Le spese del procedimento cautelare in corso di causa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2022| n. 9785.

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l’esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un’autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole.

Ordinanza|25 marzo 2022| n. 9785. Le spese del procedimento cautelare in corso di causa

Data udienza 3 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Diritti reali – Terreno – Servitù di passaggio – Inibito esercizio – Mediante costruzione e recinzione – Condanna alla demolizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 21884/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– ricorrente –
e
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.r.l., p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS), la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente –
e
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtu’ di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall’avvocato (OMISSIS), e dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 543/2017 della Corte d’Appello di Bari,
udita la relazione nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 19/28.4.2007 la ” (OMISSIS)” s.r.l., proprietaria di un terreno edificatorio in (OMISSIS) (in catasto al fol. (OMISSIS), particoli (OMISSIS)), citava a comparire dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, la ” (OMISSIS)” s.r.l., proprietaria di un terreno confinante (in catasto al fol. (OMISSIS), particoli (OMISSIS)), nonche’ gli aventi causa di tale societa’, ovvero (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Esponeva che la s.r.l. convenuta, sul terreno di sua proprieta’, aveva intrapreso l’edificazione di un fabbricato per civili abitazioni; che nel corso dell’edificazione la societa’ convenuta aveva innalzato la quota del suolo, aveva realizzato un muro di confine dell’altezza di circa m. 5, superiore al limite di cui all’articolo 876 c.c., comma 1, aveva recintato completamente una porzione del suo suolo, ovvero la particella n. 1750, sulla quale gravava servitu’ di passaggio in favore del terreno di proprieta’ di essa attrice, inibendo cosi’, di fatto, il libero esercizio della servitu’.
Chiedeva condannare i convenuti in solido a demolire il muro di cinta ovvero a conformarlo alle previsioni di leggi e regolamenti, a rimuovere la recinzione realizzata lungo il perimetro della particella n. (OMISSIS) ed ogni ulteriore ostacolo atto ad impedire il libero esercizio della servitu’ di passaggio, a ripristinare l’originaria quota del piano di campagna della particella n. (OMISSIS), si’ da riportarla al medesimo livello del piano di campagna della particella – fondo dominante – di sua proprieta’.
2. Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Instava per il rigetto delle avverse domande.
3. Si costituiva (OMISSIS).
Instava del pari per il rigetto delle domande attoree.
In riconvenzionale, in ipotesi di accoglimento dell’avverse domande, chiedeva condannarsi la ” (OMISSIS)” a corrisponderle la diminuzione di valore dell’appartamento da ella acquistato e a risarcirle il danno subito.
4. Si costituivano gli ulteriori convenuti.
Parimenti instavano per il rigetto delle domande attoree.
5. Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS) all’esito dell’integrazione nei loro confronti del contraddittorio.
6. Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, con sentenza n. 3120/2014 il tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande formulate dalla s.r.l. attrice, dichiarava che nulla era da provvedere in ordine alla domanda di (OMISSIS), compensava “le spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti”.
7. Proponeva appello la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS).
Si costituiva (OMISSIS); esperiva appello incidentale.
Si costituiva (OMISSIS).
Si costituivano (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Venivano dichiarati contumaci (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
8. Con sentenza n. 543/2017 la Corte d’Appello di Bari accoglieva il gravame e, in riforma della gravata sentenza, tra l’altro, condannava in solido la ” (OMISSIS)” s.r.l. nonche’ (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

 

