Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10201.
A seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell’assunzione del patrocinio, l’autenticazione della copia della sentenza d’appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all’attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l’accesso al fascicolo telematico.
Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10201
Data udienza 11 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni – Opposizione esecutiva – Giudizio di cassazione – Nomina del difensore – Autenticazione della copia della sentenza d’appello – Non può essere effettuata da altro avvocato al quale non sia stata conferita la procura speciale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30189-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), ROMA CAPITALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 12286/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
RILEVATO
Che:
(OMISSIS) conveniva in riassunzione il comune di Roma e il concessionario per la riscossione (OMISSIS) s.p.a., a seguito della cassazione, pronunciata da questa Corte, della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva disatteso l’opposizione a cartella avanzata dal deducente in ragione dell’indicato difetto di notifica del sotteso verbale d’accertamento di violazioni del codice stradale;
questa Corte aveva rilevato la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi, e aveva statuito che l’affermazione della sua tardivita’ era stata erroneamente effettuata senza verificare “la regolarita’ della notifica al portiere posto che la spedizione della raccomandata e’ elemento essenziale della stessa”;
il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, rigettava l’opposizione, indicata come recuperatoria, osservando che la notificazione era in realta’ stata effettuata con semplice invio postale quale consentito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 senza necessita’ della ricordata raccomandata successiva, dal che la tardivita’;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) sulla base di un motivo;
sono rimasti intimati il concessionario, ora (OMISSIS), e il Comune.
RILEVATO
Che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 324, 139 c.p.c., articolo 2943 c.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato violando il giudicato e non verificando la ritualita’ della notifica ai sensi del menzionato articolo 139 c.p.c., invece che del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26;
Rilevato che:
il ricorso e’ improcedibile;
infatti, la copia della sentenza impugnata risulta autenticata dal difensore della parte in appello, differente da quello patrocinante nella presente sede;
tale autenticazione, necessaria ai fini di cui all’articolo 369 c.p.c., reca la medesima data della notifica del ricorso, quando, cioe’, il difensore abilitato all’autenticazione era quindi diverso;
questa Corte ha chiarito che a seguito della nomina del difensore per il ricorso in sede di legittimita’ e, dunque, dell’assunzione del patrocinio, l’autenticazione della copia della sentenza d’appello, ai fini del ricorso, non puo’ essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimita’, abilitato all’attivita’ di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l’accesso al fascicolo telematico (Cass., 29/11/2019, n. 30846);
atteso che gli intimati sono rimasti tali e che pertanto non opera il principio di mancato disconoscimento affermato al riguardo dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 25/03/2019, n. 8312, richiamata in questo senso, proprio in una fattispecie come quella ora in scrutinio, da Cass., 26/05/2020, n. 9642), ne discende quanto anticipato;
non deve provvedersi sulle spese stante la mancata difesa degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, dal ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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