Corte di Cassazione, sezioni uniti civili, Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9773.
La massima estrapolata:
Le sentenze del Consiglio di Stato sono soggette al sindacato della Corte di Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Per quanto riguarda la speciale giurisdizione affidata in sede di ottemperanza al giudice amministrativo al fine di distinguere i casi nei quali il ricorso è ammissibile da quelli nei quali il ricorso è inammissibile, è determinante stabilire se oggetto del ricorso sia il modo con cui il potere di ottemperanza è esercitato oppure se sia in discussione la possibilità stessa di fare ricorso al giudizio di ottemperanza. Qualora le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dall’Amministrazione e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice sia incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e pertanto sono esclusi dal sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9773
Data udienza 18 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Sentenza del Consiglio di Stato – Vittima del dovere – Giudizio di ottemperanza – Modalità di esercizio dei poteri del giudice amministrativo – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez.
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez.
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35694-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6485/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 19/11/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2020 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. SALVATO Luigi, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Ivrea aveva riconosciuto a (OMISSIS), cadetto dell’accademia navale di (OMISSIS) deceduto il (OMISSIS) nella sciagura aerea del (OMISSIS), la qualita’ di vittima del dovere ai sensi della L. n. 266 del 2005, articolo 1, commi 563 e 564 e, per l’effetto, aveva condannato il Ministero della Difesa a riconoscere in favore dei fratelli del predetto, (OMISSIS) e (OMISSIS), i conseguenti benefici assistenziali di cui alla L. n. 206 del 2004, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, 5 e all’articolo 9 il diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, nonche’ l’assegno vitalizio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, articolo 3, comma 3;
in esecuzione della sentenza l’amministrazione, con decreto n. 95/2015, attribuiva a ciascuno degli eredi l’assegno vitalizio di Euro 258,23 a decorrere dal 5 ottobre 2007, attesa la prescrizione dei ratei ai sensi dell’articolo 2946 c.c., nonche’ l’assegno vitalizio non reversibile di Euro 1033,00 mensili a decorrere dal 1 gennaio 2008 e, con decreto 100/2015, la speciale elargizione agli aventi titolo di un importo di Euro 222.513,51, da cui era detratto l’indennizzo di cui alla L. n. 228 del 2012, gia’ corrisposto a titolo di risarcimento dei danni, pari a Euro 118.000,00;
gli interessati, al fine di ottenere la completa esecuzione della sentenza, hanno agito in sede di ottemperanza presso il Tar per il Piemonte, il quale, in accoglimento del ricorso, eliminava la decurtazione della speciale elargizione L. n. 206 del 2004, ex articolo 5, comma 1 dovuta a compensazione e determinava nella misura di Euro 500,00 l’assegno vitalizio mensile gia’ quantificato in Euro 258,23;
con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato, in parziale riforma della decisione del Tar, ha ritenuto che, riguardo alla speciale elargizione disciplinata dalla L. n. 302 del 1990, dovesse trovare applicazione la decurtazione imposta dalla legge per la precedente erogazione di somme a titolo di risarcimento e, per quanto attiene alla misura dell’assegno vitalizio, disciplinato dalla L. n. 407 del 1998, articolo 2 (richiamato dalla L. n. 2016 del 2004, articolo 5, comma 3), ha rilevato che detta norma quantificava l’assegno in Lire 500.000, che a decorrere dal 1/1/2004 l’importo era stato elevato a Euro 500,00; che la L. n. 266 del 2005, nel prevedere la progressiva estensione dei benefici gia’ previsti in favore delle vittime della criminalita’ organizzata e del terrorismo in favore delle vittime del dovere, rimandava ad un regolamento la determinazione dei termini e modalita’ per la corresponsione delle provvidenze e che detto regolamento aveva previsto, a decorrere dal 2006, l’erogazione dell’assegno nella misura originaria di Lire 500.000, pari a 258,23 Euro, sicche’ non era censurabile la quantificazione operata dall’amministrazione;
avverso la sentenza ricorrono gli eredi del militare vittima del dovere, denunciando violazione del limite esterno della giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale;
si costituisce il Ministero della Difesa con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
con unico motivo i ricorrenti denunciano che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in violazione dei limiti esterni della giurisdizione e eccesso di potere giurisdizionale poiche’ non si sarebbe limitato a interpretare la sentenza di condanna ma avrebbe giudicato nel merito, sulla base dell’interpretazione di norme sostanziali, quali quelle attinenti alla compensazione o l’entita’ dell’assegno vitalizio, in materia rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario, affrontando questioni non dedotte nel giudizio conclusosi con il giudicato;
in base a quanto disposto dall’articolo 362 c.p.c. e dall’articolo 110 cod. proc. amm., nonche’ dall’articolo 111 Cost., comma 8, avverso le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso per cassazione e’ ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione;
in particolare, quanto alla speciale giurisdizione affidata in sede di ottemperanza al giudice amministrativo (il quale e’ chiamato ad esercitare, ai sensi dell’articolo 7, comma 6 e articolo 134 cod. proc. amm., giurisdizione con cognizione estesa al merito, potendo procedere alla determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo, alla sua emanazione in luogo della pubblica amministrazione, nonche’ alla sostituzione della amministrazione stessa), al fine di distinguere le fattispecie nelle quali il sindacato di queste Sezioni Unite e’ consentito da quelle nelle quali e’ inammissibile, e’ decisivo stabilire se oggetto del ricorso e’ il modo con cui il potere di ottemperanza e’ stato esercitato (limiti interni della giurisdizione), oppure se sia in discussione la possibilita’ stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione);
ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dall’Amministrazione e la valutazione di conformita’ di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo puo’ eventualmente incorrere, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 16016/2018, 8047/2018; n. 16016/2018; n. 10060/2013; n, 736/2012);
nel caso in esame i ricorrenti, seppure formalmente lamentino che il Consiglio di Stato sia incorso in eccesso di potere giurisdizionale, in realta’ prospettano censure che attengono alle modalita’ di esercizio dei poteri spettanti al giudice amministrativo, e, quindi, ai limiti interni della giurisdizione;
emerge dalla sentenza impugnata che, in assenza di una statuizione del giudice civile in ordine al quantum della pretesa e alla possibilita’ di compensazione, l’amministrazione ha agito secondo diritto nel determinare l’entita’ di quanto spettante al beneficiario per effetto del riconoscimento del suo diritto operato in sentenza ed aveva proceduto alla quantificazione delle somme dovute alla ricorrente applicando le norme disciplinanti i benefici riconosciuti che prevedono la decurtazione di quanto gia’ corrisposto agli aventi diritto e la determinazione della misura mensile dell’assegno vitalizio sulla base di una ricostruzione complessiva della normativa intervenuta negli anni (in fattispecie omologhe si vedano Cass. S.U. 1033 del 2019 e 10017 del 2019);
in definitiva le censure dei ricorrenti riguardano l’interpretazione della sentenza passata in giudicato, della quale neppure evidenziano, in ossequio al principio di autosufficienza, il contenuto testuale della parte non correttamente attuata, con conseguente insussistente superamento dei limiti interni della giurisdizione;
il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con compensazione delle spese di causa stante l’alterno esito dei giudizi dinanzi al giudice amministrativo; avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply