L’articolo 353-bis del Cp è fattispecie incriminatrice sussidiaria

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 marzo 2021| n. 10383.

L’articolo 353-bis del Cp è fattispecie incriminatrice sussidiaria («Salvo che il fatto costituisca più grave reato») e sanziona chiunque, sulla scorta delle medesime condotte indicate dall’articolo 353 del Cp, «turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione». In proposito, pur in presenza della medesima obiettività giuridica criminosa (entrambe le disposizioni tutelano, infatti, la libertà di iniziativa economica attraverso la quale si realizza l’interesse della pubblica amministrazione all’individuazione del contraente in grado di assicurare le condizioni economiche migliori, sanzionando perciò le condotte che mettono a repentaglio l’interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente), le suddette fattispecie incriminatrici differiscono per quanto concerne la tipicità dei rispettivi modelli legali, nel senso che, mentre la figura di reato tipizzata nella disposizione di cui all’articolo 353 del Cp richiede l’esistenza di una gara, sia pure atipica o informale e comunque denominata, invece la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 353-bis del Cp contiene note descrittive dell’illecito che anticipano il livello di tutela a momenti precedenti all’indizione del bando o di altro atto ad esso equipollente, sanzionando la turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, tanto nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come sopra delineati) possano essere posti in pericolo (entrambe le fattispecie incriminatrici configurano infatti reati di pericolo) non solo da condotte successive ad un bando, il cui contenuto sia stato legalmente determinato, ma anche da condotte ad esso precedenti ma in grado di avere influenza sulla formazione del suo contenuto.

Sentenza|18 marzo 2021| n. 10383

Data udienza 18 novembre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: Reati tributari – Società a partecipazione pubblica – Servizio economico di interesse generale – Tangenti – Spese di consulenza – Legale rappresentante – Reato ex articolo 8 del Dlgs 74/2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16-03-2018 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
lette le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Molino che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame;
Lette, per il ricorrente (OMISSIS), le conclusioni formulate dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza numero 1955/2018 della Corte d’Appello di Milano con la formula piu’ ampia e liberatoria;
Lette, per il ricorrente (OMISSIS), le conclusioni formulate dall’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ i fatti non sussistono ovvero, in subordine, per intervenuta prescrizione;
Lette, per la parte civile Comune di (OMISSIS), le conclusioni formulate dall’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso con la conseguente conferma della sentenza in data 16 marzo 2018 della Corte d’Appello di Milano e condanna degli imputati alla rifusione delle spese di assistenza della parte civile, come da separata nota;
Lette, per la parte civile (OMISSIS) s.r.l., le conclusioni formulate dall’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso con conseguente conferma delle relative statuizioni civili in favore della parte civile costituita e la condanna alla refusione in favore della stessa delle spese del grado, come da allegata nota.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione impugnando la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano ha riformato quella emessa dal Tribunale della medesima citta’, assolvendo (OMISSIS) dai reati di cui ai capi A), B) e C) per non aver commesso il fatto e dichiarando, per quanto qui interessa, non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi A), B) limitatamente alle condotte sino al 16 settembre 2010, C) e D) nonche’ nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui al capo C) per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; ha pertanto rideterminato la pena nei confronti di (OMISSIS) per la residua imputazione di cui al capo B) in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 700,00 di multa, concedendogli i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; ha esteso a (OMISSIS) s.r.l. la condanna di (OMISSIS) al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte civile (OMISSIS) s.r.l. e ha confermato la sentenza impugnata in ordine alla responsabilita’ degli enti e alle statuizioni civili emesse con riferimento a tutti i reati per i quali era intervenuta condanna nel primo grado di giudizio nei confronti dei ricorrenti.
