Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 dicembre 2020| n. 27959.
L’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 cod. civ., al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto (Nel caso di specie, in cui il ricorrente aveva contestato l’efficacia del titolo esecutivo, in quanto, pur assumendo la veste di presidente e legale rappresentante dell’associazione debitrice, il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente nei confronti di quest’ultima, non avendo egli partecipato al relativo procedimento giudiziario, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dal ricorrente medesimo, dichiarando l’inesistenza del diritto della società controricorrente di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto).
Ordinanza|7 dicembre 2020| n. 27959
Data udienza 29 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione – Creditore che non ha convenuto anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale – Accertamento della sua responsabilità solidale – Condanna – Estensione automatica – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4104 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 984/2017, pubblicata in data 13 luglio 2017;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 settembre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) S.a.s. ha proceduto all’espropriazione di crediti di (OMISSIS), sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’ (OMISSIS).
Il (OMISSIS) ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 2, unitamente all’ (OMISSIS) (la quale ha peraltro esclusivamente contestato, in subordine e per il caso di rigetto dell’opposizione del (OMISSIS), gli importi oggetto di intimazione).
Il Giudice di Pace di Udine ha dichiarato la propria incompetenza per materia.
Il Tribunale di Udine, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto parzialmente l’opposizione, limitando l’efficacia del precetto e del pignoramento all’importo di Euro 2.175,18.
Ricorrono il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.a.s..
Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione della norma di cui all’articolo 12 preleggi”.
Con il secondo motivo si denunzia “articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – in via gradata – per violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’articolo 474 c.p.c., arttt. 2909 e 38 c.c.”.
I primi due motivi del ricorso, proposti da (OMISSIS) (in proprio), sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Il ricorrente aveva contestato l’efficacia del titolo esecutivo nei suoi confronti, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso esclusivamente nei confronti dell’associazione ed egli non aveva neanche partecipato al relativo procedimento giudiziario.
Il tribunale ha ritenuto efficace il titolo esecutivo nei suoi confronti, in quanto presidente e legale rappresentante dell’associazione debitrice, ed in quanto egli avrebbe effettuato “l’ordine dal quale era poi sorto il credito azionato in via monitoria”, ai sensi dell’articolo 38 c.c., sebbene non avesse partecipato al giudizio all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo stesso (e in effetti non fosse neanche nominato nel ricorso monitorio e nel conseguente decreto ingiuntivo).
Tale decisione si pone, in effetti, in palese contrasto con l’indirizzo di questa Corte secondo cui “l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’articolo 38 c.c., al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilita’ solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 14/05/2019, Rv. 653783 – 01, sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata, cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. gia’ Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonche’ Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019).
Il precetto non avrebbe potuto essere intimato ed il pignoramento non avrebbe potuto essere effettuato, quindi, direttamente nei confronti del (OMISSIS), la cui opposizione, sotto il profilo in esame, avrebbe dovuto trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione.
La decisione impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione del (OMISSIS) e la conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto di (OMISSIS) S.a.s. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto.
2. Con il terzo motivo si denunzia “articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli articoli 95, 610 e 632 c.p.c., articolo 480 c.p.c.”.
Con il quarto motivo si denunzia “articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della norma di cui all’articolo 95 c.p.c. in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto)”.
I motivi di ricorso in esame (aventi ad oggetto il quantum precettato) restano assorbiti, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo e della decisione della controversia nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione del (OMISSIS).
E’ opportuno sottolineare in proposito che il pignoramento e’ stato effettuato esclusivamente nei confronti del (OMISSIS), onde l’associazione dallo stesso rappresentata non ha alcun interesse ad opporsi ad esso.
D’altra parte la predetta associazione ha espressamente dichiarato di proporre l’opposizione (in relazione al quantum precettato) solo in via gradata, per il solo caso di rigetto dell’opposizione del (OMISSIS), ed altrettanto ha fatto con riguardo ai motivi di ricorso successivi ai primi due.
3. Con il quinto motivo si denunzia “articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della norma di cui all’articolo 91-92 c.p.c.”.
Con il sesto motivo si denunzia “articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui al Decreto Ministeriale Giustizia n. 140 del 2012 e segnatamente dei valori del 1 scaglione per compensi relativi all’esecuzione mobiliare o presso terzi”.
Anche questi motivi, che hanno ad oggetto le spese del giudizio di opposizione, restano assorbiti, in quanto le spese del giudizio vanno nuovamente liquidate all’esito dell’accoglimento dell’opposizione stessa.
4. Sono accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata e’ cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione proposta dal (OMISSIS) e’ accolta.
Le spese del giudizio si liquidano in virtu’ del principio di soccombenza a carico della societa’ opposta ed a favore dell’opponente (OMISSIS), come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione all’esecuzione del (OMISSIS), dichiarando l’inesistenza del diritto di (OMISSIS) S.a.s. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto;
condanna la societa’ controricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore del ricorrente (OMISSIS) (in proprio), liquidandole come segue: per il primo grado, complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; per il secondo grado, complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; per il giudizio di legittimita’, complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; spese generali ed accessori come per legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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