Le garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990

Consiglio di Stato, Sentenza|28 dicembre 2020| n. 8418.

Le garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990 sono poste a tutela di concreti interessi, hanno carattere sostanziale e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali, in contraddizione con i fondamentali canoni di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo; di conseguenza la loro inosservanza non comporta illegittimità dell’atto quando nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla concreta portata del provvedimento finale, il cui contenuto, pure se discrezionale, non avrebbe potuto essere diverso, e il riesercizio del potere non consentirebbe comunque di portare all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato.

Sentenza|28 dicembre 2020| n. 8418

Data udienza 17 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Fonti rinnovabili di energia – Autorizzazioni – Impianto eolico – Giudizio positivo di compatibilità ambientale – Rilascio permesso di costruire – Sostituzione aerogeneratori e ampliamento potenza – Diniego Autorizzazione Unica in variante – Improcedibilità della domanda – Onere allegazione documentale – Preventivo di connessione – Planimetrie – Principio di priorità delle domande

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10683 del 2019, proposto dalle società Sa. Be. Wi. En. s.r.l. e Sa. Be. Wi. Fa. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Gi. Be., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Provincia di Cuneo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Co. e Mi. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, via (…);
nei confronti
Ga. En. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Sa., Al. Sc. e Se. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione I, 7 ottobre 2019, n. 1047.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cuneo e di Ga. En. s.r.l.;
Vista la memoria depositata dalle società appellanti in data 16 novembre 2020;
Viste le memorie depositate dalla Provincia di Cuneo in data 16 novembre e 26 novembre 2020;
Viste le memorie depositate da Ga. En. s.r.l. in data 1° febbraio, 16 novembre e 26 novembre 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza depositata in data 16 dicembre 2020, con la quale Ga. En. s.r.l. ha chiesto il passaggio in decisione dell’appello;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020, svoltasi con collegamento da remoto ex art. 25 del decreto-legge n. 137/2020, il consigliere Giuseppe Castiglia;
Dato atto che per le parti nessuno è comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione del 30 luglio 2003 la Giunta della Provincia di Cuneo ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Sa. Be. Wi. En. s.r.l. (d’ora in poi: SB.) per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica in località (omissis) nel Comune di (omissis), costituito da sette aerogeneratori per una potenza complessiva di 11,55 MW.
2. In data 4 settembre 2003, lo sportello unico per l’edilizia del Comune di (omissis) ha rilasciato alla SB. il permesso di costruire n. 16 per la realizzazione del parco eolico.
3. Iniziati i lavori in data 26 gennaio 2006, questi hanno condotto all’installazione di cinque aerogeneratori, completata il 19 agosto 2008.
4. Nel frattempo la Provincia di Cuneo, con determinazione dirigenziale n. 92 del 31 agosto 2006, ha autorizzato la sostituzione degli aerogeneratori originariamente approvati con altri di maggior potenza unitaria con conseguente ampliamento della potenza complessiva dell’impianto eolico fino a 17,50 MW.
5. In data 14 dicembre 2010 la SB. ha presentato alla Provincia di Cuneo domanda di autorizzazione unica in variante per l’installazione e la rilocalizzazione degli altri due aerogeneratori.
6. All’esito della Conferenza di servizi, con determinazione dirigenziale n. 525 dell’8 febbraio 2012, non impugnata dalla società richiedente, l’autorizzazione unica è stata negata ed è stato espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto presentato, in quanto la realizzazione delle due pale eoliche avrebbe determinato un rilevante impatto ambientale e un serio rischio idrogeologico.
7. In data 12 maggio 2014 la SB. ha presentato una nuova domanda di autorizzazione unica in variante per il riposizionamento dei due aerogeneratori.
8. Con determinazione dirigenziale n. 51382 del 26 maggio 2014, la Provincia di Cuneo ha dichiarato improcedibile la predetta domanda per carenza del contenuto minimo essenziale, in particolare a causa della produzione di un preventivo scaduto per la connessione TI. EN. e per la mancata produzione degli elaborati del gestore della rete e di quelli predisposti dal proponente relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione.
9. In data 6 giugno 2014 la SB. ha chiesto all’Amministrazione il riesame del provvedimento di improcedibilità .
10. Con determinazione n. 61538 del 20 giugno del 2014 il dirigente del Settore gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo ha confermato la propria precedente determinazione.
11. Con ricorso n. r.g. 930/2014 la SB. ha impugnato le determinazioni n. 51382/2014 e n. 61538/2014 come pure la nota di errata corrige n. 66433 del 1° luglio 2014 deducendo i seguenti motivi:
i) mancata comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e mancato ricorso all’istituto generale del soccorso istruttorio di cui all’articolo 6, lettera b), della medesima legge per l’integrazione della documentazione carente;
ii) violazione delle norme in materia di procedibilità dell’istanza in quanto:
ii.a) il preventivo per la connessione accettato in data 30 dicembre 2011 sarebbe ancora valido;
ii.b) il rilascio della documentazione del gestore di rete sarebbe stato richiesto al Ministero dello Sviluppo economico in data antecedente alla proposizione della domanda di autorizzazione unica, per cui la mancata produzione non sarebbe addebitabile alla società ricorrente;
ii.c) la produzione della documentazione relativa agli impianti di utenza per la connessione non sarebbe espressamente prevista a pena di improcedibilità della domanda.
12. Nelle more del giudizio, con nota n. 73417 del 22 luglio 2014 la Provincia di Cuneo ha comunicato alla SB. la sussistenza di una ulteriore causa di improcedibilità della domanda per l’autorizzazione unica all’installazione dei due aerogeneratori residui, determinata dalla circostanza che sul medesimo sito era stata già rilasciata alla Ga. En. s.r.l. (d’ora in poi: GE) – con determinazione dirigenziale n. 1925 del 23 giugno 2014 – l’autorizzazione unica per l’installazione di tre aerogeneratori.
13. Con ricorso n. r.g. 1155/2014, promosso insieme alla società Sa. Be. Wi. Fa. s.r.l. (d’ora in poi: S.) – che nel 2009 aveva avviato l’iter per l’ottenimento della autorizzazione unica per la costruzione di un parco eolico di venti aerogeneratori sui due lati del (omissis), iter arrestatosi con la determinazione dirigenziale negativa n. 2589 del 4 luglio 2012, non impugnata -, la SB. ha impugnato la determinazione n. 1925/2014 e la comunicazione di improcedibilità aggiuntiva n. 73417/2014 per i seguenti motivi:
i) violazione del principio di priorità delle domande in relazione alla data della loro procedibilità ;
ii) illegittimità della procedibilità dell’istanza della Ga. En. s.r.l. per carenza del contenuto minimo del progetto e per l’indebita utilizzazione di dati conoscitivi non propri;
iii) disparità di trattamento e contraddittorietà dell’azione della Provincia rispetto al comportamento tenuto nella valutazione dell’istanza della Sa. Be. Wi. En. s.r.l.
14. Con sentenza 7 ottobre 2019, n. 1047, il TAR per il Piemonte, sez. I:
i) ha riunito i giudizi;
ii) ha respinto il ricorso n. r.g. 930/2014;
iii) in parte ha respinto e in parte ha dichiarato improcedibile il ricorso n. r.g 1155/2014;
iv) ha compensato fra le parti le spese di lite.
15. Nello specifico il Tribunale regionale ha ritenuto che:
i) quanto al ricorso n. r.g. 930/2014, la normativa regolamentare di settore, per controbilanciare le esigenze di semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, imporrebbe in via esclusiva in capo al richiedente, a pena di improcedibilità, un onere minimo di produzione documentale, in concreto non rispettato. Dalla avvenuta scadenza del preventivo di rete e delle accertate carenze documentali seguirebbe anche l’irrilevanza sia dell’omissione del preavviso di rigetto, sia della mancata attivazione del soccorso istruttorio, che non potrebbe operare in violazione della parità di trattamento con gli altri operatori del settore e del rispetto dei tempi del procedimento;
ii) quanto al ricorso n. r.g. 1155/2014, la Provincia di Cuneo avrebbe fatto corretta applicazione del principio di priorità delle domande, in quanto l’effetto di prenotazione della domanda di autorizzazione unica in variante in data 14 dicembre 2010 sarebbe venuto meno con il diniego del 2012, non impugnato e consolidatosi. La reiezione del primo motivo del ricorso produrrebbe la improcedibilità delle successive censure, dall’accoglimento delle quali le ricorrenti non trarrebbero alcun vantaggio, ferma restando peraltro anche la loro infondatezza nel merito.