1.1. Ai quali sono stati addebitati i seguenti reati:
– per il solo (OMISSIS) (capo a), quello previsto e punito dall’articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 2), Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8, perche’ in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. e in concorso con (OMISSIS), per il, quale si e’ proceduto separatamente, al fine di conseguire il prezzo della corruzione di cui al capo d), occultandolo al contempo, e al fine di consentire a UNOGAS S.p.a. di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, cosi’ da consentire di spesare come costi di consulenza l’importo di una tangente emettevano in data 5 agosto 2010 la fattura n. 05/2010 nei confronti della (OMISSIS) S.p.a. (con l’erronea indicazione della ragione sociale “(OMISSIS) S.r.l.”) riportante quale descrizione “rata 01/03 del contratto in esclusiva di collaborazione commerciale e consulenza – indagini di mercato e analisi della clientela in ordine alle modalita’ di consumo del gas e delle solvibilita’ degli stessi nell’area della provincia Nord di Milano”, per un importo complessivo pari a Euro 372.000,00 (imponibile Euro 310.000,00 ed Iva – aliquota 20% – per 62.000,00) in relazione a fatto commesso in Lainate (MI) il 5 agosto 2010;
– per il solo (OMISSIS) (capo b), quello previsto e punito ex articoli 110, 81 cpv. c.p., articolo 640 c.p., comma 2 n. 1), articolo 61 c.p., n. 9), articolo 61 c.p., n. 11), articolo 61 c.p., n. 7, perche’, in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. e in concorso con (OMISSIS) (per il quale si e’ proceduto separatamente), in qualita’ di Sindaco del Comune di (OMISSIS) e amministratore e socio occulto di (OMISSIS) s.r.l., esprimendo i Comuni di (OMISSIS) e Lainate la maggioranza assoluta nella (OMISSIS) S.r.l. Gestione Servizi Municipali Nord Milano (societa’ a capitale pubblico partecipata dai Comuni di (OMISSIS), in breve (OMISSIS) s.r.l.), societa’ controllante dal 15 giugno 2010 il 100% del capitale della (OMISSIS) a r.l. in breve (OMISSIS) e, a seguito della turbativa d’asta di cui ai capi di imputazione che seguono, il 75% di (OMISSIS), essendo subentrato nel 25% residuo la predetta (OMISSIS) s.r.l. in data 28 settembre 2010, con artifizi e raggiri consistiti:
1) nell’esercitare il diritto di prelazione nei confronti del precedente socio privato di (OMISSIS) Spa, acquisendo la quota del 25% al prezzo di Euro 225.000,00;
2) nel costituire in data 11 marzo 2010 la societa’ (OMISSIS) SRL e nel negoziarne le quote con modalita’ opache di modo da celare i reali soci e amministratori della stessa;
3) nel concludere un contratto fra (OMISSIS) e (OMISSIS) che conferiva a (OMISSIS) in via esclusiva l’assistenza commerciale a (OMISSIS);
4) nel simulare una gara nella quale (OMISSIS) avrebbe scelto un nuovo socio privato per (OMISSIS), in realta’ gia’ scelto nella neocostituita (OMISSIS) SRL invitando cinque societa’ a proporre la propria offerta entro il termine del 30 luglio 2010;
5) nel rinunciare ad un’offerta economica migliorativa per l’acquisto della quota di (OMISSIS), che avrebbe comportato un maggiore guadagno per (OMISSIS) e quindi per i comuni partecipati, ma un maggior esborso per (OMISSIS) e quindi per il Sindaco;
6) nel simulare un rapporto di consulenza giusta un contratto siglato fra (OMISSIS) e (OMISSIS) spa in data 5 agosto 2010, in ragione del quale (OMISSIS) avrebbe corrisposto 950.000,00 Euro in tre anni a (OMISSIS);
7) nell’aumentare contemporaneamente il prezzo della fornitura del gas da (OMISSIS) a (OMISSIS) di pari importo di modo da creare la provvista per la retrocessione a (OMISSIS) del danaro;
8) nel comprare con parte della provvista sopra descritta proveniente da (OMISSIS) la partecipazione di (OMISSIS) in (OMISSIS),
inducevano in errore (OMISSIS), che acquistava con contratto asseritamente datato 16 luglio 2010 il gas da (OMISSIS) ad un prezzo superiore di Euro 0,04 al mc per un volume stimato di circa 8,5 milioni di metri cubi all’anno, lucrando il maggior prezzo tramite fatturazione per operazioni inesistenti emesse da (OMISSIS) e pagate da (OMISSIS), con pari danno per (OMISSIS), cagionando altresi’ un danno diretto ai comuni di (OMISSIS), che acquistavano il gas da (OMISSIS) ad un prezzo superiore per l’anno termico 2010-2011, cagionando un danno a (OMISSIS), partecipata dai comuni di (OMISSIS) che si spogliava della quota di (OMISSIS), appena acquistata con apposito finanziamento, perdendo l’opportunita’ di un’offerta economica migliorativa che (OMISSIS) s.r.l. era pronta a formulare, e vendendo la quota al medesimo prezzo di acquisto a (OMISSIS) s.r.l., con l’aggravante di aver commesso i fatti in danno di enti pubblici, con l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entita’, con l’aggravante di aver commesso i fatti con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti le funzioni pubbliche di sindaco del comune di (OMISSIS) per (OMISSIS), con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazione d’ufficio e prestazione d’opera per (OMISSIS), fatti commessi in (OMISSIS) dal mese nelle date di cui sopra, con condotta perdurante sino al momento dell’arresto avvenuto il 22 settembre 2011;
– per (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo c) quello previsto e punito dall’articolo 110 c.p., articolo 353 c.p., comma 2, perche’, in concorso fra loro, (OMISSIS) (per il quale si e’ proceduto separatamente) in qualita’ di sindaco del Comune di (OMISSIS), (OMISSIS), pubblico ufficiale in qualita’ di responsabile del procedimento, direttore generale di (OMISSIS) s.r.l., amministratore e legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), in qualita’ di legale rappresentante di (OMISSIS) S.r.l. e persona di fiducia di (OMISSIS), (OMISSIS) (per il quale si e’ proceduto separatamente), in qualita’ di responsabile commerciale di (OMISSIS) e prima di (OMISSIS), colludendo fra loro, turbavano la liberta’ della apparente gara per acquistare il 25% di (OMISSIS), societa’ a capitale pubblico esercente un’attivita’ di interesse generale, detenuto da (OMISSIS), societa’ costituita ai sensi, della L. n. 142 del 1990, articolo 22, Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52, comma 5, con le seguenti modalita’:
1) precostituivano una societa’ di capitali, (OMISSIS) s.r.l., nella quale il (OMISSIS) partecipava occultamente quale socio ed amministratore di fatto, e formalmente amministrata da (OMISSIS), persona di fiducia di (OMISSIS) e gestita commercialmente da (OMISSIS);
2) affidavano la gestione commerciale di (OMISSIS) a (OMISSIS);
3) in violazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 1, comma 2, non procedevano con una gara ad evidenza pubblica;
4) fissavano criteri di scelta del contraente, enunciati nell’assemblea dei soci del 25 giugno 2010 dal direttore generale (OMISSIS), ritagliati su (OMISSIS) s.r.l.;
5) in contraddizione con i criteri fissati, ma non resi pubblici per le societa’ invitate, venivano invitate a presentare offerta, entro un ristretto ambito temporale con scadenza 30 luglio 2010, societa’ pubbliche che non sarebbero state sicuramente scelte;
6) invitavano societa’ indicate dal (OMISSIS) di modo da assicurare piu’ agevolmente l’aggiudicazione a (OMISSIS);
7) non contemplavano neppure la possibilita’ di aggiudicare la quota in relazione ad un’offerta economica migliorativa, che avrebbe comportato un maggiore guadagno per (OMISSIS) e quindi per i comuni partecipati, ma un maggior esborso per (OMISSIS) e quindi per (OMISSIS),
inducevano, quindi, l’assemblea dei soci (OMISSIS), cui partecipava il Sindaco (OMISSIS), a deliberare in data 13 settembre 2010, conformemente alla relazione del direttore generale (OMISSIS), di vendere la quota del 25% in (OMISSIS) a (OMISSIS), effettivamente venduta in data 28 settembre 2010; fatto commesso in (OMISSIS) il 13 settembre 2010;
