Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato
(GU n.135 del 13-6-2017)
Vigente al: 14-6-2017
Capo II
LAVORO AGILE
Art. 18
Lavoro agile
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la
competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi
e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita,
in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza
una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima
dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per
lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle
diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita' ed
efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando
l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 19
Forma e recesso
1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile e' stipulato
per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova,
e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta
all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti
utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi' i tempi di
riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o a tempo
indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo' avvenire con un
preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori
disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non
puo' essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire
un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle
esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un
giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere prima
della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o
senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Art. 20
Trattamento, diritto all'apprendimento continuo
e certificazione delle competenze del lavoratore
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro
agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le
medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del
presente capo puo' essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di
cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in
modalita' formali, non formali o informali, e alla periodica
certificazione delle relative competenze.
Art. 21
Potere di controllo e disciplinare
1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile disciplina
l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla
prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse
all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali
aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
Art. 22
Sicurezza sul lavoro
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del
lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a
tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta
nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici
connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di
lavoro.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure
di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i
rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei
locali aziendali.
Art. 23
Assicurazione obbligatoria per gli infortuni
e le malattie professionali
1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalita' di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla
prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul
lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della
prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e
alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia
dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla
necessita' del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con
quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Art. 24 Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano 1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato a decorrere dal 1º settembre 2017.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Disposizioni finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 4,5 milioni
di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di
4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9,
13 e 14, nonche' dai commi 1 e 2 del presente articolo,
complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67
milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno
2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per
l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di
euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni
di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20
milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno
2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per
l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme
destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di
euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o
maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli
articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente
legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti
finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando
prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai
sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre
2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10,
13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge.
5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente
articolo, e' accantonato e reso indisponibile a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per
cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma
2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del
monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del
presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito
del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere
destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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