Le offerte intese come atto negoziale

Consiglio di Stato, Sentenza|11 gennaio 2021| n. 384.

Le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, di modo che non sono suscettibili di sanatoria, nemmeno col soccorso istruttorio, le offerte incomplete, ambigue o caratterizzate da incertezza assoluta.

Sentenza|11 gennaio 2021| n. 384

Data udienza 15 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Contratti della PA – Affidamento – Gara – Offerta – Atto negoziale – Interpretazione – Criteri – Dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4664 del 2020, proposto da
Consorzio Stabile Ge. Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ca. e Pa. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana (omissis) non costituito in giudizio;
Consorzio Stabile Un. Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. De., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ni. Se., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Un. Consorzio Stabile Scarl non costituito in giudizio.
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno Sezione Prima n. 00508/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Un. Scarl e del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti, in collegamento da remoto, gli avvocati Ni. Se. e Ma. Ca., per sé e anche per Pa. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno – decidendo in merito alla procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana (omissis) per conto del Comune di (omissis) per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione del patrimonio architettonico del borgo rurale del Comune di (omissis) (SA)” – ha accolto sia il ricorso principale che il ricorso incidentale proposti dal Consorzio stabile GE. s.c. a r.l. nei confronti delle dette amministrazioni e del controinteressato Consorzio stabile Un. s.c. a r.l., per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara a quest’ultimo (ricorso principale), nonché dal Consorzio stabile Un. nei confronti delle amministrazioni e del Consorzio stabile GE., per la mancata esclusione dalla gara del ricorrente principale (ricorso incidentale).
1.1. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (ritenuto assorbente dei motivi restanti) perché, constatato che l’impresa consorziata, indicata come co-esecutrice dei lavori, era priva della qualificazione professionale per l’esecuzione dei lavori, posseduta invece dal consorzio, ha ritenuto (aderendo all’indirizzo espresso da questo Consiglio di Stato, V, 26 ottobre 2018, n. 6114) che il principio del c.d. cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili non potesse essere applicato per le qualificazioni nelle gare, come la presente, per lavori relativi ai beni culturali. Per queste ultime ha ritenuto applicabile la disposizione, in sentenza qualificata “derogatoria”, dell’art. 146, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, letta congiuntamente ai commi 1 e 3, nonché in riferimento agli artt. 9 bis e 29 del codice dei beni culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
1.2. Col ricorso incidentale il Consorzio stabile Un. aveva, a sua volta, lamentato che il Consorzio ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per violazione dell’art. 15 del disciplinare, nonché degli artt. 47 e 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, perché, sebbene nel modulo di partecipazione il Consorzio stabile GE. non avesse indicato alcun consorziato, così manifestando la volontà di eseguire in proprio le lavorazioni oggetto di appalto, aveva poi indicato nell’offerta tecnica ed economica come esecutrice la consorziata In. s.r.l.; quest’ultima, inoltre, pur avendo sottoscritto l’offerta, non aveva reso alcuna delle dichiarazioni richieste dall’art. 80 del Codice di contratti pubblici ed era priva di attestazione SOA per i lavori oggetto di appalto.
1.2.1. Il Tribunale amministrativo regionale – considerata provata, o comunque non specificamente contestata, la circostanza allegata dal ricorrente incidentale secondo cui il Consorzio stabile GE. non aveva indicato alcun consorziato come esecutore ed aveva quindi manifestato la volontà di eseguire direttamente in proprio le lavorazioni oggetto di appalto (anche nella memoria depositata in giudizio) – ha dato atto che “sia l’offerta tecnica (doc. 3 prodotto con il ricorso incidentale), sia l’offerta economica (doc.4 prodotto con il ricorso incidentale), sia l’offerta tempo (doc. 5 del ricorso incidentale) riportano la sottoscrizione della società In., quale “impresa consorziata indicata quale esecutrice””; perciò ha concluso che sussisteva il vizio lamentato dal ricorrente incidentale. Ha inoltre rilevato che il Consorzio stabile GE. non aveva allegato e provato elementi atti a contrastare l’altro motivo del ricorso incidentale secondo cui la In., pur avendo sottoscritto l’offerta tecnica ed economica, non aveva reso nessuna delle dichiarazioni richieste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici ed era priva di attestazione SOA per i lavori oggetto di appalto.
1.3. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale, le spese processuali sono state compensate per soccombenza reciproca.
2. Il Consorzio stabile GE. s.c. a r.l. (d’ora innanzi “GE.”) ha avanzato appello proponendo un solo motivo di gravame avverso l’accoglimento del ricorso incidentale e riproponendo il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti in primo grado.
2.1. Il Consorzio stabile Un. s.c. a r.l. si è costituito per resistere al gravame, con memoria di costituzione di mera forma.