– per il solo (OMISSIS) (capo d), quello previsto e punito ex articoli 110, 319 e 319 bis c.p., perche’, in concorso tra loro e con (OMISSIS) (per il quale si e’ proceduto separatamente) in qualita’ di Sindaco del Comune di (OMISSIS), cui riferiva il Direttore Generale di Gestione Servizi Municipali (OMISSIS) (societa’ a capitale pubblico partecipata dai Comuni di (OMISSIS), in breve (OMISSIS) s.r.l.) e l’Amministratore delegato di (OMISSIS) s.r.l. – (OMISSIS) -, nonche’ di socio occulto e amministratore di fatto di (OMISSIS), (OMISSIS) in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) (per il quale si e’ proceduto separatamente), in qualita’ di direttore commerciale di (OMISSIS), al fine di compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, consistito nella stipulazione con (OMISSIS) spa di un contratto pluriennale per la forniture del gas alla (OMISSIS), a totale partecipazione pubblica, esercente un servizio economico di interesse generale, ad un prezzo non vantaggioso per la predetta societa’ pubblica e per i Comuni che tramite la stessa societa’ si approvvigionavano di gas, accettavano la promessa della somma di Euro 950.000,00 da ripartire in tre anni, materialmente ricevendo la somma di Euro 186.000 bonificati da (OMISSIS) a (OMISSIS); con l’aggravante di aver commesso il fatto per stipulare un contratto nel quale era interessata l’amministrazione del comune di (OMISSIS) del quale era legale rappresentante il (OMISSIS); fatto commesso in Lainate il 2 settembre 2010;
– per (OMISSIS) SRL – (OMISSIS) SRL (capo f) in ordine all’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5, comma 1, lettera a), e articolo 25, comma 3, in relazione agli articoli 110, 319 e 319 bis c.p., perche’, in assenza di tutte le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto (ossia non avendo adottato o efficacemente attuato i modelli di organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello occorso) rendeva possibile che (OMISSIS), (OMISSIS) nelle qualita’ descritte commettessero nell’interesse e a vantaggio della medesima il delitto di cui al capo che precede descritto al capo d) conseguendo l’ente un profitto di rilevante entita’.
Fatto commesso in (OMISSIS) nonche’ (capo g) per l’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5, comma 1, lettera a), articolo 21, e articolo 24, commi 1 e 2 in relazione agli articoli 110 e 81 cpv. c.p., articolo 640 c.p., comma 2, n. 1), articolo 61 c.p., n. 9), articolo 61 c.p., n. 11), articolo 61 c.p., n. 7, perche’, in assenza di tutte le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto (ossia non avendo adottato o efficacemente attuato i modelli di organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello occorso), rendeva possibile che (OMISSIS) e (OMISSIS) nelle qualita’ descritte commettessero nell’interesse e a vantaggio della medesima il delitto di cui al capo che precede descritto al capo b). Fatto commesso in (OMISSIS) da mese di settembre 2010 con condotta perdurante.
1.2. Come risulta dal testo della sentenza impugnata, il presente procedimento traeva origine da un’indagine svolta in relazione a un’attivita’ di riciclaggio in danno della Societa’ (OMISSIS) S.p.a. posta in essere da (OMISSIS) e dall’avvocato (OMISSIS).
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, con provvedimento del 22 novembre 2010, emise l’ordinanza cautelare che disponeva la custodia in carcere nei confronti di (OMISSIS).
Non fu possibile eseguire tale ordinanza a causa dell’irreperibilita’ dell’indagato, resosi latitante e fuggito all’estero.
Intanto, furono compiute alcune attivita’ di perquisizione presso l’abitazione del (OMISSIS), presso la sede legale della (OMISSIS), societa’ legalmente rappresentata dall’indagato, e presso la sede della societa’ (OMISSIS) a (OMISSIS) nonche’ presso lo studio (OMISSIS)- (OMISSIS).
Durante l’operazione di perquisizione, (OMISSIS), una collaboratrice del (OMISSIS), riferi’ che una parte della documentazione della (OMISSIS) era custodita presso la sede della (OMISSIS) s.r.l. di Lainate e cosi’ la perquisizione venne effettuata anche nella sede della (OMISSIS).
La Guardia di Finanza estese cosi’ le proprie investigazioni alla fornitura di gas da parte di (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS) s.r.l. e al prezzo corrisposto alla (OMISSIS) per ogni metro cubo a partire dal mese di ottobre 2010.
Alla base delle accuse furono poste le dichiarazioni rese proprio dal (OMISSIS) e vennero eseguite numerose intercettazioni per reperire riscontri rispetto alle condotte descritte nei capi di imputazione.
