L’azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20544.

L’azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall’articolo 1051 del Cc solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza, così che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi.

Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20544

Data udienza 5 marzo 2020

Tag/parola chiave: Diritti reali – Servitù – Costituzione coattiva – Indennità – Proposizione dell’azione di costituzione di servtù nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che si frappongano all’accesso alla pubblica via a pena di rigetto della domanda – Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 9685/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6977-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) ((OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 34/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 24/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie del ricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 4 novembre 2010 accoglieva la domanda di (OMISSIS) e (OMISSIS) e per l’effetto costituiva servitu’ di passaggio in favore del fondo degli attori sito in (OMISSIS) nella (OMISSIS) e via (OMISSIS), contraddistinto in NCT al foglio (OMISSIS), particolo (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed a carico del fondo del convenuto (OMISSIS), di cui al medesimo foglio particolo n. (OMISSIS), stabilendo che la servitu’ fosse esercitata a partire dal confine di proprieta’ degli attori, attraversando il fondo del convenuto fino a raggiungere il prolungamento della via (OMISSIS), per una larghezza di metri 3, disponendo anche quale fosse l’importo dovuto a titolo di indennita’.
Avverso tale sentenza proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS) ed appello incidentale (OMISSIS), e la Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 34 del 24 febbraio 2015, oggetto di correzione materiale con successiva ordinanza del 30/12/2015, rigettava l’appello incidentale ed in parziale accoglimento del principale fissava in metri quattro la larghezza della stradina ivi richiamata e descritta nell’estratto di mappa, come da soluzione A dell’elaborato peritale.
Disattese le richieste di dichiarare la nullita’ dell’ordinanza reiettiva della richiesta di inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nonche’ della stessa sentenza impugnata, per la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti (il cui contenuto doveva ritenersi richiamato per relationem con il rinvio al contenuto della comparsa di risposta ed ai verbali di causa), e disattese altresi’ le censure che investivano la mancata reiterazione delle richieste cautelari (occorrendo considerare l’assorbimento della richieste de quibus a seguito dell’emissione della sentenza di merito), la sentenza disattendeva le contestazioni inerenti all’effettiva interclusione del fondo degli attori, trattandosi di presupposto oggetto di specifico accertamento da parte del CTU.
Inoltre non era stata fornita la prova di eventuali mutamenti della situazione di fatto.
Era del pari rigettato il motivo di appello incidentale con il quale il (OMISSIS) assumeva che il proprio fondo fosse intercluso, atteso che dalla mappa allegata alla CTU, si evinceva che detto fondo aveva accesso diretto alla via pubblica.
In merito all’ulteriore motivo di appello incidentale che investiva la determinazione dell’indennita’ spettante al proprietario del fondo servente, la Corte d’Appello riteneva che le doglianze fossero generiche, in quanto non era sufficiente invocare il mero decorso del tempo tra la data della stima e quella della decisione, in mancanza dell’allegazione di elementi che potessero indurre a ritenere non piu’ attuale la stima, e cio’ anche alla luce del fatto che il fondo del convenuto era stato ritenuto edificabile (con un maggior valore) sebbene in base allo strumento urbanistico ricadesse in zona E, con natura quindi solo agricola.
Infine, era disatteso anche il sesto motivo dell’appello incidentale che investiva la determinabilita’ del tracciato della servitu’ da costituire, atteso che lo stesso si ricavava dalla relazione peritale, le cui conclusioni erano state recepite in sentenza in relazione alla soluzione B (poi corretta in A, a seguito dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale).
Al riguardo erano invece condivisibili le censure degli attori quanto alla larghezza della strada sulla quale esercitare il diritto di servitu’, atteso che si era fatto riferimento alla necessita’ di un utilizzo per finalita’ agricole, e quindi per il passaggio anche di mezzi agricoli a trazione meccanica, cosi’ che la larghezza della strada andava portata da tre metri a quattro metri.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di otto motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie, in prossimita’ dell’udienza; 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1051 nonche’ degli articoli 99 e 100 c.p.c..
Si evidenzia che la sentenza d’appello ha confermato la costituzione della servitu’ secondo la soluzione A di cui alla CTU del 14/12/1992 (cosi’ corretta l’indicazione della proposta effettivamente fatta propria dalla Corte d’Appello), soluzione che, come si ricava in maniera evidente dalla lettura del testo dell’elaborato peritale, impegna il fondo del ricorrente essendo pero’ anche necessario occupare una superficie di mq 7 appartenenti alla particella n. (OMISSIS) di proprieta’ di tal (OMISSIS).
Ne consegue che, ai fini della costituzione della servitu’, come ipotizzata nella soluzione fatta propria dalla Corte d’Appello si impone la necessita’ del coinvolgimento anche di un terzo proprietario (emergendo peraltro che la (OMISSIS) sia solo livellaria del fondo del quale e’ concedente l’Opera (OMISSIS)), che non e’ stato evocato in giudizio, cosi’ che la domanda andava rigettata.
Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c. e dell’articolo 102 c.p.c., in quanto, ove si ritenga che fosse necessaria la partecipazione al giudizio anche degli altri proprietari dei fondi interessati dalla costituzione della servitu’, la sentenza sarebbe stata emessa a contraddittorio non integro, dovendo quindi essere cassata con rinvio al giudice di primo grado.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1051 e 2697 c.c., quanto al rigetto dell’appello incidentale del ricorrente emergendo, infatti, dal certificato catastale allegato alla stessa CTU, che questi non e’ proprietario del fondo servente ma solo livellario, sicche’ era stata accolta una domanda senza che gli attori avessero provato la titolarita’ del fondo servente in capo al convenuto.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 329, 342 e 346 c.p.c., in rapporto all’articolo 1051 c.c., in quanto, sebbene la sentenza di primo grado avesse genericamente riferito dell’esercizio della servitu’ di passaggio attraverso il fondo del ricorrente, la sentenza d’appello aveva invece fatto un rinvio a quanto risultava dall’estratto di mappa allegato alla relazione del CTU, senza che pero’ vi fosse stata un’espressa domanda o richiesta degli appellanti principali di procedere a tale specificazione.
Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 287 e ss. c.p.c., laddove e’ stata accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto asseritamente nella sentenza impugnata, disponendosi che laddove si faceva riferimento alla soluzione indicata come B) nella CTU per la realizzazione della servitu’, doveva in realta’ farsi riferimento alla soluzione A, essendo pero’ escluso che tale dedotto errore emergesse ex se dalla lettura della sentenza.
Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c., con l’omessa pronuncia in ordine al quinto motivo dell’appello incidentale nonche’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituto dalle risultanze aerofotogrammetriche prodotte da entrambe le parti. Si deduce era stata dedotta con il terzo motivo di appello incidentale la questione concernente la sopravvenuta interclusione del fondo del ricorrente, che pero’ e’ stata disattesa facendosi rinvio alle osservazioni del CTU. Tuttavia non e’ stato esaminato il quinto motivo di appello incidentale con il quale si deduceva che il giudice di primo grado aveva errato nel non ammettere i chiarimenti richiesti al CTU, e cio’ sebbene fossero state prodotte delle aerofotogrammetrie che evidenziavano che in realta’ il fondo degli attori non era intercluso.
Il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c., con omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’avvenuta realizzazione di un muro di contenimento che aveva di fatto reso intercluso anche il fondo del (OMISSIS).
L’ottavo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1053 c.c., quanto al motivo di appello incidentale vertente sulla determinazione dell’indennita’ dovuta al ricorrente, avendo la sentenza condiviso il criterio indicato dal CTU, che non tiene pero’ conto di ogni ulteriore pregiudizio subito dal fondo servente a seguito della costituzione della servitu’.
3. Ritiene il Collegio che abbia portata assorbente la disamina del primo motivo di ricorso.
La circostanza che la soluzione in concreto adottata dai giudici di merito per la costituzione della servitu’ coattiva di passaggio in favore dei controricorrenti, implichi l’attraversamento, in vista del raggiungimento della pubblica via, non solo del fondo del (OMISSIS), ma anche di un fondo di proprieta’ aliena (del quale si assume che (OMISSIS) sarebbe livellaria ed un ente religioso concedente) risulta chiaramente dal tenore della consulenza tecnica d’ufficio, il cui passaggio saliente risulta puntualmente riportato in ricorso, ove nel riferire dell’ipotesi sub A) si prevede l’occupazione, con la sede stradale della servitu’, di mq. 170 del (OMISSIS) e di mq. 7 di terreno del mappale n. (OMISSIS) appartenente a (OMISSIS).
Trattasi di accertamento in fatto che non e’ nemmeno contestato dai controricorrenti, i quali pur riconoscendo la veridicita’ dell’assunto di parte ricorrente, sostengono, ai fini dell’infondatezza del motivo, che in realta’ la (OMISSIS) aveva concesso volontariamente agli attori la servitu’ di passaggio, richiamando tuttavia una dichiarazione scritta, della quale, in violazione del principio di specificita’, non riportano il contenuto onde stabilire se si tratti di un vero e proprio contratto costitutivo di servitu’ ovvero di una mera dichiarazione di disponibilita’ a concedere il diritto di passaggio.
Alla luce di tale situazione fattuale, il motivo di palesa fondato alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9685 del 2013, con la quale, a composizione del contrasto manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte, si e’ affermato che l’azione di costituzione coattiva di servitu’ di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall’articolo 1051 c.c., solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza, cosi’ che, in mancanza, la domanda va respinta perche’ diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilita’ di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi (conf. Cass. n. 1646/2017). La decisione in esame, nel comporre, come detto, il contrasto venutosi a creare nel passato, ha ritenuto altresi’ di superare il diverso orientamento (del quale erano espressione Cass. n. 9565/1997; Cass. n. 8(OMISSIS)/2000; Cass. n. 13101/2011) che, riprendendo una tesi in passato maggioritaria, reputava possibile, anche nel caso in cui la costituzione della servitu’ coattiva avesse interessato fondi appartenenti a diversi proprietari, agire anche nei confronti di uno solo di essi, non essendo la costituzione coattiva impedita dall’assenza degli altri interessati, ben potendo l’attore provvedere nei loro confronti con domande separate e con accordi distinti, anteriori o successivi alla pretesa fatta valere in giudizio.
La diversa conclusione raggiunta da ultimo dalle Sezioni Unite da’ conto quindi anche dell’infondatezza della deduzione difensiva dei controricorrenti che invocano l’esistenza di un precedente accordo con la titolare dell’altro bene interessato dal passaggio coattivo, dovendosi invece deporre per l’infondatezza della domanda, come proposta in concreto, in quanto volta a far valere un diritto inesistente.
La sentenza deve quindi essere cassata e, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, dovendosi pervenire al rigetto della domanda attorea.
L’accoglimento del primo motivo implica poi evidentemente l’assorbimento degli altri motivi.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione ai vari gradi di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS);
Condanna i controricorrenti al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida per il primo grado in Euro 2.000,00, per il giudizio di appello in Euro 2.775,00 e per il presente giudizio in Euro 1.600,gidi cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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