Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16130.
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell’instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all’esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest’ultimo.
Ordinanza|| n. 16130. Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese
Data udienza 20 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Azione revocatoria – Compensazione delle spese legali – Presupposti ex art. 92 cpc – Violazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3743/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4608/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti.
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese
FATTI DI CAUSA
1. Occorre premettere che le societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (di seguito, per brevita’, “societa’ del gruppo (OMISSIS)”) – tutte e tre in amministrazione straordinaria a far data dal 30 novembre 2004 – avevano esercitato azione di responsabilita’ davanti al Tribunale di Busto Arsizio nei confronti dei loro ex amministratori (OMISSIS) e (OMISSIS), per una serie di atti, omissioni e fatti rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2393 e 2934 c.c..
2. Con atto di citazione notificato il 4 agosto 2009 le societa’ del gruppo (OMISSIS) convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Vicenza i predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ altri soggetti loro aventi causa (tra i quali l’odierno ricorrente (OMISSIS)), al fine di sentire dichiarare la nullita’ e/o simulazione e/o inefficacia ex articolo 2901 c.c. di determinati atti dispositivi, che sarebbero stati posti in essere dai predetti (OMISSIS) e (OMISSIS) al fine di sottrarre i propri beni (nello specifico azioni e/o quote societarie) alla garanzia del credito risarcitorio che esse societa’ avrebbero potuto vantare nei loro confronti.
In particolare, per quanto riguarda l’ (OMISSIS), gli atti dispositivi riguardavano quote del valore nominale di Euro 13.500 della societa’ (OMISSIS) s.r.l, che erano state cedute dal (OMISSIS) in favore per l’appunto dell’ (OMISSIS).
Il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 2188/2016 rigettava la domanda promossa dalle societa’ del gruppo nei confronti dell’ (OMISSIS) (in quanto il c.t.u. aveva indicato che il prezzo della cessione appariva corretto e, d’altronde, non vi erano elementi anche solo per ipotizzare che l’ (OMISSIS) fosse a conoscenza della situazione debitoria del (OMISSIS)) ma compensava tra le parti le spese di lite (in quanto le societa’ del gruppo (OMISSIS) avevano esperito azione revocatoria sulla base di indizi).
3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado (e, in particolare, avverso il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese processuali) proponeva impugnazione l’ (OMISSIS).
Alla causa cosi’ instaurata in appello veniva riunita altra causa, instaurata da altri degli originari convenuti, che chiedevano la riforma della sentenza.
Le cause riunite dapprima venivano interrotte per l’intervenuto fallimento di una delle societa’ convenute, e, poi, venivano tempestivamente riassunte.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 4608/2019, respingeva l’appello dell’ (OMISSIS), sul presupposto che: il dissesto delle societa’ del gruppo (OMISSIS) era conoscibile dai terzi e la cessione, per cui era causa, era avvenuta in un periodo successivo al dissesto. E, sulla base del rigetto dell’appello, condannava l’ (OMISSIS) alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati.
4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso l’ (OMISSIS).
Le societa’ del gruppo (OMISSIS) non hanno svolto difese.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..
Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.
Il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria.
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese
RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha compensato le spese di lite ravvisando illogicamente ed erroneamente la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che giustificavano la compensazione, nel fatto che, quando lo (OMISSIS) gli aveva ceduto le quote, le societa’ del gruppo (OMISSIS) erano gia’ in stato di dissesto e tale condizione era conoscibile dai terzi.
Il motivo e’ fondato.
In punto di fatto, l’azione promossa dalle societa’ del gruppo (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS) e’ stata ritenuta infondata, ragion per cui le suddette societa’ sono risultate soccombenti, mentre l’ (OMISSIS) e’ risultato vittorioso.
In punto di diritto, occorre premettere che la formulazione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2 applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame e’ quella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, secondo la quale il giudice puo’ compensare le spese, in tutto o in parte, se vi e’ soccombenza reciproca o se ricorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione”.