In sostanza, all’esito del giudizio di primo grado per quanto emerge dal testo della sentenza impugnata, e’ stato accertato che (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultimo poi assolto per non aver commesso il fatto) avevano costituito sin dal 11 marzo 2010 una societa’ di capitali denominata (OMISSIS) s.r.l., nella quale partecipavano in modo occulto, come soci e amministratori di fatto, (OMISSIS), Sindaco del Comune di (OMISSIS), e (OMISSIS), Consigliere comunale del Comune di (OMISSIS), e che essi d’accordo con (OMISSIS), direttore generale di (OMISSIS) S.r.l. ((OMISSIS), societa’ a capitale pubblico partecipata dai Comuni di (OMISSIS)) nonche’ amministratore e legale rappresentante di (OMISSIS) S.r.l. ((OMISSIS) a responsabilita’ limitata), e con (OMISSIS), legale rappresentante della predetta (OMISSIS) s.r.l. nonche’ commercialista fiduciario di (OMISSIS) e di (OMISSIS), si erano prodigati per far aggiudicare, nel mese di settembre 2010, alla (OMISSIS) S.r.l., per il tramite della (OMISSIS), una quota pari al 25% di (OMISSIS) s.r.l.
In tal modo, (OMISSIS) non soltanto avrebbe partecipato agli utili di (OMISSIS) ma, nello stesso tempo, ne avrebbe anche influenzato le strategie economiche.
Per tenere nascosta l’effettiva composizione della (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano intestato la proprieta’ formale della citata societa’ ad alcuni loro amici e parenti, nello specifico ad Unione fiduciaria per il 30% (con mandato a (OMISSIS) e a (OMISSIS)) e per il 70% a (OMISSIS) (commercialista collegato a (OMISSIS) ed a (OMISSIS)), mentre in realta’ le quote di proprieta’ erano per il 52,5% dello stesso (OMISSIS), almeno alla data della costituzione (come e’ emerso dalla scrittura privata datata 18 marzo 2011 stipulata fra (OMISSIS) e (OMISSIS) e rinvenuta in sede di perquisizione nella cassaforte posta nell’appartamento del (OMISSIS)), e per le restanti parti di amici del (OMISSIS) e del (OMISSIS).
A tale condotta si accostava un’altra operazione voluta dal (OMISSIS), ossia quella consistita nella stipula, in data 16 luglio 2010, di un contratto col quale (OMISSIS) acquistava le forniture di gas da (OMISSIS) s.r.l. ad un prezzo maggiorato di Euro 0,04 al metro cubo per un volume stimato di circa 8,5 milioni di metri cubi all’anno, permettendo alla (OMISSIS) di trarre un indebito profitto e cagionando nel contempo un danno (pari al maggior corrispettivo pagato per il gas) ai Comuni di (OMISSIS) nonche’ a (OMISSIS) che, nel vendere una quota di (OMISSIS), non poteva fruire di un’offerta economica migliorativa (quella che (OMISSIS) s.r.l. era pronta formulare) ed era costretta invece a cedere la predetta quota a (OMISSIS).
Rispetto alla descritta maggiorazione per l’acquisto del gas fungeva da contropartita la somma di Euro 950.000,00 da ripartire in tre anni.
Tale somma era stata promessa da (OMISSIS) e doveva essere interamente pagata sotto forma di una fittizia consulenza sulla base di un contratto simulato concluso fra (OMISSIS) ed (OMISSIS) in data 5 agosto 2010 ((OMISSIS) avrebbe poi versato effettivamente con bonifico a (OMISSIS) la somma di Euro 186.000,00).
Il corrispettivo, per tale apparente consulenza, costituiva in realta’ il prezzo della corruzione che aveva permesso ad (OMISSIS) di guadagnare ingenti somme attraverso la fornitura del gas col sovrapprezzo di Euro 0,04 al metro cubo per il volume di circa 8,5 milioni di metri cubi all’anno.
Inoltre, una parte della somma di Euro 950.000,00 sarebbe stata impiegata dagli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) per pagare l’acquisizione da parte di (OMISSIS) della partecipazione del 25% in (OMISSIS), cosi’ che essi non avrebbero dovuto sostenere alcuna spesa a loro carico neppure per la costituzione della menzionata societa’.
In ordine a tale consulenza, (OMISSIS) (legale rappresentante di (OMISSIS)) e (OMISSIS) (quanto meno socio occulto oltre che amministratore di fatto di (OMISSIS)) per conto di (OMISSIS) emettevano la fattura n. 5/2010 datata 5 agosto 2010 per operazione inesistente nei confronti di (OMISSIS) riportante nella causale “rata 01/03 del contratto in esclusiva di collaborazione commerciale e consulenza indagini di mercato e analisi della clientela in ordine alle modalita’ di consumo del gas e delle solvibilita’ degli stessi nell’area della provincia (OMISSIS)” per un importo complessivo pari ad Euro 372.000,00 (imponibile Euro 310.000,00 ed Iva – aliquota 20% – per Euro 62.000,00).
