Le valutazioni annuali dei militari

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 21 ottobre 2019, n. 7148.

La massima estrapolata:

Le valutazioni annuali dei militari sono espressione di amplissima discrezionalità tecnica in capo all’Autorità militare, con la conseguenza che le stesse sono la sintesi di un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita del militare dimostrate in concreto in un determinato periodo di tempo e ciò non in un quadro di riferimento teorico o generale ma invece in costante confronto con le direttive o gli impulsi d’azione concretamente impartiti dalla gerarchia.

Sentenza 21 ottobre 2019, n. 7148

Data udienza 17 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9042 del 2018, proposto da
Gi. Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Lo. Le., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Pl. in Roma, via (…);
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00552/2018, resa tra le parti, concernente avverso e per l’annullamento
a – della Scheda Valutativa per l’anno 2015/2016 del Colonello t.ISSIMI RN spe Gi. Pa. matr. mecc. (omissis) compilata per il compimento del dodicesimo mese di servizio per il periodo dal 28/06/2015 al 27/06/2016, notificata al ricorrente in data 21.6.2017, quale comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste.
b – del Giudizio Finale contenuto nella Comunicazione della Scheda Valutativa per l’anno 2015/2016, notificato al ricorrente in data 21.6.2017;
c – di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza – Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato Lo. Le. e l’Avvocato dello Stato Li. Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il colonnello della Guardia di Finanza Gi. Pa. ha impugnato avanti al Tar Liguria la scheda valutativa anno 2015/2016 ed il relativo giudizio finale formulati nei suoi confronti.
Con gli atti in questione all’Ufficiale superiore, all’epoca preposto al Nucleo P.T. di Trieste, è stata attribuita la qualifica di eccellente ma senza le locuzioni di compiacimento e la lode che avevano connotato i giudizi relativi agli anni immediatamente precedenti.
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività .
Si è costituita in resistenza l’amministrazione.
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2018 l’istanza cautelare è stata abbinata al merito.
Le Parti hanno depositato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
L’appellante ha altresì depositato note di replica.
Alla pubblica Udienza del 17 ottobre 2019 l’appello è stato spedito in decisione.
L’appello non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Con il settimo motivo, che per esigenze logiche va prioritariamente esaminato, l’appellante deduce la irrimediabile tardività della valutazione, che avrebbe dovuto essere esternata immediatamente dopo il suo trasferimento a Savona, quale comandante provinciale (art. 5 DPR n. 429 del 1967).
La normativa applicabile pretende infatti – osserva l’appellante – che la valutazione, in caso di trasferimento del valutando, sia non soltanto tempestiva come in generale ma addirittura “contestuale” al trasferimento stesso.
Il mezzo non può essere favorevolmente scrutinato, in quanto i termini fissati dal citato DPR, in esecuzione della legge n. 1695 del 1962, non sono decadenziali e soprattutto in quanto per pacifica giurisprudenza il decorso dei termini stessi (peraltro genericamente fissati) non può consumare il potere valutativo dell’amministrazione.
D’altra parte, come nota l’Amministrazione, nel caso in esame la scheda valutativa è stata compilata e revisionata in tempi complessivamente non irragionevoli, avuto riguardo alle procedure di formazione del documento e all’intervenuto passaggio dei due Revisori ad altri incarichi di comando.
Con il primo e secondo motivo l’appellante – premesso il suo interesse ad ottenere l’attribuzione della lode quale elemento normalmente valutato nell’ambito delle procedure di avanzamento al grado di generale- deduce il difetto di motivazione che vizierebbe la scheda valutativa, nella quale non si rinviene in realtà alcun specifico riferimento ad episodi o condotte poi allegate dall’Amministrazione in sede processuale a giustificazione (postuma e quindi illegittima) dell’attenuazione del giudizio.
Il mezzo, illustrato diffusamente in sede di discussione orale con riferimenti alla recente giurisprudenza della Sezione, non è però fondato.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in sede sia consultiva che giurisdizionale, il giudizio finale formulato dal compilatore della scheda (e dai revisori) ha natura necessariamente sintetica e pertanto deve dare conto – mediante proposizioni essenziali – dei tratti salienti e distintivi dell’attività svolta dall’ufficiale nel periodo di riferimento e della valutazione che di essa hanno complessivamente dato le Gerarchie.
Quanto sopra comporta che nel giudizio finale non devono trovare posto riferimenti a episodi specifici (come ben si desume dalla prescrizione di cui all’art. 7 del citato DPR 467, relativa ai fatti disciplinarmente rilevanti) quanto invece sintetici riferimenti alla connotazione che quegli episodi o condotte hanno comportato sul complessivo profilo del valutando ed al giudizio finale che, sulla base anche di quegli episodi, la Gerarchia ne ha tratto.
In altri termini affinchè il giudizio finale sia debitamente motivato esso deve contenere non l’elenco analitico dei fatti o delle condotte rilevanti ma il riferimento sintetico alla valutazione che i superiori gerarchici di quei fatti o condotte hanno dato.
In questa ottica, gli episodi e i carteggi (intervenuti tra il valutando e il suo comandante provinciale) richiamati dall’Amministrazione nella memoria di primo grado non costituiscono – come vorrebbe l’appellante – integrazione postuma delle motivazioni poste a sostegno del contestato giudizio finale ma invece rappresentano l’ostensione di quei fatti specifici i quali (seppure doverosamente non menzionati nel giudizio) costituiscono il sostrato materiale e qualificante di quel giudizio, nella parte qui in contestazione.
