LEGGE 22 maggio 2017, n. 81

 

 

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi  e  nei  luoghi
del lavoro subordinato 

(GU n.135 del 13-6-2017)

 Vigente al: 14-6-2017

 

Capo II

LAVORO AGILE

                               Art. 18 
 
 
                            Lavoro agile 
 
  1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la
competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di  vita  e  di
lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione  del
rapporto di lavoro subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi
e senza precisi vincoli di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il
possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene  eseguita,
in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza
una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata   massima
dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla
legge e dalla contrattazione collettiva. 
  2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e  del  buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per
lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 
  3. Le disposizioni  del  presente  capo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche nei  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
secondo le direttive emanate anche ai sensi  dell'articolo  14  della
legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  fatta  salva  l'applicazione  delle
diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 
  4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo  eventualmente
riconosciuti  in  relazione  agli  incrementi  di  produttivita'   ed
efficienza del  lavoro  subordinato  sono  applicabili  anche  quando
l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile. 
  5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 19 
 
 
                           Forma e recesso 
 
  1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile  e'  stipulato
per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della  prova,
e  disciplina  l'esecuzione  della  prestazione   lavorativa   svolta
all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo  alle  forme  di
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti
utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi'  i  tempi  di
riposo del lavoratore nonche'  le  misure  tecniche  e  organizzative
necessarie per assicurare  la  disconnessione  del  lavoratore  dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro. 
  2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere  a  termine  o  a  tempo
indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo' avvenire  con  un
preavviso non inferiore a  trenta  giorni.  Nel  caso  di  lavoratori
disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non
puo' essere  inferiore  a  novanta  giorni,  al  fine  di  consentire
un'adeguata riorganizzazione dei percorsi  di  lavoro  rispetto  alle
esigenze di vita  e  di  cura  del  lavoratore.  In  presenza  di  un
giustificato motivo, ciascuno  dei  contraenti  puo'  recedere  prima
della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o
senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. 
                               Art. 20 
 
 
           Trattamento, diritto all'apprendimento continuo 
          e certificazione delle competenze del lavoratore 
 
  1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita'  di  lavoro
agile  ha  diritto  ad  un  trattamento  economico  e  normativo  non
inferiore a quello  complessivamente  applicato,  in  attuazione  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che  svolgono  le
medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. 
  2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile  ai  sensi  del
presente capo puo' essere riconosciuto, nell'ambito  dell'accordo  di
cui all'articolo 19,  il  diritto  all'apprendimento  permanente,  in
modalita'  formali,  non  formali  o  informali,  e  alla   periodica
certificazione delle relative competenze. 
                               Art. 21 
 
 
                 Potere di controllo e disciplinare 
 
  1. L'accordo relativo alla modalita'  di  lavoro  agile  disciplina
l'esercizio del potere  di  controllo  del  datore  di  lavoro  sulla
prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali  nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 4  della  legge  20  maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. 
  2. L'accordo di cui al comma  1  individua  le  condotte,  connesse
all'esecuzione della prestazione lavorativa  all'esterno  dei  locali
aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. 
                               Art. 22 
 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
  1. Il datore di lavoro garantisce la  salute  e  la  sicurezza  del
lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a
tal fine consegna al lavoratore e al  rappresentante  dei  lavoratori
per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa  scritta
nella quale sono individuati i rischi generali e i  rischi  specifici
connessi alla particolare modalita' di  esecuzione  del  rapporto  di
lavoro. 
  2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle  misure
di prevenzione predisposte dal datore di lavoro  per  fronteggiare  i
rischi connessi  all'esecuzione  della  prestazione  all'esterno  dei
locali aziendali. 
                               Art. 23 
 
 
            Assicurazione obbligatoria per gli infortuni 
                     e le malattie professionali 
 
  1. L'accordo per lo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in
modalita' di lavoro agile e le sue modificazioni sono  oggetto  delle
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni. 
  2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla
prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. 
  3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro  gli  infortuni  sul
lavoro occorsi durante il normale percorso di andata  e  ritorno  dal
luogo di abitazione a  quello  prescelto  per  lo  svolgimento  della
prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e
alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, quando la  scelta  del  luogo  della  prestazione  sia
dettata  da  esigenze  connesse  alla  prestazione  stessa  o   dalla
necessita' del lavoratore di  conciliare  le  esigenze  di  vita  con
quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. 
                               Art. 24 
 
Aliquote   contributive   applicate   agli   assistenti   domiciliari
  all'infanzia,  qualificati  o  accreditati  presso   la   provincia
  autonoma di Bolzano 
 
  1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
e' abrogato a decorrere dal 1º settembre 2017. 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 25 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  204,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 4,5  milioni
di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017. 
  3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8,  9,
13  e  14,  nonche'  dai  commi  1  e  2   del   presente   articolo,
complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017,  61,67
milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro  per
l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91  milioni  di
euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024  e  48,44
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61  milioni
di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20
milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) quanto a 0,18  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno  2018,  mediante  il
versamento  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   da   parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di  euro  per  l'anno  2018
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 
    e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9  milioni  di
euro per l'anno  2018  e  4,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Nel caso in  cui  siano  in  procinto  di  verificarsi  nuovi  o
maggiori oneri  rispetto  alle  previsioni  di  spesa  indicate  agli
articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della  presente
legge, si applicano le procedure per la compensazione  degli  effetti
finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  utilizzando
prioritariamente le risorse  accantonate  e  rese  indisponibili,  ai
sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle  finanze,
anche  avvalendosi  del  sistema   permanente   di   monitoraggio   e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
28  giugno  2012,  n.  92,  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10,
13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge. 
  5. In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  4  del  presente
articolo,   e'   accantonato   e   reso   indisponibile   a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per
cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11,  13,  comma
2,  e  14,  comma  4,  della  presente  legge,  fino  all'esito   del
monitoraggio previsto dal secondo periodo  del  citato  comma  4  del
presente articolo. Le somme accantonate e  non  utilizzate  all'esito
del monitoraggio sono conservate nel conto  dei  residui  per  essere
destinate al Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 26 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 maggio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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