2. I ricorrenti, tramite i rispettivi difensori di fiducia, affidano i ricorsi ai motivi di seguito enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. (OMISSIS) impugna con quindici motivi.
2.1.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 640 c.p., nonche’ il vizio di motivazione per travisamento della prova (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che, quanto al contratto di somministrazione di gas sottoscritto il 16 luglio 2010, non si sarebbe realizzato alcun danno per (OMISSIS) S.r.l. siccome il valore pattuito per la parte fissa del prezzo al metro cubo del gas praticato da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS) S.r.l. su base triennale risultava favorevole rispetto all’andamento di tale valore secondo le previsioni dell’Autorita’.
Sarebbe stata poi travisata la prova, risultante sia dall’esame del C.T. del P.M. dottor (OMISSIS) all’udienza del 7 dicembre 2013, sia dal contenuto della relazione a sua firma acquisita agli atti in esito all’esame e sia dal contratto (OMISSIS) S.p.A. – (OMISSIS) S.r.l., relativo all’anno termico 2009 – 2010, acquisito agli atti all’udienza del 4 luglio 2013.
Sostiene che, stando alla contestazione, (OMISSIS) S.r.l. avrebbe pagato a (OMISSIS) S.p.A. un prezzo maggiorato di 4 centesimi al metro cubo: e cio’ al fine di consentire a (OMISSIS) S.p.A. di corrispondere una tangente al sindaco (OMISSIS), per il tramite di (OMISSIS) S.r.l., mascherando tale illecita dazione con un rapporto di consulenza che l’accusa e le sentenze di merito avevano assunta inesistente.
Al contrario, quello di 27 centesimi di Euro era un prezzo normale e di libero mercato perche’ l’anno precedente (OMISSIS) S.r.l. aveva pagato 31,14 centesimi di Euro al fornitore (OMISSIS) S.p.A., con la conseguenza che tale valore, raffrontato all’andamento del prezzo della componente fissa e considerata la durata triennale del contratto originariamente concluso non poteva che essere considerato favorevole per i compratori, o quantomeno normale, derivando da cio’ il fatto che (OMISSIS) S.r.l. e, suo tramite, i soggetti da essa forniti non avevano subito alcun danno da siffatta pattuizione.
Le sentenze di merito sarebbero silenti su tale decisivo punto, incorrendo nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.
2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alle norme che disciplinano il concorso di persone nel reato e il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che, quanto al contratto di somministrazione di gas sottoscritto il 16 luglio 2010, la responsabilita’ penale dell’imputato e’ stata ritenuta nonostante il (OMISSIS) non avesse partecipato alla pattuizione con (OMISSIS) S.p.A. e senza che il provvedimento impugnato avesse enunciato gli elementi di prova dai quali fosse desunta una materiale partecipazione del ricorrente alla fissazione del prezzo della componente fissa, tanto sul presupposto che la trattativa che sfocio’ nel contratto (OMISSIS) S.p.A. – (OMISSIS) S.r.l. fu condotta dal solo (OMISSIS), senza alcun apporto o intervento del (OMISSIS). Non vi sarebbe alcuna prova agli atti – e le sentenze di merito nulla direbbero sul punto – che il (OMISSIS) avesse saputo dell’offerta di (OMISSIS) S.p.A., che aveva fissato in 22 centesimi di Euro la componente fissa del prezzo; risultando invece che l’unico breve incontro al quale partecipo’ (OMISSIS) presso (OMISSIS) S.p.A. portava la data del 4 agosto 2010, allorquando il contratto in discorso era gia’ stato definito nel suo contenuto e formalmente concluso.
2.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che, quanto alla somministrazione di gas per il periodo 1 ottobre 2010 – 22 settembre 2011, non era stato realizzato alcun artificio o raggiro e neppure alcun ingiusto profitto (per (OMISSIS) S.r.l.) e alcun danno (per (OMISSIS) S.r.l.), attesa la revisione (da 27 a 25,3 centesimi di Euro della parte fissa del prezzo al metro cubo del gas praticato da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS) S.r.l..