16. Le società SB. e S. hanno interposto appello avverso la sentenza n. 1049/2019 reiterando criticamente, con la contestata aggiunta di profili nuovi, i motivi di ricorso di primo grado.
i) Sul capo della sentenza con il quale è stato respinto il secondo motivo di impugnazione del ricorso n. r.g. 930/2014.
Violazione degli artt. 13 e 14 dell’allegato A al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 recante le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”; violazione degli artt. 6 e 33 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in data 24 luglio 2008 n. ARG/elt 99/08, recante il “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica” – c.d. TICA.
i.a) Diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione unica il preventivo di connessione non sarebbe già scaduto, perché il termine di 45 giorni posto dall’art. 6, comma 6.2, del TICA, nel testo vigente all’epoca, non avrebbe la funzione di stabilire in linea generale il termine di efficacia del preventivo di connessione emesso dall’E., ma costituirebbe solo il termine entro il quale il richiedente è tenuto ad accettare il preventivo elaborato dal gestore di rete. A norma dell’art. 33 del TICA, una volta accettato il preventivo dal richiedente nel termine previsto, come avvenuto nella specie, la relativa capacità di rete rimarrebbe prenotata per 270 giorni; in difetto di una positiva conclusione dell’iter autorizzatorio entro tale termine, le soluzioni di connessioni indicate nel preventivo avrebbero un valore solo indicativo.
i.b) Sarebbe infondata l’affermazione del primo giudice circa la supporta incompletezza della documentazione prodotta. Le motivazioni sarebbero generiche, non terrebbero conto della documentazione prodotta nel corso del procedimento e non espliciterebbero le ragioni per cui la documentazione allegata all’istanza in data 12 maggio 2014 non costituisse gli “elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione” che l’art. 13, comma 13.1, lett. f), delle Linee guida individua tra la documentazione richiesta ai fini della procedibilità della domanda di autorizzazione unica.
ii) Sul capo della sentenza con il quale è stato respinto il primo motivo di impugnazione del ricorso n. r.g. 930/2014.
Violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Errore nei presupposti di fatto e di diritto.
Erroneamente il TAR avrebbe considerato vincolata la determinazione n. 51382/2014, mentre l’Amministrazione avrebbe esercitato una valutazione tecnico-discrezionale rispetto alla quale il preavviso di rigetto avrebbe consentito una utile interlocuzione.
iii) Sul capo della sentenza con il quale sono stati respinti i primi due motivi di impugnazione del ricorso n. r.g. 1155/2014.
Violazione degli articoli 13 e 14 delle Linee guida; errore nei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta.
Il TAR non si sarebbe avveduto che il complesso delle doglianze rivolte avverso la determinazione n. 73417/2014 sarebbe stato volto a sostenere l’improcedibilità dell’istanza presentata dalla società GE.
Il progetto definitivo – dichiarato procedibile il 14 gennaio 2014 – avrebbe subito rilevanti modifiche dopo la presentazione e comunque non avrebbe avuto il contenuto minimo per essere considerato tale in mancanza dello studio di producibilità basato sui rilievi anemometrici della durata di un anno e di altra documentazione necessaria. Inoltre GE avrebbe indebitamente utilizzato i dati relativi ai progetti delle ricorrenti come pure da questi avrebbe estrapolato i dati relativi ai monitoraggi dell’avifauna e dei chirotteri.
Consentendo, nel corso dell’istruttoria, l’integrazione della documentazione originariamente prodotta e richiesta quale condizione di procedibilità dell’istanza, la Provincia – in identiche situazioni di fatto – avrebbe violato il principio della parità di trattamento degli operatori del settore.
iv) Sul capo della sentenza con il quale sono è stato dichiarato improcedibile il terzo motivo di impugnazione del ricorso n. r.g. 1155/2014.
Eccesso di potere per disparità di trattamento.
L’accoglimento delle censure sopra esposte farebbe meno la ragione della improcedibilità rilevata dal TAR. Sarebbe evidente il diverso trattamento ricevuto dalle società interessate circa la possibilità di integrare la documentazione ritenuta insufficiente.
