L’errore di fatto su cui si fonda la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2021| n. 10854.

L’errore di fatto su cui si fonda la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un contrasto tra due diverse rappresentazioni del medesimo fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di una valutazione. Deve difatti trattarsi di errore meramente percettivo tale da aver indotto a decidere sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo.

Ordinanza|23 aprile 2021| n. 10854

Data udienza 13 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Revocazione – Sentenza SU – Procedure concessione grande derivazione acque – Fini idroelettrici – Errore revocatorio di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – Configurabilità – Esclusione – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez.

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11544/2020 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
PROVINCIA DI SONDRIO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, ARERA, (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1607/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 24/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza 24 gennaio 2020, n. 1607/2020 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.
Resistono con distinti controricorsi la (OMISSIS) s.p.a., la Regione Lombardia, la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a..
Non hanno svolto attivita’ difensive la Provincia di Sondrio, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la ARERA (Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente) e la (OMISSIS) s.r.l.
2.Su proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., comma 4 e articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilita’ del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perche’ la controversia venisse trattata in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
2.1. (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. hanno presentato memorie.
3. La sentenza 24 gennaio 2020, n. 1607/2020, per quanto qui rileva, ha rigettato il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 65/2018 del 18 aprile 2018, che aveva accolto l’impugnazione della (OMISSIS) s.p.a. avente ad oggetto gli atti della procedura di concessione di grande derivazione a fini idroelettrici dal fiume (OMISSIS) e dai suoi affluenti nei territori comunali di (OMISSIS).
Decidendo in ordine al primo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.r.l., con cui era lamentata l’incostituzionalita’ e l’anticomunitarieta’ del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 12 e del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 37, nonche’ della conseguente prassi amministrativa che consente proroghe di concessioni a cascata, la sentenza n. 1607/2020 della Corte di cassazione cosi’ argomentava:
“3.2.- Esso e’, tuttavia, infondato.
In relazione al giudizio intrapreso dalla s.p.a. (OMISSIS) per ottenere l’annullamento del silenzio dell’amministrazione regionale in ordine alla richiesta di dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla s.r.l. (OMISSIS), del quale si e’ dato conto in narrativa, queste sezioni unite (con sentenza 2 agosto 2019, n. 20820) hanno anzitutto affermato la legittimazione all’impugnazione proposta dalla s.p.a. (OMISSIS), e cio’ perche’ ricorre “…l’ipotesi di scuola della mancata indizione della gara”.
Ne deriva il rigetto dell’eccezione di difetto d’interesse (recte, di legittimazione) di (OMISSIS) a proporre il ricorso introduttivo, reiterata anche in questo giudizio dalla Provincia di Sondrio.
4.- Con la sentenza n. 20820/19, inoltre, queste sezioni unite, diversamente da quanto prospettato in memoria dalla Provincia di Sondrio, hanno altresi’ ritenuto fondate le ragioni addotte da s.p.a. (OMISSIS).
4.1.- A fondamento della decisione si e’ stabilito che, in materia di concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, vige la regola, introdotta dal Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 12 e ribadita dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 37, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, che subordina il rilascio di una nuova concessione alla indizione di una gara ad evidenza pubblica.
E’ fatta salva l’applicazione del regime transitorio previsto del detto articolo 12, comma 8 bis (la cui abrogazione, disposta dal Decreto Legge n. 135 del 2018, articolo 11 quater, conv., con modif., dalla L. n. 12 del 2019, avra’ efficacia in seguito all’adozione della normativa regionale volta a regolare modalita’ e procedure di assegnazione delle concessioni), secondo cui compete al concessionario uscente la gestione della concessione scaduta nelle more della definizione della gara.
4.2.- E questa disciplina, che e’ quella attualmente vigente su tutto il territorio nazionale, hanno sottolineato le sezioni unite, “…impone di indire la gara ad evidenza pubblica anche per l’attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalita’ e durata (articolo 12 cit., comma 1, cit.), senza che vi sia contrasto alcuno ne’ con i principi costituzionali di iniziativa economica ne’ con i principi comunitari”.
4.3.- La presentazione di una o piu’ domande di concessione di grande derivazione di per se’ sola non e’ idonea ad assicurare l’equivalenza alla procedura di gara o a qualsiasi altra procedura, quanto a effettivita’ della trasparenza e della non discriminazione e “implica al piu’ l’obbligo per la P.A. di procedere, ma applicando il diritto sostanziale vigente al momento della statuizione conclusiva, in particolare in conformita’ del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 12, dovendo essere disposta una gara pubblica relativamente a tutte le concessioni di derivazione d’acqua per impianti idroelettrici ovvero con l’archiviazione delle pregresse istanze in merito”.
4.4.- Ne’ il Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 12, si pone in contrasto del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 12, che contempla procedure accelerate per gli impianti alimentati da fonti rinnova bili.
