Legittima l’azione revocatoria avanzata conto il mero atto costitutivo di un trust

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10498.

La massima estrapolata:

È legittima l’azione revocatoria avanzata conto il mero atto costitutivo di un trust se vi è già stata la disposizione dei beni.

Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10498

Data udienza 24 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22613/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.c. a r.l., in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 419/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2019 dal consigliere ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., la (OMISSIS) di (OMISSIS) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Crema i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), i loro figli (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), sacerdote e fratello di (OMISSIS).
La Banca ha esposto, tra l’altro, che (OMISSIS) era fideiussore della s.r.l. (OMISSIS); che questa societa’ era sua debitrice per somme di rilevante entita’ e che risultava sostanzialmente incapiente; che i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano costituito un fondo patrimoniale con tutti i beni immobili di loro proprieta’; che pochi giorni dopo gli stessi avevano pure costituito un trust sui medesimi immobili, denominato “trust (OMISSIS)” e avente, a proprio “scopo, la “tutela dei bisogni della famiglia”; che i detti beni erano stati trasferiti al trustee (OMISSIS).
Sulla base di tali presupposti, la Banca ha chiesto di “accertare e dichiarare simulato e/o nullo e/o inefficace e/o comunque inopponibile” a se’ medesima l’atto costitutivo del fondo patrimoniale e altresi’ l’atto istitutivo del trust (OMISSIS).
2.- Con ordinanza datata 23 novembre 2013, il Tribunale di Crema ha respinto la proposta domanda di simulazione, accogliendo invece quella di inefficacia e inopponibilita’, quale azione revocatoria ex articolo 2901 c.c.; e cosi’ dichiarando l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale per la quota di 1/2 di proprieta’ di (OMISSIS), nonche’ l’inefficacia del “trasferimento operato da (OMISSIS) in capo al trustee (OMISSIS) della quota di un 1/2 di sua proprieta’” dei relativi immobili.
3.- (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato l’ordinanza avanti alla Corte di Appello di Brescia. A sua volta, la Banca ha formulato appello incidentale contro la stessa.
Con sentenza depositata il 27 marzo 2014, la Corte di Appello di Brescia ha rigettato tanto l’impugnazione principale, quanto quella incidentale.
4.- Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale ha respinto la rilevazione di “domanda nuova” formulata dagli appellanti, osservando che la richiesta di revocatoria dell’atto atto istitutivo del trust (OMISSIS) emergeva “dalla semplice lettura della conclusione che si rinviene sotto la lettera “C” a p. 17 dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado” (e pure riportandone il testo: “accertare e dichiarare simulato e/o nullo e/o inefficace e/o comunque inopponibile alla Banca attrice l’atto istitutivo del trust (OMISSIS)”).
Altresi’, la Corte ha respinto l’osservazione di “non assoggettabilita’ ad azione revocatoria della costituzione di un trust”, parimenti evidenziata dagli appellanti, affermando trattarsi di una non “corretta interpretazione della normativa”: “qualora la costituzione di un trust contenga tutti i presupposti che rendono concreta la fattispecie dell’atto pregiudizievole ai creditori, esso e’ passibile di azione revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 c.c., come ogni altro contratto”.
5.- Avverso la detta pronuncia ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi di cassazione.
Resiste con controricorso la Banca, anche sollevando eccezione di inammissibilita’ del ricorso.
Non hanno invece svolto attivita’ difensive (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (gia’ contumaci nei gradi del merito).
6.- I ricorrenti hanno anche depositato una memoria ex articolo 380 bis c.p.c.”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.
Il primo motivo e’ intestato “sulla violazione dell’ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omessa motivazione (in quanto meramente apparente) e/o irriducibile contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 419/2014, laddove ha affermato che la richiesta di revocatoria ex articolo 2901 c.c. da parte della (OMISSIS) sarebbe stata prevista alla lettera “C”, p. 17, dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Il secondo motivo e’ intestato “sulla violazione dell’ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: irriducibile contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 419/2014, laddove ha affermato che la richiesta di revocatoria ex articolo 2901 c.c. da parte della (OMISSIS) sarebbe stata prevista alla lettera “C”, p. 17, dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Il terzo motivo e’ intestato “sulla nullita’ della sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 419/2014 ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, confermativa dell’ordinanza del Tribunale di Crema datata 23/11/2010 per effetto della violazione dell’articolo 112 c.p.c.”.
Il quarto motivo e’ intestato “sulla violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte d’Appello di Brescia di norma di diritto (articolo 2910 c.c.) in relazione all’assoggettabilita’ a revocatoria dell’atto istitutivo di trust”.
