Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 febbraio 2022| n. 4588.

Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell’evento atmosferico all’esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso).

Ordinanza|11 febbraio 2022| n. 4588. Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito

Data udienza 15 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Cose in custodia – Danni da pioggia – Ricorrenza del caso fortuito – Criteri oggettivi – Imprevedibilità – Valutazione – Tempi di ritorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20502/2019 R.G. proposto da:
Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso la Dott.ssa (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrenti –
e nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l., in liquidazione (gia’ (OMISSIS) S.p.a.);
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 277/2019, pubblicata il 20 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi il Comune di Carovigno e la (OMISSIS) S.p.A. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni derivanti agli immobili da ciascuno di essi occupati (dal (OMISSIS) quale usufruttuario, dagli altri quali proprietari), siti all’interno del complesso (OMISSIS) e costituiti da vani posti a piano terra e a piano interrato, a causa dell’allagamento verificatosi il (OMISSIS).
Esposero a fondamento che:
– il complesso turistico era stato realizzato dalla (OMISSIS) dopo aver stipulato in data 1 giugno 1990 convenzione per l’attuazione e realizzazione di un progetto di lottizzazione con il comune;
– la convenzione prevedeva la realizzazione di strade, fognature e sottofondo da parte della societa’ sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico comunale;
– con atto pubblico del 10 luglio 1992 la societa’ costruttrice aveva ceduto le aree destinate a opere di urbanizzazione al comune;
– a seguito delle precipitazioni del (OMISSIS) le acque meteoriche erano esondate dai canali di scolo e sgrondo siti nei terreni circostanti il complesso e, unitamente a quelle che avevano allagato le campagne, nonche’ a quelle che erano defluite sulla strada comunale, si erano accumulate alle spalle del muro perimetrale lato sud del villaggio gia’ fortemente danneggiato, esercitando su di esso una forte spinta che la mattina del (OMISSIS) ne aveva provocato il crollo, con conseguente allagamento dei loro appartamenti.
Da qui le responsabilita’ in tesi ascritte, rispettivamente, alla societa’ per aver realizzato il complesso in una zona notoriamente soggetta allo scorrimento delle acque in assenza di adeguate soluzioni costruttive, ed all’amministrazione comunale, quale ente proprietario e gestore delle opere di urbanizzazione primaria e delle strade limitrofe.

 

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2. All’esito della svolta istruzione il tribunale rigetto’ le domande, avendo ritenuto, alla luce dei dati pluviometrici rilevati dalla Stazione di (OMISSIS) nel corso del 2006, ed “in base al raffronto analitico delle precipitazioni registrate quotidianamente e quindi mese per mese in tale periodo di tempo”, “il carattere assolutamente straordinario delle relative precipitazioni meteoriche, considerato che nelle sole giornate del (OMISSIS) veniva registrato un dato pluviometrico (207 mm) pari a circa il doppio del dato complessivo relativo alle precipitazioni dell’intera stagione autunnale dell’anno 2006” e che, pertanto, l’eccezionalita’ dell’evento, confermata anche dal c.t.u., “era in grado di assorbire totalmente il determinismo causale inerente ai danni lamentati”.
Secondo il primo giudice non erano pertanto condivisibili le conclusioni del c.t.u. circa il rilievo concausale attribuibile alla mancanza di adeguati sistemi di drenaggio delle acque meteoriche all’interno e all’esterno del complesso, avendo lo stesso c.t.u. ritenuto “assai arduo” sostenere tecnicamente l’attribuzione di un valore percentuale al contributo di ciascuna delle cause all’uopo riscontrate in merito.
3. In riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Lecce ha invece riconosciuto la responsabilita’ solidale, ex articolo 2055 c.c., degli enti appellati e per l’effetto – al netto del concorso del fatto colposo ascritto agli attori, nella percentuale del 25%, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., per l’inerzia anche da essi mantenuta, una volta subentrati alla costruttrice, rispetto ai necessari interventi sui sistemi di deflusso all’interno dell’area lottizzata – ha condannato entrambi, in solido, al risarcimento dei danni, liquidati negli importi indicati in sentenza (compresi tra un minimo di Euro 20.969,79 in favore del (OMISSIS) e un massimo di Euro 31.989,72 in favore della (OMISSIS)).

