Leggi - Decreti - Regolamenti

logo gazzetta ufficiale

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
  1. Il decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,  recante  disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio  culturale,  lo  sviluppo  della
cultura e il rilancio del turismo, e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Data a Sesto, addi' 29 luglio 2014
                             NAPOLITANO
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando
          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.83   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          125 del 31 maggio 2014.
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 32.

 

                                                             Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  31
  MAGGIO 2014, N. 83
  All'articolo 1:
    al comma 2:
      dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Il  credito
d'imposta spettante ai sensi del comma  1  e'  altresi'  riconosciuto
qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici  siano
destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto  di
tali interventi.»;
      al terzo periodo, le parole: «all'articolo 40,  comma  9»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 40, comma 9,  e  42,  comma
9»;
    al comma 5:
      al primo periodo, dopo le parole: «di  cui  al  comma  1»  sono
inserite le seguenti: «,  ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari  o
affidatari di  beni  culturali  pubblici  destinatari  di  erogazioni
liberali in denaro effettuate per la realizzazione di  interventi  di
manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,»  e  le  parole:
«anche con un'apposita sezione nei  propri  siti  web  istituzionali»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tramite  il  proprio  sito   web
istituzionale,  nell'ambito  di  una  pagina  dedicata  e  facilmente
individuabile,  e  in  un  apposito  portale,  gestito  dal  medesimo
Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle  erogazioni  liberali
sono  associati  tutte  le  informazioni  relative  allo   stato   di
conservazione  del  bene,  gli  interventi  di   ristrutturazione   o
riqualificazione eventualmente in atto, i  fondi  pubblici  assegnati
per l'anno  in  corso,  l'ente  responsabile  del  bene,  nonche'  le
informazioni relative alla fruizione»;
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  Ministero  dei
beni  e  delle   attivita'   culturali   e   del   turismo   provvede
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
      al comma 6, secondo periodo, le parole: «tra  i  privati»  sono
sostituite dalle seguenti: «da parte dei privati» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il portale  di  cui  al
comma 5»;
    il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. Ai maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al presente articolo, valutati  in  2,7  milioni  di
euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno  2016,  in
18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede  ai
sensi dell'articolo 17».
  All'articolo 2:
    al comma 1:
      all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti
salvi gli effetti  del  protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo»;
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) nell'esercizio dei propri poteri, il  Direttore  generale  di
progetto assicura che  siano  in  ogni  caso  osservate  le  seguenti
disposizioni in materia  di  affidamento  dei  contratti  relativi  a
lavori, servizi e forniture:
      1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione  relativo  ai
lavori, ai servizi  e  alle  forniture  che  la  stazione  appaltante
intende affidare;
      2)  redazione,  entro   trenta   giorni   dalla   pubblicazione
dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute
dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che  abbiano
i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco  formato  sulla
base del criterio della data di ricezione  delle  domande  presentate
dalle imprese aventi titolo;
      3) formulazione, da  parte  della  stazione  appaltante,  degli
inviti a  presentare  offerte  di  assegnazione  dei  contratti  alle
imprese  iscritte  nell'elenco  di  cui  al  numero  2),  sulla  base
dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
      4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi
e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio
del massimo ribasso, in via facoltativa,  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa o della media;
      5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa  che
non  abbia  risposto  all'invito  rivolto  a  presentare  offerte  di
assegnazione dei contratti;
      6)  possibilita'  di  rivolgere  a  ciascuna   impresa   inviti
successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre
imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2)»;
      alla lettera b), le parole: «3,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «1,5 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; al fine di  assicurare  la  massima  trasparenza  della  procedura
negoziata, le lettere  di  invito,  l'elenco  e  il  dettaglio  delle
offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici
nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande
Progetto Pompei»;
      alla lettera c), dopo le parole: «nell'ulteriore termine»  sono
inserite le seguenti: «, non superiore a quindici giorni,»;
      dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
    «c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta  prevista
dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e' aumentata
dal 2 per cento al 5 per cento»;
