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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
  1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante  misure  urgenti
per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e   per
l'efficienza degli uffici giudiziari, e' convertito in legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 agosto 2014
                             NAPOLITANO
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
          Avvertenza:
              Il  decreto-legge 24 giugno  2014,   n. 90   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          144 del 24 giugno 2014.
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in  questo  stesso  Supplemento
          ordinario alla pag. 20.

 
 

 Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  24
                         giugno 2014, n. 90
All'articolo 1:
    al comma 3, le parole da: «i trattenimenti in servizio»  fino  a:
«avvocati  dello  Stato»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «i
trattenimenti  in  servizio,  pur  se  ancora  non  disposti,  per  i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari  che  alla
data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 503, e successive modificazioni»;
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  e  al  fine  di
salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio fin dal  1º  settembre,  i  trattenimenti  in  servizio  del
personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
    3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si  provvede  all'adeguamento  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.  426,  alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more  del
suddetto adeguamento e della successiva  nomina  dei  consiglieri  di
Stato di cui all'articolo 14  del  medesimo  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  426  del  1984,  i  consiglieri  di  Stato  gia'
nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di  cui
allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio  fino  al  31
dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'eta'  per  il  collocamento  in
quiescenza»;
    il comma 4 e' soppresso;
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
        «5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
          "11. Con decisione motivata con riferimento  alle  esigenze
organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio
per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
incluse  le  autorita'  indipendenti,  possono,  a  decorrere   dalla
maturazione del requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al
pensionamento, come rideterminato a decorrere  dal  1º  gennaio  2012
dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e  il  contratto  individuale
anche del personale dirigenziale, con un  preavviso  di  sei  mesi  e
comunque non prima del raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa
dare luogo a riduzione percentuale  ai  sensi  del  citato  comma  10
dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano
al  personale  di  magistratura,  ai  professori  universitari  e  ai
responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario  nazionale
e si applicano, non prima del raggiungimento  del  sessantacinquesimo
anno di eta', ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le  medesime
disposizioni del presente comma si applicano altresi' ai soggetti che
abbiano  beneficiato  dell'articolo  3,  comma  57,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni."»;
      al comma 6, alinea, dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre,
sono inserite le seguenti: «di euro».
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
    «Art. 1-bis. - (Rifinanziamento  dell'accesso  alla  pensione  di
vecchiaia anticipata per i giornalisti). - 1. Per le finalita' di cui
all'articolo 41-bis, comma 7, primo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la spesa di 3  milioni  di  euro
per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno  2015,  13  milioni  di
euro per l'anno 2016, 13  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  10,8
milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno  2019.
Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto
previsto dal secondo periodo del comma  7  dell'articolo  41-bis  del
predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del  comma
7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le
parole: "all'importo massimo  di  20  milioni  di  euro  annui"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'importo massimo di 20 milioni di euro
annui fino all'anno 2013, 23  milioni  di  euro  nell'anno  2014,  29
milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33
milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno  2018,
23 milioni di euro nell'anno 2019  e  20  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020".
    2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo  37,
comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e  successive
modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati
in favore di giornalisti dipendenti da aziende che  hanno  presentato
al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   piani   di
ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e a condizione che  prevedano,
anche  mediante  integrazione  dei  piani   di   ristrutturazione   o
riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione
di personale giornalistico in possesso  di  competenze  professionali
coerenti con la realizzazione dei programmi di  rilancio  e  sviluppo
aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato
ogni tre  prepensionamenti.  Tale  condizione  non  si  applica  alle
imprese   i   cui   accordi   prevedano   un   massimo   di    cinque
prepensionamenti.
    3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di
cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche  in  forma
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i  giornalisti
che  abbiano  optato  per  i  trattamenti  di  vecchiaia   anticipata
finanziati ai sensi del presente articolo,  comporta  la  revoca  del
finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto  di  lavoro
sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo
editoriale.
    4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
    a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014,  a  9  milioni  di
euro per l'anno 2015 e  a  6,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni  di
euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018  e  a  3
milioni di euro per l'anno 2019, mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  pari  importo  e  per  i
medesimi anni, delle risorse  disponibili  su  apposita  contabilita'
speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e  11
milioni di euro per l'anno 2015 della  dotazione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
    5. Alla compensazione  dei  conseguenti  effetti  finanziari  sui
saldi di finanza pubblica recati dal comma  4  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari
a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016,  a  13  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni  di
euro per l'anno 2019.
    6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementato di
22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno
2015.
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 2:
    al comma 1:
    al capoverso 1-bis,  lettera  b),  le  parole:  «tre  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
    il capoverso 1-ter e' sostituito dal seguente:
    «1-ter. In caso di inosservanza  dei  termini  di  cui  al  comma
1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di
trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta»;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,  e
successive modificazioni, le parole: "Prima che siano  trascorsi  due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima  che  sia  trascorso  un
anno"»;
    al comma 2, le parole: «La disposizione di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  come
introdotta dal comma 1, si applica» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo  13  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del
presente articolo, si applicano»;
    al comma 3, le parole: «due anni  di  servizio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tre anni di servizio dalla vacanza»;
    al comma 4, le parole da:  «Contro»  fino  a:  «manifesto.»  sono
soppresse e le parole: «dei predetti provvedimenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei provvedimenti concernenti il conferimento  degli
incarichi direttivi e semidirettivi»;
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, le  parole:  "15  luglio  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "15 ottobre 2014"».
All'articolo 3:
    al comma 1, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai
Corpi di polizia,  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle universita' si applica la  normativa  di
settore.»;
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Al fine di incrementare i servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio connessi allo  svolgimento  di  Expo  Milano
2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
autorizzate, in via straordinaria, per  l'immissione  nei  rispettivi
ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento
delle graduatorie dei concorsi indetti  per  l'anno  2013,  approvate
entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei  volontari
in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4,  lettera  b),
dello stesso articolo  2199,  relative  ai  predetti  concorsi.  Alle
assunzioni di cui al presente comma  si  provvede  nell'ambito  delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
    3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni  di  cui  al  comma
3-bis del presente articolo  sono  disposte  con  decorrenza  dal  1º
settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle  assunzioni  di
cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia
di Stato.
    3-quater. I vincitori  del  concorso  per  allievo  agente  della
Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi  dell'articolo  2199
del codice di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e
successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1º  gennaio
2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui
al comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia'  previste,  per
l'anno 2015, dall'articolo 66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
    3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni
di cui al comma 3-bis del  presente  articolo  sono  disposte,  entro
l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di  cui
all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  polizia
penitenziaria.
    3-sexies.  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo  di  polizia
penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015 dall'articolo 66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, sono  effettuate  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2015
utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma  3-bis  del
presente articolo.
    3-septies. All'attuazione di quanto  previsto  dai  commi  3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.
    3-octies. Per garantire gli standard operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita';  conseguentemente  la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.
    3-novies. Per la copertura dei posti  portati  in  aumento  nella
qualifica di vigile  del  fuoco  ai  sensi  del  comma  3-octies,  e'
autorizzata l'assunzione di 1.000  unita'  mediante  il  ricorso,  in
parti  uguali,  alle  graduatorie   di   cui   all'articolo   8   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  e  di  30  unita'  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217, per le finalita' ivi previste.
    3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi
3-octies e 3-novies sono determinati nel limite  massimo  complessivo
di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di
spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  "Soccorso
civile".
    3-undecies.  L'impiego  del  personale   volontario,   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  e
successive modificazioni, e' disposto nel limite  dell'autorizzazione
annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno  2015  e  a  euro
31.075.700 a decorrere dall'anno 2016»;
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita'  e
l'efficienza dell'area  produttiva  industriale  e,  in  particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga  all'articolo
2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato
ad assumere i ventiquattro  vincitori  del  concorso  per  assistente
tecnico del  settore  motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del  27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie  di  merito  approvate  con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di  434.000  euro  per  l'anno
2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al  relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2014,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Il  Ministero  della
difesa  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai  sensi  del  presente  comma  e  i  relativi
oneri»;
    al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  fermo
restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis,  come
da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo»;
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    «5-bis. Dopo il comma 557-ter  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
    "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della  programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore  medio  del  triennio  precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
    5-ter. Alle amministrazioni  di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la  comunicazione  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
    5-quater. Fermi  restando  i  vincoli  generali  sulla  spesa  di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente e'  pari  o  inferiore  al  25  per
cento, possono procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a
decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal  servizio  nell'anno
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
    5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  le  parole:  "fermo
restando il contratto nazionale in vigore al 1º  gennaio  2014"  sono
soppresse»;
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  possono  essere
ulteriormente prorogati, alle medesime finalita' e  condizioni,  fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
    il comma 9 e' sostituito dal seguente:
    «9. All'articolo 9 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 8 e' abrogato;
    b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:
"I limiti di cui al primo e al  secondo  periodo  non  si  applicano,
anche con riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui  il  costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o  da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i  limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota  finanziata
da altri soggetti"»;
    dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
    «10-bis. Il rispetto degli adempimenti e  delle  prescrizioni  di
cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori  dei  conti  nella  relazione  di  accompagnamento  alla
delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In  caso  di
mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al  Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato  il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4  dell'articolo  11  del
presente decreto».
All'articolo 4:
    al comma 1:
    al capoverso 1:
    al  secondo  periodo,  le  parole:  «criteri  di   scelta»   sono
sostituite dalle seguenti: «requisiti e le  competenze  professionali
richieste»;
    al terzo periodo, le parole: «in attesa  dell'introduzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'introduzione»;
    dopo il capoverso 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.   L'amministrazione   di   destinazione   provvede   alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda  di  trasferimento  e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove  sia  necessario  predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma  si  provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»;
    al capoverso 2:
    i periodi primo, secondo e terzo sono  sostituiti  dai  seguenti:
«Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i
dipendenti  possono  essere  trasferiti  all'interno   della   stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in  sedi  collocate  nel  territorio  dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri
dalla sede cui sono adibiti.  Ai  fini  del  presente  comma  non  si
applica il terzo periodo  del  primo  comma  dell'articolo  2103  del
codice civile.»;
    al quarto periodo, dopo le  parole:  «pubblica  amministrazione,»
sono   inserite   le   seguenti:   «previa   consultazione   con   le
confederazioni sindacali rappresentative e»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni  di
cui al presente comma si applicano ai dipendenti con  figli  di  eta'
inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo  parentale,  e  ai
soggetti di cui all'articolo 33, comma  3,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e  successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
stessi  alla  prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa   in
un'altra sede»;
    al capoverso 2.3, quarto periodo, dopo le parole:  «degli  uffici
giudiziari  che  presentino  rilevanti  carenze  di  personale»  sono
aggiunte le seguenti: «e  conseguentemente  alla  piena  applicazione
della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;
    al capoverso 2.4, secondo periodo, le parole: «si provvede»  sono
sostituite dalle seguenti: «il fondo di cui al comma 2.3 puo'  essere
rideterminato»;
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Ai fini della predisposizione di un  piano  di  revisione
dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della  definizione
delle procedure di mobilita', sono  fatti  salvi,  anche  per  l'anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo  di
cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni.
    1-ter. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1-bis  si
provvede, per un importo pari a 3,3  milioni  di  euro,  di  cui  1,1
milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2015, a valere sui risparmi di cui  all'articolo  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
    1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione  dei  servizi
di volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa  negli  aeroporti
di  Roma-Ciampino,  Verona-Villafranca,  Brindisi-Casale,  Rimini   e
Treviso, il personale militare, in  possesso  delle  abilitazioni  di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo'  transitare,  a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro il  limite  del  relativo  fabbisogno,  secondo  i  criteri  di
mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e  senza  limite  di
eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita'  finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento  del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i  livelli  di  inquadramento  previsti  dal   contratto   collettivo
nazionale di lavoro relativo al  personale  civile  dell'ENAV  Spa  e
quelli del personale appartenente al corpo militare.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica».
All'articolo 5:
    al comma 1, lettera b):
    le parole: «alla  fine  del  comma  4  e'  inserito  il  seguente
periodo:» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 sono  aggiunti,
in fine, i seguenti periodi:»; dopo le  parole:  «o  categoria»  sono
inserite le seguenti: «di un solo livello per ciascuna delle suddette
fattispecie» e dopo le parole: «di cui all'articolo 33, comma 8» sono
inserite le seguenti:  «.  Il  personale  ricollocato  ai  sensi  del
periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui  all'articolo
33,  comma  8,  e  mantiene  il  diritto  di  essere  successivamente
ricollocato  nella  propria  originaria  qualifica  e  categoria   di
inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita'  volontaria
di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva  con  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono  essere
stabiliti criteri generali per l'applicazione delle  disposizioni  di
cui al quinto e al sesto periodo».
All'articolo 6:
    al comma 1, le parole da: «di  cui  al  primo  periodo»  fino  a:
«organi costituzionali» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  al
primo periodo e  degli  enti  e  societa'  da  esse  controllati,  ad
eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali  e  dei
componenti o  titolari  degli  organi  elettivi  degli  enti  di  cui
all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125. Incarichi e collaborazioni  sono  consentiti,  esclusivamente  a
titolo gratuito e per  una  durata  non  superiore  a  un  anno,  non
prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.  Devono
essere rendicontati eventuali  rimborsi  di  spese,  corrisposti  nei
limiti   fissati    dall'organo    competente    dell'amministrazione
interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle  disposizioni
del presente comma nell'ambito della propria autonomia».
All'articolo 7:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile  e  per  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di  cui  all'articolo  19  della
legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui
al comma 1 del presente articolo e  con  la  stessa  decorrenza,  per
ciascuna    riunione    sindacale,     tenuta     su     convocazione
dell'amministrazione,   un   solo   rappresentante    per    ciascuna
organizzazione puo' gravare sui  permessi  di  cui  all'articolo  32,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,
n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante  per  ciascuna
organizzazione puo' gravare sui  permessi  di  cui  all'articolo  40,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,
recante  "Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per   il
personale non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco", pubblicato nel supplemento ordinario n.  173  alla
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per  il  personale  non
direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo  23,  comma  4,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008,  recante
"Recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il  personale
direttivo e dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco",
pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n.  173  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per  il  personale  direttivo  e
dirigente. Eventuali ulteriori permessi  per  le  predette  finalita'
devono essere computati nel monte ore di cui al comma  2  dei  citati
articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale»;
    al comma 2, la parola: «riduzione» e' sostituita dalla  seguente:
«rideterminazione»;
    al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In  tale
ambito e' possibile definire,  con  invarianza  di  spesa,  forme  di
utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali».
    All'articolo 8, comma  1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
    «a) le parole: "compresi quelli di  titolarita'  dell'ufficio  di
gabinetto,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "compresi   quelli,
comunque denominati, negli  uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di  componente
degli organismi indipendenti di valutazione,"».
    L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 9. - (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale  dello
Stato e delle avvocature  degli  enti  pubblici).  -  1.  I  compensi
professionali corrisposti  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e  successive  modificazioni,  agli  avvocati  dipendenti  delle
amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale  dell'Avvocatura
dello Stato, sono computati ai fini  del  raggiungimento  del  limite
retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni.
    2. Sono abrogati il comma 457  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo  21  del  testo
unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione
del citato terzo  comma  ha  efficacia  relativamente  alle  sentenze
depositate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
    3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle  spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma  1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e  con
le  modalita'  stabilite   dai   rispettivi   regolamenti   e   dalla
contrattazione collettiva  ai  sensi  del  comma  5  e  comunque  nel
rispetto dei limiti di cui al  comma  7.  La  parte  rimanente  delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
    4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle  spese
legali a carico delle  controparti,  il  50  per  cento  delle  somme
recuperate e' ripartito tra gli avvocati e  procuratori  dello  Stato
secondo le  previsioni  regolamentari  dell'Avvocatura  dello  Stato,
adottate ai sensi del comma  5.  Un  ulteriore  25  per  cento  delle
suddette somme e' destinato a borse  di  studio  per  lo  svolgimento
della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da  attribuire
previa procedura di valutazione  comparativa.  Il  rimanente  25  per
cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e successive modificazioni.
    5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli  altri  enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto  delle
somme di cui al primo periodo del comma 3  e  al  primo  periodo  del
comma  4  in  base  al  rendimento   individuale,   secondo   criteri
oggettivamente  misurabili  che  tengano  conto  tra  l'altro   della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti  regolamenti  e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri  di  assegnazione
degli affari consultivi  e  contenziosi,  da  operare  ove  possibile
attraverso  sistemi  informatici,  secondo  principi  di  parita'  di
trattamento e di specializzazione professionale.
    6. In tutti i casi di pronunciata compensazione  integrale  delle
spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai  dipendenti,  ad
esclusione  del   personale   dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti  dello  stanziamento  previsto,  il
quale non  puo'  superare  il  corrispondente  stanziamento  relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni
per l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e  disposizioni
transitorie, di cui al regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle  norme
regolamentari o contrattuali delle  relative  amministrazioni  e  nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
    7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo  periodo
del comma 6 possono  essere  corrisposti  in  modo  da  attribuire  a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo.
    8. Il  primo  periodo  del  comma  6  si  applica  alle  sentenze
depositate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e  il  terzo  periodo
del  comma  6  nonche'  il  comma  7   si   applicano   a   decorrere
dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al
comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto.  In  assenza  del
suddetto  adeguamento,  a  decorrere  dal   1º   gennaio   2015,   le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere
compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni
stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
    9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
minori risparmi  rispetto  a  quelli  gia'  previsti  a  legislazione
vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica».
All'articolo 10:
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis. Negli enti  locali  privi  di  dipendenti  con  qualifica
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che  non  hanno
qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale  spettante  al
comune ai sensi dell'articolo  30,  secondo  comma,  della  legge  15
novembre 1973, n. 734, come  sostituito  dal  comma  2  del  presente
articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della  tabella
D  allegata  alla  legge  8  giugno  1962,  n.  604,   e   successive
modificazioni, e'  attribuita  al  segretario  comunale  rogante,  in
misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
    2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano  per
le quote gia' maturate alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.
    2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:
"puo'  rogare  tutti  i  contratti  nei  quali  l'ente  e'  parte  ed
autenticare" sono sostituite  dalle  seguenti:  "roga,  su  richiesta
dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica"».
All'articolo 11:
    al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo nonche'  dell'incarico  di  cui  all'articolo
108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono  collocati  in
aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio."»;
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
    "6-quater. Per gli enti di ricerca  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  il  numero  complessivo  degli
incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al 20 per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti
alla prima fascia e al 30 per  cento  della  dotazione  organica  dei
dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione  che  gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano  conferiti
a personale in servizio con  qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo
previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e  specifica  professionalita'  da  parte  dei
soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente"»;
    al comma 3, dopo le parole: «tempo determinato» sono inserite  le
seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   6,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
nonche' ai sensi di disposizioni  normative  di  settore  riguardanti
incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica  ai  sensi
dell'articolo 110, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  come  sostituito  dal  comma  1,
lettera a), del presente articolo,» e le  parole:  «e'  fissato  nel»
sono sostituite dalle seguenti: «puo' raggiungere il livello  massimo
del»;
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis. All'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le  parole:  "articolo
70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276."  e'
inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste  dal  presente
comma non si applicano agli enti locali in regola  con  l'obbligo  di
riduzione delle spese  di  personale  di  cui  ai  commi  557  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente".
    4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29
maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui  al  comma  557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2014  e  per  tutto  il  periodo
dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa  di
personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti  comuni  colpiti
dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo  9
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  come  da  ultimo
modificato dal  presente  articolo,  non  si  applicano  a  decorrere
dall'anno 2013 e  per  tutto  il  predetto  periodo  dello  stato  di
emergenza.
    4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e successive modificazioni, dopo il  comma  31  e'  aggiunto  il
seguente:
    "31-bis.   A   decorrere   dall'anno   2014,   le    disposizioni
dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, in materia  di  riduzione  delle  spese  di
personale, non si applicano ai comuni con  popolazione  compresa  tra
1.001 e 5.000 abitanti per le  sole  spese  di  personale  stagionale
assunto  con  forme  di  contratto  a  tempo  determinato,  che  sono
strettamente necessarie a garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di
polizia   locale   in    ragione    di    motivate    caratteristiche
socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze  di
turisti,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
vigente"».
All'articolo 12:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma  1  non  superiore  a
100.000 euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015  e'  destinata  a
reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della  legge
11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato,
gia' costituite alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  che  esercitano  attivita'   di
utilita' sociale nei territori montani».
    L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 13. - (Abrogazione dei commi 5 e  6  dell'articolo  92  del
codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  in
materia di incentivi per la progettazione).  -  1.  I  commi  5  e  6
dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, sono abrogati».
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
    «Art. 13-bis. - (Fondi per la progettazione e  l'innovazione).  -
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
    "7-bis. A valere  sugli  stanziamenti  di  cui  al  comma  7,  le
amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la  progettazione
e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un  lavoro;
la percentuale effettiva e'  stabilita  da  un  regolamento  adottato
dall'amministrazione, in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
dell'opera da realizzare.
    7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per  la
progettazione e l'innovazione e'  ripartito,  per  ciascuna  opera  o
lavoro,  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti   in   sede   di
contrattazione decentrata integrativa del personale  e  adottati  nel
regolamento  di  cui  al  comma  7-bis,  tra  il   responsabile   del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonche'
tra i loro collaboratori; gli importi sono  comprensivi  anche  degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il
regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse  del  fondo,
tenendo  conto  delle  responsabilita'   connesse   alle   specifiche
prestazioni  da  svolgere,  con  particolare  riferimento  a   quelle
effettivamente assunte e non rientranti  nella  qualifica  funzionale
ricoperta, della complessita' delle opere,  escludendo  le  attivita'
manutentive, e dell'effettivo  rispetto,  in  fase  di  realizzazione
dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro  economico  del
progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le
modalita' per la riduzione delle risorse  finanziarie  connesse  alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei  tempi  o
dei costi previsti  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo,
redatto nel rispetto dell'articolo  16  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
depurato del ribasso d'asta offerto. Ai  fini  dell'applicazione  del
terzo periodo del presente comma, non sono computati nel  termine  di
esecuzione  dei  lavori  i  tempi  conseguenti  a   sospensioni   per
accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c)  e
d). La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o  dal
responsabile di servizio preposto alla struttura  competente,  previo
accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai  predetti
dipendenti. Gli  incentivi  complessivamente  corrisposti  nel  corso
dell'anno al singolo dipendente, anche  da  diverse  amministrazioni,
non possono superare l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento
economico complessivo annuo  lordo.  Le  quote  parti  dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi  dipendenti,  in
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima,  ovvero  prive  del  predetto  accertamento,  costituiscono
economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
    7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie  del
fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato  all'acquisto
da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali  a
progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per  il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per  centri  di
costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento  dell'efficienza
dell'ente e dei servizi ai cittadini.
    7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e  i  soggetti  di
cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono  adottare  con
proprio provvedimento criteri analoghi  a  quelli  di  cui  ai  commi
7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo"».
All'articolo 14:
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3.  Le  procedure  previste  dall'articolo  3,  comma   1,   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il
28  febbraio  2015,  previa  revisione   del   regolamento   di   cui
all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15, comma 2, la parola:  "trenta"  e'  sostituita
dalla seguente: "venti";
    b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "durata di sei anni";
    2) al comma 3:
    2.1) alla lettera a), la parola:  "analitica"  e'  soppressa,  le
parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti:  "settore
concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti
il CUN e l'ANVUR";
    2.2) alla lettera b), la parola:  "dodici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "dieci";
    2.3)  alla  lettera  c),  le  parole:   "con   apposito   decreto
ministeriale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la  medesima
procedura adottata per la loro  definizione;  la  prima  verifica  e'
effettuata dopo il primo biennio";
    2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "d)  la  presentazione  della  domanda   per   il   conseguimento
dell'abilitazione  senza  scadenze  prefissate,  con   le   modalita'
individuate  nel  regolamento  medesimo;  il  regolamento  disciplina
altresi' il termine  entro  il  quale  inderogabilmente  deve  essere
conclusa la valutazione  di  ciascuna  domanda  e  le  modalita'  per
l'eventuale ritiro della stessa a seguito  della  conoscibilita'  dei
parametri utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)";
    2.5) alla lettera f), la parola: "quattro"  e'  sostituita  dalla
seguente: "cinque", le parole da: "e  sorteggio  di  un  commissario"
fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ". Nel rispetto della  rappresentanza  proporzionale  di  cui
alla lettera i) e fatta salva la durata biennale  della  commissione,
il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione";
    2.6) alla lettera g), le parole da: "la corresponsione" fino alla
fine della lettera sono soppresse;
    2.7) alla lettera i),  le  parole  da:  "il  sorteggio"  fino  a:
"ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui  alla
lettera  h)  garantisce  la   rappresentanza   fin   dove   possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno  della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario per  ciascun
settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale  al
quale afferiscano  almeno  dieci  professori  ordinari;"  e  dopo  le
parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera h);" sono inserite
le seguenti:  "il  parere  e'  obbligatorio  nel  caso  di  candidati
afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare  non  rappresentato
nella commissione;";
    2.8) alla lettera m), le parole da:  "a  partecipare"  fino  alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare  una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la  stessa
fascia  o  per  la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in  caso  di
conseguimento dell'abilitazione, a presentare una  nuova  domanda  di
abilitazione, per lo stesso settore  e  per  la  stessa  fascia,  nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa";
    2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
    "m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in  quanto
compatibili, delle norme previste dall'articolo 9  del  decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236".