Orbene, la corte territoriale e’ incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui non ha condannato le societa’ del gruppo (OMISSIS) alla rifusione delle spese processuali in favore dell’ (OMISSIS), ma ha compensato le spese processuali tra le parti sulla base della seguente motivazione: “in ogni caso, come indicato dal giudice (di primo grado, ndr), la cessione e’ avvenuta in un periodo successivo al dissesto del gruppo, dissesto che era conoscibile dai terzi; tale conoscibilita’ consente di riconoscere l’esistenza di un indizio di revocatoria, superato, pero’, dalla congruita’ del prezzo, accertata solo in corso di causa; pertanto, correttamente il giudice (di primo grado, ndr) ha compensato le spese di lite, alla luce della normativa vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio”.
Occorre qui ribadire che la compensazione delle spese non e’ mai legittima per il solo fatto che la domanda attorea, prima dell’instaurazione del giudizio, aveva una parvenza di fondatezza. Il nostro ordinamento, all’articolo 96 c.p.c., prevede la possibilita’ di condannare la parte che abbia introdotto una domanda manifestamente infondata al pagamento di una somma di denaro, ma nulla prevede a favore della parte che introduca una domanda non manifestamente infondata nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta.
Diversamente opinando, come questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare in caso analogo (cfr. Cass. n. 9977 del 2019), si finirebbe con attribuire rilevanza, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non all’esito del giudizio, ma alla prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest’ultimo.
Per le ragioni che precedono, nel caso di specie, nel quale il prezzo della cessione era stato ritenuto congruo (e, conseguentemente, la domanda revocatoria nei confronti dell’ (OMISSIS) era stata respinta), la corte territoriale ha erroneamente ravvisato le “gravi ed eccezionali ragioni”, di cui all’articolo 92 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), nel fatto che, all’epoca dell’instaurazione del giudizio di primo grado, sussisteva “un indizio di revocatoria” (e, quindi, in sostanza, in un giudizio pronostico ante-giudizio sulla probabile fondatezza della domanda).
Tanto piu’ che, avuto riguardo ai presupposti richiesti dall’articolo 2901 c.c., per l’accoglimento della revocatoria nei confronti dell’ (OMISSIS) non sarebbe stato comunque sufficiente l’indizio ritenuto dalla corte di merito (e cioe’ che la cessione era avvenuta dopo il dissesto del gruppo, conoscibile dai terzi), ma sarebbe stato necessario dimostrare che l’ (OMISSIS), nel momento in cui acquisto’ le quote, oltre ad essere a conoscenza del dissesto, fosse consapevole che il suo dante causa (OMISSIS) avrebbe potuto essere obbligato nei confronti delle societa’ del gruppo (OMISSIS) (per crediti risarcitori derivanti da fatti illeciti compiuti allorquando era amministratore delle suddette societa’).
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e che le societa’ del gruppo (OMISSIS) vanno condannate alla rifusione delle spese di lite, sostenute dall’ (OMISSIS), in entrambi i gradi di giudizio di merito, oltre che nel presente giudizio di legittimita’. Il tutto con distrazione delle spese a favore dell’avv. antistatario (OMISSIS), che ne ha fatto richiesta.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
-cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito;
-condanna, in via tra loro solidale, le societa’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. – tutte e tre in amministrazione straordinaria – a corrispondere, in favore di (OMISSIS), le spese processuali dallo stesso sostenute, spese che liquida:
quanto al giudizio di primo grado, in Euro 5000 per onorari, oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura di legge;
quanto al giudizio di secondo grado, in Euro 4000 per onorari, sempre oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura di legge;
quanto al presente giudizio di legittimita’, in Euro 2500 per onorari, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;
-distrae le spese, come sopra liquidate, a favore dell’Avv. (OMISSIS), che si e’ dichiarato antistatario.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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