      le lettere f) e g) sono soppresse;
      alla  lettera  h),  le  parole:  «del  responsabile  unico  del
procedimento» sono soppresse e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, rilasciata dal Direttore generale di progetto»;
    al comma 2, dopo la parola: «progetto» sono inserite le seguenti:
«e presso l'Unita'  "Grande  Pompei"»,  le  parole:  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 5» e la parola:  «assoggettata»
e' sostituita dalla seguente: «assoggettato»;
    al comma 3, lettera c), le parole: «gli effetti dell'articolo  34
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  dell'articolo  14  e
seguenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  effetti  previsti
dall'articolo 34 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dagli articoli  14  e  seguenti»  e  le  parole:
«dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2»;
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n.  112,  le  parole:  "L'Unita',  su  proposta  del  direttore
generale di progetto, approva un piano  strategico"  sono  sostituite
dalle seguenti: "L'Unita', sulla base delle indicazioni  fornite  dal
direttore generale di progetto, redige un piano strategico"»;
    al comma 5, le parole: «e' costituita una segreteria  tecnica  di
progettazione  presso  la  Soprintendenza   Speciale   per   i   Beni
archeologici  di  Pompei,  Ercolano  e  Stabia,  composta  da»   sono
sostituite dalle seguenti: «e' costituita, presso  la  Soprintendenza
Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano  e  Stabia,  una
segreteria tecnica di progettazione composta da», le parole: «entro i
limiti di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite  di
spesa» e dopo le parole: «900.000 euro» sono inserite le seguenti: «,
di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015»;
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Al  fine  di  contemperare  l'esigenza   di   snellire   i
procedimenti   amministrativi   e   la   necessita'   di    garantire
l'effettivita' e l'efficacia  dei  controlli,  anche  preventivi,  il
Direttore generale  di  progetto,  in  considerazione  del  rilevante
impatto  del  Grande  Progetto  Pompei  e  coerentemente  con  quanto
stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190,  adotta  un  piano  di
gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua  un
responsabile  di  comprovata  esperienza  e  professionalita',  anche
scelto tra i membri della segreteria  tecnica  di  cui  al  comma  5,
deputato  all'attuazione  e  alla  vigilanza  sul   funzionamento   e
sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica»;
    al comma  6,  secondo  periodo,  le  parole:  «nei  limiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite».
  All'articolo 3:
    al comma 1:
      al primo periodo,  le  parole:  «alla  sua  destinazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla sua esclusiva destinazione»;
      al terzo periodo, la parola: «, anche» e' soppressa;
    al comma 2, lettera d):
      al primo periodo, le  parole:  «alla  loro  destinazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla loro esclusiva destinazione» e  dopo
le parole: «educativa  e  museale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale
delle attivita' svolte negli  spazi  del  complesso  e  definendo  la
destinazione d'uso degli spazi medesimi»;
      al secondo periodo, le  parole:  «di  cui  l'articolo  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;
    al comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «nei  limiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite» e  dopo  le  parole:  «50.000
euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2014».
  All'articolo 4:
    al comma 1:
      al secondo  periodo,  le  parole:  «dei  siti  culturali»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei complessi monumentali e  degli  altri
immobili  del  demanio  culturale  interessati  da  flussi  turistici
particolarmente rilevanti», dopo  le  parole:  «come  rinominato  dal
presente articolo,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo,  le
parole: "di contrastare  l'esercizio,  nelle  aree  pubbliche  aventi
particolare valore archeologico, storico, artistico e  paesaggistico,
di attivita' commerciali  e  artigianali  in  forma  ambulante  o  su
posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non  compatibile  con
le esigenze di  tutela  del  patrimonio  culturale,  con  particolare
riferimento  alla  necessita'"  sono  soppresse  e  le  parole:   "le
Direzioni regionali  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  e  le
soprintendenze,  sentiti  gli  enti  locali"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "i competenti uffici territoriali del  Ministero,  d'intesa
con i Comuni", ed»,  dopo  la  parola:  «avviano»  sono  inserite  le
seguenti: «, d'intesa,» e  dopo  le  parole:  «suolo  pubblico»  sono
inserite le seguenti: «, anche a rotazione,»;
      al  terzo  periodo,  le  parole:  «equivalente  in  termini  di
potenziale   remunerativita'»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«potenzialmente equivalente», le parole: «all'articolo  21-quinquies,
comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto  1990,  n.  241»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n.  241»  e  le  parole:  «di  un
dodicesimo del canone annuo dovuto» sono sostituite  dalle  seguenti:
«della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni  di
attivita', aumentabile  del  50  per  cento  in  caso  di  comprovati
investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove
prescrizioni in materia emanate dagli enti locali»;
    al comma 2, la parola: «derivano» e' sostituita  dalle  seguenti:
«devono derivare».