Inoltre, le sentenze di merito sarebbero del tutto prive di motivazione in ordine alla condotta decettiva subita da (OMISSIS) S.r.l. in sede di rinegoziazione del prezzo della componente fissa, nonche’ all’ingiusto profitto e al danno, il tutto anche con travisamento della prova in ordine all’esistenza di un pregiudizio in capo a (OMISSIS) S.r.l. risultante dall’esame del C.T. del P.M., dottor (OMISSIS), e dalla relazione da questi redatta, acquisita agli atti all’udienza 7 dicembre 2013.
Ricorda che, secondo l’accusa, (OMISSIS) S.r.l. avrebbe pagato a (OMISSIS) S.p.A. un prezzo maggiorato di 4 centesimi al metro cubo: e cio’ al fine di consentire a (OMISSIS) S.p.A. di corrispondere una tangente al sindaco (OMISSIS) per il tramite di (OMISSIS) S.r.l., mascherando tale illecita dazione con un rapporto di consulenza che l’accusa e le sentenze di merito hanno assunto inesistente.
Osserva, a tale proposito, che il riferimento poteva valere per la sola determinazione della componente fissa del prezzo del gas fissata nel contratto del 16 luglio 2010 in 0,27 Euro al metro cubo, che l’accusa e le sentenze di merito avevano ritenuto esuberante raffrontandolo a quello di 22 centesimi indicato nell’offerta (OMISSIS) S.p.A. datata 9 luglio 2010 e giustificato dalla volonta’ di (OMISSIS) S.p.A. di “recuperare” la tangente corrisposta, via (OMISSIS) S.r.l., a (OMISSIS) (secondo la sentenza di primo grado) o a (OMISSIS) (secondo la decisione d’appello).
Tuttavia, la sentenza di primo grado aveva correttamente dato atto del fatto che, in data 23 dicembre 2010, (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l. ebbero a rivedere l’accordo di fornitura, fissando il prezzo della componente fissa per il periodo 01 ottobre 2010 – 01 ottobre 2011 in 25,3 centesimi di Euro, contro i 27 centesimi originariamente previsti dal contratto.
All’udienza del 7 dicembre 2013 era stato esaminato il C.T. del P.M. dottor (OMISSIS), il quale aveva riferito che le condizioni economiche presenti nell’offerta (OMISSIS) S.p.A. del 9 luglio 2010 e nel contratto del 16 luglio 2010 (OMISSIS) S.p.A. – (OMISSIS) S.r.l. erano in linea “con i parametri fissati dall’Autorita’”, come comprovato dall’acquisizione della relazione 22 aprile 2011 e dalla tabella incorporata nella sua seconda pagina, grazie alla quale si poteva verificare quale fosse, nei periodi interessati, la componente fissa del prezzo indicata all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas per la commercializzazione all’ingrosso (in pratica la tabella evidenziava che uno dei contratti si posizionava sotto il livello di prezzo fissato dall’Autorita’ e l’altro al di sopra), con la conseguenza che, non essendo possibile “scorporare” dalla componente fissa del prezzo del gas i 4 centesimi e ritenere che il prezzo praticato a (OMISSIS) S.r.l. fosse artificiosamente gonfiato, non era possibile ritenere che, per tale via, si fosse realizzato lo strumento attraverso il quale corrispondere una tangente mascherata da un falso contratto di consulenza.
2.1.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che, quanto alla somministrazione di gas per il periodo 01 ottobre 2010 – 22 settembre 2011, il (OMISSIS) (cosi’ come (OMISSIS) S.r.l.) non partecipo’ in alcun modo alla revisione al ribasso della parte fissa del prezzo al metro cubo del gas praticato da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS) S.r.l..
Le sentenze di merito sarebbero peraltro prive della motivazione circa gli elementi di prova dai quali sarebbe stata desunta una materiale partecipazione del (OMISSIS) alla revisione del prezzo pattuito.
