Le spese effettuate nell’ottica della solidarietà familiare non sono soggette a rimborso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28772.

Le spese effettuate nell’ottica della solidarietà familiare non sono soggette a rimborso

Le spese effettuate nell’ottica della solidarietà familiare non sono soggette a rimborso, pertanto i prelievi sul conto corrente cointestato ai coniugi, seppur spropositati, ove non vi sia prova concreta della non destinazione  finalità familiari, non possono essere oggetto di ripetizione da parte dell’altro coniuge.

Ordinanza|| n. 28772. Le spese effettuate nell’ottica della solidarietà familiare non sono soggette a rimborso

Data udienza 26 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Coniugi – Separazione – Conto corrente cointestato – Istanza di restituzione di somme da parte di un coniuge – Cointestazione di un conto corrente tra coniugi – Qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto ex art. 1854 c.c. – Contitolarità dell’oggetto del contratto salva la prova contraria – Spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale – Adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. – Diritto al rimborso – Esclusione

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