  All'articolo 5:
    al comma 1:
      all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Al fine  di  fare
fronte allo stato di grave  crisi  del  settore  e  di  pervenire  al
risanamento delle  gestioni  e  al  rilancio  delle  attivita'  delle
fondazioni lirico-sinfoniche,»;
      la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
        «f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: ", intendendosi  per  trattamento  fondamentale  dei
dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo  retributivo,
gli  aumenti  periodici  di  anzianita',  gli  aumenti  di  merito  e
l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni  caso
essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello  stipendio
di base"»;
      dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
        «f-bis) il comma 19-bis e' abrogato»;
      alla lettera g), capoverso 21-bis, secondo periodo, le  parole:
«Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo
unico per lo spettacolo,»;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Le  Agenzie  fiscali  possono  ricorrere  alla  transazione
fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo  1942,
n.  267,  e  successive  modificazioni,  anche  nei  confronti  delle
fondazioni  lirico-sinfoniche  che  abbiano  presentato  i  piani  di
risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di  tutti
gli  atti  indicati  al  comma  2  del  citato  articolo  11  e,   in
particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti,  e  nel
rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del
medesimo articolo 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini
della   realizzazione   dei   predetti    piani    di    risanamento.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica»;
    al comma 5, lettera b), le parole:  «i  commi  326  e  327»  sono
sostituite dalle seguenti: «il comma 327»;
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. E' istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali  e  del  turismo  un  tavolo  tecnico  tra  le   fondazioni
lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la societa' Cassa depositi e
prestiti  Spa,  finalizzato  all'individuazione  di  misure  utili  a
garantire la sostenibilita'  del  debito  gravante  sulle  fondazioni
medesime e il contenimento degli  oneri  finanziari.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»;
    al comma 7, la parola: «derivano» e' sostituita  dalle  seguenti:
«devono derivare».
  All'articolo 6:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Le  somme  stanziate  ai   sensi   dell'articolo   7   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per  l'anno  2014
possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015»;
    al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      «a) al comma 3, le parole: "110 milioni di euro a decorrere dal
2014" sono sostituite dalle seguenti: "110 milioni di euro per l'anno
2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015"»;
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis.  Per  favorire  l'offerta   cinematografica   di   qualita'
artistico-culturale,  alle  imprese  di   esercizio   cinematografico
iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media
impresa  ai   sensi   della   normativa   dell'Unione   europea,   e'
riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un  credito  d'imposta  nella
misura del 30 per cento dei costi sostenuti  per  il  ripristino,  il
restauro  e  l'adeguamento  strutturale  e  tecnologico  delle   sale
cinematografiche.  L'intervento  e'  riservato  alle  sale  esistenti
almeno dal 1° gennaio 1980, secondo  le  disposizioni  contenute  nel
decreto  previsto  nel  comma  2-quater;  il  credito  d'imposta   e'
riconosciuto fino ad un massimo  di  100.000  euro  e  comunque  fino
all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed  e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni. Il credito  d'imposta  e'  utilizzabile  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  e  successive  modificazioni,  presentando  il
modello F24 esclusivamente attraverso i servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena    lo    scarto
dell'operazione di versamento, secondo modalita' e  termini  definiti
con provvedimento del Direttore della  medesima  Agenzia,  ovvero  e'
cedibile dal beneficiario, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice  civile  e  previa  adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a
intermediari bancari,  finanziari  e  assicurativi.  Tali  cessionari
possono utilizzare il credito ceduto  solo  in  compensazione  con  i
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione,  restano
impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi  al
controllo  delle  dichiarazioni  dei  redditi,   all'accertamento   e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha
ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Con decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i
criteri e le procedure per l'accesso al beneficio  di  cui  al  comma
2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo,  nonche'
le ulteriori specificazioni ai  fini  del  contenimento  della  spesa
complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.
  2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma  2-bis  del
presente articolo sono alternative e non cumulabili con i  contributi
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
28, e con le agevolazioni fiscali  previste  dall'articolo  1,  comma
327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  si
provvede nei limiti delle disponibilita' del Fondo  per  il  restauro
delle sale cinematografiche, da istituire nello stato  di  previsione
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Il
Fondo e' alimentato, nella misura massima di 3 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le  risorse  di  cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
come modificato dal  comma  2  del  presente  articolo.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. All'onere derivante dall'attuazione del comma  2  del  presente
articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17»;
    la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Disposizioni  urgenti
per la crescita del  settore  cinematografico  e  audiovisivo,  anche
attraverso  l'attrazione  di  investimenti  esteri  in  Italia  e  il
miglioramento della qualita' dell'offerta».
