L’articolo 723 del Cc non stabilisce le modalità del rendiconto né impone il ricorso a quelle degli articoli 263 e seguenti del Cpc

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 maggio 2019, n. 11731.

La massima estrapolata:

In tema di divisione ereditaria, l’articolo 723 del Cc prescrive che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, sono tenuti al rendiconto, ma non stabilisce le modalità del rendiconto suddetto, né, in particolare, impone il ricorso a quelle degli articoli 263 e seguenti del Cpc, la cui adozione, pertanto, è meramente facoltativa e affidata alle scelte discrezionali del giudice del merito, il quale può preferire indagini e prove di tipo diverso.

Ordinanza 3 maggio 2019, n. 11731

Data udienza 9 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4087/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), anche quale erede di (OMISSIS) nelle more deceduto, elettivamente domiciliata, in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1415/2012 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 07/05/2012; e l’ord. della C.A. di Brescia del 17/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS), con atto di citazione notificato in data 27 marzo 1997 evocavano in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) chiedeva, nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS), lo scioglimento della comunione in atto relativamente alle eredita’ dei genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) e dei fratelli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti deceduti; nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), la condanna a rendere il conto dell’amministrazione della comunione ereditaria ed a versare agli attori tutte le somme percepite indebitamente; nei confronti di (OMISSIS), la condanna a rifondere i danni derivanti dall’uso esclusivo di un immobile facente parte della comunione. (OMISSIS) chiedeva, infine, fosse disposto, a carico della massa ed in favore di se’ e di (OMISSIS), l’assegnazione del legato di Lire 100.000, di cui al testamento di (OMISSIS).
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) si costituivano, ed eccepivano, quanto a (OMISSIS) e (OMISSIS), il difetto di legittimazione passiva; quanto a (OMISSIS), l’aver donato la propria quota a (OMISSIS).
Nel merito, negavano che nella comunione fossero compresi anche i beni mobili indicati dagli attori, e, associandosi alla richiesta di scioglimento della comunione, rilevavano che l’immobile non era comodamente divisibile. Osservavano che i canoni erano stati per lungo tempo percepiti e non suddivisi da (OMISSIS), che aveva sempre ricevuto il rendiconto e la quota di propria spettanza, e ne chiedevano in via riconvenzionale il pagamento assieme alla quota dell’indennita’ per la perdita dell’avviamento commerciale non versata da (OMISSIS).
Il giudizio veniva, quindi, interrotto a seguito del decesso di (OMISSIS), e riassunto nei confronti di (OMISSIS), in proprio e quale erede del deceduto, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Esaurita l’assunzione delle prove dedotte, Il Tribunale rilevava, quindi, come (OMISSIS), deceduto in data (OMISSIS), aveva nominato unica erede (OMISSIS); disponeva quindi la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza che avesse deciso il diverso procedimento, avente appunto ad oggetto l’impugnazione del testamento di (OMISSIS).
Cessata la causa di sospensione, il giudizio veniva riassunto su iniziativa dei convenuti, e trattenuto in decisione.
Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 1415 del 2012 dichiarava la carenza di legittimazione in capo a (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarava lo scioglimento della comunione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (quali eredi di (OMISSIS)) e (OMISSIS), dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS)) aventi diritto all’attribuzione di beni per la quota di un quarto e (OMISSIS) per la quota di tre quarti. Approvava e dichiarava definitivo il progetto divisionale riportato dalla Consulenza Tecnica, attribuendo a (OMISSIS) e (OMISSIS) il negozio a piano terra unitamente al cortiletto retrostante con conguaglio pari ad Euro 73.817,20 e a (OMISSIS) la restante parte dell’immobile con conguaglio ad avere di Euro 73.817,20. Condannava (OMISSIS) quale erede di (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) della somma di Euro 2.200,00, oltre rivalutazione monetaria a partire dal giugno 1998 e agli interessi legali sulla somma via via rivalutata. Disponeva a carico della massa e a favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) l’assegnazione del legato di cui al testamento di (OMISSIS) pari a Lire 100.000, oltre interessi legali fino al soddisfo. Compensava interamente le spese del giudizio.
Avverso questa sentenza interponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), contestando la declaratoria di carenza di legittimazione passiva di (OMISSIS) ed (OMISSIS), lamentavano la stima del conguaglio che, quale debito di vapore, avrebbe dovuto essere aggiornato alla svalutazione e al mutato valore dei beni, nonche’ lamentavano il rigetto della loro domanda di risarcimento danni.