2.2. Dopo la trattazione e il rigetto, con ordinanza cautelare n. 4051 del 10 luglio 2020, dell’istanza avanzata dall’appellante per la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, si è costituito il Comune di (omissis).
2.2.1. Con la memoria di costituzione, depositata il 2 settembre 2020, il Comune, senza argomentare in merito ai motivi di appello, ne ha chiesto il rigetto ed ha soprattutto insistito per la fissazione dell’udienza di discussione del merito, evidenziando che, con apposita nota, la Regione Campania aveva “rappresentato l’esigenza di accelerare i tempi di chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e ciò per scongiurare il serio e molto probabile pericolo della perdita definitiva delle provvidenze economiche che la stessa regione ha reso disponibile per la realizzazione dell’opera per la quale si controverte.”.
2.3. Fissata l’udienza del 15 dicembre 2020, la causa è stata discussa con collegamento da remoto ed assegnata a sentenza.
3. Preliminarmente va dato atto che il Consorzio stabile Un. non ha proposto appello avverso il capo di sentenza col quale è stato accolto il ricorso principale del Consorzio stabile GE. e, per l’effetto, è stata annullata l’aggiudicazione. Su questa statuizione si è quindi formato il giudicato.
3.1. Alla definitiva caducazione del provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore del Consorzio stabile Un., in forza di detto giudicato, consegue la carenza di interesse dell’appellante Consorzio stabile GE. alla riproposizione dei motivi del ricorso principale, assorbiti in primo grado, essendo divenuto definitivo anche il relativo assorbimento.
4. Va perciò esaminato l’unico motivo di gravame proposto avverso l’accoglimento del ricorso incidentale, col quale era stato chiesto l’annullamento degli atti di gara, nella parte in cui non hanno disposto l’immediata esclusione del Consorzio stabile GE..
Con tale motivo d’appello (Error in iudicando – error in procedendo – difetto di motivazione della sentenza – violazione e falsa applicazione del codice degli appalti – violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990), l’appellante ribadisce che, come acclarato dal Tribunale amministrativo regionale, il GE. non ha indicato un esecutore privo di qualificazione per lavori OG2, ma avrebbe “chiaramente ed inequivocabilmente” evidenziato di voler eseguire i lavori in proprio, come consentito sia dallo statuto e dalla tipologia di consorzio che dalla lex specialis di gara.
Dato ciò, il Consorzio appellante sostiene che: nessun rilievo potrebbe essere dato alla “sottoscrizione” cartacea dell’offerta tecnica, economica e temporale da parte di In.; la circostanza non dimostrerebbe che questa sia stata designata come esecutrice né potrebbe determinare incertezza sulla provenienza dell’offerta; si tratterebbe di un della In. “aggiunto sugli elaborati dell’offerta tecnica, economica e tempo”; lo stesso , che riporterebbe solo la denominazione della società, è apposto in modo identico su tutti i fogli della relazione tecnica e, come detto, dell’offerta, ed il fatto che vi è aggiunta la dicitura “consorziato designato” non ingenererebbe comunque dubbi sulla provenienza dell’offerta, perché nella documentazione amministrativa GE. aveva indicato sé stesso come esecutore.
A riscontro di quanto così sostenuto, l’appellante evidenzia che la firma dell’offerta tecnica, economica e temporale doveva avvenire solo in forma telematica e non in forma cartacea, come espressamente previsto dagli artt. 13, 16 e 17 del disciplinare di gara, e che, non avendo In. sottoscritto l’offerta telematicamente, la sottoscrizione cartacea si dovrebbe considerare “inesistente” o “non apposta”, comunque inutiliter data od, a tutto concedere, una “firma in più ” che impegnerebbe un soggetto diverso ma non determinerebbe l’invalidità dell’offerta presentata dal Consorzio GE..
4.1. Quest’ultimo, infine, osserva, in riferimento al secondo motivo del ricorso incidentale, che, poiché la In. non è stata designata dal Consorzio come esecutrice né si sarebbe occupata dell’esecuzione dei lavori per conto del Consorzio, non avrebbe dovuto rendere alcuna dichiarazione né dimostrare di possedere i requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione dei lavori; tanto è vero che nel plico contenente la documentazione amministrativa non sono stati inseriti documenti riguardanti In..
4.2. In conclusione, ad avviso dell’appellante, la provenienza dell’offerta sarebbe certa ed inequivocabile e la In., non essendo stata designata esecutrice dei lavori, non aveva l’obbligo di rilasciare alcuna dichiarazione.
5. Il motivo è infondato.
In punto di fatto è importante evidenziare che in calce a tutte e tre le offerte, tecnica, economica e cronoprogramma, presentate dal Consorzio, vi è effettivamente una stampigliatura del della consorziata In., ma, contrariamente a quanto assume l’appellante, corredata da una firma: sebbene non sia chiaro dagli atti se si tratti di firma autografa (o se faccia parte della stampigliatura), la circostanza non è, in sé, rilevante, atteso che risulta aggiunta al della In. a significare la sottoscrizione del legale rappresentante.