  All'articolo 7:
    al comma 1:
      al primo periodo, le parole: «sentito  il  Consiglio  Superiore
per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti:
«sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e  paesaggistici
e  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;
      al quarto periodo, le parole: «, di cui alla legge 27  dicembre
2013, n. 147, Tabella B» sono soppresse;
      al quinto periodo, le parole: «Il  Ministero»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il  Ministro»  e  le  parole:  «del  bilancio»  sono
sostituite dalle seguenti: «di bilancio»;
      al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo»;
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il  31  marzo
di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi
gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno
precedente e non ancora conclusi»;
    al comma 3, le parole da:  «recante»  fino  a:  «urgenti",»  sono
soppresse;
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis.  Al  terzo  periodo  del  comma  24  dell'articolo  13  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole:  "entro
il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
2015".
  3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' sostituito dal seguente:
    "25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni
e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i
criteri per l'utilizzo delle risorse per gli  interventi  di  cui  al
comma 24 e sono previste le  modalita'  di  attuazione  dei  relativi
interventi anche attraverso apposita convenzione  con  l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI)".
  3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e  attivita'  di
valorizzazione e  fruizione  del  patrimonio  culturale  materiale  e
immateriale italiano,  anche  attraverso  forme  di  confronto  e  di
competizione tra le  diverse  realta'  territoriali,  promuovendo  la
crescita del turismo e dei relativi  investimenti,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui  agli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  e'
adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  il  "Programma  Italia
2019", volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali, il  patrimonio  progettuale  dei
dossier di candidatura delle citta' a "Capitale europea della cultura
2019". Il "Programma Italia  2019"  individua,  secondo  principi  di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale  web,  per  ciascuna
delle  azioni  proposte,  l'adeguata  copertura  finanziaria,   anche
attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione
europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, il Consiglio dei ministri  conferisce  annualmente  il
titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una  citta'  italiana,
sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto
del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta'  italiana  "Capitale  europea
della cultura 2019". I progetti  presentati  dalla  citta'  designata
"Capitale  italiana  della  cultura"  al  fine  di  incrementare   la
fruizione del patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale  hanno
natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo  4  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere
sulla quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, nel  limite  di  un  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e  2020.  A  tal  fine  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  propone
al Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica  i
programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni  caso,  gli
investimenti connessi  alla  realizzazione  dei  progetti  presentati
dalla citta' designata "Capitale italiana della cultura",  finanziati
a valere sulla quota  nazionale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono  esclusi  dal  saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno  degli
enti pubblici territoriali»;
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano strategico Grandi
Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali».
  L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 8 (Misure  urgenti  per  favorire  l'occupazione  presso  gli
istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica). - 1.  Al
fine di fare  fronte  a  esigenze  temporanee  di  rafforzamento  dei
servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di  miglioramento
e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione,
protezione e conservazione nonche' valorizzazione dei beni  culturali
in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali  possono  impiegare,
mediante contratti di lavoro a tempo  determinato,  anche  in  deroga
alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,  professionisti
competenti ad eseguire interventi  sui  beni  culturali,  di  cui  al
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di eta' non superiore a  quaranta
anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A  decorrere
dall'istituzione presso il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, ai  sensi  della  normativa  vigente,  degli
elenchi  nazionali  dei   professionisti   competenti   ad   eseguire
interventi sui beni culturali,  i  contratti  di  cui  al  precedente
periodo sono riservati ai soggetti  iscritti  in  detti  elenchi.  In
nessun caso i rapporti di cui al presente  comma  possono  costituire
titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato
con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione e' nulla
di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici. I  rapporti  di
cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini  di  eventuali
successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.
  2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al  comma
1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di  cui
agli articoli  115  e  117  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo
ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
  3. La finalita' di miglioramento del servizio di valorizzazione dei
beni culturali  puo'  essere  conseguita,  con  riguardo  ai  giovani
professionisti di cui al comma 1 di eta' non  superiore  a  ventinove
anni, mediante  la  presentazione,  da  parte  degli  istituti  della
cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici
amministrativi competenti, anche su  richiesta  degli  enti  pubblici
territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio  civile
nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato,  nel
limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo
17.  Le  regioni  e  gli  enti   pubblici   territoriali   provvedono
all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle   risorse
disponibili a legislazione vigente  e  comunque  nel  rispetto  delle
norme di contenimento della spesa complessiva di personale».
