risiedere presso la struttura terapeutica “(OMISSIS)”; di sottoporsi a programma terapeutico stabilito in quella sede; di non allontanarsi dalla struttura se non accompagnata da un operatore professionale per finalita’ ritenute congrue e compatibili con i programmi terapeutici dai responsabili della Casa di cura; di non allontanarsi in ogni caso tra le ore 20,30 della sera e le ore 8,00 della mattina; di non detenere armi; di portare sempre con se’ copia del provvedimento.
2. Dopo aver precisato che sussiste un gravissimo quadro di gravita’ indiziaria, peraltro non contestato dalla difesa, il Tribunale ha preso in esame le risultanze del perito per affermare la sussistenza della pericolosita’ sociale di (OMISSIS), che risulta affetta da schizofrenia, versando all’epoca dei fatti in condizioni di scompenso psicopatologico con ideazioni deliranti mistiche e persecutorie e fenomeni allucinatori auditivi, che hanno compromesso la capacita’ di comprensione e autodeterminazione.
3. Ha quindi affermato che la misura della liberta’ vigilata con prescrizioni, in sostituzione della misura gia’ applicata, appare piu’ adeguata a contenere la pericolosita’ sociale e a garantire all’indagata le necessarie cure. Questa ha manifestato un quadro sintomatologico in progressivo miglioramento e ha risposto in modo efficace al trattamento farmacologico, con atteggiamento di collaborazione rispetto ai programmi di cura e con il proposito di impegnarsi in un percorso terapeutico.
La misura della liberta’ vigilata, si’ come accompagnata dalle indicate prescrizioni, assicura la possibilita’ di un adeguato monitoraggio e controllo di eventuali scompensi psicotici, e di approfondimenti diagnostici necessari all’elaborazione di un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato.
4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, che ha articolato piu’ motivi.
4.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine al giudizio di adeguatezza della misura di sicurezza della liberta’ vigilata con obbligo di domiciliazione presso la struttura (OMISSIS) senza che sia stato redatto un programma terapeutico concretamente idoneo a fronteggiare la patologia stante la necessita’, messa in evidenza dal perito, di ricovero con constante e continuo monitoraggio per un periodo di almeno sei mesi.
4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Le prescrizioni imposte a (OMISSIS) con il provvedimento applicativo della misura di sicurezza della liberta’ vigilata comportano, in concreto, una effettiva e pressoche’ assoluta compressione della liberta’ personale, giungendo a snaturare il carattere non detentivo della stessa, con evidente grave violazione delle disposizioni di legge in materia
5. Successivamente il difensore di (OMISSIS) ha depositato, in data 4 novembre 2019, memoria difensiva con cui ha sollecitato la dichiarazione di inammissibilita’ o, in subordine, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo e’ infondato. Il Tribunale ha dato compiutamente conto del giudizio di adeguatezza della misura di sicurezza provvisoria applicata; ha infatti criticamente valutato le deduzioni peritali ricavando da esse che il quadro sintomatologico e’ in progressivo miglioramento, che si e’ avuta una risposta efficace al trattamento farmacologico e che l’interessata ha assunto un atteggiamento collaborante rispetto ai programmi di cura che le sono stati proposti, manifestando la volonta’ di sottoporsi agli stessi.
Ha quindi aggiunto che, secondo quanto asserito dal perito, il programma di cura deve essere auspicabilmente svolto in un ambiente tranquillo e con personale di supporto che garantisca l’esecuzione del trattamento farmacologico e ogni altro intervento che il servizio psichiatrico ritenga utile.
Ha allora logicamente concluso, alla luce ancora una volta delle precisazioni peritali, sulla piena adeguatezza della misura della liberta’ vigilata con prescrizioni e con domiciliazione presso una struttura psichiatrica territoriale datata di un reparto di osservazione intensiva, con opportuno monitoraggio e controllo di eventuali scompensi psicotici e con la possibilita’ di approfondimenti diagnostici necessari all’individualizzazione del progetto terapeutico.
3. Il secondo motivo e’ parimenti infondato. Precisato che resta fermo il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimita’, per il quale “in tema di liberta’ vigilata, il Magistrato di Sorveglianza non puo’ applicare prescrizioni che snaturino le caratteristiche di una misura di sicurezza non detentiva” – Sez. 1, n. 26702 del 11/06/2013, La Torre, Rv. 256052 -, va puntualizzato che la prescrizione del ricovero presso una struttura sanitaria, con le prescrizioni aggiuntive che prima sono state ricordate, non stravolge la fisionomia della misura della liberta’ vigilata. Come infatti e’ stato gia’ affermato, “nell’ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della liberta’ vigilata, il giudice puo’ imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunita’ terapeutica, a condizione che la natura e le modalita’ di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto”, con l’importante chiarimento che la “prescrizione di un programma terapeutico residenziale non e’ assimilabile ex se ad un ricovero obbligatorio, con sostanziale applicazione di una misura a carattere detentivo” – Sez. 1, n. 33904 del 22/05/2015, Pmt in proc. Pepe, Rv. 264604 -.
4. A (OMISSIS) e’ stato prescritto, oltre che il ricovero, di non allontanarsi dalla struttura ospedaliera se non in compagnia di un operatore sanitario e per finalita’ compatibili con il programma terapeutico e in ogni caso di non lasciare la struttura nel periodo dalle ore 20,30 alle ore 8,00.
Si tratta, a ben vedere, di prescrizioni esclusivamente funzionali all’esecuzione del programma terapeutico, che non comportano alcun sacrificio aggiuntivo alla liberta’ di movimento rispetto a quello che inerisce strutturalmente a un qualsiasi percorso di cura.
Del pari, la prescrizione di ricovero ha una spiccata ed esclusiva vocazione terapeutica e non si colora dei tratti tipici delle misure di restrizione della liberta’ personale.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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