    3-ter. I  candidati  che  hanno  presentato  domanda,  con  esito
negativo,  per   il   conseguimento   dell'abilitazione   scientifica
nazionale nella tornata 2012 e in quella  2013  possono  ripresentare
domanda a decorrere dal 1º marzo 2015.  La  durata  dell'abilitazione
scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di  sei
anni.
    3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4  novembre  2005,
n. 230, le parole da: "previo parere di una commissione" a: "proposta
la chiamata" sono sostituite dalle  seguenti:  "previo  parere  della
commissione  nominata   per   l'espletamento   delle   procedure   di
abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma  3,
lettera f), della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta  la  chiamata,
da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del  medesimo
parere".
    3-quinquies.  La  qualita'  della  produzione   scientifica   dei
professori  reclutati  dagli   atenei   all'esito   dell'abilitazione
scientifica nazionale e' considerata  prioritaria  nell'ambito  della
valutazione delle politiche di reclutamento prevista dall'articolo 5,
commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e
dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
    al comma 4, le parole: «31  marzo  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2015».
All'articolo 15:
    il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
    «1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, le parole: "da emanare entro il 31  marzo  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "da  emanare  entro  il  31  dicembre
2014".
    1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente:
    "3-ter. La durata dei corsi  di  formazione  specialistica,  come
definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si  applica  a  decorrere
dall'anno  accademico  2014/2015  di  riferimento  per  i  corsi   di
specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che
iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015,
per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono  optare
tra il nuovo ordinamento e  l'ordinamento  previgente  con  modalita'
determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis"»;
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17  agosto  1999,
n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1  e'  inserito  il
seguente:
    "1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  relative  all'assegnazione  dei
contratti  di  formazione  specialistica  finanziati  dalle  medesime
province   autonome   attraverso   convenzioni   stipulate   con   le
universita'"».
All'articolo 16:
    al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
    «a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico,
i consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente
o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, che abbiano conseguito  nell'anno  2011  un
fatturato da prestazione  di  servizi  a  favore  di  amministrazioni
pubbliche superiore al 90  per  cento  dell'intero  fatturato  devono
essere composti  da  non  piu'  di  tre  membri,  ferme  restando  le
disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi di cui al decreto legislativo  8  aprile  2013,  n.  39.  A
decorrere dal 1º gennaio 2015,  il  costo  annuale  sostenuto  per  i
compensi degli amministratori  di  tali  societa',  ivi  compresa  la
remunerazione di quelli investiti di particolari  cariche,  non  puo'
superare  l'80  per  cento  del  costo   complessivamente   sostenuto
nell'anno 2013. In virtu' del principio di  onnicomprensivita'  della
retribuzione, qualora siano nominati dipendenti  dell'amministrazione
titolare della partecipazione, o della societa' controllante in  caso
di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di  indirizzo  e
di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al
rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di
cui al precedente  periodo,  essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i
relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di appartenenza
e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per
il finanziamento del trattamento economico accessorio";
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Fermo restando quanto  diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge e fatta salva  la  facolta'  di  nomina  di  un
amministratore unico,  i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a  totale  partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,
devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza  e  della  complessita'  delle  attivita'  svolte.  A  tali
societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal  terzo  periodo
del comma 4"»;
    al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo  quanto
previsto in materia di limite  ai  compensi,»  e  le  parole:  «della
presente» sono sostituite dalle seguenti: «del presente».
All'articolo 17:
    al comma 1:
    dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Il  sistema
informatico si avvale di  un  software  libero  con  codice  sorgente
aperto.»;
    dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Decorsi  tre
mesi    dall'abilitazione     all'inserimento,     l'elenco     delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo  di
inserimento  e'  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale   del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri.»;
    al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «Il
sistema informatico si  avvale  di  un  software  libero  con  codice
sorgente aperto»;
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono  inseriti  nella  banca
dati  di  cui  al  comma  3,  consultabile   e   aggiornabile   dalle
amministrazioni   pubbliche   coinvolte   nella    rilevazione.    Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  consente  altresi',  con  le  stesse   modalita',   la
consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
    2-ter. Entro  il  15  febbraio  2015  sono  pubblicati  nel  sito
internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle  amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  di
cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma»;
    al comma 4, primo periodo, le parole:  «in  societa'  per  azioni
detenute  direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in  societa'  ed
enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o
indirettamente   dalle    amministrazioni    pubbliche    individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  e  da
quelle di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
    «Art. 17-bis. - (Divieto  per  le  pubbliche  amministrazioni  di
richiedere  dati  gia'   presenti   nell'Anagrafe   nazionale   della
popolazione residente). - 1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai  cittadini
informazioni e  dati  gia'  presenti  nell'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente di cui all'articolo 62 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».
All'articolo 18:
    il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
    «1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto  organizzativo
dei tribunali amministrativi  regionali,  in  assenza  di  misure  di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1º luglio
2015 sono soppresse le sezioni staccate di  tribunale  amministrativo
regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad eccezione della sezione autonoma della provincia di  Bolzano.  Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa,  da  adottare
entro  il  31  marzo  2015,  sono  stabilite  le  modalita'  per   il
trasferimento del contenzioso pendente presso le  sezioni  soppresse,
nonche'   delle   risorse   umane   e   finanziarie,   al   tribunale
amministrativo della relativa regione. Dal 1º luglio 2015, i  ricorsi
sono depositati presso la sede centrale del tribunale  amministrativo
regionale.
    1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa,  presenta  alle  Camere
una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei  costi  delle
sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e  di
ciascuna  sezione,  nonche'  del  grado  di  informatizzazione.  Alla
relazione e' allegato  un  piano  di  riorganizzazione,  che  prevede
misure  di  ammodernamento  e   razionalizzazione   della   spesa   e
l'eventuale individuazione di sezioni da  sopprimere,  tenendo  conto
della   collocazione   geografica,   del   carico   di    lavoro    e
dell'organizzazione degli uffici giudiziari»;
    al comma 2:
    all'alinea,  le  parole:  «All'articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «A decorrere dal 1º luglio 2015, all'articolo»;
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) al terzo comma, le parole: "Emilia-Romagna, Lazio,  Abruzzi,"
sono soppresse»;
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907,  n.  257.
Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti  dal  magistrato
delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale  per  le
opere pubbliche competente per territorio. E' altresi'  soppresso  il
Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della  citata
legge n. 257 del 1907. Il comitato  tecnico-amministrativo  istituito
presso il provveditorato di cui al  primo  periodo  e'  competente  a
pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando  il  relativo  importo
ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31  marzo  2015  su  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono  individuate
le funzioni gia' esercitate dal  citato  magistrato  delle  acque  da
trasferire alla  citta'  metropolitana  di  Venezia,  in  materia  di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare, di polizia lagunare e  di  organizzazione  della  vigilanza
lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento  delle  acque.  Con  il
medesimo  decreto  sono  individuate,  altresi',  le  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali   da   assegnare   alla   stessa   citta'
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite»;
    al comma 4, le  parole:  «All'articolo  47  del  decreto-legge  9
febbraio  2012,  n.  5,  comma  2,  terzo  periodo,  le  parole   da:
"presieduto"» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 47, comma
2,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  le
parole da: ", presieduto"».