  All'articolo 9:
    al comma 1, primo periodo, le parole: «2015, 2016  e  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016» e dopo le  parole:  «o
ancillari,» sono inserite le seguenti: «nonche', per  una  quota  non
superiore al 10 per cento delle risorse  di  cui  al  comma  5,  alle
agenzie di viaggi e ai tour  operator  che  applicano  lo  studio  di
settore approvato con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n.
17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino
appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie  specializzate  in
turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in  turismo
incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto»;
    al comma 2:
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        «c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di
servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire  gli  standard
di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di
promozione pubblici  e  privati  e  di  favorire  l'integrazione  fra
servizi ricettivi ed extra-ricettivi»;
      alla lettera g), capoverso,  le  parole:  «Sono  escluse  dalle
spese» sono sostituite dalle seguenti:  «2-bis.  Sono  esclusi  dalle
spese di cui al comma 2»;
    al comma 3:
      al secondo periodo, dopo le  parole:  «decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986» sono inserite  le  seguenti:  «,  e
successive modificazioni,»;
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prima quota  del
credito  d'imposta  relativo  alle  spese  effettuate   nel   periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015»;
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni
oggetto  degli  investimenti  sono  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio di impresa».
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 10 (Disposizioni urgenti per riqualificare  e  migliorare  le
strutture     ricettive     turistico-alberghiere     e      favorire
l'imprenditorialita'  nel  settore  turistico).  -  1.  Al  fine   di
migliorare la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  per  accrescere  la
competitivita'  delle  destinazioni  turistiche,   per   il   periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e per i due successivi, alle  imprese  alberghiere  esistenti
alla data del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto  un  credito  d'imposta
nella misura del 30 per  cento  delle  spese  sostenute  fino  ad  un
massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per  gli
interventi di cui al comma 2. Il credito  d'imposta  e'  riconosciuto
fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per  le
spese relative a  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e
successive  modificazioni,  o  a  interventi  di  eliminazione  delle
barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9  gennaio  1989,
n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,
n.  236,  anche  tenendo  conto  dei  principi  della  "progettazione
universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti
delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per  le  tipologie
di spesa di  cui  al  comma  7  del  presente  articolo,  secondo  le
modalita' ivi previste.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito in tre quote
annuali di pari importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis". Il credito  d'imposta  non  concorre  alla  formazione  del
reddito ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. La  prima  quota  del  credito  d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  e'  utilizzabile  non
prima del 1° gennaio 2015.
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a:
    a) le tipologie  di  strutture  alberghiere  ammesse  al  credito
d'imposta;
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2;
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta;
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  5. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  per
promuovere  l'adozione   e   la   diffusione   della   "progettazione
universale" e l'incremento dell'efficienza  energetica,  il  Ministro
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  con  proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi,  uniformi
in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle  dotazioni  per
la  classificazione  delle  strutture  ricettive  e   delle   imprese
turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi,  tenendo
conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita'  ricettiva  e
di  fruizione  dei   contesti   territoriali   e   dei   sistemi   di
classificazione   alberghiera   adottati   a   livello   europeo    e
internazionale.
  6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro
aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
    a) all'articolo 3  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al  comma  4,  le  parole:  "nei  territori  costieri"  sono
soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto  del  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e le parole: "nei
medesimi territori" sono sostituite dalle  seguenti:  "nei  territori
interessati";
      2) al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  "entro  il  31
dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero  dell'economia
e delle  finanze"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31
dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo"  e  il  secondo  periodo  e'
soppresso;
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati  ai  sensi  dei
commi 4 e 5, possono essere realizzati  progetti  pilota,  concordati
con  i   Ministeri   competenti   in   materia   di   semplificazione
amministrativa   e   fiscalita',   anche   al   fine   di   aumentare
l'attrattivita', favorire gli investimenti e creare  aree  favorevoli
agli investimenti (AFAI)  mediante  azioni  per  la  riqualificazione
delle  aree  del   distretto,   per   la   realizzazione   di   opere
infrastrutturali, per l'aggiornamento  professionale  del  personale,
per la promozione delle nuove tecnologie";
      4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
        "b) i distretti costituiscono 'zone  a  burocrazia  zero'  ai
sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
restano esclusi dalle misure di semplificazione le  autorizzazioni  e
gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti  dal  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42";
    b) in deroga a quanto previsto dal comma 1  dell'articolo  37-bis
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  le  misure  di
agevolazione e di semplificazione connesse al  regime  proprio  delle
"zone a burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e gli
immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto  turistico,
ancorche'  soggetti  a  vincolo  paesaggistico-territoriale   o   del
patrimonio storico-artistico;
    c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  e  successive  modificazioni,  e'
utilizzabile con  riferimento  al  settore  turistico  anche  per  il
perseguimento  dei  seguenti  obiettivi:  supportare  i  processi  di
riorganizzazione   della    filiera    turistica;    migliorare    la
specializzazione e la qualificazione del comparto;  incoraggiare  gli
investimenti per accrescere la  capacita'  competitiva  e  innovativa
dell'imprenditoria turistica nazionale, in  particolare  sui  mercati
esteri.
