Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 26 marzo 2019, n. 13189.

La massima estrapolata:

In materia di reati fallimentari, è legittimo il sequestro di un’intera azienda quando ci siano indizi che dei beni aziendali, proprio per la loro collocazione strumentale, vengano in qualche modo utilizzati per la consumazione del reato di bancarotta fraudolenta, a nulla rilevando che l’azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali.

Sentenza 26 marzo 2019, n. 13189

Data udienza 11 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/06/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIOVANNI DI LEO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
udito il difensore:
il difensore presente si riporta integralmente ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto depositato in data 20 luglio 2018, (OMISSIS), nato a (OMISSIS), nella qualita’ di amministratore e socio della (OMISSIS) Srl., ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 7-8 giugno 2018, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme del 4 maggio 2019, con cui e’ stato disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e dell’intera azienda della (OMISSIS) Srl., nel quadro del procedimento penale instaurato a carico di (OMISSIS) (cui la struttura imprenditoriale sopra indicata sarebbe riferibile) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso dal predetto (OMISSIS) in concorso con i suoi familiari, cedendo beni strumentali della (OMISSIS) Sas., dichiarata fallita in data l’ (OMISSIS), alla (OMISSIS) Srl. e ricevendone in contropartita un corrispettivo irrisorio.
2. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale catanzarese ha evidenziato come l’ablazione delle quote sociali e dell’intero compendio aziendale della (OMISSIS) Srl. trovasse piena giustificazione nell’insieme degli elementi indiziari raccolti, tutti deponenti nel senso che (OMISSIS), nel tentativo di salvare l’attivita’ familiare dal tracollo finanziario della societa’ (la (OMISSIS) Sas.) per mezzo della quale sino a quel momento era stata svolta, aveva distolto tutti i beni strumentali della societa’ decotta, ivi comprese le rimanenze di magazzino – queste per un valore di Euro 1.891.863,69 nell’annualita’ 2012 e di Euro 405.000,00 nell’annualita’ 2014 – a vantaggio di societa’ formalmente amministrate dal fratello e dai figli, cosi’ da assicurare la continuita’ aziendale in frode ai creditori, avendo provveduto a non lasciare traccia delle avvenute cessioni di beni. Donde ha concluso nel senso di ritenere irrilevante che fosse stata documentalmente accertata una sola operazione di cessione di beni in favore della (OMISSIS) Srl. per il valore di Euro 109.000,00, dovendosi ritenere sussistente il nesso di pertinenzialita’ tra il reato di cui alla L. Fall., articolo 216 e la societa’ (OMISSIS) nella sua interezza, posto che le emergenze investigative erano li’ a dimostrare – in ragione dell’ammontare degli ammanchi delle rimanenze di magazzino, la cui vendita era stata giustificata con artifizi contabili o non era stata affatto riscontrata da fatture o da altro genere di supporto documentale o fiscale – che ben maggiori erano i beni transitati illecitamente da un singolo imprenditoriale ad un altro, posto che la (OMISSIS) Srl. ostentava un rapporto di continuita’ aziendale con la sua dante causa.
3. Con l’impugnazione proposta il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 321 c.p.p., deducendo l’illegittimita’ del sequestro preventivo disposto in relazione all’intera societa’ (OMISSIS) Srl., espletante un’attivita’ imprenditoriale, atteso il carattere prettamente ablatorio e non gia’ interdittivo della misura cautelare in esame, tale da imporne la riferibilita’ esclusivamente ad una res pertinente al reato, con la conseguente sequestrabilita’ di quei soli beni costituenti il profitto o il prodotto del reato ovvero utilizzati per commettere il reato. Nondimeno il Tribunale calabrese aveva mostrato di non tenere in considerazione lo specifico addebito mosso all’indagato – nel quale la condotta distrattiva era limitata alla sola operazione di cessione di beni per un valore di Euro 109.000,00 – e di fare malgoverno del principio di diritto secondo cui la societa’ “di comodo” in quanto costituisca lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attivita’ imprenditoriale, non puo’ in se’ e per se’ costituire oggetto di sequestro preventivo, atteso che’ nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attivita’ o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente le ragioni dei creditori concorsuali; con la conseguenza che tra “societa’ di comodo” e reato fallimentare non vi e’ un nesso strumentale essenziale, idoneo a giustificare il sequestro preventivo il quale, eventualmente potra’ avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della stessa societa’, qualora se ne paventi, in relazione all’addebito di bancarotta fraudolenta pre o post-fallimentare, l’avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito.