All'articolo 19:
    al comma 3, lettera a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, specificando che  il  personale  attualmente  in  servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni,  confluisce  in  un  unico
ruolo insieme con il  personale  della  soppressa  Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
individuato nel piano di riordino  di  cui  all'alinea  del  presente
comma»;
    al comma 4 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  da
emanare, previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
entro sessanta giorni  dalla  presentazione  del  medesimo  piano  al
Presidente del Consiglio dei ministri»;
    al comma 5, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
    «a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun  avvocato  dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo  13
del testo unico di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,
venga a conoscenza di  violazioni  di  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento o di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti
che  rientrano  nella  disciplina  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  Per  gli  avvocati  dello  Stato
segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo  331
del codice di procedura penale»;
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    «5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di  cui
al comma 5, lettera b), e' competente il  tribunale  in  composizione
monocratica.
    5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera
g), della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi  dei
commi 2, 3, 4 e 5  del  presente  articolo,  indicando  le  possibili
criticita' del quadro  amministrativo  e  normativo  che  rendono  il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile  a  fenomeni
di corruzione»;
    al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  stesse
somme vengono rendicontate  ogni  sei  mesi  e  pubblicate  nel  sito
internet  istituzionale   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita'  di  impiego  delle
suddette  somme,  anche  in  caso  di  accantonamento  o  di  mancata
utilizzazione»;
    al comma 7  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
presidente   dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione    segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'articolo  47,  comma  3,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di
comunicazione  delle  informazioni  e  dei  dati  e  di  obblighi  di
pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio
del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo»;
    al comma 9, dopo le  parole:  «di  cui  agli  articoli  7,»  sono
inserite le seguenti: «8, 9,» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Con riguardo al solo trasferimento delle  funzioni  di  cui
all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n.
150 del 2009, relativamente ai progetti  sperimentali  e  al  Portale
della trasparenza, detto  trasferimento  di  funzioni  deve  avvenire
previo  accordo  tra  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   e
l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare  i
progetti che possono piu' opportunamente rimanere  nell'ambito  della
medesima Autorita' nazionale anticorruzione»;
    al comma 10:
    all'alinea, le parole:  «legge  23  agosto  2988,  n.  400»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 23 agosto 1988, n. 400»;
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico  delle
amministrazioni pubbliche, al  fine  di  valorizzare  le  premialita'
nella valutazione della  performance,  organizzativa  e  individuale,
anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi  dell'articolo  16,
commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
    alla lettera d), le parole: «validazione esterna» sono sostituite
dalle seguenti: «valutazione indipendente»;
    dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
    «14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata
per  il  coordinamento  in  materia  di  controllo  strategico  nelle
amministrazioni  dello  Stato  sono  attribuite  all'Ufficio  per  il
programma di Governo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
    al comma 15, dopo le parole: «in materia  di»  sono  inserite  le
seguenti:  «trasparenza  e»,  dopo  le  parole:  «corruzione  di  cui
all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi 4, 5 e 8,» e dopo
le parole: «della legge 6 novembre 2012 n.  190,»  sono  inserite  le
seguenti:  «e  le  funzioni  di  cui  all'articolo  48  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,».
All'articolo 20:
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 21:
    al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le  funzioni»  sono
inserite le seguenti: «di reclutamento e di formazione»;
    al comma 2, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
    «2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti  nominati  dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui
uno  su  indicazione  del  Presidente  dell'Istituto   nazionale   di
statistica,   da   un   rappresentante    nominato    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  da  uno  nominato
dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia
e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da
uno nominato dal Ministro della difesa e da non piu' di tre  nominati
da ulteriori  Ministri  designati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri"»;
    al comma 4, le parole da: «sono applicati»  fino  alla  fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  applicato  lo   stato
giuridico  dei  professori  o  dei   ricercatori   universitari.   Il
trattamento economico e' rideterminato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a  quello  degli
altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che  viene
determinato dallo stesso decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   sulla   base   del   trattamento   economico    spettante,
rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a  tempo
pieno con corrispondente  anzianita'.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica»;
    al comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Fino
all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al primo periodo, le attivita' formative e  amministrative  degli
organismi soppressi di cui al comma  1  del  presente  articolo  sono
regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge  7
agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  tra  la  Scuola
nazionale dell'amministrazione e le  amministrazioni  di  riferimento
degli organi soppressi, senza pregiudizio per  la  continuita'  e  il
compimento delle attivita' formative, di reclutamento  e  concorsuali
gia' disposte, autorizzate o comunque in essere presso le  scuole  di
formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti».
    Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
    «Art. 21-bis. - (Riorganizzazione del Ministero dell'interno).  -
1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  da  definire
entro il 31  ottobre  2014,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma   7,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive  modificazioni.  Il
termine di cui all'articolo 2,  comma  11,  lettera  b),  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, e' differito al 31
dicembre  2014,  con  conseguente  riassorbimento,   nel   successivo
biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni».
All'articolo 22:
    al comma 1,  la  parola:  «due»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«cinque»;
    al comma 2:
    all'alinea, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo
l'articolo  29,  e'  inserito  il  seguente:  "Art.   29-bis.»   sono
sostituite dalle seguenti: «Nel capo III del titolo IV della legge 28
dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 e'  aggiunto  il  seguente:
"Art. 29-bis. - (Incompatibilita' per  i  componenti  e  i  dirigenti
della CONSOB cessati dall'incarico).»;
    al capoverso «Art. 29-bis», comma 1:
    al  primo  periodo,  le  parole:  «a  tempo  indeterminato»  sono
soppresse, le parole: «nei quattro anni successivi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nei due anni successivi» e sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «ne' con societa' controllate da questi ultimi»;
    al terzo periodo, le parole: «negli  ultimi  quattro  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni»;
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni  del
presente articolo si applicano ai componenti degli organi di  vertice
e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la  vigilanza
sulle assicurazioni  per  un  periodo,  non  superiore  a  due  anni,
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
emanare  previo  parere  della  Banca  centrale  europea,  che  viene
richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione»;
    al comma 3:
    prima della lettera a) e' inserita la seguente:
    «0a) al primo periodo, la parola: "quattro" e'  sostituita  dalla
seguente: "due"»;
    alla  lettera  a),  le  parole:  «a  tempo  indeterminato»   sono
soppresse;
    il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
    «9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i  propri  servizi
logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
    a) sede in edificio di proprieta' pubblica  o  in  uso  gratuito,
salve le spese di funzionamento, o in  locazione  a  condizioni  piu'
favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
    b) concentrazione degli uffici nella sede principale,  salvo  che
per oggettive esigenze di  diversa  collocazione  in  relazione  alle
specifiche funzioni di singoli uffici;
    c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per  i
componenti e il personale;
    d)  spesa  complessiva  per  sedi   secondarie,   rappresentanza,
trasferte e missioni non  superiore  al  20  per  cento  della  spesa
complessiva;
    e) presenza effettiva del personale  nella  sede  principale  non
inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che  per
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
    f) spesa  complessiva  per  incarichi  di  consulenza,  studio  e
ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.
    9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei
criteri di cui allo stesso comma  1  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse
anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di  violazione  di  uno  dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  9,  entro  l'anno
solare  successivo   a   quello   della   violazione   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Agenzia  del   demanio,
individua uno o piu' edifici di  proprieta'  pubblica  da  adibire  a
sede, eventualmente comune,  delle  relative  autorita'.  L'organismo
interessato trasferisce i  propri  uffici  nei  sei  mesi  successivi
all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri  di
cui alle lettere  d),  e)  e  f)  del  citato  comma  9,  l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
una  somma  corrispondente  all'entita'  dello  scostamento  o  della
maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario»;
    i commi 11 e 12 sono soppressi.
