Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41601.
La massima estrapolata:
L‘azione civile risarcitoria, esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha provocato danno, puo’ essere accolta soltanto in presenza di una sentenza di condanna dell’imputato; ne deriva che ove nel giudizio di impugnazione il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione od amnistia, la decisione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili puo’ essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilita’ dell’imputato
Sentenza 25 settembre 2018, n. 41601
Data udienza 27 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPOZZI Angelo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. VIGNA Mar – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da (OMISSIS), nata il (OMISSIS) nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/06/2017 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Vigna Maria Sabina;
lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Mignolo Olga, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in sede di appello.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 19 dicembre 2011, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in relazione ai reati di cui agli articoli 368, 590 e 594 c.p., che per tali delitti erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, con rigetto della domanda di risarcimento del danno svolta dalla parte civile (OMISSIS).
2. Ricorre la parte civile (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando l’omessa fissazione dell’udienza e la mancanza di avviso della trattazione del procedimento in grado di appello a fronte delle doglianze esposte con l’appello ritualmente depositato in relazione al rigetto della domanda risarcitoria sviluppata in primo grado.
3. In data 15/06/2018 (OMISSIS) ha depositato note di udienza chiedendo la declaratoria di rigetto o di inammissibilita’ del ricorso.
La sentenza e’ stata indubbiamente resa in assenza di contraddittorio ed e’ viziata da nullita’ assoluta ed insanabile, ma, non essendo l’accertamento di merito assolutamente necessario, non e’ giustificato l’annullamento della decisione impugnata perche’ vi sarebbe una violazione del principio di pregiudizialita’ e di immediatezza della causa estintiva del reato.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte in data 31/05/2018 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex articolo 611 c.p.p., chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in sede di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso e’ fondato.
1.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che, all’esito del giudizio di primo grado, gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati contestati, mentre la domanda risarcitoria formulata dalla parte civile e’ stata rigettata poiche’ si e’ ritenuto che il risarcimento del danno ottenuto in via stragiudiziale fosse integralmente sattisfattivo.
Avverso tale decisione hanno proposto appello gli imputati, in ordine alla ritenuta responsabilita’, e la parte civile con riguardo al rigetto della domanda risarcitoria.
La Corte territoriale, rilevata la prescrizione dei reati, ha pronunciato sentenza pre-dibattimentale di prescrizione ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., senza fissare l’udienza e senza provvedere sull’appello della parte civile.
2. Il ricorso e’ fondato perche’, nel caso in esame, doveva trovare applicazione nel giudizio di appello la disposizione dell’articolo 576 c.p.p., comma 1, secondo la quale “la parte civile puo’ proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilita’ civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata del giudizio”.
La parte civile, infatti, aveva proposto appello avverso il capo di sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria, pur essendo affermata la penale responsabilita’ degli imputati, sicche’ non puo’ trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 578 c.p.p. (Sez. 1, n. 26016 del 09/04/2013, Geat, Rv. 255714).
2.1. Cio’ premesso, la giurisprudenza di legittimita’ e’ tradizionalmente orientata ad affermare che “l’azione civile risarcitoria, esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha provocato danno, puo’ essere accolta soltanto in presenza di una sentenza di condanna dell’imputato; ne deriva che ove nel giudizio di impugnazione il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione od amnistia, la decisione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili puo’ essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilita’ dell’imputato” (Sez. 5, n. 11509 del 03/10/2000, Macedonio V., Rv. 217280).
Da cio’ consegue che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sull’impugnazione ritualmente proposta in relazione alla quale la parte civile aveva uno specifico interesse, tanto che aveva proposto rituale appello avverso la sentenza che, pur affermando la responsabilita’, aveva rigettato la domanda risarcitoria.
3. Nel prosieguo si esporranno le ragioni per le quali, dovendosi accogliere il ricorso, la cognizione sulla domanda della parte civile deve essere rimessa al giudice civile competente in grado di appello.
3.1. E’ opportuno premettere che il risarcimento del danno non patrimoniale non consegue necessariamente a un fatto riconosciuto in concreto come reato dal giudice penale, ma genericamente a un fatto illecito, che, per avere caratteristiche di reato, presenta maggiore gravita’ e determina piu’ elevata sanzione civile.
Sotto tale profilo, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che, peraltro, comporta anche la preliminare valutazione della sussistenza di cause di non punibilita’ per una pronuncia assolutoria piena ex articolo 129 c.p.p., comporta che, qualora venga iniziata l’azione civile, il giudice di tale procedimento, mancando l’accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ha il dovere, in tal caso, di accertare ai fini civili se il fatto dannoso abbia effettivamente tale carattere.
Ove tale accertamento sia mancato, per errore del giudice che ha omesso la relativa pronuncia, nondimeno la parte civile conserva l’interesse a coltivare la domanda risarcitoria (la cui prescrizione e’ interrotta dalla costituzione di parte civile e ricomincia a decorrere dalla sentenza di estinzione del reato; si veda in proposito Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260158) che, pero’, essendo venuta meno la possibilita’ di conoscerne da parte del giudice penale, deve essere rimessa al giudice civile.
3.2. Cio’ premesso, in difetto di impugnazione da parte del Pubblico ministero avverso i capi penali della sentenza impugnata, l’annullamento della sentenza deve essere pronunziato con rinvio al giudice civile a norma dell’articolo 622 c.p.p., davanti al quale la parte civile instaurera’ il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in appello.
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