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli  anni
dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo  17.  Una  quota
pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui  al  primo
periodo e' destinata, per ciascun anno, alla concessione del  credito
d'imposta di cui al comma  1  in  favore  delle  imprese  alberghiere
indicate  al  medesimo  comma  per  le  spese  relative  a  ulteriori
interventi, comprese quelle per l'acquisto  di  mobili  e  componenti
d'arredo  destinati  esclusivamente  agli  immobili   oggetto   degli
interventi di cui al comma 2, a condizione che  il  beneficiario  non
ceda a terzi  ne'  destini  a  finalita'  estranee  all'esercizio  di
impresa i beni oggetto degli investimenti prima del  secondo  periodo
d'imposta successivo».
  All'articolo 11:
    al comma 1:
      al primo periodo, la  parola:  «sentita»  e'  sostituita  dalla
seguente: «con»;
      al  secondo  periodo,  le  parole:  «e  al  Sud  Italia»   sono
sostituite dalle seguenti: «, al Sud Italia e alle aree  interne  del
Paese»;
    al comma 3:
      al primo periodo, le parole: «ciclabili e  mototuristici»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ciclabili,  equestri,   mototuristici,
fluviali e ferroviari», dopo le parole: «concessi  in  uso  gratuito»
sono inserite  le  seguenti:  «,  con  acquisizione  delle  eventuali
migliorie, senza corresponsione di alcun  corrispettivo,  al  momento
della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza  pubblica
nella quale sia riconosciuta  adeguata  rilevanza  agli  elementi  di
sostenibilita'  ambientale,  efficienza  energetica   e   valutazione
dell'opportunita' turistica,» e le parole: «giovani fino a  35  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «soggetti fino a quaranta anni»;
      al secondo periodo, le parole: «a sette  anni,  salvo  rinnovo»
sono sostituite dalle seguenti: «a nove anni, rinnovabili  per  altri
nove  anni,  tenendo  in  considerazione  le  spese  di  investimento
sostenute»;
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  185,  e
successive  modificazioni,   si   applicano   anche   alle   societa'
cooperative.
  3-ter. Al fine di potenziare  l'offerta  turistico-culturale  e  di
valorizzare  con  azioni  congiunte  il  paesaggio  e  il  patrimonio
storico-artistico della nazione,  nell'ambito  del  Piano  strategico
nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorita' i
progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e
la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati,  inseriti
nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei  percorsi  di  cui  al
comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i  siti  di
interesse culturale e paesaggistico presenti  in  diversi  territori,
migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine,  le  regioni  e  gli
enti locali, singoli o  associati,  predispongono,  d'intesa  con  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministero dello  sviluppo  economico,  appositi  progetti,  elaborati
sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse
nonche'  della  progettazione  di  interventi  concreti  e  mirati  a
favorire l'integrazione turistica»;
    al comma 4, le parole: «ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole»;
    al comma 5, la parola: «derivano» e' sostituita  dalle  seguenti:
«devono derivare».