Rileva, altresi’, il ricorrente che la giustificazione addotta a sostegno della legittimita’ del sequestro di tutte le quote e dell’intero compendio aziendale della societa’ (OMISSIS) Srl. – scilicet l’ammontare delle rimanenze di magazzino della (OMISSIS) Sas., fatte risultare come vendite, ma in realta’ dissimulanti trasferimenti senza corrispettivo a vantaggio delle menzionate societa’ – sarebbe totalmente disancorata dalle emergenze indiziarie, le quali, potrebbero, al piu’, indicare vendite in nero nei confronti di soggetti non identificati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. E’ ben vero che da parte di questo giudice di vertice si e’ affermato che: “E’ legittimo il sequestro preventivo delle quote di una societa’, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell’ipotizzata attivita’ criminosa, poiche’ cio’ che rileva in questi casi non e’ la titolarita’ del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si puo’, d’altra parte riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate” (Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Cartone e altri, Rv. 246864) e si e’, pure, sancito che “E’ legittimo il sequestro di un’intera azienda allorche’ vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l’azienda in questione svolga anche normali attivita’ imprenditoriali (Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, Cascino, Rv. 240574; Sez. 6, n. 29797 del 20/06/2001, Leonasi, Rv. 219855); si e’, pero’, anche precisato che:” E’ legittimo il sequestro preventivo delle quote di una societa’ appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista un nesso di strumentalita’ tra detti beni ed il reato contestato” (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino e altri, Rv. 264473), posto che: “La societa’ “di comodo” e la titolarita’ delle sue quote in quanto costituiscano lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attivita’ imprenditoriale, non possono in se’ e per se’ costituire oggetto di sequestro preventivo atteso che’ nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attivita’ o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali”, con la conseguenza che: “Ai fini della adozione del sequestro preventivo occorre un collegamento strumentale tra reato fallimentare e cosa sequestrata e non tra il reato e la persona” (Sez. 5, n. 3563 del 26/06/2015, Garzia, Rv. 266047).
2. Cosi’ delineata la cornice ermeneutica entro la quale deve essere esercitato il presente scrutinio, va evidenziato che la questione che viene in rilievo attiene esclusivamente alla sussistenza del nesso strumentale tra tutte le quote della (OMISSIS) Srl. – indicata come societa’ di comodo, nel quale (OMISSIS) aveva fatto confluire beni drenati dalla fallita (OMISSIS) Sas. -, nonche’ il relativo compendio aziendale nella sua interezza, e il reato di bancarotta fraudolenta contestato. Nesso che non e’ dato ricavare da quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, che sul punto rende una motivazione apparente, perche’ del tutto apodittica e congetturale: tale e’, infatti, l’argomentazione spesa dal giudice censurato, nella parte in cui, a dispetto della stessa contestazione che aveva limitato l’operazione distrattiva intercorsa tra le due societa’ alla sola cessione di beni del valore di Euro 109.000,00, ha ritenuto che tutti i beni aziendali della (OMISSIS) Srl. fossero provento delle distrazioni operate in danno della (OMISSIS) Sas. sol perche’ l’amministratore di fatto della fallita si era disfatto, senza lasciare traccia documentale, di imponenti rimanenze di magazzino – per un valore di Euro 1.891.863,69 nell’annualita’ 2012 e di Euro 405.000,00 nell’annualita’ 2014, secondo quanto riferito dal curatore fallimentare.
E’ evidente, allora, l’incedere meramente assertivo del discorso giustificativo del provvedimento impugnato che ha valorizzato un dato – quello delle cessioni non tracciate delle rimanenze di magazzino della (OMISSIS) Sas – del tutto inconferente rispetto al fine della motivazione – la dimostrazioni che anche le rimanenze di magazzino erano state traferite in assenza di corrispettivo alla (OMISSIS) Srl. – posto che le dette operazioni avrebbero potuto essere interpretate esclusivamente in chiave di vendite in nero nei confronti di ignoti acquirenti; ben altra, invero, sarebbe stata la logica dell’argomentazione utilizzata se si fosse dato atto che si era avuto riscontro oggettivo che i beni in precedenza nella disponibilita’ della (OMISSIS) Sas. erano transitati in quella della (OMISSIS) Srl. per continuare l’attivita’ imprenditoriale di famiglia.
Ci si trova al cospetto, dunque, di un vizio della motivazione cosi’ radicale da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, e suscettibile, come tale, in ossequio al âEuroËœdictum’ delle Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, di essere ricompreso tra gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, che soli consentono il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).
3. Nondimeno, lo stesso argomentare si pone pure in contrasto con i principi espressi da questa Corte ed invocati dallo stesso ricorrente, che vanno senz’altro ribaditi in questa sede, secondo i quali, in materia di reati fallimentari, ai fini della adozione del sequestro preventivo occorre un collegamento strumentale tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e la persona. La societa’ o le quote sociali, infatti, non presentano in se’ pericolosita’ “intrinseca”, conseguendone che, in base a tale solo fatto, la strumentalita’ tra la societa’ e il reato, non essendo ne’ specifica, ne’ strutturale, ne’ essenziale e nemmeno, a ben vedere, meramente occasionale, non e’ sufficiente a giustificare il sequestro preventivo. Da cio’ deriva che il sequestro preventivo potra’ avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della societa’ di comodo, qualora se ne paventi, in relazione all’addebito di bancarotta fraudolenta pre o post-fallimentare, l’avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito (Sez. 5, n. 5929 del 06/11/1998 – dep. 16/02/1999, P.M. in proc. Lettieri, Rv. 213071).
4. S’impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

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