Corte di Cassazione, civile, Sentenza|3 aprile 2023| n. 9157.
L’estensione al sottosuolo non si applica all’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto
In tema di limiti diritto di proprietà, l’estensione al sottosuolo non si applica all’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto; ipotesi nella quale opera la presunzione di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche, qualora sia accertato che l’area sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica e che integri la funzione viaria; presunzione che il privato può vincere provando, in contrario, la preesistente natura privata dell’area in contestazione o l’esistenza di un poziore titolo di proprietà.
Sentenza|3 aprile 2023| n. 9157. L’estensione al sottosuolo non si applica all’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto
Data udienza 24 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Strade – Proprietà – Art. 840 c.c. – Sottosuolo – Nozione – Area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto – Esclusione – Presunzione iuris tantum di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche – Pertinenze stradali – Accertamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9416-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1078-2016 depositata il 15/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’estensione al sottosuolo non si applica all’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto
FATTI DI CAUSA
Oggetto della presente lite e’ la natura demaniale dei volumi sottostanti agli archi di sostegno sottostanti la (OMISSIS), rivendicata dal Ministero delle Finanze e dall'(OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. all’altezza del (OMISSIS) in Comune di (OMISSIS). I volumi sono utilizzati dall’ (OMISSIS), proprietaria di terreno limitrofo nel quale e’ ubicato un complesso turistico.
La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto l’appartenenza dei beni in questione al demanio stradale, “in quanto proiezione verso il sottosuolo della sede stradale”, e cio’ in applicazione dell’articolo 840, comma 1 c.c. Sulla base di tale rilievo, la Corte d’appello ha rigettato la censura proposta dall’attuale ricorrente. Questa aveva sostenuto che la proprieta’ e il possesso delle aree sottostanti rimasero ai proprietari dei terreni limitrofi, non essendoci alcuna traccia di provvedimenti espropriativi. La Corte d’appello, riconosciuta la natura demaniale dell’area, ha ritenuto altresi’ che non fosse configurabile il possesso utile per l’usucapione.
Per la cassazione della decisione l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso, mentre l'(OMISSIS) e’ rimasta intimata.
La causa, in primo tempo fissata per la trattazione in camera di consiglio, e’ stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza del 14 giugno 2022.
La ricorrente ha depositato memoria sia in vista della trattazione camerale sia in prossimita’ della pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 822 e 840 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La Corte d’appello ha ritenuto che la statuizione del Tribunale in base alla quale la c.d. “(OMISSIS)” sarebbe di proprieta’ dello Stato non fosse stata contestata dall’appellante. L’attuale ricorrente, al contrario, aveva ampiamente contestato la demanialita’ delle porzioni in contesa, sottostanti la (OMISSIS).
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte d’appello ha riconosciuto la demanialita’ degli spazi oggetto di causa sulla base della mera classificazione del tratto stradale sovrastante, omettendo del tutto la considerazione delle contestazioni mosse dal ricorrente, intese a contestare in radice il diritto e non solo la titolarita’ del medesimo. Invero, “anche a ritenere precluso l’esame del documento utilizzato dal consulente, ed inerente alla dismissione del tratto stradale, non ne risulta automaticamente confermata la tesi avanzata dal Ministero ed (OMISSIS). E cio’ perche’ non era il ricorrente a dovere provare che i beni non fossero demaniali, quanto piuttosto il Ministero ed (OMISSIS) a dovere provare la demanialita’, di contro a documentate difese tese a contestare in radice il diritto e non solo l’attualita’ della titolarita’”.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c. Il motivo investe il medesimo contenuto della decisione, gia’ censurato con il primo motivo, riguardante la riconosciuta non specificita’ del motivo d’appello sulla demanialita’ della strada sorrentina. La ricorrente, da un lato, ribadisce che la demanialita’ era stata contestata in modo diffuso, dall’altro, evidenzia l’ulteriore errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere non censurata la valutazione compiuta dal consulente tecnico sul documento riguardante la dismissione.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 823, 1145 e 1146 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il motivo contiene due censure: con la prima la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, “trincerandosi dietro la pretesa non usucapibilita’ dei beni demaniali ha omesso di esaminare le circostanze dedotte dal ricorrente e che ben avrebbero potuto attestare, in maniera inequivocabile, la volonta’ della p.a., di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione, rendendolo in tal modo passibile di possesso utile ad usucapire”
La seconda censura e’ rivolta contro la decisione nella parte in cui la Corte di merito ha condiviso il rilievo del primo giudice, in base al quale l’attuale ricorrente, acquirente dell’area con atto del 2006, non potrebbe comunque giovarsi del possesso del proprio dante causa, in quanto il proprio titolo di acquisto, risalente a meno di venti anni, non comprendeva le porzioni in lite, cosi’ come non le comprendeva il titolo del proprio dante causa.
2. Il primo motivo e’ inammissibile, perche’ non e’ coordinato con la ratio decidendi. Nel costituirsi in giudizio in primo grado, l’attuale ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire del MEF e dell'(OMISSIS), e cio’ in base al rilievo che il tratto di strada interessato era stato dismesso dall'(OMISSIS) in favore del Comune di (OMISSIS). Il Tribunale ha rigettato tale eccezione, affermando: a) che la natura statale della (OMISSIS), sovrastante gli spazi in contesa, non e’ stata oggetto di contestazione tra le parti; b) che i dubbi espressi dal consulente tecnico, in ordine all’avvenuta dismissione di quello specifico tratto di strada, erano fondati su un documento dal medesimo acquisito, del quale non si doveva tenere conto; c) che, in ogni caso, il medesimo consulente, nel proporre l’acquisizione, aveva mostrato delle perplessita’ in ordine al preciso significato del documento. La Corte d’appello, dopo avere richiamato le ragioni della decisione del tribunale in ordine al rigetto dell’eccezione, ha affermato che l’appellante aveva censurato solo alcune di tali rationes e non tutte: in particolare non furono censurate le considerazioni fondate sulla mancanza di contestazioni.
