Le prescrizioni presuntive

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2022| n. 789.

Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all’onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall’art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l’investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all’esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l’intervento suppletivo dell’autorità giudiziaria.

Ordinanza|12 gennaio 2022| n. 789. Le prescrizioni presuntive

Data udienza 14 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Professioni – Competenze professionali – Decreto di liquidazione – Esecuzione forzata – Articolo 615 cpc – Opposizione – Articolo 2956 cc – Prescrizione presuntiva – . Articoli 2229 e 2233 cc – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8280/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– controricorrente – ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 257/2017, depositata in data 9.3.2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 14.10.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Le prescrizioni presuntive

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. In data 21.9.2012, (OMISSIS) ha adito il tribunale di Mondovi’, lamentando che l’avv. (OMISSIS) gli aveva notificato un precetto di pagamento di Euro 6.652,26, liquidati dal Presidente del tribunale quale onorario per l’attivita’ di Presidente di un collegio arbitrale.
Avendo il convenuto sottoposto a pignoramento le somme depositate presso la Banca alpi Marittime ed avendo ottenuto la dichiarazione positiva della banca pignorata, il (OMISSIS) ha proposto opposizione ex articolo 615 c.p.c., eccependo la prescrizione presuntiva del credito.
Si e’ costituito l’avv. (OMISSIS), instando per il rigetto dell’opposizione. All’esito il tribunale ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto al compenso, regolando le spese.
Su appello dell’avv. (OMISSIS), la Corte distrettuale di Torino ha integralmente riformato la decisione.
La pronuncia ha evidenziato che la carica di componente di un collegio arbitrale puo’ essere assegnata anche a soggetti che non siano in possesso di una qualifica professionale, non potendo farsi applicazione dell’articolo 2956 c.c., anche perche’ la norma concernere i soli rapporti che si costituiscono senza formalita’ e per i quali il pagamento avviene senza dilazione e senza rilascio di quietanza.
La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso in due motivi.
L’avv. (OMISSIS) resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

 

Le prescrizioni presuntive

2. Va respinta la richiesta di riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto la pronuncia che ha deciso sull’opposizione agli atti esecutivi proposta dal ricorrente nell’ambito della medesima procedura esecutiva, trattandosi di controversie aventi diversita’ di petitum e causa petendi e decise con pronunce distinte, ostando la riunione ad una celere definizione della presente causa.
3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2956 c.c., n. 2 e Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 3, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza erroneamente stabilito che, con riferimento al compenso dei componenti di un collegio arbitrale, non si applica la disciplina della prescrizione presuntiva, dovendo invece ritenersi che, sebbene l’arbitro non appartenga a nessuna categoria professionale, ove l’incarico sia conferito ad un avvocato, questi debba considerarsi un professionista ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2956 c.c..
Il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 2229 e 2233 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’attivita’ degli arbitri ha natura professionale, pur non essendo prevista l’iscrizione ad un apposito albo.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2956 c.c., n. 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto erroneamente inapplicabile la disciplina della prescrizione presuntiva date le formalita’ di conferimento dell’incarico e le modalita’ di pagamento e liquidazione del compenso, senza considerare che il corrispettivo viene liquidato con una procedura particolarmente snella e che la quantificazione avviene da parte del Collegio arbitrale, contestualmente alla pronuncia del lodo.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 2956 c.c., n. 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il compenso era stato liquidato in base alla tariffa professionale, ad ulteriore conferma dell’applicabilita’ del regime della prescrizione presuntiva.

 

Le prescrizioni presuntive

I quattro motivi, che – data la loro stretta connessione – esigono un esame congiunto, sono infondati.
L’articolo 2956 c.c., n. 2, dispone che il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative si prescrive nel termine di tre anni.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalita’, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione, ne’ rilascio di quietanza scritta, mentre non opera quando il diritto, di cui si chieda il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto (Cass. 10379/2018; Cass. 11145/2012; Cass. 8200/2006; Cass. 1304/1995; Cass. 244/1971).
L’inapplicabilita’ dell’articolo 2956 c.c., puo’ quindi dipendere anche dalle particolari modalita’ di liquidazione e di pagamento del compenso, anche qualora l’attivita’ abbia natura professionale (cfr. Cass. 13707/2019, secondo cui la prescrizione presuntiva non opera per le spettanze del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio, ove il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice competente a seguito di presentazione di una richiesta scritta).

 

Le prescrizioni presuntive

Con riferimento alla posizione dei componenti di un collegio arbitrale, l’articolo 810 c.p.c., prescrive che, quando la nomina dell’arbitro e’ rimessa alle parti, ciascuna di esse con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e’ rivolto l’invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalita’ dell’arbitro o degli arbitri da essa nominato. In mancanza, alla nomina procede il Presidente del tribunale.
Il successivo articolo 813 c.p.c., prevede che anche l’accettazione dell’incarico deve essere data per iscritto e puo’ risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione. Di conseguenza, la costituzione del collegio e l’investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale, ma all’esito di una particolare procedura che puo’ prevedere anche l’intervento suppletivo dell’autorita’ giudiziaria.
Inoltre la nomina e l’accettazione richiedono lo scambio di atti che devono esser redatti per iscritto a pena di nullita’ (cfr. Cass. 9453/1997).
Per quanto poi concerne la liquidazione del compenso, l’articolo 814 c.c., prevede che quando gli arbitri provvedono alla liquidazione, essa non e’ vincolante, occorrendo che le parti del giudizio arbitrale l’abbiano accettata. In mancanza, l’ammontare dell’onorario e delle spese e’ liquidato dal Presidente del tribunale.
La cd. autoliquidazione non determina, pertanto, l’immediata esigibilita’ del compenso, valendo piuttosto come richiesta o proposta di pagamento (Cass. 7772/2017; Cass. 20371/2014). In mancanza di accettazione, la misura del compenso e’ determinata con provvedimento giudiziale a seguito di presentazione di una richiesta scritta.
E’ – quindi – anche escluso che il successivo pagamento possa aver luogo in via immediata, con modalita’ semplificate e scevre da forme. Non ricorrevano – per le ragioni esposte, gia’ valorizzate dalla pronuncia impugnata (cfr., sentenza, pag. 5) – i presupposti applicativi dell’articolo 2956 c.c., e pertanto il credito – spettante al resistente a titolo di compenso per la carica di presidente del collegio arbitrale – non poteva ritenersi estinto per il decorso di tre anni dallo svolgimento dell’incarico.
Il ricorso principale e’ quindi respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato e con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

 

Le prescrizioni presuntive

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 2300,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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