17. Le società appellanti hanno anche proposto una domanda cautelare motivata sul rilievo che, una volta avviati i lavori per la costruzione del parco eolico della controparte con occupazione delle aree di progetto, la situazione dei luoghi non potrebbe essere ripristinata, mentre la semplice tutela risarcitoria non sarebbe satisfattiva.
18. La società GE e la Provincia di Cuneo si sono costituite in giudizio per resistere all’appello.
19. Con ordinanza 7 febbraio 2020, n. 608, la Sezione ha dato atto della rinunzia alla domanda cautelare e dichiarato estinta la relativa fase processuale.
20. Le parti si sono scambiate numerose memorie, richiamate in epigrafe.
21. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2020, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
22. In via preliminare il Collegio osserva che:
i) l’appello non riproduce la censura di mancata attivazione del soccorso istruttorio (seconda parte del primo motivo del ricorso n. r.g. 930/2014).
Questa sarebbe comunque infondata, in quanto la necessaria applicazione del principio di auto responsabilità, che – alla luce dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (sentenze 25 febbraio 2014, n. 9; 17 ottobre 2017, n. 8; 30 agosto 2018, n. 12) – impone al privato di agire correttamente nei rapporti con la PA e di sopportare le conseguenze delle sue mancanze, impedisce che il soccorso possa essere utilmente invocato;
ii) è possibile prescindere dalle eccezioni di inammissibilità totale o parziale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (per l’omessa notificazione del ricorso a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi che avevano espresso pareri contrastanti con gli interessi legittimi delle appellanti e dunque quanto meno all’ARPA, alla Regione Piemonte e al Comune di (omissis)) e dell’appello, mosse dalla parti intimate, perché il gravame, nel merito, non può essere accolto.
23. Il primo e secondo motivo dell’appello (da pagina 4 a pagina 9 del ricorso) – corrispondenti al secondo motivo del ricorso di primo grado n. r.g. 930/2014 – contestano le determinazioni dirigenziali n. 51382/2014 e n. 61538/2014, con le quali la Provincia di Cuneo ha dichiarato e poi confermato la improcedibilità della domanda di autorizzazione unica in variante per due distinte e concorrenti ragioni, e cioè per la mancata allegazione di un preventivo di connessione in corso di validità e della documentazione necessaria.
23.1. Come già detto:
i) diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione unica il preventivo di connessione non sarebbe già scaduto, perché il termine di 45 giorni posto dall’art. 6, comma 6.2, del TICA, nel testo vigente all’epoca, non avrebbe la funzione di stabilire in linea generale il termine di efficacia del preventivo di connessione emesso dall’E., ma costituirebbe solo il termine entro il quale il richiedente è tenuto ad accettare il preventivo elaborato dal gestore di rete. A norma dell’art. 33 del TICA, una volta accettato il preventivo dal richiedente nel termine previsto, come avvenuto nella specie, la relativa capacità di rete rimarrebbe prenotata per 270 giorni; in difetto di una positiva conclusione dell’iter autorizzatorio entro tale termine, le soluzioni di connessioni indicate nel preventivo avrebbero un valore solo indicativo;
ii) sarebbe infondata l’affermazione del primo giudice circa la supposta incompletezza della documentazione prodotta. Le motivazioni sarebbero generiche, non terrebbero conto della documentazione prodotta nel corso del procedimento e non espliciterebbero le ragioni per cui la documentazione prodotta dalla SB. con l’istanza in data 12 maggio 2014 non costituisse gli “elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione” che l’art. 13, comma 13.1, lett. f), delle Linee guida individua tra la documentazione richiesta ai fini della procedibilità della domanda di autorizzazione unica.
23.2. Sotto entrambi i profili ora detti, il motivo è infondato.
24. Quanto al preventivo di connessione, risulta dagli atti che SB. ha allegato alla propria istanza un preventivo EN. del 15 novembre 2011, accettato in data 3 gennaio 2012, predisposto in funzione dell’aumento di potenza richiesto per il completamento dell’impianto eolico già autorizzato nell’ambito di un diverso procedimento autorizzatorio conclusosi negativamente con determinazione n. 525/2012.