Risulta chiaramente dalla decisione impugnata in questa sede che la Corte d’appello, quando dice che la natura demaniale della (OMISSIS) non era stata contestata, intendeva risolvere il problema dell’identificazione degli enti titolari della porzione della strada stessa in corrispondenza degli spazi in contesa, e cioe’ se, pacifica la proprieta’ pubblica, fosse ancora attuale la titolarita’ dell'(OMISSIS) o se fosse subentrata quella del Comune. Tale questione e’ stata risolta nel senso della persistente titolarita’ dell'(OMISSIS). Tale statuizione non e’ oggetto della censura proposta con il motivo in esame, interamente teso a dimostrare che fu ampiamente contestata la natura demaniale dei sottostanti volumi oggetto di lite, il che, come anticipato, e’ questione diversa da quella risolta dalla Corte d’appello. A cio’ si deve aggiungere che, nella logica seguita dalla sentenza impugnata, una tale contestazione appariva a priori irrilevante, in quanto la decisione e’ fondata sull’applicabilita’ dell’articolo 840 c.c.. In altre parole, i giudici di merito hanno ragionato in questo modo: essendo certamente demaniale il tratto di strada sovrastante, parimenti demaniali erano, per cio’ solo e senza necessita’ di ulteriore dimostrazione, i volumi vuoti sottostanti.
E’ inammissibile anche il terzo motivo. Quanto alla contestazione della demanialita’ e’ sufficiente richiamare le considerazioni proposte con l’esame del primo motivo, che rendono del tutto irrilevante appurare se l’appellante avesse o meno attaccato la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sull’equivocita’ del documento richiamato dal consulente. Si deve aggiungere che con il motivo in esame la ricorrente si limita a generici rilievi, che non possono neanche assumersi alla stregua di una censura rivolta alla corrispondente statuizione della Corte di merito. Invero, la ricorrente non deduce, con la univocita’ che una simile censura avrebbe richiesto, di avere sostenuto in appello, sulla questione della dismissione, che il primo giudice avesse sbagliato nel considerare equivoco il documento acquisito dal consulente. Essa si limita infatti a sostenere di avere sollecitato in appello una nuova valutazione del documento “alla stregua dei principi di cui all’articolo 116 c.p.c.”. Tale sollecitazione non puo’ assumersi alla stregua di un motivo di appello su quanto fatto dal primo giudice.
3. Il secondo motivo e’ fondato.
Deve certamente riconoscersi in linea di principio che, per quanto concerne le strade, il regime della proprieta’ non puo’ che essere quello generale di cui all’articolo 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprieta’, da nulla risultando che alla proprieta’ pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprieta’ privata. (Cass. n. 3882/1985). Rimane tuttavia fermo che l’articolo 840 c.c. si riferisce al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondita’ al di sotto dell’area superficiale del piano di campagna (Cass. n. 6587/1986; n. 632/1983).
La nozione, quindi, non comprende l’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprieta’ pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantum di demanialita’ delle aree accessorie alle strade pubbliche, quali pertinenze stradali (cfr. quanto all’area di sedime sottostante a un viadotto autostradale e alla zona immediatamente contigua, Cons. Stato n. 905/1991).
Secondo consolidati principi giurisprudenziali, tale presunzione, che la dottrina e la giurisprudenza desumono dalla l. n. 2248 del 1865, articolo 22, opera tradizionalmente sulla base di due presupposti. Il primo e’ di natura spaziale: occorre che l’area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica (Cass. n. 4975-2007). Un secondo presupposto, per l’insegnamento consolidato, e’ di natura funzionale. Non basta che l’area sia contigua o comunicante con la strada, occorre in piu’ che integri la funzione viaria (Cass. n. 8876/2011; n. 238/2004). Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialita’ dell’area, come tale vincibile dal privato (Cass. n. 23705/2009; n. 4975/2007; S.U., n. 5522/1996). E’ stato chiarito che la prova contraria puo’ essere costituita, fra l’altro, anche dalla “preesistente natura privata dell’area in contestazione” (Cass. n. 18052/2009; Cons. Stato n. 1240/2001; Cass. n. 10309/1995; n. 1927/1993; S.U., n. 1038/1965) o dalla “produzione dei titoli di proprieta’” (n. 5262/2006). Secondo Cass. n. 2795/2017, con riferimento alle strade comunali, la destinazione pubblica della strada, rispetto alla quale l’area ha da dirsi pertinenziale, deve essere “effettiva” e in piu’ deve “rispondere a precisi requisiti di legge”.
Tutti i principî innanzi riportati sono stati sostanzialmente elusi dalla impugnata sentenza, la quale ha riconosciuto la natura demaniale dell’area in applicazione di una norma non pertinente, senza compiere alcuna ulteriore indagine ne’ sull’appartenenza del suolo, ne’ sui requisiti spaziali e funzionali che avrebbero dovuto ricorrere per rendere operante in ipotesi la presunzione di demanialita’. A fortiori la corte territoriale non si e’ minimamente posta il problema della prova contraria.
4. Il quarto motivo e’ assorbito.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perche’ riesamini le domande ed eccezioni di parte, nonche’ il materiale probatorio in atti, alla luce dei principi ricordati. Alla stessa si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo; dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza limitatamente al motivo accolto; rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.
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