LEGGE del 23 marzo 2016, n. 41.

Leggi - Decreti - Regolamenti

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

  «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina della circolazione stradale e’ punito con  la  reclusione  da  due  a sette anni.

  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente all’assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cagioni  per  colpa  la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da  otto  a  dodici anni.

  La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a  motore  di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in  stato  di  ebbrezza

alcolica ai  sensi  dell’articolo  186,  comma  2,  lettera  b),  del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni  per  colpa  la morte di una persona.

  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica  ai  sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di  una  persona,  e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

  La pena di cui al comma precedente si applica altresi’:

    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio  di  quella consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in  corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro

mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente  di  guida  o  con patente sospesa o revocata, ovvero nel  caso  in  cui  il  veicolo  a

motore sia di proprieta’ dell’autore del fatto  e  tale  veicolo  sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non  sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole,  la pena e’ diminuita fino alla meta’.

  Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti,  qualora  il  conducente cagioni la morte di piu’ persone, ovvero  la  morte  di  una  o  piu’ persone e lesioni a una o  piu’  persone,  si  applica  la  pena  che

dovrebbe infliggersi per la  piu’  grave  delle  violazioni  commesse aumentata fino al triplo, ma la  pena  non  puo’  superare  gli  anni diciotto.

  Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente  si  da’  alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due  terzi  e  comunque  non puo’ essere inferiore a cinque anni».

L’articolo 590-bis del codice penale e’ sostituito dai seguenti:

  «Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi  o  gravissime). Chiunque cagioni  per  colpa  ad  altri  una  lesione  personale  con violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente all’assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  cagioni  per  colpa  a taluno una lesione personale, e’ punito con la reclusione  da  tre  a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a  sette  anni  per  le lesioni gravissime.

  Le pene di  cui  al  comma  precedente  si  applicano  altresi’  al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis,  comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai  sensi  dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni  personali   gravi   o gravissime.

  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica  ai  sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi  a  tre  anni  per  le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

  Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi’:

    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio  di  quella consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a quella  massima  consentita,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni personali gravi o gravissime;

    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando contromano, cagioni per colpa a  taluno  lesioni  personali  gravi  o gravissime;

    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in  corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro

mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali  gravi  o gravissime.

  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente  di  guida  o  con patente sospesa o revocata, ovvero nel  caso  in  cui  il  veicolo  a

motore sia di proprieta’ dell’autore del fatto  e  tale  veicolo  sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole,  la pena e’ diminuita fino alla meta’.

  Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti,  qualora  il  conducente cagioni lesioni a piu’ persone,  si  applica  la  pena  che  dovrebbe infliggersi per la piu’ grave  delle  violazioni  commesse  aumentata

fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni sette.

  Art. 590-ter. (Fuga del conducente in  caso  di  lesioni  personali stradali). – Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se  il  conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un  terzo  a  due  terzi  e comunque non puo’ essere inferiore a tre anni.

  Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo,  terzo, quarto, quinto e  sesto  comma,  589-ter,  590-bis,  secondo,  terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le  concorrenti  circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e  114,  non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste  e le diminuzioni si operano sulla  quantita’  di  pena  determinata  ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

  Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). – Ai fini degli articoli 589-bis e  590-bis  si  intendono  per  strade extraurbane le strade di cui alle lettere  A,  B  e  C  del  comma  2

dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D,  E,  F  e F-bis del medesimo comma 2».

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 157, sesto comma, le  parole:  «e  589,  secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;

b) all’articolo 582, primo comma, le parole: «da tre  mesi»  sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;

c) all’articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

d) all’articolo 589, il terzo comma e’ abrogato;

e) all’articolo 590,  terzo  comma,  primo  periodo,  le  parole:

«sulla disciplina della  circolazione  stradale  o  di  quelle»  sono soppresse;

f)  all’articolo  590,  terzo  comma,  il  secondo   periodo   e’ soppresso.

Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) all’articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore  nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per  i  delitti  di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;

b) all’articolo 359-bis, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

    «3-bis. Nei casi di cui  agli  articoli  589-bis  e  590-bis  del codice penale, qualora  il  conducente  rifiuti  di  sottoporsi  agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero  di  alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope,  se  vi  e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo  possa  derivare  grave  o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma  2 e gli ulteriori provvedimenti  ivi  previsti  possono,  nei  casi  di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per  iscritto.  Gli  ufficiali  di  polizia   giudiziaria   procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il piu’  vicino  presidio ospedaliero  al  fine  di  sottoporlo  al   necessario   prelievo   o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi   e’   data   tempestivamente    notizia    al    difensore dell’interessato, che ha facolta’ di assistervi, senza che cio’ possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si  applicano le previsioni di cui ai commi 1  e  2  dell’articolo  365.  Entro  le quarantotto  ore  successive,  il  pubblico  ministero  richiede   la convalida del decreto e degli eventuali  ulteriori  provvedimenti  al giudice per le indagini preliminari, che provvede al  piu’  presto  e comunque entro  le  quarantotto  ore  successive,  dandone  immediato avviso al pubblico ministero e al  difensore.  Le  operazioni  devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 224-bis».

Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) e’  aggiunta la seguente:

    «m-quater)  delitto  di  omicidio   colposo   stradale   previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all’articolo 381,  comma  2,  dopo  la  lettera  m-quater)  e’ aggiunta la seguente:

    «m-quinquies)  delitto  di  lesioni  colpose  stradali  gravi   o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo,  quarto  e quinto comma, del codice penale»;

c) all’articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «589,  secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;

d) all’articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale»  sono  sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;

e) all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale»  sono  sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;

f) all’articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) e’  inserita  la seguente:

    «e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate,  a  norma dell’articolo 590-bis del codice penale»;

g) all’articolo 552:

      1) al comma 1-bis,  dopo  le  parole:  «per  taluni  dei  reati previsti dall’articolo 590, terzo  comma,  del  codice  penale»  sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti  dall’articolo  590-bis del medesimo codice»;

      2) al comma 1-ter,  dopo  le  parole:  «per  taluni  dei  reati previsti dall’articolo 590, terzo  comma,  del  codice  penale»  sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti  dall’articolo  590-bis del medesimo codice».

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 189, il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

    «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a  disposizione  degli  organi   di   polizia   giudiziaria,   quando

dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e’ soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;

b) all’articolo 222:

      1) al comma 2, il quarto periodo e’  sostituito  dai  seguenti: «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli  articoli  589-bis  e  590-bis  del  codice  penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel  caso  in  cui  sia  stata  concessa  la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del  giudice  che ha  pronunciato  la   sentenza   divenuta   irrevocabile   ai   sensi dell’articolo 648 del codice di  procedura  penale,  nel  termine  di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto  competente per il luogo della commessa violazione, che emette  provvedimento  di revoca della patente  e  di  inibizione  alla  guida  sul  territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello  per  il  quale  si applica la revoca della patente, nei confronti  del  soggetto  contro cui e’ stata pronunciata la sentenza»;

      2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione  accessoria  di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per  i  reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire  una  nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il  reato  di cui  all’articolo  589-bis, quinto   comma,   del   codice   penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima  che  siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e’ elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato  per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c),  e  2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.

Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui  l’interessato non abbia  ottemperato  agli  obblighi  di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si  sia  dato alla fuga.       3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per  i  reati di cui agli articoli 589-bis,  primo  comma,  e  590-bis  del  codice

penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente di  guida prima che siano decorsi cinque anni dalla  revoca. Tale termine e’ raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi  1  e  1-bis,  del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel  caso  in  cui  l’interessato non  abbia ottemperato  agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

      3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione  adotta un provvedimento di inibizione alla guida  sul  territorio  nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma

L’inibizione alla  guida  sul  territorio  nazionale e’ annotata nell’anagrafe  nazionale  degli   abilitati   alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del  collegamento informatico integrato  di  cui  al  comma  7  dell’articolo  403  del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495»;

c) all’articolo 219, comma 3-ter,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto  dai  commi  3-bis  e 3-ter dell’articolo 222»;

d) all’articolo 223, comma 2:

      1) al primo periodo,  dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonche’ nei  casi  previsti  dagli  articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;

      2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto  comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti  gli  atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di  un’evidente  responsabilita’, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di  guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di  sentenza  di  condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita’ della  patente di guida puo’ essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

e) all’articolo 223, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

    «2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti  gli  atti,  nei  quindici  giorni  successivi emette un provvedimento di  inibizione  alla  guida  sul  territorio  nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto  periodo.

L’inibizione  alla  guida  sul  territorio  nazionale e’ annotata nell’anagrafe  nazionale  degli   abilitati   alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato  di  cui  al  comma  7  dell’articolo  403  del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495».

All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  28 agosto  2000,  n.  274,  le  parole:  «nonche’  ad  esclusione  delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di  ebbrezza  alcolica  ai  sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto  l’effetto  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,»   sono soppresse.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 23 marzo 2016

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