 

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Richiamate le conclusioni del c.t.u., secondo cui l’evento era stato causato da “fattori naturali relativi alla effettiva straordinarieta’ dell’evento e da cause antropiche relative ad omissioni o errate condotte”, ha infatti rilevato che “l’accurata descrizione dei luoghi e degli inidonei o, meglio, degli inesistenti sistemi di deflusso” consentono di “escludere l’efficacia causale esclusiva delle precipitazioni”, non essendo stata “fornita la prova, gravante sul custode, che questi abbia mantenuto la condotta diligente nel caso concreto e che le piogge siano state talmente intense che gli allagamenti si siano ciononostante, e nella stessa misura, verificati (cfr. Cass. 9/3/2010, n. 5658)”.
Ha quindi soggiunto che, per il principio di equivalenza causale (articolo 41 c.p.), a nulla rilevava che il c.t.u. (per premettendo trattarsi di calcolo “tecnicamente arduo”) avesse ascritto l’evento dannoso in termini percentuali alle piogge eccezionali (55%), all’assenza di idonee opere di deflusso all’esterno (30%) ed all’interno (15%) del villaggio residenziale.
4. Avverso tale decisione il Comune di Carovigno propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui resistono i soggetti suindicati, depositando controricorso ed a loro volta proponendo ricorso incidentale con tre mezzi.
L’altra intimata, (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, non svolge difese in questa sede.
La trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente e i controricorrenti, ricorrenti incidentali, hanno depositato memorie.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Carovigno denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 1227 c.c..
1.1. Sotto il primo profilo lamenta che la corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dell’articolo 2051 c.c., in punto di prova del caso fortuito, dal momento che, diversamente da quanto da essa ritenuto, tale prova era stata ampiamente fornita nella specie, in conformita’ ai criteri dettati da Cass. 01/02/2018, n. 2482, attraverso i “dati pluviometrici”, confermati anche dalla c.t.u., che attestavano come le precipitazioni abbattutesi il (OMISSIS) avessero i caratteri di vera e propria alluvione.
1.2. Sotto il secondo profilo lamenta falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., comma 2 (recte: primo), rilevando che il notevole lasso di tempo intercorso tra i primi allagamenti e quello per cui e’ causa (oltre 10 anni) avrebbero dovuto indurre a valorizzare la determinante ed esclusiva efficienza causale del comportamento passivo, inerte ed imprudente dei danneggiati, nella produzione dell’evento che ha cagionato il danno lamentato.
Cio’ in particolare considerando che, come documentato in giudizio, il comune non aveva mai rilasciato alla societa’ lottizzante e realizzatrice del complesso immobiliare il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione e, di conseguenza, neppure il certificato di abitabilita’ delle singole unita’ immobiliari, che per tale motivo risultano essere anche abusive.

 