All'articolo 23:
    al comma 1:
    prima della lettera a) e' inserita la seguente:
    «0a) al comma 14:
    1) le parole da: ",  comunque"  fino  a:  "'testo  unico',"  sono
soppresse;
    2) al quarto periodo, dopo le parole:  "Restano  a  carico  della
provincia" sono inserite le seguenti: ", anche nel  caso  di  cui  al
comma 82 del presente articolo," e le parole: "di cui  agli  articoli
80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli
articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato   'testo
unico'"»;
    alla lettera a), dopo le parole: «comma  15,»  sono  inserite  le
seguenti: «al primo periodo, le  parole:  "30  settembre  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014" e»;
    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
    «a-bis) al comma 24, secondo periodo, le  parole:  "di  cui  agli
articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";
    a-ter) al comma 26, dopo le parole: "non inferiore alla meta' dei
consiglieri da eleggere" sono inserite le seguenti: "e  comunque  non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere"»;
    alla lettera c),  capoverso  49-ter,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,»  sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135,»;
    dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
    «c-bis) dopo il comma 61 e' inserito il seguente:
    "61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge  21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge
25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le
seguenti: 'nonche' per le elezioni  previste  dalla  legge  7  aprile
2014, n. 56,'";
    c-ter) al  comma  74,  primo  periodo,  le  parole:  "ai  singoli
candidati all'interno delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "a
liste di candidati concorrenti";
    c-quater) al comma 76, le parole:  "un  solo  voto  per  uno  dei
candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un voto" ed e'  aggiunto,
in fine, il  seguente  periodo:  "Ciascun  elettore  puo'  esprimere,
inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di  preferenza  per
un candidato alla carica di consigliere  provinciale  compreso  nella
lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il  nome  e  il
cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33  e
34";
    c-quinquies) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
    "77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di  scrutinio,
determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la  cifra
individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto  dei
seggi tra le liste e  alle  relative  proclamazioni,  secondo  quanto
previsto dai commi 36, 37 e 38"»;
    alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
alla lettera a) le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite  dalle
seguenti: "12 ottobre 2014"»;
    alla lettera f), le parole: «,  comunque  nei  limiti  di  quanto
disposto per la gestione provvisoria degli enti locali  dall'articolo
163, comma 2, del testo unico,» sono soppresse;
    dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
    «f-bis) al comma 84 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita'
in materia di  status  degli  amministratori,  relativi  ai  permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";
    f-ter) dopo il comma 118 e' inserito il seguente:
    "118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
sostituito dal seguente:
    'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la  fusione  di  comuni  e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni  comunali).  -  1.  A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, o alla fusione per  incorporazione  di  cui
all'articolo 1, comma 130, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  in
misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
    2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione  di  quanto  per
esse specificamente previsto, si applicano tutte  le  norme  previste
per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni.
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le  fusioni
di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
    4.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro
dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
    5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'interno  1º  settembre  2000,  n.   318,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del
presente articolo'";
    f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:
    "130-bis. Non si applica ai consorzi  socio-assistenziali  quanto
previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e successive modificazioni"»;
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. All'allegato A annesso alla legge 7 aprile 2014,  n.  56,
alla lettera e), le parole: ", con approssimazione alla  terza  cifra
decimale,"  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  "medesima   fascia
demografica," sono inserite le  seguenti:  "approssimato  alla  terza
cifra decimale e".
    1-ter.  In  considerazione   dell'anticipato   scioglimento   del
consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi  dell'articolo  141,
comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  procedure  per  l'entrata  in
funzione della citta' metropolitana di Venezia  sono  ridefinite  nel
modo seguente:
    a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono  entro  il
termine di sessanta  giorni  dalla  proclamazione  degli  eletti  del
consiglio  comunale  di  Venezia  da  tenere  nel  turno   elettorale
ordinario del 2015;
    b) la citta' metropolitana di  Venezia  subentra  alla  provincia
omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma  16,
della legge 7 aprile 2014, n. 56,  dalla  data  di  insediamento  del
consiglio metropolitano; alla  stessa  data  il  sindaco  del  comune
capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la
conferenza  metropolitana  che  approva  lo  statuto   della   citta'
metropolitana nei successivi centoventi giorni;
    c) nel caso  di  mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il
termine  di  cui  alla  lettera  b),  si  applica  la  procedura  per
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della  legge
5 giugno 2003, n. 131.
    1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui  all'articolo  1,
comma 14, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  come  modificato  dal
presente articolo, dal 1º gennaio 2015 le attivita'  ivi  previste  a
cui occorra dare  continuita'  fino  all'entrata  in  funzione  della
citta' metropolitana di Venezia sono  assicurate  da  un  commissario
nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di  cui  al  regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
    1-quinquies. All'articolo  14,  comma  31-ter,  lettera  b),  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  le
parole:  "30  giugno  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "30
settembre 2014"»;
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
norme  speciali  sul  procedimento  di   istituzione   della   citta'
metropolitana di  Venezia  e  disposizioni  in  materia  di  funzioni
fondamentali dei comuni».
    Nel capo II del titolo I, dopo  l'articolo  23  sono  aggiunti  i
seguenti:
    «Art. 23-bis. - (Modifica all'articolo 33 del codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   in   materia   di
acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni). - 1.  Al
comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Per  i  Comuni  istituiti  a  seguito  di
fusione l'obbligo di cui al primo  periodo  decorre  dal  terzo  anno
successivo a quello di istituzione".
    Art. 23-ter. - (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione
di lavori, beni e servizi da parte degli  enti  pubblici).  -  1.  Le
disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato  da  ultimo
dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in  vigore  il  1º
gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni  e  servizi,  e  il  1º
luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte  salve  le
procedure avviate alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
    2. Le disposizioni di cui al comma  3-bis  dell'articolo  33  del
codice di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente  decreto,  non
si applicano alle acquisizioni di  lavori,  servizi  e  forniture  da
parte  degli  enti  pubblici  impegnati  nella  ricostruzione   delle
localita' dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122.
    3. I comuni con popolazione superiore a 10.000  abitanti  possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro.
    Art. 23-quater. - (Disposizioni finanziarie in materia di  citta'
metropolitane e  province).  -  1.  All'articolo  47,  comma  4,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "mese di  luglio"  sono
sostituite dalle seguenti: "10 ottobre".
    Art.  23-quinquies.  -  (Interventi  urgenti  per  garantire   il
regolare avvio dell'anno scolastico). - 1. Nelle more del riordino  e
della costituzione degli organi collegiali della scuola,  sono  fatti
salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere
dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il
30 marzo 2015, non  sono  dovuti  i  relativi  pareri  obbligatori  e
facoltativi.
    2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica  istruzione
sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima  applicazione
e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui
all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno  1999,  n.
233, stabilisce le modalita' di elezione del predetto  organo,  anche
in deroga a quanto stabilito al  comma  5,  lettera  a),  del  citato
articolo 2».
All'articolo 24:
    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  sono
individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese  e
delle loro associazioni. Il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione illustra alla Commissione  parlamentare  per
la semplificazione i contenuti  dell'Agenda  per  la  semplificazione
entro quarantacinque giorni  dalla  sua  approvazione  da  parte  del
Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato  di  attuazione
entro il 30 aprile di ciascun anno»;
    al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  che
possono essere utilizzati  da  cittadini  e  imprese  decorsi  trenta
giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti»;
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Le disposizioni del presente  articolo  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei  rispettivi  statuti  e
delle relative norme di attuazione,  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574»;
    al comma 3 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «;  i
cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi  trenta
giorni dai medesimi termini»;
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  le  amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di  informatizzazione  delle
procedure  per  la  presentazione   di   istanze,   dichiarazioni   e
segnalazioni che permetta  la  compilazione  on  line  con  procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con  il  Sistema  pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese.  Le
procedure devono permettere  il  completamento  della  procedura,  il
tracciamento dell'istanza con  individuazione  del  responsabile  del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei  termini  entro  i
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una  risposta.  Il  piano
deve prevedere una completa informatizzazione»;
    al comma 4, dopo  le  parole:  «gli  accordi»  sono  inserite  le
seguenti:  «sulla  modulistica  per  l'edilizia  e  per  l'avvio   di
attivita' produttive»;
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3  e'  pubblicata  nel
portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa  disponibile  per  la
compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese  entro
sessanta giorni dalla sua approvazione.
    4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo  il
primo periodo e' inserito il seguente: "Tali funzioni,  ad  eccezione
di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte  utilizzando  i
dati  anagrafici,  costantemente  allineati  all'ANPR,  eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali"».
    Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
    «Art.  24-bis.  -  (Obblighi  di  trasparenza  per  le  pubbliche
amministrazioni). - 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 11. - (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del
presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono  tutte
le amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
comprese  le  autorita'  amministrative  indipendenti  di   garanzia,
vigilanza e regolazione.