La Corte di Appello di Brescia con ordinanza, ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello perche’ non avrebbe potuto avere una ragionevole probabilita’ di essere accolto. Condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
La cassazione della sentenza n. 1415 del 2012 del Tribunale di Brescia nonche’ dell’ordinanza ex articolo 348 bis c.c., della Corte di Appello di Brescia e’ stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a dieci motivi. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. Le parti nell’imminenza della Camera di Consiglio hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano:
a) Con il primo motivo di ricorso la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 116, 428, 713, 714, 718, 726, 727, 728, 1388, 1713 c.c. ed agli articoli 112, 115, 116, 263, 265 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo i ricorrenti, il Tribunale di Monza nel dichiarare la carenza di legittimazione di (OMISSIS) non avrebbe tenuto conto che (OMISSIS) dovrebbe rendere il conto gestione agli altri comproprietari, sia in quanto erede di (OMISSIS) (questa erede di (OMISSIS) la cui eredita’ e’ oggetto del presente giudizio e moglie di (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS)) per il periodo dal 1983 al 1992 e in quanto procuratore del suddetto (OMISSIS) per il periodo dal 1992 al 1997.
b). – Con il secondo motivo, la nullita’ della sentenza e del procedimento rilevante ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il tribunale, con vizio procedurale/motivazionale (diverso dall’omesso esame di un fatto decisivo) ritenuto carente di legittimazione passiva (quanto alla domanda di rendiconto) (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS). Il vizio sarebbe rilevante (oltre che con riferimento agli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c. ed agli articoli 116, 428, 713, 714, 726, 727, 728, 1388, 1713 c.c.) anche con riferimento all’articolo 132 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, la sentenza del Tribunale di Monza non spiegherebbe le ragioni per cui gli eredi di (OMISSIS) (erede generale di (OMISSIS)), cioe’ (OMISSIS) e (OMISSIS), sarebbero carenti di legittimazione passiva quanto alla domanda di rendiconto per la gestione della cosa comune avanzata. Piuttosto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che la legittimazione passiva di (OMISSIS) era sopravvenuta a seguito del decesso di (OMISSIS) della quale (OMISSIS) e (OMISSIS) sono eredi e (OMISSIS) era a sua volta tenuta al rendiconto in quanto eredi di (OMISSIS). La legittimazione passiva di (OMISSIS) era chiara sia nella veste di erede di (OMISSIS) (tenuta al rendiconto, in quanto erede di (OMISSIS)), sia per essere la stessa il soggetto che avrebbe gestito de facto la cosa comune in concorso di (OMISSIS).
1.1. – Entrambi i motivi, che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
A) Come risulta dagli atti (atto di citazione e atto di riassunzione in conseguenza della morte di (OMISSIS)) (OMISSIS) e’ stato convocato in giudizio quale procuratore di (OMISSIS) e, successivamente, nel giudizio di appello, quale erede di (OMISSIS).
Pertanto, avuto riguardo alla prima fase del giudizio, dovendosi considerare che gli atti compiuti da (OMISSIS), quale procuratore di (OMISSIS), ricadevano sul rappresentato, unico soggetto legittimato a chiedergli conto del mandato era (OMISSIS), cioe’, il rappresentato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1388 c.c.. Percio’ e’ corretta l’affermazione della sentenza secondo cui “(…. Va (…) dato atto che (OMISSIS) viene indicato dall’attore quale procuratore di (OMISSIS) e in tale veste si pretende da lui il rendiconto dell’amministrazione dell’immobile caduto in successione, ma non vi e’ chi non veda come, secondo i principi di cui all’articolo 1388 c.c., gli effetti di tutti gli atti da lui compiuti ricadono sul rappresentato che e’, quindi, l’unico soggetto legittimato a chiedergli conto dell’esecuzione (…)”.