8.- L’eccezione di inammissibilita’, sollevata dalla controricorrente, assume, dal canto suo, “inesistenza/nullita’ della procura speciale in calce al ricorso per cassazione – inesistenza del potere di rappresentanza”.
La stessa si sostanzia nell’affermazione che la procura alle liti rilasciata dai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) risulta autenticata a mezzo di una sottoscrizione “illeggibile”.
9.- L’eccezione dev’essere disattesa.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la “decifrabilita’” delle sottoscrizioni inerenti alla procura alle liti non e’ requisito di validita’, laddove i relativi autori siano identificabili dal complessivo contesto documentale (Cass., 29 dicembre 2014, n. 27548).
10.- Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso vanno trattati in modo unitario, in ragione della omogeneita’ dei rilievi che – al di la’ della pur forte loro tortuosita’ – vi vengono svolti.
In effetti, il riferimento di base e’ nella sostanza non dissimile per i tre motivi. Che, nel concreto, puo’ essere cosi’ sintetizzato: la “domanda cui fa riferimento la Corte di Appello di Brescia, per sostenere la correttezza della statuizione del giudice di prime cure, e’ una delle domande formulate della banca in via principale”; per contro, il “giudice di prime cure… ha respinto la domanda formulata dalla Banca in via principale e ha dichiarato l’inefficacia dell’atto istitutivo del trust… in preteso accoglimento della domanda di revocatoria formulata in via subordinata dalla (OMISSIS)”.
Per il primo motivo, l’affermazione della sentenza di appello rispetto al provvedimento di primo grado configura una “omessa motivazione (in quanto meramente apparente)”; per il secondo, delinea “irriducibile contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’”; per il terzo, comporta “nullita’ della sentenza n. 419/2014… per violazione dell’articolo 112 c.p.c., laddove ha ritenuto proposta dalla (OMISSIS) una domanda di revocatoria dell’atto istitutivo del trust”.
11.- Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso non meritano di essere accolti.
Tutti e tre i motivi danno per presupposta una diversita’ “ontologica” tra la domanda (di revocatoria) accolta dal giudice di primo grado e quella (sempre di revocatoria) considerata dal giudice di secondo grado. E allo scopo indicano che il primo giudice si e’ occupato di una delle domande subordinate proposte dalla Banca, mentre quello di secondo grado ha fatto riferimento a una domanda avanzata dalla stessa in via principale.
Va tuttavia notato che la Corte di Appello non qualifica in alcun modo – ne’ come principale, ne’ altrimenti – la domanda revocatoria che va a considerare, limitandosi a richiamare la formula contenuta nella lettera C della pagina 17 dell’atto di citazione di primo grado posto in essere dalla Banca.
D’altra parte, i ricorrenti neppure indicano la ragione per cui si dovrebbe ritenere la domanda revocatoria espressa nella conclusione presa in considerazione dalla Corte di Appello come domanda formulata in via principale.
E’ altresi’ da aggiungere, in proposito, che la conclusione considerata dalla sentenza possiede il seguente, testuale tenore: “accertare e dichiarare simulato e/o nullo e/o inefficace e/o comunque inopponibile alla Banca attrice l’atto istitutivo del trust (OMISSIS)” (cfr. sopra, nel n. 4). Ora, questa formula (assai diffusa nell’operativita’) esprime, a ben vedere, una gradazione interna delle richieste che vi vengono indicate: secondo una linea digradante che dalla simulazione transita, appunto, alla nullita’ e via ancora all’inefficacia di cui alla revocatoria.
12.- Il quarto motivo di ricorso assume che la Corte bresciana ha errato nel ritenere assoggettabile all’azione revocatoria l’atto di istituzione del trust.
“Come e’ stato sottolineato dalla pressoche’ unanime dottrina” – cosi’ si argomenta – “oggetto dell’azione revocatoria non puo’ essere l’atto istitutivo del trust, che di per se’ stesso non ha effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizione con cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o posto sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico, come precisa l’articolo 2, comma 2 Convenzione de L’Aja”.
“L’atto istitutivo di trust” – cosi’ si puntualizza – “e’ l’atto con il quale il disponente esprime la volonta’ di costituire un trust; l’atto dispositivo, invece, e’ l’atto con il quale il disponente trasferisce, a titolo gratuito, i beni in trust al trustee”.
13.- In sede di memoria ex articolo 380 bis c.p.c., i ricorrenti hanno in via ulteriore rilevato che la recente sentenza di Cass. 29 maggio 2018, n. 13388 ha “confermato” quanto gia’ da loro sostenuto a mezzo del motivo in esame.
In effetti, tale pronuncia ha espressamente affermato che “ai fini del conseguimento dello scopo dell’azione revocatoria, quest’ultima viene indirizzata nei confronti dell’atto di disposizione patrimoniale, e cioe’ l’atto mediante il quale il bene viene intestato in capo al trustee, e non nei confronti dell’atto istitutivo del trust, il quale costituisce il fascio di rapporti che circonda l’intestazione del bene, ma non l’intestazione stessa, ed e’ neutrale dal punto di vista patrimoniale”.