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa

Evidenziava la corte che, pur all’esito degli interventi eseguiti dalla ” (OMISSIS)”, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5700/2013, in corso di causa – interventi che avevano indotto il tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere – per un verso, il muro eretto lungo il confine risultava di altezza superiore al limite di legge e di regolamento alla stregua della misurazione effettuata – e da effettuarsi – dal piano di campagna originario, per altro verso, la quota della particella n. (OMISSIS) di proprieta’ della s.r.l. appellata, gravata dalla servitu’ di passaggio, risultava comunque tale da ostacolare il libero esercizio della servitu’.
Evidenziava la corte, in ordine all’appello incidentale, che, all’esito della c.t.u., che aveva disconosciuto qualsivoglia diminuzione del valore dell’immobile di proprieta’ di (OMISSIS), costei aveva abbandonato la domanda originaria ed aveva proposto una domanda nuova, volta a conseguire la condanna della ” (OMISSIS)” a tenerla indenne da eventuale condanna alle spese di lite; che ineccepibilmente il primo giudice aveva reputato inammissibile siffatta nuova domanda; che dunque del pari inammissibile doveva reputarsi il motivo del gravame incidentale con il quale (OMISSIS) aveva riproposto la medesima istanza formulata ex novo in prime cure.
9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
La ” (OMISSIS)” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della ” (OMISSIS)” con il favore delle spese.
(OMISSIS) ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto accogliersi il motivo di ricorso incidentale esperito nei confronti della ” (OMISSIS)” con il favore delle spese.
La ” (OMISSIS)” s.r.l. ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale di (OMISSIS).
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
10. La ” (OMISSIS)” s.r.l. ha depositato memoria.
11. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame dell’atto costitutivo di servitu’, l’omessa motivazione in relazione agli articoli 841, 1064 e 1065 c.c..
Deduce che la Corte di Bari ha accolto la domanda attorea pur in punto di eliminazione della recinzione realizzata lungo il confine della particella n. (OMISSIS) gravata dalla servitu’ di passaggio.

 

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa

Deduce che nondimeno la Corte di Bari, onde verificare la fondatezza dell’avversa pretesa, volta a conseguire la rimozione dell’intera recinzione, ha omesso la necessaria valutazione in ordine al titolo costitutivo della servitu’, ovvero in ordine all’atto per notar (OMISSIS) del 2.3.1991.
Deduce segnatamente che la valutazione del titolo costitutivo della servitu’ avrebbe consentito di verificare se l’avversa pretesa, finalizzata all’attraversamento in piu’ punti del fondo servente, costituisse o meno aggravamento della servitu’ ovvero se il varco nella recinzione realizzato da essa ricorrente fosse comunque idoneo ad assicurarne l’esercizio.
12. Il primo motivo del ricorso principale va respinto.
13. Va debitamente rimarcato che il profilo cui si correla la ragione di censura (accertamento sul titolo costitutivo della servitu’ gravante sulla particella n. (OMISSIS)) veicolata dal mezzo in disamina, non rinviene alcun riflesso nel corpo dell’impugnata statuizione.
Del resto, significativamente, la controricorrente ” (OMISSIS)” ha evidenziato che la ricorrente nei gradi di merito giammai ha fatto esplicita menzione dell’atto per notar (OMISSIS) del 2.3.1991, giammai ne ha curato la produzione in giudizio e giammai ne ha sollecitato l’esame (cfr. controricorso ” (OMISSIS)”, pagg. 6 – 7).
14. In questi termini inevitabile e’ il riferimento all’insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento “di fatto” (e’ il caso del surriferito profilo) – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimita’, onde non incorrere nell’inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. 9.8.2018, n. 20694).
15. Ebbene, per effetto del mancato assolvimento degli oneri suindicati il surriferito profilo di doglianza deve in questa sede considerarsi “nuovo”.
Cosicche’ esplica valenza l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164).
16. Va soggiunto, comunque, che il motivo in esame viepiu’ difetta di specificita’ ed “autosufficienza”.