B) Tuttavia, nel giudizio di appello, (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati convocati anche nella qualita’ di eredi della sig. (OMISSIS), i quali per la stessa chiamata in giudizio subentravano nella stessa posizione processuale di (OMISSIS). Dovendosi tener conto che a (OMISSIS), quale comproprietaria dell’asse ereditario, era stato chiesto il rendiconto dei beni che erano appartenuti a (OMISSIS), dalla stessa posseduti, quale erede universale, personalmente, senza alcuna diversa altra autorizzazione, (OMISSIS) e (OMISSIS) subentravano nella stessa posizione di (OMISSIS) e in qualita’ di eredi erano legittimati passivi. Insomma, (OMISSIS) e (OMISSIS) non risultavano legittimati per una loro posizione autonoma ma risultavano legittimati in quanto eredi di (OMISSIS) e rispetto alla posizione processuale della stessa.
La Corte distrettuale, a ben vedere, ha trascurato di dar conto della costituzione di (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS). Eppero’, come e’ stato gia’ detto da questa Corte: il subentro nella posizione processuale del soggetto venuto meno e’ un effetto della successione sostanziale nei rapporti giuridici ad esso spettanti. Ne consegue che, per un verso, il successore universale resta privo di legittimati ad processo in relazione ai giudizi in cui siano state dedotte situazioni soggettive sostanziali intrasmissibili; per altro verso, il successore medesimo acquisisce la qualita’ di parte in senso sostanziale nel processo, che viene da lui continuato o e’ proseguito nei suoi confronti (articolo 110 c.p.c.). In definitiva, la Corte distrettuale avrebbe dovuto verificare se (OMISSIS) e per lui (OMISSIS), e per essa, gli eredi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) erano tenuti a dar conto, alla coerede (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) e (OMISSIS)) della gestione dei beni dell’eredita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. – I ricorrenti lamentano, altresi’:
a) Con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 90-92 disp. att. c.p.c., articoli 62, 112,115, 116 c.p.c.ed agli articoli da 713-a 729 e 2697, 2727 – 2729 c.c.. Secondo i ricorrenti, il Tribunale nel determinare il conguaglio dovuto da (OMISSIS) e (OMISSIS) (eredi di (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) (eredi di (OMISSIS)) in Euro 73.817,20 non avrebbe tenuto conto della svalutazione e del mutato valore del bene, mai contestati dagli attuali resistenti.
4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano nullita’ della sentenza e del procedimento, rilevante ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento agli articoli 90-92 disp. att. c.p.c., articoli 62, 112,115, 116 c.p.c. ed agli articoli da 713-a 729 e 2697, 2727 – 2729 c.c., per avere il Tribunale con vizio procedurale/motivazionale (diverso dall’omesso esame di fatto decisivo) ritenuto di dover subordinare la rivalutazione del valore degli immobili all’espressa allegazione della parte non avvedendosi della circostanza che la svalutazione degli immobili (nel periodo 2002-2012) era circostanza non contestata tra le parti e, comunque, fatto notorio (comunque rilevabile d’ufficio). Il vizio e’ rilevante ex articolo 132 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, nonostante il fatto notorio della svalutazione degli immobili commerciali nel centro di Brescia (dal settembre 2002 al maggio 2012 svalutazione del 2530%) la Corte distrettuale non ha chiarito perche’ non lo avesse considerato. In questo senso, sempre secondo i ricorrenti, la motivazione della sentenza sul punto, oltre ad essere errata, sarebbe insufficiente irrazionale e difetta dei requisiti di specificita’ e completezza, congruita’ e logicita’ per consentire alla Suprema Corte di esplicare il controllo esterno dell’iter logico giuridico seguito.
2.1. – La decisione della Corte non si sottrae alle censure in esame. Com’e’ stato piu’ volte evidenziato da questa Corte nelle pronunzie in materia di conguaglio divisionale, il valore degli immobili deve essere determinato con riferimento ai prezzi del mercato immobiliare effettivamente correnti al momento della decisione della causa e, non soltanto in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d’ufficio nel corso del giudizio divisorio, se pure maggiorati in relazione all’indice della svalutazione monetaria verificatasi tra la data dell’accertamento e quella della decisione, determinandosi, di regola, l’incremento di tale valore con una progressione piu’ accentuata di quella della svalutazione della moneta, onde il puro e semplice riferimento al coefficiente ISTAT non e’, in tal caso, sufficiente ai fini di un’equa determinazione del conguaglio al momento della decisione, ove questa intervenga a notevole distanza di tempo rispetto al momento della stima, con la necessaria conseguenza che quest’ultima dev’essere aggiornata, appunto, al momento della decisione, atteso che il giudice deve compiutamente indicare, in sede di motivazione, gli elementi di fatto posti alla base del proprio convincimento circa la sussistenza d’un reale incremento di valore dell’immobile nelle more del giudizio, nonche’ i criteri adottati per la concreta quantificazione di tale incremento e non limitarsi alla sola rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dell’originario valore di stima.
Ed e’ questa una precisazione che e’ stata motivatamente applicata anche in senso inverso, id est nel senso che non possa riconoscersi aumento alcuno dell’equivalente economico della quota determinato in sede di stima, o che debba esserne riconosciuto uno inferiore all’indice medio della svalutazione monetaria nel periodo considerato, ove l’immobile, cosi’ per le sue peculiari caratteristiche come per l’andamento del mercato immobiliare generale o locale, nel periodo intercorso tra la stima e la decisione non abbia conseguito alcun incremento di valore o ne abbia conseguito uno di modesta entita’, o abbia subito una svalutazione, giacche’ l’elemento da porre a base della decisione e’ pur sempre l’effettivo valore dell’immobille al momento della divisione, onde al riguardo non e’ consentita alcuna valutazione presuntiva o basata su elementi generalmente validi, ma non necessariamente applicabili al tempo od al luogo ed una nuova stima al momento della decisione si rende, anche sotto tale profilo, indispensabile (Cass. 29, 1.01 n. 1245, 24.7.00 n. 9659, 19.3.96 n. 2296).
2.2. – Con l’ulteriore specificazione che la rivalutazione di un debito di valore, quale quello costituito dal conguaglio “che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile non altera in alcun modo il petitum della controversia tra le parti, incidendo esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari, e deve, dunque, essere operata anche d’ufficio con riferimento al momento della decisione della causa di divisione (cfr.: Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 17 aprile 2001, n. 5606; Cass. Civ., Sez. 2, sent. 29 gennaio 2001, n. 1245). Nessun rilievo assume, quindi, in relazione ad essa l’eventuale addebitabilita’ del prolungarsi della controversia ad una della parti, ovvero, l’effettuazione della stima in epoca non troppo antecedente rispetto alla decisione, che, a prescindere dalla sua non pertinenza, incide soltanto sulla concreta opportunita’ della rivalutazione.
Pertanto, ha errato il Tribunale, nonche’ la Corte distrettuale, nel non aver proceduto alla determinazione del valore dell’immobile oggetto del giudizio, aggiornando la stima effettuata dal CTU al valore di mercato del bene al momento della divisione e, pertanto, considerando, anche, una eventuale svalutazione dell’immobile di cui si dice.
3. – Con i due successivi motivi i ricorrenti lamentano:
a) con il quinto motivo articolo 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 723, 820, 821, 226, 1571, 1713, 2727-2729 c.c., L. n. 392 del 1978, articolo 27, ed agli articoli 112-115-116- 263, 265 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, il Tribunale di Monza, avallato dalla Corte Distrettuale, avrebbe errato nel ritenere che l’ammissione del rendiconto rientri nei poteri discrezionali del giudice del merito, perche’ non avrebbe tenuto conto che la discrezionalita’ vale solo per le ipotesi atipiche, mentre l’ipotesi in esame dovrebbe essere ricondotta all’istituto tipico del mandato e, segnatamente, all’obbligo di rendiconto, di cui all’articolo 1713 c.c.. E, comunque, pur escludendo la necessita’ del rendiconto, il Giudice avrebbe dovuto disporre altri mezzi di prova o ordinare agli attuali resistenti di fornire chiarimenti atti a soddisfare la richiesta di chiarezza sull’attivita’ svolta.
b) – Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la nullita’ della sentenza e del procedimento, rilevante ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il Tribunale con vizio procedurale/motivazionale (diverso dall’omesso esame di fatto decisivo) rigettato la domanda di rendiconto formulata dagli attuali ricorrenti. Il vizio e’ rilevante, oltre che con riferimento agli articoli 723, 820, 821, 1226, 1571, 1713, 2727-2729 c.c., L. n. 392 del 1978, articolo 27 ed agli articoli 112, 115, 116- 263, 265 c.p.c., anche con riferimento all’articolo 132 c.p.c.. In ordine alla stessa questione relativa al rendiconto relativo ai frutti della locazione del negozio oggetto del giudizio, i ricorrenti ritengono che, comunque, la decisione del Tribunale di non richiedere il rendiconto non sia sorretta da logica ed esaustiva motivazione e, comunque, non renda chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della decisione, laddove non spiega perche’ esclude l’ordine di rendere il conto nelle formalita’ previste dall’articolo 263 c.p.c..
3.1 – Anche questi motivi, che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Premesso che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, in tema di divisione ereditaria, l’articolo 723 c.c., prescrive che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, sono tenuti al rendiconto, ma non stabilisce le modalita’ del rendiconto suddetto, ne’, in particolare, impone il ricorso a quelle degli articoli 263 c.p.c. e segg., la cui adozione, pertanto, e’ meramente facoltativa ed affidata alle scelte discrezionali del giudice del merito, il quale puo’ preferire indagini e prove di tipo diverso (Cass. Civ. Sez. II sent. del 13/07/1991 n. 7797; Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997).
Pertanto, nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rendimento del conto, pur avendo facolta’ di scegliere lo strumento e, cioe’, disporre quello specifico dell’articolo 263 c.p.c., o disporre, tenuto conto dei dati processuali acquisti e della situazione prospettata, altri mezzi di prova in luogo del rendiconto.
4. – I ricorrenti lamentano ancora:
a) Con il settimo motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 1101, 1102, 1226, 1350, 2697, 2727, 2729 c.c., articoli 112, 115, 116 c.p.c., L. n. 392 del 1978, articolo 27. Secondo i ricorrenti, il Tribunale di Monza avallato dalla Corte di Appello di Brescia avrebbe errato nell’affermare che il godimento esclusivo di un bene comune da parte di uno dei comunisti comporta un danno per gli altri comunisti solo nel caso in cui il comunista escluso dal godimento abbia fatto richiesta di godimento alla quale gli occupanti abbiano opposto rifiuto, perche’ non avrebbe tenuto conto che e’ vietato (ai sensi dell’articolo 1102 c.c.) al singolo condomino di attrarre la cosa comune o una parte di essa nella propria disponibilita’ esclusiva e sottrarla in tal modo alla possibilita’ di godimento degli altri condomini.
b) – Con l’ottavo motivo, la nullita’ della sentenza o del procedimento rilevante, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il Tribunale con vizio procedurale/motivazionale (diverso dall’omesso esame di fatto decisivo) ritenuto essere sussistente un tacito accordo tra (OMISSIS) e le sorelle ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) per consentire al primo l’utilizzo dell’immobile in via esclusiva e senza versamento di alcuna somma alle altre comproprietarie del bene. Il vizio e’ rilevante (oltre che con riferimento agli articoli 1101, 1102, 1226, 1350, 2697, 2727 e 2729 c.c.. Agli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., alla L. n. 392 del 1978, articolo 27) anche con riferimento all’articolo 132 c.p.c.. La decisione del Tribunale in merito alla domanda risarcitoria, secondo i ricorrenti, non sarebbe sorretta da una motivazione logica e congrua e, comunque, non renderebbe chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della decisione laddove non spiega perche’, dopo aver correttamente richiamato il principio secondo il quale il godimento esclusivo di un bene comune da parte di alcuni comunista arreca per altri un danno in re ipsa, ha contraddittoriamente affermato che il danno si verifica, solo se il comunista escluso dal godimento abbia fatto richiesta di godimento rifiutata dagli occupanti dell’immobile.
4.1. = Anche questi motivi, che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Premesso che le facolta’ di godimento e di disposizione del bene, contenuto essenziale del diritto di proprieta’, vengono ad essere pregiudicate per effetto della compressione che quelle facolta’ subiscono per iniziative altrui, dolose o colpose, ingiuste perche’ prive di titolo, allo stesso modo, quelle facolta’ risultano compromesse tutte le volte in cui uno solo dei comproprietari sottragga la cosa comune al godimento degli altri, si’ da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri comunisti (cfr. Cass. n. 11486/10). Nell’un caso come nell’altro, infatti, le facolta’ domenicali risultano compromesse sia per il venir meno di un pregresso godimento del bene, sia per l’impossibilita’ di trarre dalla res le utilita’ che la stessa e’ idonea a produrre in base a calcoli di tipo figurativo, atteso che e’ risarcibile come “cessante”, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito, ancorche’ derivabile da un uso del bene diverso da quello tipico. Tale danno, da ritenersi in re ipsa, ben puo’ essere quantificato in base ai frutti civili che l’autore della violazione abbia tratto dall’uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente.
Il Tribunale non ha tenuto conto di questi essenziali principi, ritenendo, erroneamente, che il godimento esclusivo da parte di alcuni comproprietari del bene comune produrrebbe pregiudizio a danno degli altri, solo se questi altri hanno chiesto di godere per la propria quota il bene comune, non considerando che il godimento esclusivo da parte di uno dei comproprietari impediva di per se l’uso del bene comune, anche potenziale, agli altri comunisti.
Senza dire che il Tribunale, nonostante l’assenza di una prova rigorosa, necessaria al riguardo, ha, apoditticamente, presupposto che l’occupazione senza corrispettivo avveniva “come era del tutto plausibile” per tacito accordo delle sorelle.
5.= Ed, infine, i ricorrenti lamentano:
a) Con il nono motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 2727-2729 c.c. ed agli articoli 112, 115, 116, 167 e 184 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i beni mobili esistenti nell’immobile sito in (OMISSIS) erano stati dettagliatamente individuati dagli attuali ricorrenti e comunque la presenza dei beni mobili all’interno dell’immobile di cui si dice era circostanza pacifica, essendo stata ammessa dalle controparti nella comparsa di risposta.
Avrebbe, comunque, errato il Tribunale nel non ammettere la prova testimoniale richiesta per confermare la presenza di tutto quanto elencato nell’atto di citazione e nei documenti versati in atti, perche’ la prova verteva su precisi beni mobili esistenti nell’abitazione di (OMISSIS) al momento del decesso.
b). = Con il decimo motivo, la nullita’ della sentenza o del procedimento rilevante, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con vizio procedurale/motivazionale (diverso dall’omesso esame di fatto decisivo) per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la prova testimoniale (relativa ai beni mobili siti nell’immobile sito in (OMISSIS)), dedotta dagli attuali ricorrenti e disatteso la circostanza che la presenza di quei beni mobili all’interno dell’immobile sito in (OMISSIS) non era contestata dagli attuali resistenti (che solo eccepivano non esser gli stessi caduti in successione). Il vizio e’ rilevante, oltre che con riferimento agli articoli 2727-2729 c.c. ed agli articoli 112, 115, 116, 167 e 184 c.p.c., anche con riferimento all’articolo 132 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, anche in relazione ai beni mobili esistenti nell’abitazione di (OMISSIS), la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e non esaustiva, oltre che illogica ed irrazionale perche’ il Tribunale non avrebbe neppure tenuto conto che la presenza dei beni mobili di cui si dice non era stata contestata dagli attuali resistenti.
5.= I motivi appena indicati, che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
a) Essi si risolvono, infatti, nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dal Tribunale, non presenta vizi logici o giuridici. Piuttosto il Tribunale ha chiarito adeguatamente, seppure in forma sintetica, che la prova testimoniale richiesta non era idonea ad identificare, reperire e valutare, in modo specifico, gli oggetti esistenti nell’abitazione di (OMISSIS). A tal fine il mero elenco riportato nel capitolo presentati dagli attuali ricorrenti, era inidoneo in concreto ad individuare in modo specifico gli oggetti contesi. Appare del tutto ovvio che nel caso in esame, secondo il Giudizio del Tribunale condivisibile, perche’ razionale e puntuale, non vi erano elementi sufficienti per poter affermare che i beni indicati dagli attuali ricorrenti fossero presenti nell’abitazione del sig. (OMISSIS).
b) Le suddette censure sono inammissibili, altresi’, nella parte in cui denunciano un vizio di motivazione (insufficiente, incompleta incongrua) dato che il Decreto Legge n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, antecedente al deposito della decisione impugnata, ha limitato la possibilita’ della denuncia dei vizi di motivazione che consentono l’intervento della Corte di Cassazione solo al caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
In definitiva, vanno accolti i primi otto motivi del ricorso, come in motivazione e dichiarati inammissibili gli altri. La sentenza impugnata, nonche’ l’ordinanza ex articolo 348 bis c.c. della Corte di Appello di Brescia vanno cassate in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, la quale provvedera’ alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi otto motivi del ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata, nonche’ l’ordinanza ex articolo 348 bis c.c., in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

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