In tema di legittimazione dei creditori dell’alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2023| n. 9652.

In tema di legittimazione dei creditori dell’alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria

In tema di legittimazione dei creditori dell’alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghe), anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, anche se oggetto di contestazione in separato giudizio – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento di dette azioni, onde a tal fine è sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall’alienazione del bene.

Ordinanza|11 aprile 2023| n. 9652. In tema di legittimazione dei creditori dell’alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria

Data udienza 7 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: CONTRATTO – SIMULAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 761 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di
COMUNE DI (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
-controricorrente-
nonche’
(OMISSIS) S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 279-2020, pubblicata in data 18 settembre 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
7 marzo 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo.

In tema di legittimazione dei creditori dell’alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria

Fatti di causa

Il Comune di (OMISSIS), assumendo di essere creditore di (OMISSIS) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a condotte di rilievo penale, ha agito in giudizio nei suoi confronti, nonche’ nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., alla quale la (OMISSIS) aveva alienato un compendio immobiliare, per ottenere la dichiarazione di simulazione della vendita o, in subordine, la sua inefficacia ai sensi dell’articolo 2901 c.c..
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Taranto.
La Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto la domanda di simulazione.
Ricorre la (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS).
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altra societa’ intimata.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

In tema di legittimazione dei creditori dell’alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione degli articoli 100 e 360, c. 1, n. 5, c.p.c.; errata pronuncia sull’inam-missibilita’ dell’appello per difetto di interesse ad agire in capo al Comune”.
Con il secondo motivo si denunzia “violazione degli articoli 2697 c.c. e 360, c. 1, n. 5, c.p.c.; errata pronuncia sulla qualificazione del credito ed errata applicazione dei principi sull’onere probatorio”.
Con il terzo motivo si denunzia “violazione dell’articolo 360, c. 1, n. 5, c.p.c.; omesso esame di un fatto storico determinante; contraddittorieta’ tra decisioni dello stesso giudice”.
I primi tre motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, esaminarsi congiuntamente, in quanto hanno tutti ad oggetto la contestazione della pretesa creditoria sulla base della quale e’ stata affermata la legittimazione del Comune di (OMISSIS) ad agire in giudizio per l’accertamento della simulazione del contratto di alienazione immobiliare posto in essere dalla (OMISSIS).
Quest’ultima sostiene che avrebbe dovuto essere negata la suddetta legittimazione, dal momento che la pretesa creditoria vantata dall’ente comunale era in realta’ insussistente e, comunque, non sufficientemente provata, in quanto l’originaria condanna al risarcimento dei danni emessa a suo carico in sede penale era venuta meno a seguito della dichiarazione di prescrizione dei reati a lei addebitati e, anzi, pur riassunto il giudizio in sede civile ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., la relativa domanda era stata rigettata dalla medesima corte d’appello che aveva invece – a suo dire contraddittoriamente e, comunque, con inversione della corretta distribuzione degli oneri probatori – ritenuto sussistente quel credito, ai fini della legittimazione all’azione di simulazione.
Le indicate censure sono infondate.
La decisione impugnata risulta conforme ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte in tema di legittimazione dei creditori dell’alienante ad agire in giudizio con le azioni di simulazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghi), secondo i quali anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, e’ idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, anche se oggetto di contestazione in separato giudizio – l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’espe-rimento di dette azioni, onde a tal fine e’ sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonche’ la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo puo’ derivare dall’alienazione del bene (cfr., ex multis, sia per l’azione di simulazione che per l’azione revocatoria, dovendosi ritenere per dette azioni applicabili nella sostanza, come gia’ osservato, analoghi principi con riguardo alla legittimazione attiva dei creditori dell’alienante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9679 del 3/10/1997, Rv. 508538 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004, Rv. 572929 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006, Rv. 588258 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5961 del 5/03/2008, Rv. 602241 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21524 del 18/10/2011, Rv. 619367 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016, Rv. 638928 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 5/02/2019, Rv. 653004 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020, Rv. 657295 – 01).
Nella specie, e’ pacifico che la questione relativa alla effettiva sussistenza del credito risarcitorio del Comune di (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), gia’ riconosciuto in sede penale (prima della dichiarazione di prescrizione delle fattispecie di reato per le quali si procedeva), risulta tuttora sub iudice, essendo stata impugnata dall’ente creditore la sentenza della corte d’appello che ha rigettato la domanda dell’ente, dopo la riassunzione del giudizio in sede civile ai sensi dell’articolo 622 c.p.p..
Trattandosi di credito litigioso, deve, quindi, ritenersi certamente adempiuto da detto ente l’onere di specifica allegazione sufficiente ai fini della sua legittimazione ad agire con l’azione di accertamento della simulazione dell’alienazione immobiliare posta in essere dalla (OMISSIS).
Va pertanto esclusa la dedotta violazione dell’articolo 100 c.p.c.. Sulla base di quanto sin qui esposto e’, poi, altresi’ da escludere che sia stato violato l’articolo 2697 c.c., con riguardo alla distribuzione degli oneri probatori incombenti sulle parti, avendo l’ente creditore certamente adempiuto agli oneri di allegazione e prova su di esso incombenti, in relazione ad una specifica pretesa creditoria, benche’ contestata, e deve del pari escludersi che vi sia contraddizione logica tra il rigetto dell’azione risarcitoria del comune, nel giudizio riassunto ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., ed il riconoscimento della sua legittimazione attiva nel presente giudizio, dal momento che quel rigetto e’ avvenuto con pronuncia non definitiva ed impugnata, il che comporta che il relativo credito non possa ritenersi senz’altro insussistente, restando al contrario ferma la sua qualita’ di credito litigioso.
2. Con il quarto motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione degli articoli 1416 c.c. e 360, c. 1, n. 3, c.p.c.; errata valutazione dei presupposti in ordine all’accertamento della simulazione”.
Secondo la ricorrente, la corte d’appello non avrebbe valutato adeguatamente e in modo corretto gli elementi di prova a sostegno della dedotta simulazione: le circostanze indicate nella sentenza impugnata a giustificazione dell’accoglimento della domanda di simulazione sarebbero in realta’, a suo avviso, insufficienti.
Il motivo e’ inammissibile.
Sebbene formulato e rubricato come censura di violazione di norme di diritto, in realta’ il motivo di ricorso in esame, a giudizio della Corte, si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonche’ nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non e’ consentito nel giudizio di legittimita’.
3. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

Per questi motivi

La Corte:
condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese generali ed accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

 

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