Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 1 settembre 2020, n. 18167.
Le cd. carte di libera circolazione (C.L.C.), previste in favore del personale delle Ferrovie dello Stato dalla contrattazione collettiva, non hanno natura retributiva, poiché costituiscono agevolazioni ancorate al mero “status” di dipendente (o ex dipendente pensionato), del tutto svincolate dalla natura e dalle modalità di esecuzione della controprestazione lavorativa, tant’è che, se non utilizzate, non sono suscettibili di essere tramutate in un controvalore economico.
Sentenza 1 settembre 2020, n. 18167
Data udienza 22 gennaio 2020
Tag/parola chiave: Ferrovie dello Stato – Dipendenti – Mobilità ad altra Amministrazione dello Stato – Non computabilità nel trattamento economico del controvalore delle carte di circolazione – Natura non retributiva – Non inclusione nelle differenze retributive spettanti per effetto della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di accertata interposizione fittizia – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17940-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1694/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/01/2017 R.G.N. 870/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del terzo e del quarto motivo, inammissibilita’ o rigetto nel resto;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva respinto l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. avverso il decreto con il quale (OMISSIS) aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 44.357,79 in base alla sentenza dello stesso Tribunale, confermata dalla Corte di appello, che accertata tra le parti una intermediazione fittizia di manodopera, aveva condannato la societa’ al pagamento delle differenze retributive maturate dal maggio 1998 al luglio 2002.
2. Per quanto qui interessa, con riguardo alla computabilita’ a fini retributivi delle c.d. carte di libera circolazione (C.L.C.) ed alle modalita’ di calcolo delle relative voci, il giudice di secondo grado ha ritenuto che la societa’ nel proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo aveva contestato l’an della computabilita’ della voce e non anche il quantum.
3. Conseguentemente ha ritenuto inammissibile in appello le censure attinenti alla quantificazione formulate solo in quel grado di giudizio, tenuto conto del fatto che su di esse aveva statuito la sentenza sulla base della quale il decreto ingiuntivo era stato emesso.
4. Ha quindi rammentato che anche le mere liberalita’ hanno nel rapporto di lavoro la loro causa tipica e normale e fanno percio’ parte della retribuzione evidenziando che le carte di libera circolazione sono connaturate al rapporto di lavoro come forma di compartecipazione all’utile aziendale e, percio’, sono computabili ai fini della determinazione delle differenze retributive.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a. affidato a cinque motivi ai quali ha resistito con controricorso (OMISSIS). Originariamente fissata la decisione in camera di consiglio la causa, in vista della quale la societa’ ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c., la causa e’ stata poi rinviata a nuovo ruolo e fissata per la decisione all’odierna pubblica udienza insieme ad altre controversie di analogo contenuto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 1955, n. 1108, articoli 1 e 7 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 10, comma 15 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ad avviso della societa’ ricorrente erroneamente la Corte di appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore all’inclusione del controvalore della Carta di libera circolazione tra le voci retributive da prendere in considerazione nel calcolo delle differenze spettanti al lavoratore in attuazione della sentenza passata in giudicato che aveva accertato l’interposizione fittizia, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ab origine con la societa’ (OMISSIS), oggi (OMISSIS), ed aveva condannato la societa’ ad erogare al lavoratore le differenze retributive a lui spettanti. La societa’ ricorrente – ricostruita la disciplina delle Carte di libera circolazione, originariamente rientranti tra le concessioni di viaggio previste dalla L. 21 novembre 1955, n. 1108 e, successivamente alla privatizzazione delle (OMISSIS), disciplinate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, ed in particolare dall’Accordo di confluenza del 16 aprile 2003 e del 25 novembre 2003 – osserva che nel periodo oggetto della domanda proposta in giudizio le disposizioni collettive invocate, intervenute successivamente, non erano ancora vigenti.
7. Con il secondo motivo la societa’ ricorrente deduce che, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e con violazione dell’articolo 115 c.p.c., la sentenza ha posto a fondamento della sua decisione prove insussistenti atteso che prima dell’accordo di confluenza del 2003 non vi era alcun accordo che prevedesse il riconoscimento delle carte di libera circolazione.
8. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza per avere, in violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 416 e 437 c.p.c. ed in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, erroneamente ritenuto che la contestazione contenuta nell’atto di appello della quantificazione, avallata dalla sentenza di primo grado, del controvalore delle C.L.C. fosse inammissibile perche’ non era stata tempestivamente sollevata sin dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo. Sostiene la societa’ che nel contestare il parametro utilizzato per la quantificazione del valore da attribuire alle C.L.C., non previsto in alcuna norma di legge o di contratto, si era posta in discussione l’esistenza stessa del diritto, non tanto la correttezza dei conteggi sviluppati del ricorso per decreto ingiuntivo, e la censura doveva essere considerata ammissibile trattandosi di argomentazione che sollecitava la verifica dell’esistenza di un elemento costitutivo del diritto reclamato in giudizio. Rileva inoltre che, contrariamente a quanto affermato, i conteggi erano stati contestati nel ricorso in opposizione ponendosi in rilievo proprio che in mancanza di una fonte legale o contrattuale di riferimento il calcolo era stato affidato ad un criterio empirico individuato dal lavoratore e se ne era sollecitata comunque una verifica anche per il tramite di una consulenza contabile; dunque il consulente che li aveva calcolati aveva utilizzato un criterio empiricamente da lui individuato, ritenuto arbitrario del quale si era chiesta una verifica anche a mezzo di ctu di tal che non si poteva dubitare dell’avvenuta tempestiva contestazione atteso che si era escluso il riferimento al c.c.n.l., si era denunciato che la quantificazione era il risultato di una interpretazione soggettiva da parte del consulente del ricorrente, ed i conteggi erano il frutto di una arbitraria integrazione del c.c.n.l..
9. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso denunciano entrambi l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli articoli 2094, 2099 c.c. e dell’articolo 36 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3..
9.1. Con riferimento alla individuazione del controvalore economico della Carta deduce che erroneamente la Corte territoriale aveva confermato la correttezza del parametro, utilizzato dal primo giudice, del valore di acquisto dall’esterno della carta di libera circolazione nominativa. Osserva la ricorrente che le due carte devono essere tenute distinte essendone diversa la causa e la stessa utilita’ economica. A conferma del suo assunto rammenta che il prezzo di acquisto della carta da parte di terzi (nel 1998 pari a Lire 12.000.000) era di poco inferiore allo stipendio annuo di un dipendente con la qualifica del ricorrente nello stesso periodo (E 12.264.311) con la conseguenza, irragionevole, che per effetto del computo del beneficio tra le differenze retributive il lavoratore avrebbe nella sostanza raddoppiato la sua retribuzione. Sottolinea che quando sono stati introdotti criteri di quantificazione delle C.L.C. (con la legge finanziaria relativa all’anno 2003 e con il Decreto Ministeriale 12 novembre 2009) gli importi fissati per un valore virtuale erano del tutto differenti (Euro 130,00 ed Euro 135,00 annui).
9.2. Inoltre ritiene la societa’ ricorrente che abbia errato il giudice di appello nel far rientrare le carte di libera circolazione (c.l.c.) tra le componenti della retribuzione, trascurando di verificarne la corrispettivita’ e l’obbligatorieta’, caratteristiche queste necessarie per ricondurre l’attribuzione nell’ambito della retribuzione quale disciplinata dagli articoli 2094 e 2099 c.c.. Sostiene infatti che la natura di mera liberalita’ dell’erogazione sarebbe confermata dalla circostanza che si tratta di compenso aggiuntivo che ha causa e natura diversa da quella del contratto di scambio e non e’ soggetta alla disciplina della retribuzione al cui versamento si obbliga il datore di lavoro ex contractu. Evidenzia che la circostanza che il lavoratore non possa ottenere il rimborso di biglietti non utilizzati ne’ possa scegliere se usufruire della Carta o chiederne il controvalore economico ne confermerebbe la natura di mero vantaggio attribuito al lavoratore privo delle caratteristiche di una componente della retribuzione.
