L’eventuale diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo

Consiglio di Stato, Sentenza|14 dicembre 2020| n. 7999.

L’eventuale diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma basata su più elementi e, in particolare, con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate.

Sentenza|14 dicembre 2020| n. 7999

Data udienza 11 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Stranieri – Lungosoggiornanti – Permesso di soggiorno – Rilascio – Diniego – Motivazione – Giudizio di pericolosità sociale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8673 del 2014, proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 11 dicembre 2020 il Cons. Davide Ponte, in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.”, come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
nessuno presente per le parti;
Rilevato in fatto che:
– la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto dal Ministero dell’interno avverso la sentenza -OMISSIS- del 2014 con cui il Tar Sardegna ha accolto l’originario ricorso;
– quest’ultimo era stato proposto dall’odierno appellato avverso i provvedimenti recanti il decreto 19/6/2012 n. -OMISSIS-, con cui il Questore di Cagliari aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nonché il decreto 20/9/2013 -OMISSIS-prot. -OMISSIS-, con cui il Questore di Cagliari aveva poi nuovamente negato al ricorrente il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
– con il presente appello le Amministrazioni statali proponevano un’unica censura concernente l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n, 286 del 1998, come introdotto dalla l. 189/2002;
– la parte appellata non si costituiva:
– con l’ordinanza -OMISSIS- del 2014, questa Sezione respingeva la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
– all’udienza dell’11 dicembre 2020 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
– l’appello è infondato;
– la sentenza appellata, oltre ad una corretta ricostruzione in fatto degli elementi rilevanti nella fattispecie, ha compiutamente evidenziato i vizi ritenuti sussistenti;
– a quest’ultimo riguardo, contrariamente a quanto dedotto in sede di appello, il Tar ha correttamente qualificato la fattispecie, applicando l’orientamento prevalente condiviso dal Collegio;
– le Amministrazioni statali invocano l’art. 26, comma 7 bis, del t.u. immigrazione, per il quale “7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”;
– peraltro, se per un verso tale disposizione riguarda il caso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per un altro verso il caso in esame e la statuizione impugnata riguardano in via principale la diversa disposizione di cui all’art. 9, comma 4, t.u. cit., per il quale “Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”;
– ai sensi di tale disposizione, l’eventuale diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma basata su più elementi e, in particolare, con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. III, 23 settembre 2015, n. 4470);
– di conseguenza, è corretta la valutazione svolta dal Giudice di prime cure, in relazione all’illegittimità di un diniego per la sola esistenza in capo al ricorrente di una condanna per il reato di cui all’art. 171 ter, lett. c), della L. 22/4/1941 n. 633, in materia di protezione del diritto d’autore (nello specifico, detenzione ai fini della vendita di CD e DVD contraffatti);
– tale precedente non poteva costituire automatico impedimento al rilascio del reclamato permesso di soggiorno quale soggiornante di lungo periodo, imponendosi una specifica motivazione sulla base dei predetti principi;
– analoghe considerazioni vanno svolte in merito alle ulteriori considerazioni poste a base del contestato diniego, sulle quali si è pronunciata la sentenza impugnata, con statuizioni non contestate con l’atto d’appello;
– l’appello va pertanto respinto;
– nulla va disposto per le spese, per la mancata costituzione di parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8673 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Dario Simeoli – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello – Consigliere

 

 

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