La semplificazione del procedimento non esclude la concorrenza in sede concessoria, ne’ la trattazione concorrenziale di piu’ istanze di autorizzazione, mentre la trasparenza della procedura, garantita dagli articoli 7 e 8 della direttiva n. 2009/72/Ce del 13 luglio 2009, e’ coerente con i principi di non discriminazione e tutela della concorrenza (in termini, Cass., sez. un., 26 luglio 2018, n. 19875; 28 aprile 2017, nn. 10551, 10555, 10558; 15 gennaio 2015, n. 607; in linea, con riferimento alle concessioni per i nuovi impianti, sez. un., 14 marzo 2018, n. 6335).
Quanto al caso in esame, dunque, con la sentenza n. 20820/19 queste sezioni unite, pur affermando che, in generale, la Provincia e’ chiamata a svolgere i soli compiti istruttori rispettivamente previsti dagli articoli da 9 a 12 del regolamento regionale n. 2/2006 e dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 6, lettera a), non dubitano che, in particolare, in mancanza di gara pubblica, la Provincia di Sondrio ha avviato una procedura anomala.
D’altronde, hanno rimarcato, “…l’interesse della (OMISSIS) consiste semplicemente nell’espletamento del procedimento secondo le leggi vigenti…”, che sono appunto, quelle di cui la ricorrente sostiene la contrarieta’ alla Costituzione e al diritto unionale.
4.6.- Queste considerazioni vanno ribadite anche in relazione al giudizio odierno: il fatto che la Provincia sia titolare di mere competenze istruttorie non esclude affatto l’illegittimita’ degli atti, da essa compiuti, di avvio di una procedura anomala, perche’ preclusa dal quadro normativo vigente e, in particolare, l’illegittimita’ della nota con la quale essa si e’ rifiutata di aderire alla richiesta della Regione di sospendere l’istruttoria del procedimento avviato.
5.- Il motivo va quindi respinto; e le considerazioni che precedono, le quali scongiurano i dubbi di costituzionalita’ e di compatibilita’ unionale avanzati in giudizio, escludono di dover procedere a una rimessione della questione all’esame della Corte costituzionale, come prospettato dalla ricorrente, nonche’ a quello della Corte di giustizia, come proposto non soltanto dalla ricorrente, ma anche dalla Provincia di Sondrio”.
4. L’errore di fatto della sentenza n. 1607/2020, ravvisato nel ricorso per revocazione proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., consisterebbe nell’aver proceduto la Corte di cassazione all’applicazione di una formulazione abrogata del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 12, senza tener conto delle sostituzioni e delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 11-quater, comma 1, lettera a), convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare della eliminazione del riferimento alle “domande nuove” di grande derivazione idroelettrica in rapporto alla necessita’ di indizione della gara.
Segue l’indicazione di tre motivi in diritto per la fase rescissoria (circa l’inapplicabilita’ della vigente formulazione del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 12, alle domande per impianti nuovi, l’erronea presupposizione della permanenza in vigore dell’ultimo rigo del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 12, comma 1, l’inesistenza di una proroga legale, l’incostituzionalita’ e l’anticomunitarieta’ del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 12 e del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 37 e della conseguente prassi amministrativa che esclude procedure di autorizzazione e permette solo bandi di gara, l’obbligo di interpretare la normativa statale ed Europea in maniera costituzionalmente e comunitariamente corretta).
5. Il motivo di ricorso e’ palesemente estraneo al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c..
Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 4, postula un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreche’ la realta’ desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realta’ del processo. L’errore di fatto che puo’ legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, dunque, pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimita’, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U., 28/05/2013, n. 13181).
L’ipotizzato errore per la mancata considerazione del dedotto jus superveniens, consistente nella riformulazione del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 12, a seguito delle sostituzioni e delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 11-quater, comma 1, lettera a), convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e’, percio’, del tutto estraneo all’ambito del rimedio previsto dall’articolo 391 bis c.p.c., atteso che, al piu’, la falsa percezione di norme giuridiche integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione) (Cass. Sez. U., 26/03/2021, n. 8567, pronunciata tra le stesse parti del presente giudizio nel ricorso per revocazione della sentenza 2 agosto 2019, n. 20820; Cass. Sez. 6-5, 29/12/2011, n. 29922; Cass. Sez. 6-2, 30/07/2020, n. 16343).
La sentenza 24/01/2020, n. 1607/2020, ha peraltro illustrato, a pagina 7, le ragioni di diritto transitorio che sorreggevano la conclusione circa l’applicazione del disposto del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 12, vigente all’epoca degli atti della procedura impugnati dalla (OMISSIS) s.p.a..
Non rilevano, infine, il regime della revocazione relativo alle pronunce del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, essendo qui in esame un ricorso per revocazione di decisione della Corte di cassazione, ne’ le questioni pregiudiziali attinenti alla legittimita’ costituzionale o alle violazioni del diritto dell’Unione Europea, che la ricorrente ha posto in prospettiva della eventuale fase rescissoria e percio’ di un nuovo giudizio sul merito della lite.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti (OMISSIS) s.p.a., Regione Lombardia, (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS) s.p.a. le spese del giudizio di revocazione, negli importi liquidati in dispositivo. Non occorre provvedere al riguardo delle spese per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti (OMISSIS) s.p.a., Regione Lombardia, (OMISSIS) s.p.a. ed (OMISSIS) s.p.a. le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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