Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 gennaio 2021| n. 2139.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite di un’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione limitata alla sola domanda riconvenzionale, devono esercitare il potere di regolare la giurisdizione anche rispetto alla domanda principale, avuto riguardo all’esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull’intera controversia.
Ordinanza|29 gennaio 2021| n. 2139
Data udienza 6 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di giurisdizione – Controversie relativa ad indennità e canoni di concessioni amministrative aventi contenuto meramente patrimoniali – Competenza del giudice ordinario – Controversia avente ad oggetto la verifica del comportamento della pubblica amministrazione – Competenza del giudice amministrativo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sezione
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33883-2019 proposto da:
(OMISSIS) ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. r.g. 10270/2018 del TRIBUNALE di TORINO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2020 dal Consigliere SCRIMA ANTONIETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MASTROBERARDINO PAOLA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingano il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
RILEVATO IN FATTO
che:
nel 2018, il (OMISSIS) A.s.d. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, il Comune di Torino e, premesso che, con sentenza n. 2400/2017 della Corte di appello di Torino, passata in giudicato, l’ente convenuto era stato dichiarato inadempiente all’obbligo di rilasciare l’agibilita’ alla palestra di scherma del (OMISSIS) per un numero di persone maggiore di 99, gia’ autorizzato in via provvisoria, e che l’obbligazione per la quale il Comune di Torino era stato dichiarato inadempiente trovava la sua fonte nell’accordo transattivo del 2012, chiese la condanna del Comune di Torino ad eseguire le opere e le attivita’ necessarie al conseguimento della SCIA, al pagamento del risarcimento dei danni, anche futuri, subiti per non aver potuto utilizzare la palestra di scherma per attivita’ cui fossero presenti piu’ di 99 persone nonche’ a pagamento, ai sensi dell’articolo 614-bis c.p.c., di una somma d” denaro, non inferiore ad Euro 30 giornalieri, per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento di condanna;
si costitui’ il convenuto chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in ogni caso, di delimitare la pretesa esclusivamente nell’ambito di efficacia dell’atto di transazione del 29 maggio 2012 in un limitato periodo di tempo (dal 29 maggio 2012 al 6 ottobre 2016, momento della stipula dell’atto di proroga della concessione); in via riconvenzionale, il Comune chiese di accertare l’inadempimento dell’attore agli obblighi di convenzione, in considerazione della natura intrinsecamente, ovvero “ontologicamente” commerciale dell’attivita’ svolta dal (OMISSIS) direttamente e/o indirettamente anche per il tramite di soggetti terzi all’interno dell’impianto; conseguentemente, di condannare parte attrice a risarcire il danno corrispondente al rimborso dei costi di utenza pagati dalla Citta’ di Torino, pari ai consumi per attivita’ commerciali (fitness+piscina+sauna), nella misura forfettaria del 30% dell’80% anticipato dal Comune secondo la tabella prodotta in atti e cosi’ per Euro 280.762,08, o piu’ vera somma da indicarsi eventualmente in c.t.u., oltre interessi ex articolo 1284 c.c., comma 4, dalla domanda al saldo; ordinarsi al CST di disporre separazione delle utenze (contatori) e intestazione diretta dei contratti di fornitura con ripartizione della relativa spesa a carico del concessionario per la parte occupata da soggetti terzi e segnatamente da Palestre Torino; di disporre, con provvedimento ex articolo 461-bis c.p.c., l’adozione dei provvedimenti interinali ex articolo 416-bis c.p.c., con ogni onere anche risarcitorio in capo alla concessionaria renitente, anche autorizzando tecnici di IREN o altri ausiliari, i quali a spese dell’attore – potessero accedere nei locali della concessionaria ed eseguire la separazione richiesta; con riserva di richiesta del maggior danno da inadempimento in separata sede;
le parti, vicendevolmente, eccepirono il difetto di giurisdizione in relazione alle contrapposte domande;
in data 4 novembre 2019, prima, quindi, dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (18 dicembre 2019), (OMISSIS) Asd ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, diretto ad ottenere la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alle denunciate violazioni di detta parte alle obbligazioni dell’atto di concessione per essere le stesse di esclusiva giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133;
il Comune di Torino ha depositato controricorso;