24.1. A questo proposito, l’appello osserva puntualmente – ed è in ciò da seguire – che non è pertinente il richiamo, fatto dal TAR, all’art. 6, comma 6.2 delle TICA (nel testo vigente all’epoca; ora art. 7, comma 7.2). Questo riguarda altra fattispecie, in quanto prescrive che il preventivo per la connessione debba avere validità pari a 45 giorni lavorativi e debba essere accettato dal richiedente.
24.1.1. Tuttavia, la determinazione adottata all’esito della richiesta di riesame è corretta nel fare riferimento all’art. 9, comma 9.11, del TICA, il quale stabilisce la decadenza del preventivo accettato nel caso di esito negativo del procedimento di autorizzazione unica.
24.1.2. La decadenza decorre dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente (che qui non risulta avvenuta) o dalla data in cui il gestore di rete riceve comunicazione dell’esito negativo da parte dell’ente autorizzante (qui con nota della Provincia n. 13951 del 13 febbraio 2012).
24.1.3. Nella memoria del 16 novembre scorso le società appellanti, argomentando anche dall’art. 40, comma 40.11, del TICA, sostengono che la decadenza del preventivo presupporrebbe l’attivazione di un apposito procedimento da parte del gestore di rete, unico soggetto legittimato a dichiarare la decadenza del preventivo regolarmente accettato, e la restituzione al proponente – nella specie mai avvenuta – del corrispettivo già versato. La decadenza non sarebbe implicita e non potrebbe essere dichiarata da un soggetto non competente (la Provincia) nell’ambito di un esame meramente documentale, volto a verificare la semplice completezza formale della domanda presentata. Non soddisfatte queste condizioni, il preventivo allegato sarebbe stato tuttora valido ed efficace.
24.1.4. Il rilievo è suggestivo, ma non coglie nel segno.
24.1.5. La funzione della decadenza è quella di liberare la capacità di rete prenotata dal preventivo, in coerenza con l’interesse pubblico a non mantenere inutilizzate risorse per definizione scarse e a non frapporre inutili ostacoli allo svolgimento della iniziativa economica privata.
24.1.6. Da questa incontestabile premessa discende che:
i) la decadenza della pratica di connessione è un effetto che opera di diritto all’esito negativo dell’iter autorizzatorio;
ii) questo effetto ex lege non può essere rimesso alle mutevoli circostanze del caso e non può essere impedito o procrastinato sine die dalla mancata o dalla tardiva adozione da parte del gestore di rete di un provvedimento espresso;
iii) l’accertamento del gestore di rete è privo di qualunque discrezionalità ed ha valore solo dichiarativo;
iv) al piano dell’efficacia della decadenza resta logicamente estraneo il punto della mancata restituzione del corrispettivo da parte di EN. Di..
24.1.7. Per stretta analogia – in un ambito che, sul piano strutturale, ha evidenti punti di contatto con quello di cui qui si discute – giova richiamare l’indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. I, parere n. 1932/2020 del 24 novembre 2020; sez. IV, 10 luglio 2017, n. 3371; sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 974), secondo il quale l’effetto decadenziale del permesso di costruire si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio o della mancata conclusione dei lavori entro i termini fissati dalla legge, giacché “la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1747; Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2013, n. 1870). Pertanto, l’eventuale pronuncia di decadenza del permesso di costruire ha carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dalla norma stessa (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga) e ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione. Decadenza che opera di diritto, per la quale non è quindi richiesta l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2013, n. 1870).
24.1.8. Fatte le differenze del caso, analoghi criteri devono ritenersi governare il tema della decadenza del preventivo di rete nel caso di esito negativo del procedimento autorizzatorio.
24.1.9. Quanto all’efficacia del preventivo, resta solo da aggiungere che è estraneo alla fattispecie l’art. 33 del TICA, richiamato dall’appello, che riguarda un procedimento ancora in corso e non ha nulla a che vedere con un procedimento ormai esaurito.
24.2. Il primo motivo dell’appello è parimenti infondato nel suo secondo profilo.
24.2.1. Le società appellanti sostengono che dalla documentazione versata in atti risulterebbe che in sede di istruttoria SB. avrebbe presentato le planimetrie dell’area interessata dagli interventi e del tracciato dell’elettrodotto. Tale documentazione sarebbe quella necessaria e sufficiente per ottenere l’autorizzazione unica richiesta.
