Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24651.
L’autorizzazione a promuovere un’azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell’obiettivo del giudizio cui si riferisce.
Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24651
Data udienza 22 luglio 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Responsabilità degli amministratori di società fallita – Omesso assolvimento dell’onere di allegazione documentale – Reiterazione di censure già scrutinate nel giudizio di merito – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35775-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
EREDITA’ GIACENTE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2859/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- Nel marzo 2006, il Tribunale di Latina ha provveduto a separare l’azione di responsabilita’ formulata con domanda riconvenzionale dal Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) nei confronti dei germani (OMISSIS) e (OMISSIS) – a suo tempo amministratori di tale societa’ – da altre azioni (di accertamento di credito e pauliana) da questi ultimi promosse anche nei confronti di altri soggetti.
Nella stessa occasione il Tribunale di Latina ha anche rigettato la richiesta di riunione di tale giudizio di responsabilita’ con altro giudizio in precedenza proposto ex articolo 146 L.F. dal Fallimento della (OMISSIS), sempre di responsabilita’ nei confronti degli amministratori (OMISSIS).
2.- Con sentenza depositata nel luglio 2010, il Tribunale ha poi condannato gli amministratori a risarcire il danno prodotto in tale loro veste alla societa’ poi fallita e ai suoi creditori.
3.- (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno interposto appello avanti alla Corte di Roma, nella resistenza del Fallimento.
Con sentenza depositata il 2 maggio 2018, la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo grado.
4.- Respinte le eccezioni di ultrapetizione della riconvenzionale fallimentare e di difetto di legittimazione del curatore, il Tribunale ha nel merito ravvisato la responsabilita’ degli amministratori (OMISSIS) per omesso controllo sulle attivita’ svolte dai mandatari incaricati di procedere alla promozione e vendita delle unita’ in costruzione da parte della societa’ di poi fallita.
5.- Avverso questo provvedimento, (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolando tre motivi di cassazione.
Ha resistito, con controricorso, il Fallimento.
Non ha invece svolto attivita’ difensive l’Eredita’ giacente di (OMISSIS), deceduto nel corso del giudizio di appello.
6.- Ricorrente e resistente hanno anche depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.
Primo motivo: “frazionamento del credito, mancata dichiarazione di improponibilita’ e inammissibilita’. Violazione e falsa applicabilita’ degli articoli 1175 e 1375 c.c., articolo 111 Cost., articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.
Secondo motivo: “mancata corrispondenza tra autorizzazione del giudice delegato al fallimento e domanda. Accoglimento della domanda risarcitoria fondato su fatti estranei al thema decidendum. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omesso esame e motivazione apparente in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Terzo motivo: “mancata corrispondenza del contenuto dell’obbligazione risarcitoria alla diminuzione patrimoniale realmente sofferta dal danneggiato. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 2392 e 2697 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
8.- Col primo motivo, il ricorrente assume che la domanda svolta in via riconvenzionale dal Fallimento incontra il divieto di abuso del diritto, perche’ questo ha “parcellizzato la domanda, che e’ relativa all’unitario credito risarcitorio ex articolo 2393 c.c., collegato all’unico rapporto obbligatorio di durata”.
“Illegittimamente”, tuttavia, “prima il Tribunale e poi la Corte di Appello hanno mancato di dichiarare, nonostante l’eccezione degli appellanti, l’improbabilita’ o inammissibilita’ della seconda domanda per abusivo frazionamento del pretese credito risarcitorio”.
In sede di memoria, il ricorrente ha pure precisato che la deduzione, di cui al motivo, e’ “stata svolta nell’atto di appello”, la’ dove veniva sottolineato che la “domanda del fallimento era indebita duplicazione della domanda gia’ proposta (e sospesa) nel giudizio R.G. 6255/2003, sicche’ la seconda domanda “a completamento dell’azione di responsabilita’ gia’ promossa” era inammissibile”.
9.- Il motivo non merita di essere accolto.
Al di la’ della constatazione che una “duplicazione” di domande non equivale a una parcellizzazione della pretesa, posto che rimanda all’idea di ripetizione (tal quale) e non a quello di suddivisione, va infatti rilevato che il ricorrente non indica in quale atto, e secondo quali termini, abbia formulato l’eccezione in discorso nel contesto del procedimento di primo grado. Ne’, d’altro canto, indica in quale atto, e in quale grado del giudizio, sia stata introdotta la documentazione relativa al procedimento di responsabilita’ instaurato in via autonoma dal Fallimento.
Del resto, il ricorrente non spiega in cosa consisterebbe, in punto di fatto e pure di ricostruzione giuridica, il vietato frazionamento di diritto che viene imputato al Fallimento; e cio’ anche tenuto conto del fatto che, nell’ambito del giudizio del primo grado, il Tribunale di Latina ebbe a respingere la richiesta di riunione dell’azione di responsabilita’ promossa in via autonoma dal fallimento con quella formulata in via riconvenzionale.
10.- Il secondo motivo assume che, nella specie, il curatore non e’ stato provvisto di idonea autorizzazione da parte del giudice delegato. La Corte di Appello ha illegittimamente esteso l’oggetto dell’istanza del curatore, “riferita a un solo specifico fatto di danno, al piu’ ampio perimetro dell’azione poi effettivamente esercitata”: l’istanza si riferiva – si fa notare ai “soli danni conseguenti alla “omissione di atti finalizzati al recupero del credito cambiario””, non anche ad altro.
11.- Il motivo non merita di essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’autorizzazione a promuovere un’azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese e istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell’obiettivo del giudizio cui si riferisce” (Cass., 15 gennaio 2016, n. 614).
12.- Col terzo motivo, il ricorrente assume vizio di “processo logico e valutativo”, per rilevare che la liquidazione del danno operata dal giudice del merito “erroneamente implica e presuppone la definitiva e attuale sussistenza di un pregiudizio economico incidente nella sfera patrimoniale del Fallimento, presupposto viceversa insussistente, atteso che la perdita del credito non e’ ne’ dimostrata, ne’ accertata e anzi e’ condizionata agli sconosciuti esiti della pregiudicante azione revocatoria volta al recupero della capacita’ della debitrice”.
13.- Il motivo non merita di essere accolto.
Intestato nel vizio di legge e nel vizio di omesso esame di fatto decisivo, nei suoi contenuti il motivo viene a svolgere, in modo del resto trasparente, una critica attinente al percorso motivazionale svolto dalla Corte romana; e cosi’ attinge a un vizio che, dalla novella del 2012, non risulta comunque piu’ sollevabile nell’ambito del giudizio di legittimita’.
14.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
15.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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