Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 30771.
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis ex articolo 107 del Cpc, salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, vanno poste a carico della parte soccombente e quindi dell’attore, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo.
Ordinanza|| n. 30771. Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis
Data udienza 19 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Azione surrogatoria – Decreto ingiuntivo – Art. 1150, secondo comma, cod. civ. – Fusione per incorporazione – Cass. 20/04/2023, n. 10718 – Rinnovazione della notifica del ricorso – Integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso – Garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti – Cass. 26/05/2021, n.14459
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20219/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), E (OMISSIS), NELLA QUALITA’ DI EREDI DI (OMISSIS), in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in (OMISSIS), domiciliato per legge presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2234/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, pubblicata il 15 giugno 2021;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno 2023 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis
FATTI DI CAUSA
1. La (OMISSIS), quale creditrice in forza di decreto ingiuntivo di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti eredi di (OMISSIS), agendo in via surrogatoria, domando’ la condanna dell’E.R.S.A.C. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania) e di (OMISSIS), rispettivamente proprietaria ed assegnataria di un podere sito in (OMISSIS), al pagamento della somma corrispondente alle riparazioni straordinarie effettuate ed ai miglioramenti apportati a detto podere da (OMISSIS) e dai di lui eredi, possessori in buona fede del fondo per circa un trentennio.
2. L’adito Tribunale di Napoli, previo espletamento di consulenza tecnica di ufficio, accolse la domanda, ricondotta, quanto alla causa petendi, all’indennita’ prevista dall’articolo 1150 c.c., comma 2, e condanno’ (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 154.937,06 oltre interessi dal 10 dicembre 1993 (corrispondente al credito vantato dall’attrice nei confronti dei coeredi di (OMISSIS)), entro i limiti della somma di Euro 206.376,18 (pari al valore delle migliorie, rapportato alle quote degli eredi).
3. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), interposero appello, al quale oppose resistenza la (OMISSIS) (nuova denominazione della originaria attrice), lite pendente divenuta, in conseguenza di fusione per incorporazione, (OMISSIS).
Con ordinanza interlocutoria del 21 luglio 2020, la Corte d’appello di Napoli dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (OMISSIS), previa eventuale nomina di curatore dell’eredita’ giacente.
A seguito di notifica di detto provvedimento, si costituirono in lite (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per aver rinunciato all’eredita’ di (OMISSIS).
4. All’esito del giudizio di secondo grado, la decisione in epigrafe indicata ha: (a) dichiarato inammissibile l’appello in relazione alla domanda di pagamento svolta dalla (OMISSIS) in surroga di (OMISSIS); (b) accolto l’appello in relazione alla domanda di pagamento formulata dalla (OMISSIS) in surroga di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per insussistenza di un credito di questi ultimi nei confronti di (OMISSIS) e, per l’effetto, (c) ridotto ad Euro 41.275,23 l’importo della condanna a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), ed in favore della (OMISSIS); (d) compensato, per intero, le spese del doppio grado di giudizio tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e la (OMISSIS); (e) condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in via solidale, alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
5. Ricorrono uno actu per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella anzidetta qualita’, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la (OMISSIS).
6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., comma 2.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non occorre verificare l’avvenuta evocazione nel presente grado di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e della Regione Campania, litisconsorti in grado d’appello e non costituiti in sede di legittimita’, stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni in appresso esplicate.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).
2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., dell’articolo 324 c.p.c., e delle norme regolanti la riforma fondiaria (L. 12 maggio 1950, n. 230).
Parte ricorrente assume, in sintesi, il difetto del presupposto dell’azione surrogatoria esperita dalla (OMISSIS) per inesistenza di un credito degli eredi di (OMISSIS), non titolati a “rivendicare eventuali indennita’ per manutenzioni straordinarie ed opere di miglioramento fondiario”, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 3851/2006, costituente giudicato esterno.
2.1. Il motivo e’ inammissibile, perche’ non attinge criticamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale, infatti, ha reso declaratoria di inammissibilita’ dell’appello nella parte relativa alla statuizione concernente il credito di (OMISSIS) senza minimamente accedere a (peraltro precluse, atteso il pregiudiziale rilievo di rito) valutazioni di merito sull’esistenza di esso.
3. Il secondo motivo rileva, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia su un motivo di appello.
Lamenta, in particolare, l’omesso esame, ad opera della Corte d’appello, “del fatto decisivo” costituito dal giudicato portato dalla sentenza n. 3851/2006 del Tribunale di Salerno, il cui vaglio – secondo i ricorrenti – avrebbe condotto a riconoscere la insussistenza di alcun credito surrogabile in capo a (OMISSIS); denuncia altresi’ l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione di eventuali crediti nei confronti di (OMISSIS).