10. il ricorso deve essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
10.1. Va rammentato che le Carte di libera circolazione – originariamente rientranti tra le concessioni di viaggio disciplinate L. 21 novembre 1955, n. 1108, articoli 1 e 7 (provvedimento definitivamente abrogato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) – vennero abolite con la L. 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 10, comma 15 successivamente alla privatizzazione del servizio di trasporto ferroviario. La disposizione ricordata ha infatti disposto che, a decorrere dal 15 gennaio 1986, tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l’Ente (OMISSIS) ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide.
10.2. Per effetto della privatizzazione del servizio ferroviario con la L. 17 maggio 1985, n. 210, infatti, all’allora costituito Ente (OMISSIS) fu richiesto di provvedere alle sue finalita’ “con criteri di economicita’ e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria” (v. articolo 2 legge cit.) e di gestire il rapporto con il personale dipendente con criteri privatistici “su base contrattuale collettiva ed individuale” (v. articolo 21 legge cit.). Conseguentemente, nell’ambito di un generale quadro di delegificazione, ai sensi dell’articolo 14 citata legge, la regolamentazione del rapporto di lavoro, con le modalita’ previste dall’articolo 21, commi 2 e ss., e’ stata integralmente rimessa alla contrattazione collettiva. L’assetto giuridico disegnato dalla L. n. 210 del 1985 era incompatibile con le disposizioni della L. n. 1108 del 1955 che poneva a carico dell’Azienda delle (OMISSIS) oneri di concessione che, nel nuovo regime risultavano incompatibili con una gestione “economica” del servizio. Di qui l’abolizione delle concessioni di viaggio come previsto nella ricordata L. n. 41 del 1986.
10.3. Come si e’ ricordato la L. n. 210 del 1985, articolo 21 nel demandare alla contrattazione collettiva ed individuale la disciplina del rapporto si e’ limitato a mantenere fermo, nelle more della definizione della disciplina generale del trattamento previdenziale ed assistenziale, quello gia’ vigente di cui ha trasferito il carico finanziario dall’ente.
10.4. Il diritto al beneficio gia’ in godimento e’ stato progressivamente ristretto tanto che con Decreto Ministeriale 15 aprile 1987 e’ stata disposta, a partire dal 1 gennaio 1988, la soppressione dell’obbligo di rilascio delle concessioni di viaggio al personale delle (OMISSIS) transitato all’amministrazione dello Stato e solo per il personale che abbia maturato il diritto a pensione al momento del passaggio, si e’ previsto che debba essere praticato il trattamento relativo a tali concessioni riconosciuto al personale rimasto in servizio presso l’Ente, ovvero al personale a riposo della soppressa Azienda autonoma.
10.5. Successivamente, nell’ambito della effettiva delegificazione della materia, l’articolo 69 del c.c.n.l. 1990/1992 ha previsto una nuova disciplina, di carattere esclusivamente pattizio, da attuare entro il 31 dicembre 1990 in base ad accordi fra le parti collettive.
3.7. A questa disciplina deve ascriversi l’accordo sindacale 15 maggio 1991 con cui si e’ convenuto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, di rilasciare ai dipendenti in servizio e a riposo una carta di libera circolazione valida per un numero illimitato di viaggi “finche’ permane titolo a godere del beneficio in base alla normativa vigente”.
10.6. Solo con il contratto aziendale del Gruppo (OMISSIS), Accordo di confluenza al c.c.n.l. delle attivita’ ferroviarie, del 16 aprile 2003 le c.d. carte di libera circolazione (C.L.C.) hanno trovato una disciplina compiuta e se ne e’ previsto il rilascio al personale in servizio ed agli ex dipendenti a riposo delle Societa’ firmatarie dell’accordo, nel ricorso di una serie di condizioni, per consentire loro l’accesso per un numero illimitato di viaggi sui treni delle Societa’ del Gruppo e per l’intera rete ferroviaria.
