Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 aprile 2023| n. 10364.

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto che l’appello incidentale proposto dal ricorrente avverso la pronuncia di compensazione delle spese assunta dal tribunale, doveva essere volto alla condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado della parte attrice e non già della parte convenuta che l’aveva chiamato in causa: invero, in violazione dell’enunciato principio, non si era nella circostanza accertato se, come espressamente eccepito dal ricorrente medesimo, la domanda proposta dalla convenuta con la sua chiamata in causa fosse o meno manifestamente infondata, ovvero se, al contrario, come dedotto dalla controricorrente, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall’attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° luglio 2021, n. 18710; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 settembre 2019, n. 23948; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23123; Cassazione, sezione civile I, sentenza 14 maggio 2012, n. 7431).

Ordinanza|18 aprile 2023| n. 10364. Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia

Data udienza 24 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave Spese processuali – Artt. 91 e 92 cpc – Rigetto della domanda principale – Spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria – Spese a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9072-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonche’
CONSORZIO NAZIONALE ATTIVITA’ ECONOMICO DISTRIBUTIVE INTEGRATE-CONAEDI, (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la SENTENZA n. 5546/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 10/9/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/3/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con sentenza del 24/3/2016, dopo aver,
tra l’altro, respinto le domande, proposte con atto di citazione del 22/10/2012, con le quali il Consorzio Nazionale Attivita’ Economico Distributive Integrate, nella qualita’ di socio unico della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, aveva chiesto la condanna di (OMISSIS) al risarcimento dei danni arrecati dalla stessa quale amministratore unico di quest’ultima societa’, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, tra cui (OMISSIS), chiamato in causa dalla convenuta quale ex amministratore della stessa societa’.
1.2. (OMISSIS) ha proposto appello avverso tale sentenza rilevando, tra l’altro, che, a fronte del rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla parte attrice, non sussisteva alcuna ragione per assolvere quest’ultima dall’obbligo di refusione delle spese di lite.
1.3. (OMISSIS), a sua volta, ha proposto appello incidentale chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, (OMISSIS) fosse condannata al pagamento delle spese processuali relativamente al giudizio di primo grado sul rilievo che la domanda proposta dalla convenuta nei suoi confronti con la chiamata in causa era evidentemente, in rito, inammissibile (non avendo “in alcun modo indicato causa petendi e petitum della domanda, essendosi limitata l’…appellante principale a chiedere la condanna del chiamato al risarcimento degli asseriti danni a qualsivoglia titolo liquidati in favore dell’attore… senza ulteriore specificazione…”) e, nel merito, assolutamente infondata (in difetto di qualsivoglia “spiegazione circa il nesso esistente tra le contestazioni mosse dalla parte attrice alla (OMISSIS), riferite a condotte relative all’approvazione del bilancio (OMISSIS), e la gestione del (OMISSIS), componente del Consiglio di Amministrazione della (OMISSIS) nel periodo compreso fra l'(OMISSIS), e, dunque, in periodo antecedente all’approvazione del bilancio (OMISSIS)”).
1.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver parzialmente accolto l’appello principale di (OMISSIS), condannando la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di quest’ultima, ha, invece, respinto l’appello incidentale di (OMISSIS) sul rilievo che le domande proposte dall’attrice nei confronti della (OMISSIS) erano state respinte (“avendo anzi il Tribunale dichiarato improcedibile l’azione promossa da CONAEDI nei confronti della (OMISSIS) al fine di ottenere il risarcimento dei danni in favore della (OMISSIS) Srl in liquidazione, ed avendo anche respinto l’ulteriore domanda risarcitoria proposta da CONAEDI nei confronti della convenuta per la mancanza del nesso teleologico tra le condotte oggetto di doglianza poste in essere dalla… appellante ed i danni lamentati… dalla parte attrice”) e che, pertanto, rispetto al (OMISSIS), chiamato in causa dalla convenuta per il “risarcimento degli asseriti danni a qualsivoglia titolo liquidati in favore dell’attore” e, quindi, all’evidenza, in dipendenza della domanda svolta dall’attrice nei confronti della stessa, le spese di lite, in virtu’ del principio di causalita’, “dovevano essere poste a carico della parte attrice”, la quale “aveva dato causa alla lite provocando la chiamata in causa del (OMISSIS) da parte della convenuta (OMISSIS),… e cio’ anche se l’attore soccombente non aveva formulato alcuna domanda nei confronti del terzo”.
1.5. L’appello incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese assunta dal tribunale, ha concluso la corte d’appello, doveva essere, pertanto, volto non gia’ alla condanna della (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, bensi’ alla condanna della originaria parte attrice, rimasta soccombente.
1.6. (OMISSIS), con ricorso notificato lunedi’ 11/3/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
1.7. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
1.8. Le parti hanno depositato memorie.
1.9. Il Consorzio Nazionale Attivita’ Economico Distributive Integrate-Conaedi, (E ALTRI OMISSIS)

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nonche’ il vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale che lo stesso, quale appellato, aveva proposto avverso la pronuncia di compensazione delle spese di giudizio di primo grado sul rilievo che il gravame doveva essere volto non gia’ alla condanna della (OMISSIS), e cioe’ la convenuta che l’aveva chiamato in causa, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, bensi’ alla condanna della originaria parte attrice, rimasta soccombente, senza, tuttavia, considerare che il terzo chiamato in causa aveva eccepito l’inammissibilita’ e l’infondatezza della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei suoi confronti e che, pertanto, le spese di lite dovevano essere poste a carico della convenuta soccombente.
2.2. Il motivo e’ fondato. Vero e’ che, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016).
2.3. Tale principio, tuttavia, e’ derogato nel caso in cui l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 8363 del 2010): la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, l’applicabilita’ del principio della soccombenza, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070 del 2017).
2.4. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato il principio, che il collegio integralmente condivide e ribadisce, secondo cui, qualora l’iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest’ultimo (Cass. n. 18710 del 2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012).
2.5. La corte d’appello, li’ dove ha ritenuto che l’appello incidentale dell’appellato avverso la pronuncia di compensazione delle spese assunta dal tribunale, doveva essere volto alla condanna (al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado) della parte attrice e non della convenuta che l’aveva chiamato in causa, non si e’, dunque, attenuta al principio sopra indicato: non avendo, in effetti, verificato se, come l’appellante incidentale aveva espressamente eccepito, la domanda proposta dalla convenuta con la sua chiamata in causa era o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, come dedotto dalla controricorrente, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall’attrice, era ammissibile in rito e fondata nel merito.
3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

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