Inoltre – come riconosciuto peraltro dall’appellante – il e la firma sono sempre preceduti dalla menzione “L’impresa consorziata indicata quale esecutrice”.
Ancora, va evidenziato che tutti i fogli sui quali sono redatte le offerte contengono nel margine inferiore l’indicazione del Consorzio in qualità di “concorrente”, nonché della società In. s.r.l. (con indicazione della sede legale, del numero di iscrizione alla Camera di commercio e della partita i.v.a., oltre che dell’indirizzo pec), in qualità di “Impresa consorziata indicata quale esecutrice”. I dati sia del Consorzio che della In. sono inoltre riportati sul margine superiore di tutti i fogli, nel riquadro posto a fianco di quello che contiene il riferimento alla gara (“Riqualificazione del patrimonio architettonico del borgo rurale del comune di (omissis) (SA)”).
5.1. A fronte di tale modalità di redazione delle offerte sta la documentazione amministrativa, nella quale il Consorzio GE. non ha designato alcuna consorziata quale esecutrice dei lavori.
Rileva in proposito la previsione del punto 15.1 del disciplinare di gara, per il quale “nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co.2 lett. b) e c) del Codice, il Consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio”.
La disposizione del disciplinare è, a sua volta, precipitato dell’art. 47, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.
Il modulo di partecipazione alla gara de qua precisava che “ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, co.7, il Consorzio è tenuto a dichiarare per quali consorziati concorre (in tal caso indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre).”
Poiché nel modulo di partecipazione il Consorzio GE. non ha indicato alcun consorziato, è corretto concludere che abbia manifestato la volontà di eseguire direttamente in proprio le lavorazioni oggetto di appalto.
5.2. Tuttavia, siffatta conclusione conduce a conseguenze diametralmente opposte a quelle sostenute dall’appellante.
Infatti, come rilevato col ricorso incidentale in primo grado, si verte in un’ipotesi di evidente contrasto tra quanto dichiarato dal Consorzio nel modulo di partecipazione e quanto risultante dal contenuto e dalla sottoscrizione delle offerte, tecnica, economica e temporale.
Tale contrasto determina una situazione di incertezza, o meglio di ambiguità dell’offerta, che non attiene alla sua provenienza.
Non vi è dubbio infatti che l’offerta provenga dal Consorzio GE., dal momento che questi l’ha sottoscritta telematicamente, per il tramite del proprio rappresentante, come previsto dai citati articoli del disciplinare. La circostanza è però irrilevante ai fini della decisione e non meritano apprezzamento gli argomenti dell’appellante che su di essa si fondano. L’operatore economico che ha partecipato alla gara è, infatti, il Consorzio GE., il quale perciò, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), ha assunto la qualità di concorrente. Tale qualità gli imponeva di sottoscrivere l’offerta, in conformità alla legge di gara, e tale qualità il Consorzio ha speso nell’offerta della cui validità qui si controverte.
Chiara essendo la provenienza, l’ambiguità di questa attiene piuttosto all’individuazione del soggetto designato per l’esecuzione dei lavori, cui il Consorzio era tenuto, ai sensi delle richiamate disposizioni del disciplinare di gara e dell’art. 47, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
L’ambiguità attiene perciò ad un elemento essenziale della documentazione di gara.
5.3. Sebbene non siano in contestazione né gli aspetti tecnici né quelli economici dell’offerta, si tratta comunque di interpretarne il contenuto, alla stregua del principio generale, vigente nella materia degli appalti pubblici, dell’immodificabilità dell’offerta (che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante), nonché, in applicazione di tale principio, alla stregua dell’orientamento consolidato di questo Consiglio, secondo cui nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (così Cons. Stato, IV, 6 maggio 2016 n. 1827; id., V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., V, 5 maggio 2020, n. 2851), di modo che non sono suscettibili di sanatoria, nemmeno col soccorso istruttorio, le offerte incomplete, ambigue o caratterizzate da incertezza assoluta.
5.4. Nel caso di specie, l’elemento che è rimasto incerto a causa dell’ambiguità sopra segnalata attiene alla designazione dell’esecutore materiale dei lavori.
La corretta individuazione di quest’ultimo s’impone sia per la finalità di verifica dei requisiti di cui allo stesso art. 47, comma 1 (“I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. “), sia per la finalità di cui all’art. 48, comma 7, dello stesso Codice (“E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale” così da ultimo modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a ter, della legge n. 120 del 2020).
L’essenzialità della precisa individuazione dell’impresa designata per l’esecuzione dei lavori si coglie proprio nel combinato disposto di tali due norme, del quale costituisce un corollario la regola dello stesso art. 48, comma 7 bis, per la quale “È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.”.