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2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullita’ per omessa motivazione in violazione delle norme di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 6”.
Afferma che la corte d’appello ha realizzato in motivazione “un vero e proprio collage” di due sentenze della Suprema Corte (n. 18856 del 2017 e n. 15991 del 2011), cosi’ in sostanza motivando per relationem, attraverso il rinvio a precedenti giurisprudenziali, senza pero’ rendere con cio’ possibile “il percorso argomentativo seguito”.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., commi 1 e 2, in relazione all’articolo 2051 c.c. e 41 c.p. e vizio di motivazione”.
Lamentano che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza dl fatto colposo dei danneggiati senza verificare il rapporto di causalita’ adeguata e/o efficiente tra le condotte loro storicamente imputabili e la genesi dell’evento dannoso; l’errore sarebbe in particolare consistito nel non aver rilevato che, a partire dal 1992, i danneggiati non avevano alcuna possibilita’ di controllare la cosa o di modificare la situazione di pericolo insita nella sua natura.
4. Con il secondo motivo essi denunciano, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., commi 1 e 2, e vizio di motivazione”.
Lamentano che erroneamente la corte territoriale ha ravvisato il fatto colposo dei danneggiati nell’avere essi omesso, quali aventi causa della societa’ lottizzante, di realizzare le opere di urbanizzazione interne al complesso (fogna e opere di deflusso).
Rilevano che qualsiasi opera o intervento avrebbe modificato la proprieta’ acquistata dall’ente pubblico nel 1992 e ne avrebbe turbato il possesso conseguito con il medesimo atto, con la conseguenza che alcun intervento era esigibile nei confronti dei danneggiati, poiche’ li avrebbe esposti al rischio di incorrere in illecito, anche di natura penale, per violazione del diritto di proprieta’ pubblica e per la realizzazione di manufatti non previsti da alcuna concessione.
5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, infine, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, “nullita’ per omessa motivazione in violazione delle norme di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 6”.
Rilevano che l’inciso motivazionale posto a fondamento dell’affermazione della sussistenza del concorso del fatto colposo dei danneggiati ex articolo 1227 c.c., si pone in irriducibile contrasto con tutta la ricostruzione e qualificazione dei fatti e degli atti che, fino a quel punto, aveva coerentemente condotto la corte d’appello al riconoscimento della qualita’ di custode in capo al comune, quale proprietario e possessore dal 1992, e, quindi, all’affermazione della irrilevanza di qualsivoglia altra concausa non riconducibile all’adempimento dei doveri gravanti sull’ente pubblico.

 

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La motivazione sarebbe, in particolare, resa incomprensibile, secondo i ricorrenti incidentali, dall'”irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili” quali:
a) da un lato, quella, appunto, dell’esistenza del fatto colposo dei danneggiati, derivante – inferiscono i ricorrenti – dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi avente natura contrattuale;
b) dall’altro, la conclusione che “le conseguenze delle precipitazioni atmosferiche vanno ascritte sia all’omesso controllo, quale custode, del comune, sia alla mancanza di idonei sistemi di deflusso anche all’interno dell’area lottizzata”: conclusione questa -rimarcano i ricorrenti – raggiunta “dopo l’espresso riconoscimento che la proprieta’ ed il possesso delle opere interne ed esterne si appartiene al Comune dal 1992”.
6. La prima delle censure svolte con il primo motivo del ricorso principale e’ fondata, nei termini appresso precisati, con conseguente assorbimento sia delle restanti censure svolte in detto ricorso, sia del ricorso incidentale.
6.1. Giova premettere che, al di la’ di taluni eccentrici ancorche’ ricorrenti riferimenti a profili soggettivi inerenti alla condotta ed alla diligenza osservata, appare chiaro che il fondamento giuridico della responsabilita’ ascritta al comune sia individuato in sentenza nell’articolo 2051 c.c., in ragione della qualita’ in capo all’ente di custode del territorio comunale circostante, nonche’ delle opere di urbanizzazione primaria e dei sistemi di deflusso delle acque piovane esterni al complesso.
6.2. In materia, come e’ noto, questa Corte, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilita’ civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. da 2477 a 2483, che:
a) “l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;
c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e’ connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche’ astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale”.
7. Con particolare riferimento all’ipotesi – che qui viene in rilievo – in cui l’eziologia dell’evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, Cass. n. 2482 del 2018 (da cui e’ tratta l’enunciazione dei principi sopra trascritta, nella sostanza comunque sovrapponibile a quella contenuta anche nelle altre sopra citate pronunce) ha evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell’evento meteorico in termini di caso fortuito, e dunque come fatto idoneo ad assumere esclusiva efficienza causale nella determinazione del danno.

