Corte di Cassazione, civile, Sentenza|11 marzo 2022| n. 7954.
Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell’assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.
Sentenza|11 marzo 2022| n. 7954. Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze maggiori
Data udienza 10 febbraio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2758/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), E (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1389/2016 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 16.6.2016.
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Lorenzo Orilia;
Uditi il Procuratore Generale e i Difensori delle parti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1389/2016 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado (n. 756/2014 del locale Tribunale) che aveva a sua volta disatteso la loro domanda di arretramento di un fabbricato realizzato sul fondo contiguo di proprieta’ della (OMISSIS) srl e posto a distanza inferiore a cinque metri dal confine.
Secondo la Corte territoriale:
– nel caso di specie la distanza da rispettare non era quella di metri cinque prescritta dall’articolo 8.5. delle NTSA del Piano Regolatore Generale di Comune di Venezia, bensi’ quella di tre metri fissata dal successivo articolo 8.6, rientrando gli immobili nella prescrizione della suddetta disposizione (distacco di tre metri dal confine nel caso in cui sul fondo contiguo preesista un edificio realizzato prima del 1997 a distanza inferiore a quella imposta dalle presenti norme, qualora una delle due pareti non sia finestrata e l’edificio da realizzare non superi i dodici metri);
– la norma in esame non richiede che i due edifici si fronteggino per tutta la lunghezza e nessuno dei due edifici e’ dotato di pareti finestrate.
Contro tale pronuncia i (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria e contrastato con controricorso dalla societa’ (OMISSIS).
Con ordinanza interlocutoria emessa nell’adunanza del 14.7.2021 il Collegio ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c..
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 872 e 873 c.c., integrato dagli articoli 8.5. e 8.6 delle NTSA del PRG del Comune di Venezia e dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, rimproverando alla Corte d’Appello di avere malamente interpretato la norma dell’articolo 8.6 delle NTA del Piano Regolatore del Comune di Venezia. Sostengono che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, una corretta interpretazione dell’articolo 8.6 della disposizione locale doveva portare, nel rispetto della disciplina di cu al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, a ritenere che la deroga all’obbligo di osservare il distacco minimo di cinque metri dal confine imposto dal precedente articolo 8.5 opera solo per la porzione di edificio che fronteggia quello preesistente: ragionando diversamente osservano i ricorrenti – la loro facolta’ di futura edificazione verrebbe penalizzata in quanto si vedrebbero costretti, per la presenza del fabbricato dei convenuti posizionato a tre metri dal confine per tutta la sua lunghezza, a dover edificare le loro fabbriche a sette metri per assicurare il distacco tra fabbricati di dieci metri imposto dal Decreto Ministeriale del 1968.
Il motivo e’ infondato.
La questione di diritto che il Collegio e’ chiamato a risolvere (e che ha determinato la trattazione del ricorso in pubblica udienza) riguarda l’interpretazione della disposizione contenuta nell’articolo 8.6 delle NTSA del Piano Regolatore Comunale.
Occorre premettere che gli immobili si trovano nella sottozona B/3 in cui e’ prevista una distanza dal confine “(Dc): 0 o 5 ml” (articolo 8.5 NTSA).
L’articolo 8.6 delle stesse NTSA prevede pero’ che “Nelle sottozone di cui al presente articolo, nel caso di nuova edificazione e/o di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione in ampliamento o sopralzo che avvenga in lotti adiacenti a lotti in cui esista una costruzione realizzata in data antecedente al 1.7.1997 la cui distanza dal confine sia difforme a quella prescritta dalle presenti norme, e’ consentita una Dc di 3 ml. qualora una delle due pareti non sia finestrata fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e il corpo di fabbrica edificando non superi i 12 ml. In tal caso la Dc e’ prevalente sulla Df. E’ altresi’ ammessa una Dc di ml 3 qualora gli interventi anzidetti avvengano su lotti adiacenti a lotti inedificabili ai sensi del presente P.R.G.”.
Nel caso in esame il giudice di merito (cfr. sentenza impugnata pagg. 6 e 7) ha accertato le seguenti circostanze di fatto:
– Il fabbricato dei convenuti ha una lunghezza inferiore a 12 metri ed e’ privo di pareti finestrate;
– sul fondo contiguo degli attori insiste un garage realizzato prima del 1997, anch’esso privo di pareti finestrate e posizionato a meno di cinque metri dal confine;
– sul fondo degli attori insistono altri fabbricati posti a circa mt. 13 dalla proprieta’ dei convenuti.
Cosi’ ricostruito il quadro normativo e la situazione di fatto (peraltro assolutamente pacifica tra le parti, come riconoscono gli stessi ricorrenti a pag. 3 del ricorso), osserva la Corte che l’interpretazione della norma regolamentare fornita dalla Corte territoriale e’ giuridicamente corretta.
Depone in tal senso innanzitutto il tenore letterale della disposizione, che non contiene alcuna limitazione alle sole porzioni di edifici che si fronteggiano.
Inoltre, la stessa previsione regolamentare prevede espressamente che “la Dc e’ prevalente sulla Df” per cui una interpretazione conforme a quella proposta dai ricorrenti finirebbe di fatto per vanificare tale previsione regolamentare.
La tesi degli attori (secondo cui il distacco dai confini previsto dalla norma dell’articolo 8.6 deve intendersi riferita solo alle porzioni che si fronteggiano) non puo’ condividersi.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell’assetto urbanistico, cosi’ che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in se’, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino (Sez. 2 -, Ordinanza n. 22054 del 11/09/2018 Rv. 650320; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629).
Nel caso in esame, si discute proprio di norme che prevedono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine e quindi in applicazione della suddetta regola, di carattere generale, il fatto che i due edifici si debbano necessariamente fronteggiare non e’ un elemento decisivo.
Parimenti non sono rilevanti le considerazioni sulle future ed eventuali modalita’ costruttive da osservare.
A parte il rilievo che, come accertato dai giudici di merito, il fondo degli attori e’ gia’ edificato e la distanza tra costruzioni in relazione ai fabbricati ivi esistenti e’ gia’ rispettata, occorre considerare che gli stessi attori, in epoca anteriore al 1997 realizzarono un garage a meno di cinque metri dal confine, per una loro libera scelta edificatoria, cosi’ imponendo all’epoca al vicino, qualora avesse a sua volta voluto costruire un manufatto di adattarsi alla scelta da loro effettuata quali prevenienti (c.d. principio della prevenzione).
In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile aggravio di spese per i ricorrenti.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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