Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2023| n. 9482.

Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta

Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Ordinanza|6 aprile 2023| n. 9482. Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta

Data udienza 10 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ O PUBBLICO INTERESSE – INDENNITA’

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18779/2017 proposto da:
COMUNE BEREGAZZO CON FIGLIARO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), anche quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 13/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/02/2023 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta

RILEVATO

Che:
1. Il Comune di Beregazzo con Figliaro (CO) impugna per cassazione l’ordinanza della Corte d’appello di Milano emessa a seguito del ricorso proposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, e volto a contestare la determinazione della stima di espropriazione effettuata dalla Commissione provinciale relativamente alla procedura di espropriazione di terreni di proprieta’ dei sigg.ri (OMISSIS), sigg.ri (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) s.r.l. avviata dall’amministrazione comunale con comunicazione in data 17/2/2005 e conclusasi in data 18/10/2008 con l’emanazione del decreto di esproprio in vista della realizzazione di un centro sportivo sito in (OMISSIS).
2. Secondo l’ente comunale espropriante, l’indennita’ stimata dalla Commissione provinciale espropri di Como che riconosceva il valore edificabile delle aree espropriate in Euro 45/mq. sarebbe stata determinata in maniera eccedente il valore di mercato dei terreni espropriati in quanto l’effettivo valore sarebbe minore a causa dei vincoli di destinazione a zona F 1.1. “usi pubblici a servizio della residenza” e della conseguente erroneita’ dell’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 37, ai fini della determinazione dell’indennita’ stimata in rapporto al reale valore venale o di mercato delle aree espropriate.
3. Gli odierni controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.r.l. si costituivano in giudizio proponendo in via riconvenzionale domanda di rideterminazione dell’indennita’ di esproprio in Euro 150/mq..
4. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituivano eccependo, invece, il loro difetto di legittimazione passiva.
5. Si costituivano altresi’ (OMISSIS) e (OMISSIS) per contestare le censure formulate dal Comune e per opporsi al valore dell’indennita’ come determinato dalla Commissione Provinciale.
6. La Corte d’appello di Milano con ordinanza n. 879 emessa ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 5, ha recepito il valore al metro quadro come ricostruito dal CTU in Euro 73,41/mq e ha rideterminato l’indennita’ complessiva a favore degli espropriati in Euro 935.762,90 ripartendo fra gli stessi il suddetto importo in proporzione all’estensione dell’area espropriata e condannando il Comune a depositare la suddetta somma presso la cassa depositi e prestiti maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate.
7. La corte milanese ha osservato, ai fini della delibazione delle contestazioni sollevate dal Comune circa l’asserito vincolo di inedificabilita’ che i vincoli posti dal diritto pubblico sui terreni oggetto di espropriazione non erano tali da comportare l’inedificabilita’ dei terreni, Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 37, comma 4, ma finalizzati a conformare l’iniziativa privata alle esigenze di diritto pubblico non incidendo sull’edificabilita’ legale ed effettiva dei terreni in questione.
8. Inoltre la corte milanese ha ritenuto la correttezza del metodo di calcolo analitico ricostruttivo utilizzato dal ctu per determinare il valore venale delle aree in questione.
9. Avverso detta ordinanza, notificata dagli odierni controricorrenti in data 17 maggio 2017, il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 13 luglio 2017 ed affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), pure illustrato da memoria, e la societa’ (OMISSIS) s.r.l..
10. Sono rimasti intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta

CONSIDERATO

Che:
11. Osserva preliminarmente il collegio che non puo’ essere accolta l’eccezione preliminare di parte controricorrente con riguardo alla asserita tardivita’ del ricorso in cassazione per essere stato proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni fissato dall’articolo 702-quater c.p.c..
12. Il richiamo all’articolo 702-quater c.p.c., non appare pertinente perche’ non si verte in tema di appello avverso l’ordinanza conclusiva del giudizio di prime cure bensi’ di ricorso in cassazione, per il quale valgono le regole generali sui termini per l’impugnazione avanti al giudice di legittimita’.
12.1. Conseguentemente e’ tempestivo il ricorso per cassazione proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza impugnata.
13. Cio’ posto, con il primo motivo (violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 32, 37, 39, 40, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – errore di giudizio in relazione alla qualificazione del regime di edificabilita’ legale e di fatto delle aree considerate-violazione e falsa applicazione della disciplina urbanistica delle aree in relazione all’articolo 29 N.T.A. del PRU del Comune Beregazzo con Figliaro vigente ratione temporis) si censura il percorso decisionale con cui la corte milanese ha affermato che, ai fini indennitari sussiste la edificabilita’ delle aree espropriate in ragione della possibilita’ del privato di concorrere alla realizzazione dell’opera di pubblica utilita’ prevista dalla disciplina urbanistica comunale e della natura conformativa del vincolo.
14. Con il secondo motivo (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – erronea determinazione dell’indennita’ di esproprio – violazione e falsa applicazione della disciplina urbanistica delle aree in relazione all’articolo 29 N.T.A. del PRU del Comune Beregazzo con Figliaro vigente ratione temporis – erronea determinazione del valore venale del bene in rapporto alla sua disciplina urbanistica) si deduce che la corte d’appello, aderendo acriticamente alla ctu, avrebbe tralasciato di esaminare l’incidenza del vincolo di destinazione di asservimento pubblico a favore della collettivita’ da osservarsi da parte del privato mediante stipula di una convenzione con l’ente pubblico.
15. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 32-37, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea determinazione del valore delle aree – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio) si deduce l’omesso esame di fatti decisivi incidenti per il giudizio.
16. Il primo, secondo e terzo motivo in quanto strettamente connessi in relazione alla qualificazione dei terreni espropriati ed alla quantificazione della relativa indennita’ di esproprio, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
16.1. Ai fini della determinazione dell’indennita’ espropriativa, nel sistema introdotto dal Decreto Legge n. 333 del 1992, articolo 5-bis (conv., con modif., dalla L. n. 359 del 1992), devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale quelli in cui l’edificazione, benche’ a tipologia vincolata, sia consentita all’iniziativa privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all’area (Cass. 404/2010; id. 19193/2016).
16.2. Cio’ posto la corte milanese ha precisato che l’articolo 29 delle norme tecniche di attuazione in allora vigenti, per la realizzazione delle attrezzature ricomprese nell’elenco di cui al paragrafo “Destinazioni” ammetteva l’iniziativa privata, regolamentata da apposita convenzione, in tal modo sottraendola all’iniziativa pubblica esclusiva. E su tale rilievo la corte di merito ha fondato la conclusione – conforme al sopra richiamato principio di diritto – secondo cui nel caso di specie il concorso del privato all’iniziativa pubblica conferma, pertanto, la sussistenza del principio dell’edificabilita’ legale superando la contestazione del Comune ricorrente.
16.3. La corte territoriale ha inoltre evidenziato, quanto all’edificabilita’ di fatto delle aree espropriate che, come risulta dai documenti in atti e confermato dal ctu, i terreni in oggetto occupano una posizione centrale e strategica, essendo ubicati lungo un’importante arteria viaria e in corrispondenza dei principali edifici e strutture del paese.
16.4. La corte territoriale ha, pertanto, valutato diversamente da quanto sostenuto dal ctp del Comune le conclusioni del ctu sicche’ non ricorre l’omesso esame di fatti decisivi, ma un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto allegate e riscontrate nel corso dell’istruttoria processuale.
16.5. Inoltre, la corte territoriale condividendo le conclusioni del ctu ha ritenuto non decisivi i fatti dedotti dal Comune ricorrente con la terza censura per denunciare l’asserita erronea determinazione del valore venale del bene. Neanche in tal caso sussiste l’omesso esame di fatto decisivo.
17. Con il quarto motivo (violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, erronea determinazione dell’indennita’ di esproprio per gli immobili per cui e’ causa in relazione all’intervenuta cessazione della materia del contendere con parti espropriate) si deduce che erroneamente la corte di merito ha liquidato l’indennita’ totale anche in favore delle parti convenute (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con le quali era intervenuto l’accordo transattivo in data anteriore alla decisione della opposizione alla stima, circostanza di cui pure aveva dato conto in motivazione dell’ordinanza impugnata (cfr. pag. 6, terzo cpv.).
17.1. La censura e’ fondata e riguarda le persone di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (cfr. pag. 27 del ricorso) con le quali il comune aveva raggiunto un accordo che aveva portato alla cessazione della materia del contendere in relazione alla parte del contenzioso pari ad Euro 291.804,75.
18. Con il quinto motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l’erronea qualificazione della natura del debito – inapplicabilita’ della rivalutazione monetaria in via automatica – non vertendosi in fattispecie di debito di valore con conseguente assoggettamento alla rivalutazione monetaria, trattandosi, diversamente, di debito di valuta.
18.1. Il motivo e’ fondato.
18.2. Costituisce principio consolidato che le obbligazioni di pagare l’indennita’ di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicche’, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennita’ espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima (cfr. Cass. 20178/2017; Cass. 3274/2021).
18.3. Poiche’ nel caso di specie la corte milanese non vi si e’ attenuta, l’ordinanza va cassata anche su questo punto.
19. Con il sesto motivo (violazione dei criteri di cui all’articolo 91 c.p.c., in materia di liquidazione delle spese) si censura la liquidazione delle spese di lite in modo indifferenziato a prescindere dalla posizione sostanziale processuale ed alla concreta attivita’ defensionale svolta dalle parti convenute.
19.1. La censura e’ assorbita dall’accoglimento del quarto e quinto motivo.
20. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al quarto e quinto motivo, assorbito il sesto e l’ordinanza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame anche in relazione alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, respinti il primo, secondo e terzo motivo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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