il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario, con rigetto del ricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la ricorrente assume, in particolare, che il Comune avrebbe “formulato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni in forza di “un serio e grave inadempimento degli obblighi di convenzione”, sostenendo che (OMISSIS) avrebbe “svolto attivita’ commerciale, in violazione dell’articolo 4 della concessione a finalita’ sociale e non commerciale, ed in violazione dell’articolo 12 della concessione, sul divieto di subconcessione”; ad avviso della ricorrente l’accertamento delle pretese violazioni, su cui il Comune fonda la sua domanda di risarcimento dei danni, spetterebbe al Giudice Amministrativo, in caso contrario il Giudice Ordinario, prima di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal Comune, dovrebbe valutare inevitabilmente l’inadempimento o meno dell’odierna ricorrente alla concessione amministrativa;
osservato che:
queste Sezioni Unite sono state investite di un’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione limitata, nella specie, alla sola domanda riconvenzionale; tuttavia, deve ritenersi che le stesse ben possano risolvere la questione di giurisdizione anche rispetto alla domanda principale, precisandosi che tale questione e’ stata proposta davanti al Giudice del merito ed e’ stata sollevata, sia pure solo in via subordinata, dal resistente in questa sede (v. controricorso p. 11);
e’ pur vero che, con l’unico precedente massimato rinvenuto al riguardo, e’ stato affermato, in un tempo ormai risalente, che “Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite di un’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione limitata alla sola domanda riconvenzionale, non hanno il potere di risolvere la questione di giurisdizione anche rispetto alla domanda principale; e cio’ ancorche’ la detta questione sia stata proposta davanti ai giudici del merito” (Cass. sez. un., 30/05/1973, n. 1613); tuttavia, queste medesime Sezioni Unite ritengono che debba regolarsi la giurisdizione anche in relazione alla domanda principale, non investita espressamente dal ricorso per regolamento all’esame, dovendosi risolvere una volta per tutte gli aspetti relativi alla competenza giurisdizionale con riferimento all’intera controversia (v., sia pure in relazione al diverso caso di domande cumulate avvinte da nesso di subordinazione, Cass., sez. un., ord., 14/0472020, n. 7822 e, in relazione al caso di proposizione di domanda principale e domanda subordinata, Cass., ord., 30/07/2020, n. 16458);
rilevato che:
secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, le controversie concernenti indennita’, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima e’ attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (v., tra le altre, di recente, Cass., sez. un., ord., 30/07/2020, n. 16459);
come pure evidenziato dal P.G., nella specie, con la proposta domanda riconvenzionale, non vengono in rilievo profili pubblicistici concernenti l’esercizio di poteri autoritativi, avendo il Comune di Torino chiesto sia la condanna dell’attuale ricorrente al risarcimento dei danni parametrato all’importo delle utenze pagato dal Comune di Torino e corrispondente ai consumi per attivita’ commerciali, estranee alla convenzione che accede al rapporto concessorio, sia l’ordine all’attrice di procedere alla separazione delle utenze (contatori), con intestazione diretta dei contratti di fornitura, con ripartizione della relativa spesa a carico del concessionario per la parte occupata da soggetti terzi, sicche’ le domande proposte in via riconvenzionale hanno contenuto meramente patrimoniale e non viene, con le stesse, messa in discussione la validita’ e l’efficacia della concessione amministrativa; ne consegue che la controversia all’esame e’ estranea alla giurisdizione esclusiva del G.A., posto che Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133 comma 1, lettera b), devolve al G.A. solo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennita’, canoni ed altri corrispettivi”, potendosi, in tale previsione normativa, ricomprendere la controversia relativa alla domanda riconvenzionale all’esame avente ad oggetto il risarcimento dei danni parametrati al pagamento di parte delle utenze, con riferimento ai consumi relativi all’attivita’ commerciale e a profili accessori (separazione dei contatori), involgendosi nella specie diritti soggettivi a contenuto patrimoniale (Cass., sez. un., ord., 31/122018, n. 33688; v. anche Cass., sez. un., 4/09/2018, n. 21597; v. anche Cass., sez. un., ord 8/07/2019, n. 18267 e Cass., sez. un., 18/12/2019, n. 33691);
rientra nella giurisdizione del G.O. anche la domanda principale, cosi’ come formulata, non mettendosi parimenti con la stessa in discussione la validita’ e l’efficacia della concessione amministrativa4 riferendosi la medesima all’atto di transazione del 29 maggio 2012 e alla sentenza della Corte di appello di Torino n. 2400/2017;
ritenuto che:
alla luce di quanto sopra evidenziato, vada dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario per la domanda principale e per quella riconvenzionale;
il predetto Giudice provvedera’ anche sulle spese del regolamento in esame.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario per domanda principale per quella riconvenzionale; spese rimesse.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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