    2.   La   medesima   disciplina   prevista   per   le   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
    a) agli enti di  diritto  pubblico  non  territoriali  nazionali,
regionali  o  locali,  comunque  denominati,   istituiti,   vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce  l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
    b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea,  agli  enti  di  diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri  enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,  attivita'
di produzione di  beni  e  servizi  a  favore  delle  amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti  a  controllo
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte  di  pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano  riconosciuti  alle
pubbliche amministrazioni, anche in  assenza  di  una  partecipazione
azionaria, poteri di  nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli
organi.
    3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche  amministrazioni  di
cui al comma 1, in  caso  di  partecipazione  non  maggioritaria,  si
applicano,  limitatamente   all'attivita'   di   pubblico   interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione   europea,   le
disposizioni dell'articolo 1,  commi  da  15  a  33,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190".
    Art. 24-ter. -  (Regole  tecniche  per  l'attuazione  dell'Agenda
digitale italiana). - 1. Le regole tecniche previste per l'attuazione
dell'Agenda digitale italiana, come  definita  dall'articolo  47  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e  successive  modificazioni,  sono
adottate con le modalita' previste dall'articolo 71 del codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato
dal  presente  articolo.  Qualora  non  ancora  adottate  e   decorsi
ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  le  regole   tecniche   per
l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono  essere
dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  anche
ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
    2. Al comma 1 dell'articolo 71  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni,  sono
aggiunti,  in  fine,  i   seguenti   periodi:   "Le   amministrazioni
competenti, la Conferenza unificata e il Garante  per  la  protezione
dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta  di
parere. In mancanza di risposta  nel  termine  indicato  nel  periodo
precedente, il parere si intende interamente favorevole".
    Art. 24-quater. - (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche
amministrazioni).  -  1.  A  decorrere  dal  centottantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano
quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma  1,  del
codice di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,  sono  soggette  alla  sanzione   prevista
dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.
    2. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia
per l'Italia digitale, esclusivamente per  via  telematica,  l'elenco
delle basi di dati in  loro  gestione  e  degli  applicativi  che  le
utilizzano.
    Art.   24-quinquies.   -   (Comunicazioni   tra   le    pubbliche
amministrazioni). - 1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di  cui
al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   e   successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra  loro  attraverso
la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle  proprie
basi di dati alle  altre  amministrazioni  mediante  la  cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1,  lettera  e).  L'Agenzia
per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei  dati
personali  e  le  amministrazioni  interessate   alla   comunicazione
telematica,  definisce  entro  novanta   giorni   gli   standard   di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni
devono conformarsi".
    2. Il comma 3 dell'articolo 58  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente:
    "3. L'Agenzia per  l'Italia  digitale  provvede  al  monitoraggio
dell'attuazione del  presente  articolo,  riferendo  annualmente  con
apposita relazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministro delegato".
    3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato».
All'articolo 25:
    prima del comma 1 e' inserito il seguente:
    «01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le  seguenti:  "da
disabili sensoriali o"»;
    al comma 1, le parole: «nonche' da  un  rappresentante  designato
delle Associazioni di persone con  invalidita'  esperto  in  materia»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «nonche'   dal   rappresentante
dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto
sottoposto ad accertamento sanitario» e le parole: «di queste ultime»
sono sostituite dalle seguenti: «di quest'ultima»;
    al comma 4,  lettera  a),  dopo  il  numero  2)  e'  aggiunto  il
seguente:
    «2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia
denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici  specialisti
nelle patologie denunciate"»;
    al comma 6, le parole: «, e previa presentazione della domanda in
via amministrativa,» sono soppresse;
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di
revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le
persone con handicap in possesso  di  verbali  in  cui  sia  prevista
rivedibilita' conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di
benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista
la rivedibilita', e'  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS)»;
    dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
    «9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo  1999,  n.
68, le parole: "se non versino in stato  di  disoccupazione  e"  sono
soppresse».
All'articolo 27:
    al comma 1, lettera a), dopo le parole:  «le  seguenti:  "»  sono
inserite  le  seguenti:  «,   anche   nell'esercizio   dell'attivita'
libero-professionale intramuraria,»;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. A  ciascuna  azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN), a  ciascuna  struttura  o  ente  privato  operante  in  regime
autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente  che,
a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi  e'
fatto obbligo  di  dotarsi  di  copertura  assicurativa  o  di  altre
analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per
la responsabilita' civile verso prestatori d'opera  (RCO),  a  tutela
dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
    il comma 2 e' soppresso.
    Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
    «Art. 27-bis. - (Procedura per ristorare i  soggetti  danneggiati
da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati
infetti o da vaccinazioni obbligatorie). -  1.  Ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  che
hanno presentato entro  la  data  del  19  gennaio  2010  domanda  di
adesione alla procedura transattiva, nonche' ai loro aventi causa nel
caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, e' riconosciuta, a
titolo  di  equa  riparazione,  una  somma  di  denaro,  in  un'unica
soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati
da  trasfusione  con  sangue  infetto  e   da   somministrazione   di
emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per  i  danneggiati
da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e'  subordinato  alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali  28  aprile  2009,  n.
132,  e  alla   verifica   della   ricevibilita'   dell'istanza.   La
liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31  dicembre  2017,
in base al criterio della gravita'  dell'infermita'  derivatane  agli
aventi diritto e, in caso  di  pari  entita',  secondo  l'ordine  del
disagio  economico,  accertato  con   le   modalita'   previste   dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  nei  limiti  della  disponibilita'
annuale di bilancio.
    2. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  3,  la  corresponsione
delle somme di cui al comma 1 e' subordinata  alla  formale  rinuncia
all'azione  risarcitoria  intrapresa,  ivi  comprese   le   procedure
transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione
e'  effettuata  al  netto  di  quanto  gia'  percepito  a  titolo  di
risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
    3. La procedura transattiva di cui  all'articolo  2,  comma  361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non
intendano  avvalersi  della  somma  di  denaro,  a  titolo  di   equa
riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i  medesimi
soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e  secondo  i
criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati  al
decreto del Ministro della salute 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
    4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma  1  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della salute, di cui  all'articolo  2,  comma  361,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244».
    L'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 28. -  (Riduzione  del  diritto  annuale  delle  camere  di
commercio e determinazione del criterio di calcolo  delle  tariffe  e
dei diritti di segreteria). - 1. Nelle more del riordino del  sistema
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,  come  determinato
per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per  cento,  per
l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017,  del  50
per cento.
    2. Le tariffe e i  diritti  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettere b), d) ed e),  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e
successive modificazioni, sono fissati sulla base di  costi  standard
definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Societa'
per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo  criteri
di efficienza da conseguire  anche  attraverso  l'accorpamento  degli
enti e degli organismi del sistema camerale e  lo  svolgimento  delle
funzioni in forma associata.
    3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 29:
    al comma 1, capoverso 52, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «la
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria»  sono  inserite
le seguenti: «da acquisire indipendentemente dalle  soglie  stabilite
dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;
    al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  prima
applicazione,  la  stazione  appaltante  che  abbia   aggiudicato   e
stipulato il contratto o  autorizzato  il  subappalto  esclusivamente
sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata  a  informare  la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di  essere  in
attesa del provvedimento definitivo».
    La rubrica del  capo  II  del  titolo  III  e'  sostituita  dalla
seguente: «Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi
e forniture».
All'articolo 30:
    al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  le
finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale  opera
fino alla completa esecuzione dei contratti  di  appalto  di  lavori,
servizi  e  forniture  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle
attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano
2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.»;
    al comma 4,  le  parole:  «Agli  eventuali  oneri  derivanti  dal
presente articolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «All'attuazione
del presente articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
    All'articolo 31, comma 1, le parole: «e per la valutazione  e  la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
All'articolo 32:
    al comma 1:
    all'alinea, dopo le parole: «servizi o forniture»  sono  inserite
le seguenti: «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad  un
contraente generale»; dopo le parole: «il Presidente dell'ANAC»  sono
inserite le seguenti: «ne informa il procuratore della Repubblica e»;
le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e dopo
le parole: «Prefetto  competente»  sono  inserite  le  seguenti:  «in
relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante»;
    alle lettere a)  e  b),  le  parole:  «oggetto  del  procedimento
penale» sono sostituite dalle seguenti: «o della concessione»;
    al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «realizzazione
dell'opera pubblica» sono inserite le seguenti: «, al servizio o alla
fornitura» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  comunque
non oltre il collaudo»;
    al comma 5 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «ovvero
dispone l'archiviazione  del  procedimento.  L'autorita'  giudiziaria
conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto»;
    al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «ovvero,
nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o  cautelari
riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».