Sulla stessa linea di fondo si era gia’ posta, del resto, la precedente pronuncia di Cass., 3 agosto 2017, n. 19376, che, distinguendo tra atto istitutivo del trust e atti dispositivi dei beni immessivi, aveva affermato che “solo questi ultimi sono potenzialmente idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori e quindi assoggettabili ad azione revocatoria”.
14.- Le asserzioni appena sopra riportate non sono state emesse con riferimento al problema specifico che qui propriamente rileva. Cass., n. 13388/2018 sviluppa in realta’ il ben diverso tema del carattere gratuito, od oneroso, dell’operazione in cui si sostanzia il trust. Cass., n. 19376/2017 si occupa, a sua volta, di un problema di litisconsorzio, con riguardo ai vari partecipanti alla complessiva operazione.
Pur emesse nell’ampio alveo delle tematiche inerenti alla revocatoria del trust, le dette pronunce risultano, quindi, entrambe oggettivamente estranee al punto relativo alla formulazione della relativa domanda giudiziale.
Rispetto alla quale e’ piuttosto da segnalare che la pronuncia di Cass. 25 maggio 2017, n. 13175 ha rilevato che “la prospettata distinzione, da parte dei ricorrenti, tra natura meramente istitutiva del trust ed efficacia dispositiva dei beni conferiti – pur cogliendo un aspetto rilevante, sul piano del difetto di incidenza pregiudizievole dell’atto meramente istitutivo del trust ai fini dell’azione revocatoria – appare comunque irrilevante”, posto che le “conclusioni dell’originario atto di citazione dei creditori” avevano investito l'”atto notarile istitutivo nella sua interezza”.
Come pure e’ da richiamare la pronuncia di Cass., 27 giugno 2018, n. 16897 (che pure viene a riguardare, per altro credito, il trust (OMISSIS)). Che – posta di fronte a un motivo di ricorso inteso a sottolineare come la sentenza impugnata “avrebbe dovuto dichiarare, a tutto concedere, l’inefficacia non gia’ dell’atto istitutivo del trust in se’ considerato, ma l’inefficacia dell’atto unicamente nella parte in cui procedeva al trasferimento di beni – ha rilevato l’inammissibilita’ del motivo per difetto di interesse ai sensi dell’articolo 100 c.p.c.: “quand’anche il giudice del merito avesse dichiarato inefficace l’atto di costituzione del trust nella sola parte in cui ha disposto il trasferimento dei beni immobili”, i ricorrenti “non ne avrebbero tratto alcun vantaggio giuridico, dal momento che i rispettivi creditori avrebbero comunque potuto aggredire in executivis gli immobili” nei confronti del trustee avente causa.
15.- Posti gli svolti rilievi a mo’ di premessa dell’esposizione, si deve adesso entrare nello specifico merito del motivo svolto dai ricorrenti. Per rilevare che lo stesso non merita di essere accolto.
Non puo’ convincere la tesi che ricava la soluzione della non revocabilita’ dell’atto istitutivo del trust in via diretta – ovvero automatica – dalla affermazione che trattasi di atto sprovvisto di carattere traslativo, tale funzione essendo invece svolta, nel contesto della complessiva operazione di trust, da atto successivo e conseguente.
L’inferenza, infatti, non risulta per nulla corretta.
In effetti, la constatazione che, nel trust, dispositivo e’ l’atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust (cfr. da ultimo Cass., 29 maggio 2018, n. 13388) non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest’atto; e non possa, per cio’ stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell’atto istitutivo del trust.
In realta’, nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee – secondo quanto accaduto nella fattispecie concretamente in esame -, la domanda di revocatoria, che a oggetto assume l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia (dell’atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell’effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz’altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del c.c., come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell’azione revocatoria).
16.- Per constatare l’indicata idoneita’, e’ sufficiente considerare che l’atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. Nella complessa dinamica di un’operazione di trust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall’atto istitutivo.
E’ in quest’ultimo atto, cioe’, che l’atto dispositivo recupera la sua ragion d’essere e causa (in ipotesi) giustificatrice. E’, del resto, corrente osservazione in letteratura che il trustee risulta titolare di un “ufficio”, o di una “funzione”; e che, quindi, e’ proprietario non gia’ nell’interesse proprio, bensi’ nell’interesse altrui: secondo i termini e i modi volta a volta appunto consegnatigli dell’atto istitutivo.
La peculiare proprieta’ del trustee non potrebbe percio’ “sopravvivere” all’inesistenza, o al caducarsi, dell’atto che viene nel concreto a conformare tale diritto (nel caso di specie al fine particolare della “tutela dei bisogni della famiglia” basata sul rapporto di coniugio intercorrente tra (OMISSIS) e (OMISSIS)). L’inefficacia dell’atto istitutivo, come prodotta dall’esito vittorioso di un’azione revocatoria, reca con se’, dunque, pure l’inefficacia dell’atto dispositivo.
La domanda di revoca dell’atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice.
17.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella somma di Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’articolo 13, comma 1 bis.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *