L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1105.

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò non esime la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l’an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.

Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1105

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Consumatore – Telefonia – Allaccio linea telefonica – Studio professionale – Danni da ritardo – Liquidazione equitativa – Discrezionalità del giudice – Art. 1226 e 2056 cc – Ammontare preciso del danno – Danno impossibile o difficile da provare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1663-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (GIA’ (OMISSIS) SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 754/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI MARILENA.

RITENUTO

che:
Rosario (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 754/2018 della Corte d’Appello di Salerno dei 24 maggio 2018, pubblicata il 28 maggio 2018, affidandosi ad un solo motivo, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA.
Il Tribunale di Salerno, cui si rivolgeva (OMISSIS) per ottenere la condanna di (OMISSIS) SPA al risarcimento dei danni per il ritardo con cui essa aveva provveduto ad allacciare la linea telefonica del suo nuovo studio professionale, accoglieva la domanda e, di conseguenza, condannava la convenuta a pagare Euro 10.000,00 a titolo risarcitorio, oltre alle spese di giudizio,
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita dei gravame da (OMISSIS), accoglieva parzialmente l’appello e rideterminava l’importo dovuto, a titolo risarcitorio, a (OMISSIS), da parte dell’appellante in Euro 3.000,00.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:
1. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 e 2056 c.c. in relazione all’articolo 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto il gravame avverso la sentenza di prime cure che non aveva chiarito in che modo avesse determinato in Euro 10.000,00 l’importo dovuto dalla (OMISSIS) a titolo risarcitorio, con una motivazione – “alla luce della documentazione depositata, in ragione dell’indubbia responsabilita’ della Telecom del disservizio rappresentato nel giudizio di primo grado, applicando le coordinate sopra individuate per la determinazione equitativa del risarcimento, lo stesso puo’ essere quantificato in Euro 3.000,00” – che, a sua volta, non lasciava intendere perche’ il criterio equitativo da essa applicato fosse migliore di quello cui aveva fatto ricorso il giudice di primo grado, “in quanto pur ben definendo i criteri in base ai quali scaturiscono le decisioni in base alla cosiddetta equita’ giudiziale espressione del piu’ generale potere di cui all’articolo 115 c.p.c., la Corte non li attaglia al caso concreto”.
La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del potere di liquidazione equitativa del danno. Considerando, infatti, che e’ ammesso il ricorso alla valutazione equitativa di un danno patrimoniale di impossibile o difficile quantificazione, a condizione che la ricorrenza di esso sia certa, la Corte territoriale ha ritenuto che fosse stato dimostrato solo il danno patrimoniale risultante dalla nota dello Studio tecnico Scaturi’, che riferiva di una revoca di mandati con richiesta di restituzione di documentazione, concludendo che il risarcimento del danno, seppure liquidato in via equitativa, andava rapportato solo alle sopradette circostanze fattuali; precisava, infatti, che non erano stati allegati indici rilevatori delle gravi difficolta’ di gestione del lavoro, dei rapporti con i clienti e con altri studi professionali, della situazione di isolamento in cui si era trovato lo studio professionale, ne’ ricorreva prova di alcuna contrazione di reddito o di una riduzione della possibilita’ di acquisire nuovi clienti.
Tantomeno risultavano provati i danni derivanti dalla perdita di chance, non avendo il ricorrente dimostrato, neppure in via presuntiva o secondo un calcolo di probabilita’, la realizzazione in concreto di alcuno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile fosse conseguenza immediata e diretta.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il giudice a quo ha fatto corretta applicazione delle norme denunciate in epifrafe, in considerazione del fatto che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che cio’ non esime la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione e’ di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l’an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficolta’, possa ragionevolmente disporre.
Il ricorrente fonda la sua censura su affermazioni del tutto apodittiche ed indimostrate – “il ricorrente ha assolto all’onere ex articolo 2697 c.c.” (p. 6), il “notevole periodo di inattivita’ dell’utenza telefonica (…) ha comportato notevoli disagi ad esso appellato nella stessa possibilita’ di interagire con i propri clienti” (p. 7) – che non sono idonee a dimostrare che la Corte territoriale sia incorsa nell’errore denunciato, risultando piuttosto volte a contestare l’esito degli accertamenti operati dal giudice a quo quanto alla ricorrenza del danno, in primo luogo, e in ordine alla sua quantificazione, in secondo luogo.
Non ha pregio neppure la censura mossa alla sentenza impugnata per non avere ritenuto integrati gli estremi della perdita di chance. La perdita di una chance patrimoniale, la quale postula la preesistenza di una situazione “positiva”, i.e. di un quid su cui sia andata ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa (cosi’ Cass. 11/11/2019, n. 289939), e’ vero che, secondo l’insegnamento di questa Corte, potrebbe ricorrere in ipotesi quale quella in esame, cosi’ come e’ vero che potrebbe essere liquidata equitativamente (Cass. 03/08/2017, n. 19342), ma sarebbe stato necessario dimostrarne la configurabilita’, rispondente ai parametri di apprezzabilita’, serieta’ e consistenza (Cass. 08/06/2018, n. 14916; Cass. 29/01/2019, n. 2358). Ci’o’ non e’ avvenuto nel caso di specie e e, quindi, nessun appunto puo’ muovesi alla decisione impugnata.
2. Il ricorso e’, dunque, rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4. Si da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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