3.1. Anche questo motivo e’ inammissibile, per un duplice ordine di ragioni, tra di loro indipendenti.
Innanzitutto – e per considerazioni del tutto analoghe a quanto innanzi illustrato sub p. 2.1. – perche’ l’argomentazione teste’ riassunta risulta eccentrica rispetto al dictum della gravata pronuncia, circoscritto ad una statuizione (a carattere meramente processuale) di inammissibilita’ dell’impugnazione e non recante alcuna considerazione sulla fondatezza della pretesa creditoria di (OMISSIS).
In secondo luogo – e con specifico riferimento alla prescrizione – per inosservanza del requisito, prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, della sommaria esposizione dei fatti di causa.
Nel ricorso in disamina, circa la questione di prescrizione – di cui si lamenta il mancato scrutinio e sulla quale la sentenza gravata non spende parola – manca del tutto l’indicazione del modo e del tempo di introduzione nel thema decidendum della lite (nonche’, a fortiori, delle difese articolate dalle parti sul punto): e tanto impedisce a questa Corte un’adeguata (o quantomeno sufficiente) cognizione sugli accadimenti processuali, precludendo in tal modo di comprendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
4. Il terzo mezzo prospetta, congiuntamente, omesso esame circa un fatto storico che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione degli articoli 528 e 2900 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’impugnante contesta la dichiarazione di (parziale) inammissibilita’ dell’appello per inosservanza dell’ordine di integrazione nei confronti degli eredi di (OMISSIS), previa eventuale nomina di curatore dell’eredita’ giacente: sostiene, di contro, che la nomina del curatore non era necessaria (e nemmeno “oggettivamente possibile”) attesa la insussistenza di attivo ereditario, circostanza evincibile da documenti prodotti in corso di causa e comprovata dalla rinuncia all’eredita’ formulata dai chiamati all’eredita’ di (OMISSIS).
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4.1. Il motivo e’ inammissibile.
Il giudice territoriale, sul rilievo che l’ordine di integrazione del contraddittorio era stato emesso nei confronti degli eredi di (OMISSIS) previa eventuale nomina di un curatore dell’eredita’ giacente, ha ritenuto l’inottemperanza a siffatto ordine poiche’ la nomina del curatore dell’eredita’ giacente non era stata richiesta “essendo stata ritenuta dagli appellanti superflua in considerazione della affermata ma indimostrata nullatenenza del de cuius”.
Cio’ posto, la (pur diffusamente sviluppata) doglianza dei ricorrenti si risolve nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie finalizzato ad una differente ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, e piu’ precisamente diretto a provare la inesistenza di un attivo ereditario giustificante la nomina di un curatore dell’eredita’ giacente: ma si tratta, in tutta evidenza, di attivita’ estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimita’.
E tanto giustifica la inammissibilita’ del motivo.
5. Il quarto mezzo, articolato per violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia inosservanza del principio della soccombenza informante il regolamento delle spese processuali, sotto un duplice, distinto profilo, ovvero, piu’ specificamente, per avere la Corte d’appello:
(a) compensato per intero le spese del doppio grado di giudizio tra gli odierni ricorrenti (in quella sede appellanti) e il (OMISSIS), pur avendo accolto l’appello per 4/5, sicche’ (si sostiene) in egual misura doveva essere emessa condanna alle spese del (OMISSIS);
(b) condannato gli odierni ricorrenti (in quella sede appellanti) alla refusione delle spese del giudizio d’appello in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), benche’ questi ultimi fossero stati evocati in lite iussu iudicis, quali eredi di (OMISSIS).
Il motivo e’ in parte inammissibile, in parte infondato.
5.1. E’ inammissibile la questione sub (a).
Nel disciplinare in via definitiva il carico delle spese di lite tra le parti originarie, la gravata pronuncia ha ritenuto la sussistenza di una soccombenza reciproca e stimato congrua la compensazione in misura integrale delle spese.
La censura in vaglio, postulante una corrispondenza simmetrica e di tipo quantitativo tra la parte di impugnazione accolta e la statuizione sulle spese, mira a confutare il quantum dell’operata compensazione: quest’ultimo, tuttavia, e’ un apprezzamento tipicamente riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita’.
Per consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr., espressamente, Cass. 26/05/2021, n. 14459; Cass. 20/12/2017, n. 30592).
5.2. E’ invece infondata la questione sub (b).
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Dichiarato inammissibile l’appello dispiegato nei riguardi dei soggetti evocati quali eredi di (OMISSIS), la condanna della parte appellante a rifondere le spese in loro favore costituisce corretta applicazione del principio della soccombenza.
Va data continuita’ al principio di diritto – piu’ volte affermato dal giudice di nomofilachia – in forza del quale le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis ex articolo 107 c.p.c., salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, vanno poste a carico della parte soccombente e quindi dell’attore, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo (cosi’, tra le tante, v. Cass. 10/02/2023, n. 4272, non massimata; Cass. 11/04/2013, n. 8886; Cass. 19/04/2006, n. 9049; Cass. 13/03/1979, n. 1550; Cass. 06/05/1977, n. 1733).
6. Il ricorso e’ rigettato.
7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
8. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, alla refusione in favore della parte controricorrente, (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 6.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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