Si tratta di disposizione, introdotta dall’art. 32 del d.l. n. 56 del 2017, unitamente a quelle dei comma 19 bis e 19 ter dello stesso art. 48, a definitiva codificazione degli approdi giurisprudenziali in tema di divieto di modificazione soggettiva operante per i raggruppamenti di imprese e per i consorzi ordinari. In ragione di tale divieto si è infatti affermato in giurisprudenza, rispetto sia al consorzio stabile che al consorzio di cooperative, che “pur trattandosi di soggetto con struttura ed identità autonoma rispetto a quella delle cooperative consorziate, il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 codice appalti” (così Cons. Stato Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8, già nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006). In tale senso è la prevalente giurisprudenza successiva alla pronuncia dell’Adunanza plenaria, anche nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, fino alla recente sentenza di questa sezione V, 5 maggio 2020, n. 2849, con la quale si è ribadito che, per fatti o atti sopravvenuti, è consentito il recesso anche in fase di gara (oggi, dopo l’introduzione del comma 7 bis e del comma 19 ter dell’art. 48 del Codice di contratti, anche la sostituzione) dell’impresa consorziata designata per l’esecuzione dei lavori, a condizione che la modifica soggettiva non abbia finalità elusive delle regole sui requisiti di partecipazione, in particolare dovendosi escludere qualsivoglia possibilità di modificazione soggettiva del consorzio ogniqualvolta risulti che la consorziata indicata come esecutrice non avesse i requisiti di partecipazione già alla data di presentazione della domanda, ponendosi invece il problema dell’accertamento della finalità elusiva dell’esclusione soltanto quando il soggetto estromesso abbia perduto medio tempore i requisiti di partecipazione (così in termini Cons. Stato, V, n. 2849/2020 citata; cfr., da ultimo, anche Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5496).
5.4.1. Poiché non è contestato che In. non fosse in possesso della SOA per la categoria OG2, è rilevante l’attribuzione o meno alla stessa della qualità di esecutrice dei lavori.
Se è vero pertanto che, come osserva l’appellante, nessuna dichiarazione ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici né attestazione SOA in capo all’impresa In. erano richieste, qualora – come sostenuto in tutto il corso del giudizio – non fosse essa stata designata per l’esecuzione dei lavori, è tuttavia incerta proprio la mancanza di tale designazione, in quanto contraddittoriamente affermata expressis verbis nella relazione tecnica e nelle offerte prodotte in sede di gara.
5.5. Né si può ritenere – come da argomento difensivo speso anche in appello dal Consorzio GE. – che tale ultima indicazione sia inutiliter data perché resa con forme diverse da quelle previste dalla legge di gara ovvero che si tratti di una “firma in più ” che finirebbe per impegnare nei confronti della stazione appaltante anche un soggetto diverso, oltre al Consorzio, indicato come unico esecutore dei lavori direttamente in proprio.
5.5.1. Tale seconda eventualità, attenendo alla responsabilità solidale del consorzio e della consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 47, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, presupporrebbe, per un verso, proprio quella designazione che l’appellante tende ad escludere e, per altro verso, il possesso dei requisiti generali di partecipazione e della qualificazione all’esecuzione dei lavori, la quale ultima non è contestato che In. non abbia, mentre sui primi non ha reso dichiarazione alcuna.
5.5.2. La prima opzione – secondo cui si potrebbe trascurare quanto indicato nelle offerte, considerando inutiliter data, non tanto e non solo la sottoscrizione col di In., quanto la sua indicazione quale impresa designata come esecutrice dei lavori – imporrebbe invece di dare prevalenza alla dichiarazione resa dal Consorzio concorrente nel modulo di partecipazione alla gara, quindi nella documentazione amministrativa, rispetto alle dichiarazioni rese nelle offerte tecnica ed economica, senza che vi sia in atti un significativo indice interpretativo della prevalenza dell’una dichiarazione di volontà rispetto alle altre. La sola circostanza che l’offerta sia stata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio non è decisiva in tale senso per la ragione, già esposta, dell’obbligatorietà della sottoscrizione da parte del solo concorrente, che, nel caso di specie era appunto il Consorzio stabile.
5.6. In conclusione, è corretta la sentenza appellata che ha ritenuto sussistere un’irregolarità essenziale della documentazione presentata dal Consorzio GE., non sanabile col soccorso istruttorio perché non consente “l’individuazione del contenuto… della stessa” (arg. ex art. 83, comma 9, ultimo periodo), specificamente in tema di designazione o meno dell’impresa consorziata come esecutrice dei lavori.
6. L’appello va quindi respinto.
6.1. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali, atteso che le parti appellate hanno svolto difese meramente formali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, tenuta ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 e dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero – Presidente FF
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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