 

Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito

Al riguardo, sulla scorta di precedenti approdi giurisprudenziali (in particolare di Cass. n. 25837 del 2017) ed in coerenza con i principi teste’ ricordati, ha rimarcato (in sintesi) che:
– la riconducibilita’ all’ipotesi di “caso fortuito”, di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall’articolo 2051 c.c., e’ condizionata dal possesso dei caratteri dell’eccezionalita’ e della imprevedibilita’, mentre quello della inevitabilita’ rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
– per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non e’, quindi sufficiente, di per se’ solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilita’ in base alla comune esperienza;
– al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., “la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamita’ naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensita’ ed eccezionalita’ (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso” (Cass. n. 522 del 1987); cio’ anche perche’ “il discorso sulla prevedibilita’ maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiche’ e’ chiaro che non si possono piu’ considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre piu’ frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”;
– in tale ottica, dunque, l’accertamento del “fortuito”, rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
– all’ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo; sicche’, l’allegazione dello “stato” del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la “cosa” medesima e l’evento lesivo.

 

Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito

Questi rilievi la citata pronuncia ha quindi condensato nel principio secondo cui “le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilita’ oggettiva e dell’eccezionalita’, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”.
8. Tale principio, ai quali la giurisprudenza successiva si e’ piu’ volte uniformata (Cass. Sez. U. nn. 616 del 2019; n. 5422 del 2021; n. 15574 del 2021; Cass. n. 32223 del 2018; n. 18075 del 2018; n. 33243 del 2019; n. 31066 del 2019; n. 30521 del 2019; n. 14861 del 2019; n. 14571 del 2019; n. 36715 del 2021) e cui si intende qui dare continuita’, deve ritenersi non rispettato nella specie.
La corte territoriale ha infatti condotto l’indagine volta a verificare l’eventuale sussistenza del caso fortuito, invocato dal custode ad esenzione della propria responsabilita’, secondo criteri non conformi a quelli in proposito dettati da questa Corte.
La motivazione poggia, invero, essenzialmente sul rilievo, gia’ sopra ricordato, secondo cui non era stata “fornita la prova, gravante sul custode, che questi abbia mantenuto la condotta diligente nel caso concreto e che le piogge siano state talmente intense che gli allagamenti si siano ciononostante, e nella stessa misura, verificati”, essendo piuttosto emersa l’inidoneita’ (o meglio l’inesistenza) dei sistemi di deflusso.
In tal modo, pero’, la corte attribuisce rilievo ad elementi che dovevano invece rimanere estranei alla propria indagine, ossia: da un lato alla diligenza osservata dal custode; dall’altro, allo stato dei sistemi di deflusso, il quale (stato), come detto, assume rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la “cosa” e l’evento lesivo.
Per converso, con riferimento al fatto che doveva invece costituire oggetto centrale della sua disamina (l’evento meteorologico), la corte esprime una valutazione eccentrica, oltre che sostanzialmente apodittica.
Come detto, al riguardo la corte avrebbe dovuto infatti (solo) valutare se l’evento fosse da considerare “eccezionale e imprevedibile” e cio’ avrebbe dovuto fare non sulla base di criteri o parametri generici e sostanzialmente soggettivi e non verificabili, bensi’ sulla base di “dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia”: sempre che, naturalmente, tali dati fossero stati acquisiti in giudizio nel rispetto del criterio di riparto del relativo onere (nella specie gravante sul custode).
La valutazione condotta dai giudici a quibus non considera pero’ alcuno di tali elementi e si limita a ritenere dirimente la mancata prova, da parte del comune, che ove gli impianti di deflusso fossero stati realizzati o lo fossero stati in modo piu’ accorto, l’evento dannoso, indipendentemente dall’entita’ del fenomeno, non si sarebbe verificato.
Si tratta, pero’, con evidenza di un ragionamento tautologico, oltre che estraneo al paradigma normativo surricordato.
