Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 3 giugno 2020, n. 10463.
La massima estrapolata:
Le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli – che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.
Sentenza 3 giugno 2020, n. 10463
Data udienza 10 ottobre 2019
Tag – parola chiave: Circolazione stradale – Condotta dei veicoli – Velocita’ apparecchiature di misurazione della velocità – Obbligo di periodica revisione – Ricorribilità ad altri mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento – Esclusione – Conseguenze – Presenza degli operatori o di sistemi di autoanalisi – Irrilevanza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29564/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2967/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 20/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che si e’ riportata agli atti depositati ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Firenze, in sede di appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Firenze, che aveva rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) nei confronti della Citta’ Metropolitana di Firenze; il (OMISSIS) aveva proposto ricorso avverso il verbale di accertamento con il quale la Polizia Provinciale di Firenze aveva contestato la violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 9, per aver transitato al Km 12+310 della (OMISSIS) alla velocita’ di 141 Km/h, superiore alla velocita’ consentita di 90Km/h.
1.1. La sentenza veniva appellata dal (OMISSIS), il quale sosteneva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’omologazione dell’apparecchio, mentre era necessario che l’omologazione riguardasse anche il funzionamento in modalita’ automatica, e che non vi fosse la prova del collaudo in loco.
1.2. Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimita’, il Tribunale accertava che nel verbale di accertamento si dava atto di due omologazioni, di cui la seconda attestante che l’autovelox funzionava in modalita’ automatica.
1.3. Quanto all’assenza del collaudo ed alla circostanza che l’autovelox fosse installato al km 12,+300 e non al km 12 +310, osservava che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 113/2015 non avesse richiesto duplici controlli per funzionalita’ e taratura ma la solo la periodicita’ dei controlli, ne’ che la verifica dell’apparecchio fosse effettuata in un luogo piuttosto che in un altro, sicche’, nel caso di specie, oltre all’omologa, vi era stata una verifica in data 23.6.2014, ossia meno di un anno prima dell’accertamento, in cui si dava atto che la taratura dell’apparecchio era comprensiva anche del suo corretto funzionamento.
2.1. Ha resistito con controricorso la Citta’ Metropolitana di Firenze.
2.3. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Corrado Mistri, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLE DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 45 C.d.S., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello ritenuto che, ai fini della corretta rilevazione della velocita’, fosse sufficiente la taratura del rilevatore automatico, mentre sarebbe richiesta anche la corretta funzionalita’ nell’anno precedente la data della presunta infrazione rilevata.
1.1. Il motivo non e’ fondato.
1.2. E’ principio consolidato, piu’ volte affermato da questa Corte che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformita’ e non puo’ essere provata con altri mezzi. E’ necessario che detti controlli siano effettuati a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi (ex multis Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, n. 22499).
1.3. Cio’ premesso, nel caso di specie, il giudice ha provveduto ad accertare se l’apparecchiatura fosse stata sottoposta alle verifiche periodiche di taratura e funzionalita’ (Cass. Civ., Sez. VI, n. 533 dell’11.1.2018).
1.4. Si legge nella sentenza impugnata che “vi era stata una verifica in data 23.6.2014, ossia meno di un anno prima dell’accertamento, che, dando atto della taratura dell’apparecchio, e’ da intendersi comprensiva dell’attestazione del suo corretto funzionamento”.
1.5. Ne consegue che, conformemente ai principi espressi da questa Corte, il certificato del 23.6.2014, attestava sia la taratura che la verifica della funzionalita’.
1.6. Il ricorso va pertanto rigettato
1.7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
1.8. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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