L’estratto di ruolo e le cartelle esattoriali

Consiglio di Stato, Sentenza|29 dicembre 2020| n. 8477.

L’estratto di ruolo e le cartelle esattoriali (previste dall’art. 25 del DPR n. 602 del 1973 per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli) sono documenti diversi per forma e contenuto, sicché l’ostensione dell’estratto di ruolo non può ritenersi equipollente al rilascio delle copie delle cartelle esattoriali.

Sentenza|29 dicembre 2020| n. 8477

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Esecuzione esattoriale – Accesso agli atti – Estratto di ruolo e cartelle esattoriali – Differenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 479 del 2019, proposto dalla Co. s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pi. Ar., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione prima, n. 1413 del 10 ottobre 2018, resa tra le parti, concernente l’accesso agli atti relativi ai ruoli nominativi integrali muniti di visto di esecutorietà relativi alla Co. s.r.l. e alla copia conforme delle cartelle di pagamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Co. ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., al Tar per la Campania, Sezione staccata di Salerno, contro il silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate e Riscossioni di Salerno sull’istanza presenta il 30 aprile 2018 per l’accesso alla copia conforme dei ruoli nominativi integrali relativi alla stessa società, nonché alle copie conformi delle cartelle di pagamento (specificamente indicate nell’istanza) e alle conseguenti relate di notifica.
1.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ha poi impugnato il provvedimento del 22 giugno 2018, con cui l’Agenzia delle Entrate, nel riscontrare l’istanza di accesso del 30 aprile 2018, ha trasmesso alla società soltanto gli estratti di ruolo e le relative relate di notifica delle cartelle di pagamento e non anche i ruoli nominativi integrali e la copia conforme delle cartelle medesime, dichiarando, tra l’altro, di essere nell’oggettiva impossibilità di produrne copia, poiché della stesse esisteva un unico esemplare, notificato a suo tempo “il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”.
1.2. Il Tar di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio ed ha respinto i motivi aggiunti. Lo stesso Tribunale ha, in particolare, rilevato che l’Amministrazione finanziaria aveva trasmesso alla società ricorrente il 22 giugno 2018 tutta la documentazione in suo possesso, fornendo gli elementi necessari per consentire all’interessato di conoscere le ragioni delle pretese tributarie. Ha invece respinto i motivi aggiunti sulla mancata ostensione dei ruoli nominativi integrali e delle copie conformi delle relative cartelle esattoriali. Secondo il Tar, l’Amministrazione avrebbe correttamente evidenziato come gli originali delle cartelle di pagamento fossero stati notificati alla società e che, pertanto, tali originali (nonché copia conforme degli stessi) non si potevano più rinvenire nella disponibilità dell’Agenzia (né nella disponibilità di alcuna altra Amministrazione,
2. Contro la suddetta sentenza, ha proposto appello la società Co. relativamente alla decisione sulla richiesta di ostensione dei ruoli nominativi integrali e delle cartelle di pagamento (cioè sulla parte non soddisfatta della sua istanza di accesso). La società ha in particolare prospettato i seguenti motivi di censura.
2.1 Violazione art. 112 c.p.c. Omissione di pronuncia sulla domanda di accesso ai ruoli nominativi integrali muniti di visto di esecutorietà contenuta nell’istanza di accesso e nella domanda giudiziale.
2.1.1. La richiesta di accesso al ruolo nominativo integrale di cui all’art. 12 del DPR n. 602/73 si giustifica secondo parte appellante ai sensi dei commi 3 e 4 della stessa disposizione. “Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione” (comma 3). “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo” (comma 4).
2.1.2. In sostanza, il ruolo, secondo parte appellante, contiene una congerie di elementi utili alla difesa acquisibili mediante l’accesso. La sentenza impugnata invece ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta ostensiva e, dunque, sull’accertamento del diritto della ricorrente all’ostensione dei
ruoli nominativi integrali muniti di visto di esecutorietà .
2.2. Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 26 del DPR n. 602/73 in tema di custodia delle cartelle di pagamento.
2.2.1. Il Tar ha condiviso erroneamente la tesi dell’Amministrazione secondo cui la copia conforme delle cartelle di pagamento non potesse essere rilasciata in ragione del mancato possesso della copia originale. Secondo l’appellante, l’Agenzia avrebbe dovuto conservare copia delle cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 26, comma 5, del DPR n. 606/1973: “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
2.3. Statuizione sulle spese.
2.3.1. Parte appellante richiede la condanna alle spese del doppio grado di giudizio in suo favore (spese invece compensate in primo grado), oltre che il rimborso dei contributi unificati.
3. L’Agenzia delle Entrare e Riscossioni si è costituita in giudizio l’8 febbraio 2019, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato ulteriori memorie, per ultimo il 20 aprile 2020.
4. Il 17 novembre 2020 il difensore della Co. ha depositato una nota con la quale ha comunicato che la stessa società in data 29 novembre 2019 era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore. Con la stessa nota ha anche chiesto il passaggio in decisione del ricorso.
5. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 19 novembre 2020.
6. Preliminarmente, va rilevato che la regola fissata dall’art. 43 della legge fallimentare, nel testo modificato dall’art. 41 del d.lgs. n. 5/2006, secondo cui l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, nel caso di specie non dovrebbe trovare applicazione, tenuto conto che il rito sull’accesso è un giudizio sull’accertamento di un diritto che non ha connotati patrimoniali per il soggetto fallito (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5738).
7. Ciò premesso, l’appello è fondato limitatamente alla richiesta di ostensione dei ruoli nominativi integrali.
8. Come ha più volte rilevato il Consiglio di Stato, l’estratto di ruolo e le cartelle esattoriali (previste dall’art. 25 del DPR n. 602 del 1973 per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli) sono documenti diversi per forma e contenuto, sicché l’ostensione dell’estratto di ruolo non può ritenersi equipollente al rilascio delle copie delle cartelle esattoriali (Sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4721 e n. 4714; Sez. IV, 9 giugno 2015, n. 2834; Sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2422; Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).
8.1. Pertanto, relativamente al ruolo nominativo integrale doveva essere consentito l’accesso, posto, tra l’altro, il suo contenuto di informazioni suscettibili di concreto interesse per la richiedente.
9. Col secondo motivo, è lamentato che il TAR ha erroneamente attribuito rilievo alla deduzione difensiva dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni, sul mancato possesso delle copie delle cartelle richieste.
9.1. L’appellante ha dedotto che l’art. 26 del DPR n. 602 del 1973 ha previsto l’obbligo per il concessionario di conservare per cinque anni gli atti ivi indicati. Tuttavia, non può ritenersi priva di fondamento l’evocata circostanza che l’Agenzia appellata non sia in possesso dell’originale delle cartelle di pagamento in quanto rilasciate all’interessata (circostanza peraltro attestata dall’Agenzia con apposita certificazione).
10. Nel quadro sopra delineato, va dunque accolto l’appello, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata (in concreto, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione dovrà consentire l’accesso ai ruoli nominativi integrali).
11. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, accoglie l’appello n. 479 del 2019 e in riforma parziale della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado nei sensi precisati in motivazione.
Condanna l’Agenzia delle Entrate e Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della società appellante nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre che degli altri oneri previsti per legge, compreso il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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