  Nel titolo II, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
  «Art.  11-bis  (Start-up  turismo).  -  1.  In  aggiunta  a  quanto
stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up  innovative  anche  le
societa' che abbiano come oggetto sociale la promozione  dell'offerta
turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo  sviluppo  di
software   originali,   in   particolare,   agendo   attraverso    la
predisposizione di servizi  rivolti  alle  imprese  turistiche.  Tali
servizi devono riguardare la formazione del titolare e del  personale
dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche  e
culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici
turistici di  informazione  e  accoglienza  per  il  turista  e  tour
operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente
e  quantitativamente  le  occasioni  di  permanenza  nel  territorio;
l'offerta di  servizi  centralizzati  di  prenotazione  in  qualsiasi
forma, compresi sistemi telematici e banche di  dati  in  convenzione
con   agenzie   di   viaggio   o   tour   operator,   la    raccolta,
l'organizzazione,   la   razionalizzazione   nonche'   l'elaborazione
statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e
lo  sviluppo  di  applicazioni  web  che  consentano  di  mettere  in
relazione  aspetti  turistici  culturali  e  di  intrattenimento  nel
territorio  nonche'  lo   svolgimento   di   attivita'   conoscitive,
promozionali  e   di   commercializzazione   dell'offerta   turistica
nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di  accoglienza  di
turisti nel territorio di intervento,  studiando  e  attivando  anche
nuovi canali di distribuzione.
  2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono  essere
costituite  anche  nella  forma  della  societa'  a   responsabilita'
limitata semplificata ai  sensi  dell'articolo  2463-bis  del  codice
civile.
  3. Le societa' di cui al  comma  2,  qualora  siano  costituite  da
persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'
all'atto della costituzione della medesima societa', sono  esenti  da
imposta  di  registro,  diritti  erariali  e  tasse  di   concessione
governativa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2015».
  All'articolo 12:
    al comma 1, la lettera b) e' soppressa;
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il  buon  andamento
dei  procedimenti  autorizzatori  in  materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso  comunque
denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni
e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   possono   essere
riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre  amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di  garanzia  per
la tutela del  patrimonio  culturale,  costituite  esclusivamente  da
personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e  previste  a
livello regionale o interregionale dal regolamento di  organizzazione
di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di  garanzia  possono
riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci  giorni
dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso per  via  telematica  dai
competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo,  contestualmente  alla  sua  adozione,  alle
commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel  procedimento;
queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre  giorni
dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di  dieci  giorni
di cui al  precedente  periodo,  l'atto  si  intende  confermato.  La
procedura di cui al presente comma si applica  altresi'  nell'ipotesi
di dissenso espresso in  sede  di  Conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  241,
e successive modificazioni, anche su iniziativa  dell'amministrazione
procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al  primo
periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione
delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente  comma  e'
attribuito  ai   comitati   regionali   di   coordinamento   previsti
dall'articolo 19 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 novembre  2007,  n.  233.  Alle  attivita'  delle
commissioni di cui al presente comma si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.  Ai  componenti  delle   predette   commissioni   non   sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati.
  1-ter.  Per  assicurare  la  trasparenza  e  la   pubblicita'   dei
procedimenti di tutela e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,
nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca  in  materia
di beni culturali e paesaggistici, tutti gli  atti  aventi  rilevanza
esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione  di  cui  al
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel
sito internet del Ministero e in quello, ove  esistente,  dell'organo
che ha  adottato  l'atto,  secondo  le  disposizioni  in  materia  di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33.   E'   fatta   salva
l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196»;
    al comma 3:
      alla  lettera  a),  le  parole:  «,  neanche  indiretto.»  sono
soppresse;
      alla lettera b), capoverso 3-bis:
      l'alinea e' sostituito dal seguente:
  «3-bis. Sono in ogni caso  libere  le  seguenti  attivita',  svolte
senza scopo di  lucro,  per  finalita'  di  studio,  ricerca,  libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della
conoscenza del patrimonio culturale:»;
    al numero 1), dopo le parole: «beni culturali» sono  inserite  le
seguenti: «diversi dai beni bibliografici e archivistici» e  dopo  le
parole: «a sorgenti luminose, ne'»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
all'interno degli istituti della cultura,»;
    al numero 2), le parole: «dall'utente se  non,  eventualmente,  a
bassa risoluzione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «a  scopo
di lucro, neanche indiretto»;
    al comma 4, lettera a),  la  parola:  «soppressa»  e'  sostituita
dalla seguente: «abrogata»;
    al comma 5, la parola: «derivano» e' sostituita  dalle  seguenti:
«devono derivare»;
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti  per  la
semplificazione, la trasparenza, l'imparzialita' e il buon  andamento
dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici».
  All'articolo 13:
    al comma 3, la parola: «derivano» e' sostituita  dalle  seguenti:
«devono derivare».