10.7. Tanto premesso va qui ricordato che questa Corte si e’ occupata della computabilita’ nel trattamento economico del controvalore delle carte di circolazione nel caso di mobilita’ del personale dell’ex azienda (OMISSIS) ad altra amministrazione dello Stato e lo ha escluso sul rilievo che, a prescindere dalla natura retributiva o meno del beneficio nell’ambito del rapporto con le (OMISSIS), si trattava di un vantaggio economico connesso alle particolari caratteristiche e modalita’ della prestazione svolta presso l’ente di provenienza, la cui conservazione, a carico delle (OMISSIS) (ora societa’ per azioni), restava limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla L. n. 210 del 1985 (articolo 69 c.c.n.l. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991) ai dipendenti che, al momento del trasferimento, avevano maturato il diritto a pensione (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 21/06/2010 n. 14898).
10.8. Orbene nel caso in esame viene in rilievo proprio la natura da attribuire all’agevolazione concessa dalla societa’ ai suoi dipendenti, in servizio o in pensione. Occorre verificare in particolare se si tratta di una erogazione di carattere retributivo che pertanto rientra tra i compensi spettanti al lavoratore per effetto della fittizia ricostituzione del rapporto in esito al giudizio che ne ha accertato la natura subordinata condannando la societa’ al pagamento delle differenze retributive maturate e non prescritte ovvero se sia classificabile come mera liberalita’ non computabile.
10.9. Il criterio seguito da questa Corte nell’individuare la natura retributiva di un benefit e’ stato individuato nella riferibilita’ dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicche’ la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. 24/06/2009 n. 14835, 03/11/2000 n. 14388, 30/07/1993 n. 8512 e 05/07/1991 n. 7646). Ove per contro il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorche’ ad esempio si riferisce a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385 del 2009 cit.).
10.10. Le utilita’ offerte al lavoratore da ricondurre alla nozione di retribuzione sono quelle che risultano intimamente connesse al sinallagma genetico e funzionale del rapporto di lavoro di cui costituiscono un corrispettivo. Il criterio per ritenere retributiva una erogazione e’ dato pertanto dal rapporto sinallagmatico prestazione/contro-prestazione propria del rapporto di lavoro.
10.11. Non soccorre in tal senso la nozione onnicomprensiva della retribuzione richiamata dagli articoli 2120 e 2121 c.c., quest’ultimo quale criterio di computo dell’indennita’ di mancato preavviso prevista dall’articolo 2118 c.c., richiamati dalla Corte di appello per avvalorare la computabilita’ del controvalore delle C.L.C. peraltro calcolata con un parametro esterno al rapporto di lavoro stesso.
10.12. Per il trattamento di fine rapporto e per il preavviso infatti il riferimento e’ comunque al computo di compensi che possono essere qualificati come retributivi. Ma l’agevolazione di libera circolazione riconosciuta e’ ancorata allo status di dipendente, o ex dipendente pensionato ed e’ del tutto svincolata dalla natura e dalle modalita’ della controprestazione lavorativa. Si tratta di agevolazione che, se rimasta inutilizzata, non e’ suscettibile, alla scadenza, di essere tramutata in un controvalore economico ne’ tanto meno e’ possibile richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro.
10.13. Tali caratteristiche, complessivamente valutate non consentono percio’ di far rientrare le C.L.C. tra le componenti della retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle differenze retributive spettanti per effetto della costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di accertata interposizione fittizia ai sensi della L. n. 1369 del 1960 che possono riguardare soli i corrispettivi, pur nel senso ampio sopra richiamato della prestazione resa in favore di un datore di lavoro che ex post e’ stato accertato essere tale.
11. All’accoglimento delle censure che investono la computabilita’ stessa delle C.L.C. nell’ambito della retribuzione consegue il venir meno della necessita’ di esaminare le altre censure mosse alla sentenza che, per profili differenti, ne presuppongono l’inclusione tra gli elementi da prendere a riferimento per il calcolo delle differenze retributive azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
12. Per effetto dell’accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altra Corte di appello, che si individua in quella di Reggio Calabria, la quale previa revoca del decreto ingiuntivo opposto scomputera’ dalle somme richieste quelle riferibili alle Carte di libera circolazione. Alla Corte del rinvio e’ rimessa inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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