24.2.2. A tal fine, l’appello fa rinvio al doc. 14 del fascicolo di primo grado relativo al giudizio n. r.g. 930/2014.
24.2.3. Senonché tale documento è costituito sola dalla nota di trasmissione delle planimetrie ai gestori telefonici presenti nell’area, nonché, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico, per ottenerne il nulla osta,
24.2.4. In disparte il punto, controverso fra le parti, se le planimetrie esauriscano la documentazione prevista dell’art. 13, comma 13.1., lett. f), delle Linee guida, il documento prodotto è insufficiente perché :
– mancano le planimetrie;
– manca il supporto informatico su cui le planimetrie sarebbero state versate;
– di conseguenze esse non sono valutabili, mentre non è decisiva la circostanza che i gestori telefonici avrebbero rilasciato i nulla-osta di competenza;
– la nota non è indirizzata alla Provincia, cosicché non appare costituire un allegato all’istanza;
– risulta comunque mancante il nulla-osta ministeriale previsto dall’art. 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
– come rileva la determinazione n. 61538/2014, il nulla osta non può essere surrogato dalla segnalazione della necessità di convocare il Ministero.
24.3. In definitiva, il primo motivo dell’appello è infondato nel suo complesso, in quanto dalla documentazione allegata al procedimento ammnistrativo (unica utilmente valutabile in sede contenziosa) emergono le oggettive carenze della proposta progettuale di SB..
25. Il terzo motivo dell’appello (da pagina 9 a pagina 10 del ricorso) – corrispondente al primo motivo del ricorso di primo grado n. r.g. 930/2014 – rinnova la censura di mancata comunicazione del preavviso di rigetto, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 10-bis della legge n. 241/2010.
25.1. Anche questo motivo non può essere accolto.
25.2. Per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le garanzie procedimentali (a partire da quelle degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990) sono poste a tutela di concreti interessi, hanno carattere sostanziale e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali, in contraddizione con i fondamentali canoni di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo.
25.3. Di conseguenza – anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, nel testo all’epoca vigente, dunque prima della modifica introdotta dal decreto-legge n. 76/2020 – la loro inosservanza non comporta illegittimità dell’atto quando nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla concreta portata del provvedimento finale, il cui contenuto, pure se discrezionale, non avrebbe potuto essere diverso, e il riesercizio del potere non consentirebbe comunque di portare all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato (da ultimo, anche per riferimenti ulteriori, Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2020, n. 7043; sez. II, 9 giugno 2020, n. 3675; sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1144; sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081; sez. IV, 28 marzo 2019, n. 2052; sez. IV, 3 dicembre 2018, n. 6824; sez. V, 9 maggio 2017, n. 2117).
25.4. Nel caso di specie, la mancanza di un preventivo (in corso di efficacia e di validità ) e della documentazione prescritta, rendevano vincolata la declaratoria di improcedibilità di cui la società istante si duole.
25.5. Per altro verso, la censura è essenzialmente formale. Ricevuta la prima determinazione negativa SB. ha potuto interloquire con l’Amministrazione esponendo le proprie ragioni ma senza riuscire a ottenere, per questa via, un provvedimento di segno diverso.
25.6. In sintesi, i motivi inerenti all’originario ricorso n. r.g. 930/2014, riproposti in questa sede, sono infondati e vanno perciò respinti.
26. Tanto premesso, il quarto motivo dell’appello (da pagina 11 a pagina 16 del ricorso), è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e comunque infondato nel merito.
26.1. Il mezzo di gravame:
a) contesta il presupposto sulla base del quale la Provincia ha adottato la comunicazione di improcedibilità aggiuntiva n. 73417/2014, e cioè l’avvenuto rilascio in favore di GE dell’autorizzazione unica per l’installazione di tre aerogeneratori, due dei quali posizionati nello stesso sito di destinazione dei rimanenti aerogeneratori di SB.. Dovendosi applicare il criterio cronologico della priorità delle domande, ne discenderebbe una ragione ulteriore di improcedibilità dell’istanza dell’appellante;
b) reitera le doglianze avverso il rilascio della autorizzazione unica in favore della società GE.
26.1.1. Senonché, una volte respinte le censure mosse avverso le precedenti declaratorie di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione unica, SB. non potrebbe mai conseguire il bene della vita cui aspira versando in una situazione di carenza di interesse rispetto alla contestazione del rilascio della autorizzazione in favore della società GE.
26.1.2. Le determinazioni impugnate sono adeguatamente sorrette dalle motivazioni ivi esposte e ritenute legittime in questa sede. Queste resisterebbero anche all’eventuale accoglimento delle censure attinenti alla nota n. 73417/2014, di cui ora si discorre.
26.2. In ogni caso il quarto motivo dell’appello è anche infondato nel merito.
26.2.1. Esso censura la dichiarazione di procedibilità della domanda di GE, resa il 14 gennaio 2014, sostenendo che il TAR si sarebbe limitato ad apodittiche enunciazioni di principio senza scendere nel merito della questione.
26.2.2. Sostengono le appellanti che, al contrario:
i) nel corso del procedimento, l’iniziativa di GE avrebbe subito rilevanti modifiche (elencate alle pagg. 13 e 14 dell’atto di appello ed essenzialmente: eliminazione di un aerogeneratore, introduzione di modelli con caratteristiche dimensionali diverse spostamento di due dei quattro aerogeneratori di progetto e delle relative opere di connessione, oltre alle variazioni consequenziali), cosicché il progetto sulla base del quale l’istanza di autorizzazione unica è stata dichiarata procedibile in data 14 gennaio 2014 non avrebbe potuto considerarsi definitivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 13.1, lett. a), e 14, comma 14.2, delle Linee guida;
ii) lo stesso progetto non avrebbe avuto il contenuto minimo per essere dichiarato tale (per la mancanza degli elementi indicati alle pagg. 15 e 16 dell’atto di appello).
26.2.3. Per tali ragioni l’Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare integralmente il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica e non invece consentire, in violazione del principio della parità di trattamento degli operatori del settore, l’integrazione della documentazione originariamente prodotta.
26.2.4. Quanto al primo profilo, coglie nel segno la difesa di GE secondo cui la censura confonde due diversi piani, attinenti l’uno al contenuto minimo del progetto da autorizzare, l’altro alle modifiche che la Conferenza di servizi può legittimamente imporre in sede procedimentale a norma dell’art. 14, comma 14.11, delle Linee guida. Modifiche che – come si legge nelle difese delle parti intimate, non contestate sul punto – appaiono in riduzione della iniziativa originaria o comunque determinate da ragioni di compatibilità ambientale.
26.2.5. Il fatto, valorizzato dalle appellanti nella memoria del 16 novembre 2020, che il comma 14.11 rinvii al comma 3 e non al comma 3-bis dell’art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo vigente all’epoca) non consente di trarne la conseguenza che l’intervenuta modifica progettuale comporti il riavvio di tutto il procedimento. Lo stesso comma 3 dell’art. 26 prevede la possibilità di modificare gli elaborati e, in caso di modifiche ritenute sostanziali e rilevanti, il successivo comma 3-bis, in omaggio al principio di non aggravamento del procedimento, si limita a porre l’obbligo – in concreto assolto – di dare notizia dell’avvenuta modifica progettuale mediante pubblicazione sulla stampa e deposito presso il Comune e a Provincia.
26.2.6. Quanto al secondo profilo, l’utilizzazione da parte di GE di rilievi fatti eseguire da SB. è punto che attiene ai rapporti fra le parti private e non può essere contestato dall’Amministrazione, cui spetta solo accertare la completezza dell’istruttoria. E a questo riguardo non è possibile sindacare nel merito la valutazione svolta al riguardo dalla Conferenza di servizi, che, per quanto appare dagli atti, non risulta incorrere in quei vizi di palese irragionevolezza o di travisamento dei fatti che soli ne consentirebbero il sindacato da parte del giudice amministrativo.
26.3. In conclusione, il quarto motivo dell’appello va respinto.
27. Il quinto e ultimo mezzo di gravame (da pagina 16 a pagina 17 del ricorso) – con cui si lamenta eccesso di potere per disparità di trattamento in danno di SB. in ordine alla interpretazione e applicazione delle norme in tema di improcedibilità della domanda, oltre a essere del tutto generico – non è parimenti sorretto dall’interesse ad agire e risulta dunque improcedibile.
28. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.
29. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo in una misura che comprende la somma liquidata equitativamente a norma dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna le società appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nell’importo di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre gli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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