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
  «Art. 13-bis  (Istituzione  del  gruppo  di  lavoro  sul  tax  free
shopping). - 1. E' istituito con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per  la
disciplina dei contratti  di  intermediazione  finanziaria  tax  free
shopping, per la corretta applicazione  dell'articolo  38-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare
alle attivita' di promozione del turismo.
  2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia
e   delle   finanze,   partecipano   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del
Ministero degli affari esteri e del  Dipartimento  per  le  politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attivita' il  gruppo  di
lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative
al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo.
  4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  All'articolo 14:
    al comma 1, lettera b),  capoverso  2-bis,  le  parole:  «di  cui
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2»;
    al comma 2:
      al primo periodo, dopo le parole:  «pubblica  amministrazione,»
sono inserite le seguenti:  «i  poli  museali,»  e  dopo  la  parola:
«finanziaria,» sono inserite le seguenti: «contabile e»;
      al secondo periodo, dopo le parole: «e' allegato l'elenco» sono
inserite le seguenti: «dei poli museali e»;
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli  standard  internazionali
in materia di musei e di  migliorare  la  promozione  dello  sviluppo
della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica  e
digitale, con il regolamento di cui  al  comma  3  sono  individuati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, i poli museali  e  gli  istituti  della  cultura
statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici  di
livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere  conferiti,
con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre  a  cinque
anni,  a  persone  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale  in  materia  di  tutela  e  valorizzazione  dei   beni
culturali e in possesso di  una  documentata  esperienza  di  elevato
livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura,  anche  in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e
comunque  nei  limiti  delle  dotazioni   finanziarie   destinate   a
legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo»;
    al comma 4, la parola: «derivano» e' sostituita  dalle  seguenti:
«devono derivare».
  All'articolo 15:
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di  assicurare  l'espletamento  delle  funzioni  di
tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale  statale,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al personale della I area di  ruolo  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  risultante  in
soprannumero all'esito  delle  riduzioni  previste  dall'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e
12, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni. In relazione alle unita' di  personale  della  I  area
risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  e'  reso  indisponibile,  nelle
dotazioni organiche del personale delle aree II e  III  del  medesimo
Ministero,  un  numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario.
  2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis  nonche'  al
fine  di  assicurare  la  piena  funzionalita'  degli  istituti   del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  la
durata temporale dell'obbligo  di  permanenza  nella  sede  di  prima
destinazione, di  cui  all'articolo  35,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale  in  servizio  di
ruolo  nel  medesimo  Ministero,  e'  di  tre   anni.   La   presente
disposizione  costituisce  norma   non   derogabile   dai   contratti
collettivi»;
    al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le  seguenti:
«, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e  a  2,1  milioni  di
euro per l'anno 2015,».
  All'articolo 16:
    al comma 2, le parole: «, culturali ed i» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e culturali e per favorire la commercializzazione  dei»  e
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  nella  piattaforma
tecnologica e nella rete internet  attraverso  il  potenziamento  del
portale "Italia.it", anche al fine di realizzare  e  distribuire  una
Carta del  turista,  anche  solo  virtuale,  che  consenta,  mediante
strumenti e canali  digitali  e  apposite  convenzioni  con  soggetti
pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto  per  la
fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti
e dei luoghi della cultura»;
    al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «stipula  convenzioni
con le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano»;
    al comma 6:
      al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, emolumento, indennita' o rimborso di spese»;
      al terzo periodo, le parole: «scelto tra gli  imprenditori  del
settore» sono sostituite dalle seguenti: «sentite  le  organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative»;
    al comma 7, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
      «f-bis) le procedure e gli strumenti  idonei  a  monitorare  la
reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli  interventi
volti a migliorare l'offerta turistica nazionale»;
    al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «individuando,» sono
inserite le  seguenti:  «compatibilmente  con  le  disponibilita'  di
bilancio,» e le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;
    al comma 10 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
liquidatore della societa'  Promuovi  Italia  S.p.a.  puo'  stipulare
accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e  Invitalia  -  Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unita'
di personale non assegnate all'ENIT come  trasformato  ai  sensi  del
presente articolo, anche al fine di dare esecuzione  a  contratti  di
prestazione di servizi in essere alla data di messa  in  liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a»;
    al comma 12, le parole: «derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  All'articolo 17:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di
cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini  dell'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196».

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *