Le controversie in materia di mobilità

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 9 ottobre 2020, n. 6022.

Le controversie in materia di mobilità sono devolute alla giurisdizione ordinaria, in quanto si tratta di una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti.

Sentenza 9 ottobre 2020, n. 6022

Data udienza 8 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Giurisdizione – Pubblico impiego – Scuola – Mobilità – Accantonamento posti nuove assunzioni e mobilità – Controversia – Oggetto della controversia e atti impugnati – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6603 del 2020, proposto da
AD.AL., ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Mi. Ur., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8536 del 2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Mi. Ur. e Pa. De Nu. dell’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:
– come correttamente statuito dal giudice di prime cure, la presente controversia ? avente ad oggetto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. AOOUFGAB 0000182 del 23.3.2020, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/2021, nella parte in cui risulta illegittimamente accantonato in favore delle nuove assunzioni un numero di posti pari al 50% delle disponibilità e lasciato alla mobilità il restante 50% (di cui 30% alla mobilità territoriale interprovinciale e 20% alla mobilità professionale), lamentando la violazione dell’art. 470 del d.lgs. n. 297 del 1994 e dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 ? non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo;
– vale la pena ricordare le seguenti statuizioni della Corte regolatrice della giurisdizione:
i) in tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi compresa la sua cessazione, mentre al giudice amministrativo sono devolute soltanto quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria;
ii) il titolare di una posizione giuridica devoluta alla cognizione della giurisdizione ordinaria non può scegliere di rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto lesivo, poiché il sopra citato art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 non prevede un regime di “doppia tutela giurisdizionale”;
iii) in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni in materia di lavoro pubblico alle dipendenze delle Amministrazioni, i rimedi di tutela sono quelli attribuiti al giudice ordinario (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 giugno 2006, n. 13169);
iv) il richiamato art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all’art. 97 della Costituzione, nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (Sezioni Unite n. 8522 del 2012), rimanendovi invece comprese le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (Sezioni Unite n. 9164 del 2006);
v) le controversie in materia di mobilità sono devolute alla giurisdizione ordinaria, in quanto si tratta di una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti (Sezioni Unite, n. 5077 del 2015);
vi) sono invece devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio del potere loro conferito dell’art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell’organizzazione degli uffici ? nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono ? caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest’ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati “iure privatorum” (Sezioni Unite n. 8363 del 2007);
vii) nell’emanazione di tali atti organizzativi, la pubblica amministrazione datrice di lavoro esercita un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
– tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro organizzazione;
– nella menzionata ordinanza ministeriale è specificato che le norme in essa contenute sono rivolte a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo nazionale concernente la mobilità del personale, avendo la dichiarata finalità di precisare termini e modalità di presentazione delle domande, atti e documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, gli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;
– la disposizione di cui gli appellanti si dolgono ? quella per cui la mobilità del personale docente debba avvenire solo sul 50% dei posti disponibili, anziché sul 100% dei posti ? è stata fissata dalla contrattazione collettiva (segnatamente, dal contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019);
– non rileva, evidentemente, che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, siccome l’individuazione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, il quale è da identificare, in base al criterio del petitum sostanziale, all’esito dell’indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Sezioni Unite n. 8821 del 2018, su di una fattispecie analoga a quella oggi in discussione e richiamata anche dal giudice di prime cure);
– l’appello in epigrafe deve quindi essere respinto, in quanto la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di cui all’art. 11, comma, c.p.a.;
– quanto alla liquidazione delle spese di lite, è opportuno provvedere alla compensazione integrale tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6603 del 2020, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *