L’età avanzata del difensore (77 anni) e la sua residenza nella zona rossa non costituiscono valide ragioni per far slittare l’udienza penale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 febbraio 2021| n. 3905.

L’età avanzata del difensore (77 anni) e la sua residenza nella zona rossa non costituiscono valide ragioni per far slittare l’udienza penale, che può essere tenuta seguendo le regole del distanziamento dettate dall’articolo 83 del Dl Cura Italia.

Sentenza|2 febbraio 2021| n. 3905

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Covid19 – Difensore – Età avanzata – Residenza nella zona rossa – Motivo di rinvio dell’udienza – Irrilevanza – Udienza – Applicazione regole del distanziamento sociale – Dl 176/2020, articolo 83

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TASSONE Kate, che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. riguardo all’istanza di rinvio del procedimento inviata dall’avv. (OMISSIS) si rimette alla decisione della Corte, mentre conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 13 ottobre 2017, con cui (OMISSIS) era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli articoli 110, 624 bis e 625 c.p. (capo A) e (OMISSIS) era stato condannato alla pena complessiva di anni due e mesi due di reclusione ed Euro milleottocento di multa in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 624 bis e 625 c.p. (capi A, B, C, D, E, F, G e H) (in (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS)).
2. Gli imputati, a mezzo del medesimo difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo che i reati dovevano essere ritenuti prescritti, essendo stati commessi in epoca anteriore al (OMISSIS) e in data comunque indicata solo in via approssimativa.
Con atto depositato in data 7 novembre 2020, il difensore dell’imputato chiede il rinvio dell’udienza ad altra data a causa della dichiarazione della Regione Piemonte luogo di propria residenza – come “zona rossa” per l’emergenza Covid e della propria eta’ di anni settantasette.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. In via preliminare, non avendo il difensore prospettato un’ipotesi di assoluto impedimento a comparire, l’istanza di rinvio della trattazione del procedimento va rigettata.
La richiesta di differimento dell’udienza, infatti, e’ basata su una serie di fattori quali l’emergenza Covid, la dichiarazione di “zona rossa” del proprio luogo di residenza e sull’eta’ elevata.
La materia in esame forma specifico oggetto della disciplina del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (poi convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), in tema di “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La disposizione di cui all’articolo 83 di. cit. in tema di giustizia contempla un’articolata disciplina finalizzata alla realizzazione di un contemperamento tra le esigenze contrapposte di garantire la speditezza del procedimento e di assicurare il cd. “distanziamento sociale” a fini di tutela di tutti i soggetti del processo.
L’articolo 83 cit., comma 3, regola espressamente ed analiticamente le tipologie di procedimenti da celebrare ugualmente (e le relative modalita’) nonostante la situazione emergenziale e le materie per le quali e’ esclusa la trattazione.
Ne consegue che la dichiarazione di “zona rossa” della Regione di provenienza e l’eta’ elevata non costituiscono fattori idonei a precludere al difensore la possibilita’ di presenziare in via assoluta all’udienza, per cui la richiesta di rinvio deve essere respinta.
3. L’unico motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati e’ basato su censure generiche e manifestamente infondate.
Va premesso che, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che, in base alle dichiarazioni delle persone offese, i reati risultavano essere stati commessi nel Comune di (OMISSIS) (di poco anteriore a quella genericamente indicata nel capo di imputazione e, cioe’, “epoca anteriore e prossima al (OMISSIS)”).
Pertanto, alla data del 3 marzo 2020, di deliberazione della sentenza di appello, i reati non erano ancora prescritti, non essendo decorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei previsto dagli articoli 157 e 161 c.p..
Al riguardo, deve rilevarsi che l’inammissibilita’ del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimita’ non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilita’ di dichiarare le cause di non punibilita’ di cui all’articolo 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimita’ (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
Entrambi i ricorrenti, peraltro, non adducono nessun elemento a sostegno della tesi della realizzazione dei reati in epoca anteriore alla data indicata nella sentenza di primo grado.
4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza di rinvio del difensore avvocato (OMISSIS); dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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