 

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa

Invero, la s.r.l. ricorrente non ha provveduto, cosi’ come avrebbe dovuto, a riprodurre nel corpo del ricorso i passaggi rilevanti ai fini de quibus agitur, dell’atto per notar (OMISSIS) del 2.3.1991, onde consentire a questa Corte il riscontro dei suoi assunti (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile; cfr. Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l’inammissibilita’ prevista dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di violazione di tale duplice onere, non puo’ ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti).
17. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di ripristino della quota della particella n. (OMISSIS); ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che la Corte di Bari ha omesso la valutazione degli esiti della c.t.u..
Deduce segnatamente che le risultanze della c.t.u. avevano evidenziato che l’esercizio della servitu’ di passaggio era stato ostacolato non gia’ dall’innalzamento della quota del piano di campagna della particella n. (OMISSIS) bensi’ dalla recinzione dell’intero perimento della medesima particella.
Deduce che il riscontro di siffatta circostanza nonche’ dell’eliminazione in corso di causa della recinzione avrebbe dovuto indurre la Corte di Bari ad affermare la carenza di interesse ad impugnare la statuizione di prime cure, che pur al riguardo aveva opinato per la cessazione della materia del contendere.
18. Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto.
19. Si ripropone il mancato ossequio agli oneri di specificita’ ed “autosufficienza” ex articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.
Analogamente la s.r.l. ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel corpo del ricorso le risultanze della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, onde permettere a questa Corte il riscontro delle sue prospettazioni.
20. Ben vero, il difetto di specificita’ ed “autosufficienza” tanto piu’ rileva, siccome la controricorrente ” (OMISSIS)” ha addotto che il consulente d’ufficio ha individuato le cause atte ad impedire l’esercizbp della servitu’ di passaggio “nella presenza sia della recinzione (…) sia dell’incremento di quota” (cosi’ controricorso ” (OMISSIS)”, pag. 11).
21. Su tale scorta, al contempo, la prima ragione di doglianza – erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. – cui l’ulteriore censura (la Corte di Bari avrebbe dovuto affermare la carenza di interesse ad impugnare) veicolata dal secondo mezzo e’ ancorata, innegabilmente si risolve nella sollecitazione a questa Corte a rivalutare gli esiti della relazione dell’ausiliario d’ufficio.
E tuttavia il cattivo esercizio del potere do apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
22. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 872 e 873 c.c., nonche’ delle n.t.a., titolo I, articolo 15, del regolamento edilizio del Comune di (OMISSIS).
Deduce che ha errato la Corte di Bari a disporre la riduzione in pristino del piano di campagna della particella n. (OMISSIS).
Deduce che controparte ha ancorato l’azionata pretesa a norme di carattere urbanistico e tuttavia la violazione di siffatte norme da’ diritto al risarcimento del danno non gia’ al ripristino dello status quo ante.
Deduce in ogni caso che controparte non ha domandato il risarcimento del danno e di presunti danni non vi e’ prova alcuna.
23. Il terzo motivo del ricorso principale parimenti va respinto.
24. Le doglianze veicolate dal terzo mezzo dell’impugnazione principale sono del tutto ingiustificate e comunque in toto inconferenti.
L’invocato ripristino dello status quo ante rinviene titolo, rinviene la sua causa petendi nell’actio confessoria servitutis che la ” (OMISSIS)” ha esperito in prime cure (cfr. sentenza d’appello, pag. 2, ove sono riprodotte testualmente le conclusioni formulate in prima istanza della s.r.l. in questa sede contro ricorrente).
Va percio’ recepito e reiterato il rilievo della s.r.l. controricorrente secondo cui le ragioni della domanda di ripristino della particella n. (OMISSIS) “attenevano ed attengono esclusivamente alla disciplina della servitu’ di passaggio” (cosi’ controricorso della ” (OMISSIS)”, pag. 13).
25. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 91 c.p.c.
Deduce in primo luogo che la Corte di Bari ha reputato inammissibile l’appello incidentale esperito nei suoi confronti di (OMISSIS).
Deduce che nondimeno la Corte di Bari ha omesso qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di lite limitatamente al rapporto processuale tra essa ricorrente e l’appellante incidentale, (OMISSIS).
Deduce in secondo luogo che la Corte di Bari non ha liquidato le spese del procedimento cautelare promosso in corso di causa dalla ” (OMISSIS)” con ricorso depositato il 21.12.2012, procedimento cautelare definito con il rigetto, pronunciato all’udienza del 4.6.2013, dell’avversa istanza cautelare.