Applicando queste coordinate interpretative al caso in esame, deve dunque concludersi per l’inesistenza di un vizio motivazionale in quanto del tutto correttamente il compilatore e il primo revisore hanno dato preciso, anche se estremamente sintetico, conto di quei profili dell’attività dell’ufficiale (ad es. relativi ai rapporti con l’A.G. o con il personale dipendente) a loro giudizio non valutabili in termini di assoluta e incondizionata eccezionalità, senza alcuna necessità che quei profili (del resto ben noti al valutando, nella loro obiettività documentale) dovessero essere specificamente menzionati o elencati.
In sostanza, si ribadisce, nella valutazione deve trovarsi non l’elencazione di episodi rilevanti ma il giudizio (sull’atteggiamento professionale del valutando, sul suo carattere etc.) che la gerarchia partendo da quegli episodi ha tratto; e solo poi, in caso di contenzioso, è onere dell’amministrazione ostenderli o richiamarli, affinchè possa essere verificata la non contraddittorietà o illogicità del giudizio complessivo.
Con il terzo e quarto motivo l’appellante contesta nel merito le valutazioni contenute nel giudizio finale, negando la sussistenza delle criticità rilevate dal compilatore e dal primo revisore.
Il mezzo non può trovare favorevole considerazione in quanto per consolidata giurisprudenza le valutazioni annuali dei militari sono espressione di amplissima discrezionalità tecnica in capo all’Autorità militare, con la conseguenza che le stesse sono la sintesi di un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita del militare dimostrate in concreto in un determinato periodo di tempo e ciò – il punto va sottolineato – non in un quadro di riferimento teorico o generale ma invece in costante confronto con le direttive o gli impulsi d’azione concretamente impartiti dalla gerarchia.
Tali valutazioni possono essere oggetto di sindacato da parte del G.A. esclusivamente qualora risultano affette da palesi illegittimità ictu oculi rilevabili, come la manifesta illogicità o travisamento dei fatti, che nella specie, a giudizio del Collegio ed avuto riguardo al materiale probatorio acquisito al fascicolo di primo grado, non sussistono.
Risulta invece precluso a questo Giudice di legittimità di formulare un apprezzamento nel merito del giudizio formulato dalla gerarchia in quanto ad essa riservato e quindi non sostituibile, come l’appellante vorrebbe, da una diversa statuizione giudiziale.
Né comprova l’esistenza di una illogicità sindacabile della scheda valutativa il fatto che – quasi contestualmente – all’ufficiale superiore sia stato conferito l’incarico (obiettivamente prestigioso) di comandante provinciale.
In primo luogo, infatti, il giudizio finale si era comunque concluso con l’attribuzione della qualifica di eccellenza, ben congrua rispetto al nuovo incarico.
In secondo luogo il conferimento dell’incarico costituisce pur sempre scelta (del Comando generale) che risponde a valutazioni in chiave programmatoria e prognostica del tutto diverse da quelle che presiedono alla redazione delle note caratteristiche.
Con il quinto motivo l’appellante deduce la violazione del criterio di continuità nelle valutazioni, osservando che talune qualità distintive (specie quelle professionali e di carattere) costituiscono un bagaglio solidamente acquisito in capo all’ufficiale e dunque non suscettibile di repentini abbassamenti o attenuazioni.
Il mezzo non è fondato.
In primo luogo, come eccepito dalla resistente Amministrazione, anche le schede relative ai due periodi immediatamente precedenti (la prima delle quali significativamente compilata da diverso Comandante provinciale) evidenziano – pur all’interno di un giudizio sempre ampiamente encomiastico e laudativo – taluni profili in qualche modo suscettibili di ulteriore miglioramento.
In secondo luogo e soprattutto i giudizi analitici, e quello complessivo, formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’Amministrazione stessa, alle Autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l’ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l’una favorevole e l’altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere; in sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all’interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili; in tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà .
(IV Sez. 2674 del 2019).
Tali costrutti, ai quali il Collegio conferma piena adesione, sono applicabili nel caso di reali abbassamenti di qualifica e dunque a maggior ragione in un caso come quello all’esame in cui la controversia attiene obiettivamente a sfumature, nella misura in cui investe il mancato conferimento di espressioni di lode o compiacimento ad un ufficiale comunque valutato come “eccezionale” nel suo rendimento professionale.
Con il sesto motivo l’appellante deduce la contraddittorietà che vizia la scheda impugnata rappresentando che il giudizio finale appare addirittura elogiativo in rapporto alle criticità invece messe in luce dal compilatore.
In sostanza il giudizio finale non risulterebbe coerente con le qualifiche relative alle diverse voci di valutazione.
Il mezzo – se ben si intende il senso della censura – appare di dubbia ammissibilità, non avendo l’appellante interesse a dimostrare che le attenuazioni rilevate nelle singole voci avrebbero dovuto portare a qualificazione finale inferiore a quella attribuita.
A prescindere da questo profilo di metodo, il mezzo non è comunque fondato in quanto le attenuazioni delle voci relative ai singoli aspetti da valutare (ad es. voce: sincerità, lealtà, rettitudine) sono, rispetto alle precedenti schede, realmente infinitesimali.
Quindi, per quanto è dato delibare in questa sede, la asserita contraddittorietà intrinseca non sussiste poiché tali lievissime attenuazioni di talune voci analitiche si correlano adeguatamente al mancato conferimento della lode (nel contesto di una qualifica che resta comunque ancorata ad un giudizio di eccezionalità ).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla novità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere
Giuseppe Chinè – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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