All'articolo 34:
    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  con
l'obbligo di pubblicazione  di  tali  spese  sul  sito  istituzionale
dell'Evento  Expo  Milano  2015  in  modo  che  siano  accessibili  e
periodicamente aggiornate»;
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
  L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 37.  -  (Trasmissione  ad  ANAC  delle  varianti  in  corso
d'opera). - 1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi
di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7  del  codice  di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, per gli appalti  di  importo  pari  o  superiore  alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui  all'articolo
132, comma 1, lettere b), c) e d), del  medesimo  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il  10  per
cento  dell'importo  originario   del   contratto   sono   trasmesse,
unitamente al  progetto  esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad
apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC  entro
trenta giorni dall'approvazione da parte  della  stazione  appaltante
per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
    2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia  comunitaria,
le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132  del  codice  di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  sono  comunicate   all'Osservatorio   dei   contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite  le  sezioni
regionali, entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali  provvedimenti
di competenza dell'ANAC. In caso di  inadempimento  si  applicano  le
sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006».
    All'articolo 38, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  il  comma   2-bis
dell'articolo 136 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e'
sostituito dal seguente:
    "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del  giudice,  dei  suoi
ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti  sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».
All'articolo 39:
    al comma 1, capoverso  2-bis,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«irregolarita' essenziale» sono inserite le seguenti: «degli elementi
e»;
    al comma 2, capoverso 1-ter, dopo le  parole:  «o  irregolarita'»
sono inserite le seguenti: «degli elementi e»;
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, l'ultimo periodo e' soppresso».
All'articolo 40:
    al comma 1:
    alla lettera a), capoverso 6, al primo periodo, le parole: «entro
trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  quarantacinque
giorni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Al  fine  di
consentire lo spedito svolgimento del giudizio  in  coerenza  con  il
principio di sinteticita' di cui all'articolo 3, comma  2,  le  parti
contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei
termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di  Stato,
sentiti il Consiglio nazionale forense e  l'Avvocato  generale  dello
Stato,  nonche'  le  associazioni  di  categoria  riconosciute  degli
avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti  i
casi per i quali, per  specifiche  ragioni,  puo'  essere  consentito
superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei
limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi,  tiene  conto
del valore effettivo della controversia, della sua natura  tecnica  e
del valore dei diversi  interessi  sostanzialmente  perseguiti  dalle
parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni  e  le  altre
indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte
le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il
mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di  appello
avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di
appello»;
    alla lettera b), capoverso 8-bis, le parole da: «subordina»  fino
a: «cautelare» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «puo'  subordinare
l'efficacia, anche  qualora  dalla  decisione  non  derivino  effetti
irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di  una
cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non
superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore»;
    alla lettera c), le parole: «entro venti giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni»;
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle
pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  di  Stato
di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale
per due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Al termine di  un  anno  decorrente
dalla medesima data,  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa  effettua  il  monitoraggio  degli   esiti   di   tale
sperimentazione».
    All'articolo 41, comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «quando  la
decisione e' fondata su  ragioni  manifeste»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in
presenza di motivi manifestamente infondati».
All'articolo 45:
    al comma 1, lettera b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   "La
comunicazione non  e'  idonea  a  far  decorrere  i  termini  per  le
impugnazioni di cui all'articolo 325"»;
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del   codice   di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 111, secondo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Quando le comparse sono depositate  con  modalita'
telematiche, il presente comma non si applica";
    b) all'articolo 137,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Quando  il  ricorso  o  il  controricorso   sono
depositati con  modalita'  telematiche,  il  presente  comma  non  si
applica"».
    Dopo l'articolo 45 e' inserito il seguente:
    «Art. 45-bis. - (Disposizioni in materia di contenuto degli  atti
di  parte  e  di  comunicazioni   e   notificazioni   con   modalita'
telematiche). - 1. All'articolo  125,  primo  comma,  del  codice  di
procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Il
difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax".
    2. Al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 16-ter:
    1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dall'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";
    2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis. Le disposizioni del  comma  1  si  applicano  anche  alla
giustizia amministrativa";
    b) dopo l'articolo 16-sexies e' inserito il seguente:
    "Art. 16-septies. -  (Tempo  delle  notificazioni  con  modalita'
telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147  del  codice  di
procedura civile si applica anche  alle  notificazioni  eseguite  con
modalita'  telematiche.  Quando  e'  eseguita  dopo  le  ore  21,  la
notificazione  si  considera  perfezionata  alle  ore  7  del  giorno
successivo".
    3. All'articolo 136 del codice del  processo  amministrativo,  di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo  atto  difensivo
un recapito di fax, che puo'  essere  anche  diverso  da  quello  del
domiciliatario.  La   comunicazione   a   mezzo   fax   e'   eseguita
esclusivamente qualora sia impossibile  effettuare  la  comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi, per mancato  funzionamento  del  sistema  informatico  della
giustizia amministrativa. E'  onere  dei  difensori  comunicare  alla
segreteria e alle parti costituite ogni variazione  del  recapito  di
fax".
    4.  All'articolo  13,  comma  3-bis,  del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole:  "Ove  il
difensore non indichi  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli  articoli  125,
primo comma, del codice di procedura civile"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ove il difensore non indichi il proprio numero di  fax  ai
sensi  dell'articolo  125,  primo  comma,  del  codice  di  procedura
civile"».
    All'articolo 46, comma 1, dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la
seguente:
    «c-bis) all'articolo 9,  dopo  il  comma  1-bis  e'  aggiunto  il
seguente:
    "1-ter. In tutti i casi in cui  l'avvocato  debba  fornire  prova
della notificazione  e  non  sia  possibile  fornirla  con  modalita'
telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis"».
All'articolo 50:
    al comma 1, capoverso Art. 16-octies,  comma  1,  primo  periodo,
dopo le parole: «formazione professionale» sono inserite le seguenti:
«dei laureati»;
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione   vigente,   il   numero   nonche'   i    criteri    per
l'individuazione dei  soggetti  che  hanno  completato  il  tirocinio
formativo di cui all'articolo  37,  comma  11,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  che  possono  far
parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di
merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. All'articolo 73 del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) dopo le parole:  "i  tribunali  ordinari,"  sono  inserite  le
seguenti: "gli uffici requirenti di primo e secondo grado,";
    2) il secondo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
    "11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del
comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo
idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per  magistrato  ordinario   lo
svolgimento del tirocinio  professionale  per  diciotto  mesi  presso
l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito
di  cui  al  comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del
tirocinio"».
    Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
    «Art. 50-bis. - (Modifiche all'articolo 73 del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98). - 1.  Dopo  il  comma  8  dell'articolo  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:
    "8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma
8-ter, una borsa di studio determinata in  misura  non  superiore  ad
euro 400  mensili  e,  comunque,  nei  limiti  della  quota  prevista
dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181.
    8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   con   decreto   di   natura   non
regolamentare,  determina  annualmente  l'ammontare   delle   risorse
destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma  8-bis  del
presente  articolo  sulla  base  delle  risorse  disponibili  di  cui
all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di
cui al comma  8-bis,  sulla  base  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato  per  le  prestazioni  erogate
agli studenti nell'ambito  del  diritto  allo  studio  universitario,
nonche' i termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica"».
All'articolo 51:
    al comma 1,  la  parola:  «tre»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«quattro»;
    al comma 2, le parole: «al comma  7  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al  comma  7  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "di cui ai commi da 1 a 4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con modalita' telematiche";
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi».
    All'articolo 52, comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, il  quarto
periodo e' sostituito dal seguente: «Il duplicato informatico  di  un
documento  informatico  deve  essere  prodotto  mediante  processi  e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto  sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga  la
stessa sequenza di bit del documento informatico di origine».
    All'articolo 53, comma 2, primo periodo, le parole: «di cui  alla
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  al  presente
capo».

 

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