Deduce che il rigetto dell’anzidetta istanza cautelare ben avrebbe potuto giustificare la compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite.
26. La ragione di censura in primo luogo veicolata dal quarto motivo del ricorso principale e’ fondata e meritevole di accoglimento.
27. Effettivamente la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’appello incidentale esperito da (OMISSIS) e tuttavia non ha provveduto alla regolamentazione delle spese di lite limitatamente al rapporto processuale tra la ” (OMISSIS)” s.r.l. e la medesima (OMISSIS) (cfr. Cass. 19.2.2013, n. 4012, secondo cui il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell’articolo 91 c.p.c.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l’impugnazione).
28. La ragione di censura in secondo luogo veicolata dal quarto motivo del ricorso principale va respinta.
29. Si rimarca, da un canto, che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 14.12.2000, n. 15787; Cass. 11.1.2008, n. 406).
Cosicche’ ineccepibilmente la regolamentazione delle spese del procedimento cautelare in corso di causa e’ stata rimessa “al definitivo”.
Cosicche’ non ha precipua valenza l’esito del procedimento cautelare in corso di causa ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite.
30. Si rimarca, d’altro canto, che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502).
31. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’articolo 345 c.p.c..
Deduce che con l’iniziale domanda aveva chiesto che la ” (OMISSIS)” fosse condannata a risarcirle i danni consequenziali.
Deduce che tale domanda comprendeva pur la richiesta di rifusione delle spese legali eventualmente da rimborsare alla ” (OMISSIS)” s.r.l..
32. L’unico motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile.
33. L’inammissibilita’ si correla, innanzitutto, alla mancata ottemperanza alla prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, prescrizione espressamente richiamata in tema di ricorso incidentale dall’articolo 371 c.p.c., comma 3.
In proposito e’ sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui, anche per l’ammissibilita’ del ricorso incidentale, cosi’ come per il ricorso principale per cassazione, e’ indispensabile la stretta osservanza del disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con la conseguenza che il ricorrente incidentale deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, onde tale requisito non puo’ ritenersi soddisfatto se il ricorso rinvii, per i motivi di censura alla sentenza impugnata, allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti quali risultanti dalla sentenza oggetto di impugnazione e dalla narrativa del ricorso principale, poiche’ le censure sollevate devono essere immediatamente percepibili senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (cfr. Cass. 27.7.2005, n. 15672; Cass. 21.9.2015, n. 18483).
34. L’inammissibilita’ si correla, altresi’, alla mancata ottemperanza alle prescrizioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.
Innegabilmente, allorche’ venga denunciato un “error in procedendo” – e’ il caso, appunto, del motivo del ricorso incidentale – questa Corte di legittimita’ diviene anche giudice del “fatto processuale” ed e’ investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181).
Tuttavia, la ricorrente incidentale non ha indicato gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l'”error in procedendo” non e’ rilevabile ex officio e che questa Corte non puo’ ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’error).
Piu’ esattamente, la ricorrente incidentale non ha riprodotto testualmente il complessivo tenore della domanda risarcitoria esperita in prime cure nei confronti della ” (OMISSIS)”, si’ che si possa, in questa sede, vagliare in forma “autosufficiente” l’addotta censura.
Ossia se la pretesa alla rifusione delle spese di lite fosse riconducibile all’iniziale domanda risarcitoria, si’ che erroneamente i giudici di merito ne hanno postulato la “novita’”.
35. In accoglimento, nei limiti in precedenza esposti, del quarto motivo del ricorso principale la sentenza n. 543/2017 della Corte d’Appello di Bari va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’ tra le parti tutte.
36. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso principale non sussistono i presupposti processuali perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente principale, ” (OMISSIS)” s.r.l., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..
37. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il quarto motivo del ricorso principale, cassa, in relazione e nei limiti dell’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, la sentenza n. 543/2017 della Corte d’Appello di Bari e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’ tra le parti tutte;
rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo e, in parte, il quarto motivo del ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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