Intanto la prova, che secondo la corte pugliese avrebbe dovuto darsi, avrebbe potuto rilevare al fine di escludere la responsabilita’ del custode, in quanto fosse prevedibile – secondo criterio oggettivo di regolarita’ causale – l’evento e quindi la necessita’ di adottare maggiori cautele. Se tale prevedibilita’ non era invece predicabile, non poteva nemmeno assumere rilievo la mancata prova che maggiori cautele (ovvero un migliore sistema di deflusso) avrebbero potuto evitare l’evento dannoso.
Sul punto, peraltro, puo’ segnalarsi altro implicito errore di impostazione. La inevitabilita’ che connota il caso fortuito deve essere riferita non all’evento dannoso ma, appunto, al caso fortuito, ossia al fattore esterno al rapporto causale che lega la cosa all’evento dannoso: nel caso in esame all’evento naturale che pero’, come detto, trattandosi di fenomeno meteorico e’, per definizione, inevitabile.
La verifica dunque, va ribadito, andava limitata alla eccezionalita’ e imprevedibilita’ dell’evento naturale: da operarsi, come ricordato, sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioe’ dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto meno di numerosi decenni – e non limitato all’angusto intervallo preso in considerazione.
9. Vero e’ che, come s’e’ gia’ avvertito, l’onere di offrire in giudizio documentazione idonea a consentire detta verifica incombe al custode, proprio in quanto gravato dell’onere di dar prova del caso fortuito. Al riguardo pero’, nella specie, la sentenza esibisce delle valutazioni non univoche e comunque tali per cui non puo’ ritenersi che essa abbia escluso il caso fortuito per mancanza di dati scientifici sufficienti o idonei.
Pronunciando infatti sul primo motivo d’appello, con il quale gli appellanti (odierni controricorrenti) avevano lamentato l’utilizzo da parte del c.t.u. delle carte pluviometriche della stazione di (OMISSIS), in luogo di quelle della piu’ vicina stazione di (OMISSIS), senza rispondere ai rilievi sul punto mosso dal c.t.p. e senza nemmeno motivare il rigetto della richiesta di chiarimenti al c.t.u., l’ha respinto sul rilievo che (l’enfasi e’ qui aggiunta) “pur tenendo presente che le condizioni climatiche possono variare (in meglio o in peggio) da una zona all’altra, si puo’ fare riferimento, con ottima attendibilita’, a tali dati, in quanto la stazione meteorologica dell'(OMISSIS) dista, in linea d’aria, da “(OMISSIS)” poco piu’ di dieci chilometri” (v. pag. 5 della sentenza; rilievo ribadito, se ben s’intende, anche nella successiva pag. 10, con l’inciso, leggibile nelle righe 3-4, “ferma l’irrilevanza delle carte pluviometriche adottate”).
10. Deve dunque, in conclusione, ritenersi fondato il motivo nella parte in cui denuncia error in iudicando con riferimento all’articolo 2051 c.c..
In buona sostanza, infatti, i criteri di valutazione applicati nella disamina della fattispecie concreta ne hanno determinato una ricostruzione che non giustifica ancora l’esclusione del caso fortuito: errore di impostazione tanto piu’ apprezzabile ove si consideri che, invece, il primo giudice non l’aveva commesso (avendo egli concentrato l’attenzione sui dati pluviometrici) ed era stato appunto devoluto alla corte d’appello il compito di ripercorrerne il ragionamento al fine di valutare, nel merito, l’esattezza o meno delle conclusioni, in ragione dell’idoneita’ ed attendibilita’ dei dati considerati.
11. In accoglimento, dunque, del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, il quale dovra’ riesaminare la fattispecie alla luce dei surrichiamati principi affermati da Cass. n. 2482 del 2018 e tenendo presente che l’evento, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e potersi dunque riverberare anche sulla sua (im)prevedibilita’, oltre a doversi valutare esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), deve avere “tempi di ritorno” molto elevati; deve cioe’ essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece inquadrarlo in una rilevazione statistica di lungo periodo, sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche; mentre, in difetto di tale positivo accertamento in base ai dati che la parte che invoca esimersi da responsabilita’ dovra’ sottoporre al giudicante, non potra’ escludersi la responsabilita’ del custode ai sensi della richiamata norma dell’articolo 2051 c.c..
Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.
12. Rimane conseguentemente assorbito, come detto, anche l’esame del ricorso incidentale. Rilevando, infatti, il fatto colposo dei danneggiati non di per se’ ma solo quale fattore di riduzione della responsabilita’ risarcitoria del danneggiante, se ne ha motivo di valutazione solo nel caso in cui questa sia accertata.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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