2.1.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che, in relazione alla cessione da (OMISSIS) S.r.l. a (OMISSIS) S.r.l. del 25% di (OMISSIS) S.r.l., non sarebbe ravvisabile alcun artificio o raggiro da parte del (OMISSIS) e neppure qualsiasi danno in capo alla parte venditrice e, in ogni caso, sarebbe del tutto assente la motivazione circa la condotta decettiva che avrebbe determinato (OMISSIS) S.r.l. alla vendita per un prezzo inferiore al valore della quota di (OMISSIS) S.r.l., con conseguente travisamento della prova, risultante dalle dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) all’udienza del 4 luglio 2013, in ordine alla rinuncia ad una insussistente offerta economicamente piu’ vantaggiosa per (OMISSIS) S.r.l. e all’asserito maggior valore della quota rispetto al prezzo di vendita a (OMISSIS) S.r.l..
Il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte d’appello nulla direbbe circa le modalita’ attraverso le quali (OMISSIS) S.r.l. sarebbe stata ingannata; ne’ circa l’effettivo valore della quota (OMISSIS) S.r.l. ceduta, per 225.000,00 di Euro, a (OMISSIS) S.r.l.; ne’ migliori indicazioni sarebbero desumibili dalla lettura della sentenza di primo grado, essendo peraltro emerso dal dibattimento che il prezzo di 225.000,00 Euro fosse piu’ che congruo.
2.1.6. Con il sesto motivo il ricorrente prospetta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che la contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti sarebbe del tutto infondata, attesa l’effettivita’ del contratto (OMISSIS) S.r.l. – (OMISSIS) S.p.A. e, comunque, sarebbe del tutto assente la motivazione circa l’esistenza del dolo specifico d’evasione, necessario per l’integrazione della fattispecie incriminatrice, essendo illogica la considerazione, desumibile dal testo della sentenza impugnata, secondo cui la prova dell’inesistenza sarebbe riferita alla data di emissione della fattura, successiva a quella del contratto (OMISSIS) S.p.A. – (OMISSIS) S.r.l..
Il ricorrente, a questo proposito, specifica che la contestazione sarebbe riferita all’emissione della fattura (OMISSIS) S.r.l. n. 5/210 nei confronti di (OMISSIS)
S.p.A. “al fine di conseguire il prezzo della corruzione” di cui al capo d), “occultandolo al contempo e al fine di consentire a (OMISSIS) spa di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, cosi’ da consentire di spesare come costi di consulenza l’importo di una tangente”.
Osserva che, stando alla Corte d’appello, tale fattura sarebbe “palesemente fa/sa” siccome emessa successivamente al contratto concluso il 16 luglio 2010 fra (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l., sul rilievo che “dopo que’lla data non avrebbe avuto alcun senso la presunta consulenza”.
L’argomento giustificativo della falsita’ della fattura sarebbe tuttavia illogico essendo incomprensibile come la data d’emissione di una fattura possa influire sull’esistenza o meno dell’operazione oggetto di fatturazione.
Quanto poi alla prova del necessario dolo specifico d’evasione la sentenza di secondo grado sarebbe, sul punto, del tutto lacunosa, posto che la giurisprudenza formatasi in materia sarebbe chiara nell’indicare che il delitto, previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, e’ punibile a titolo di dolo specifico, non essendo sufficiente la coscienza e volonta’ di emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ma essendo necessario che detta condotta sia preordinata al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto: con l’avvertenza che altre finalita’ possono concorrere con quella fiscale, ma quest’ultima deve sempre sussistere perche’, mancando il dolo di evasione, il reato non sarebbe configurabile.
2.1.7. Con il settimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge penale e vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che, in relazione all’ipotesi di turbata liberta’ degli incanti, il fatto di reato sarebbe, all’evidenza, insussistente, siccome (OMISSIS) S.r.l. non era tenuta a procedere alla cessione della quota (OMISSIS) applicando la normativa sui pubblici appalti.
Osserva che la motivazione assunta dalle sentenze di merito per ritenere che la cessione della quota (OMISSIS) avrebbe dovuto svolgersi mediante procedura ad evidenza pubblica ruota intorno alla natura pubblicistica di (OMISSIS) S.r.l., sulla base della valorizzazione del criterio “formale – soggettivo” invece di quello “funzionale – oggettivo”, il quale, all’epoca dei fatti ossia nel 2010, era quello maggiormente seguito dalla giurisprudenza.
Peraltro, ad avviso del ricorrente, il Decreto Legge n. 138 del 2011, articolo 3 bis, chiarisce che, a decorrere dal 2013, “le societa’ affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”: laddove se il legislatore avesse espressamente previsto tale obbligo a partire dal 2013, lo stesso non poteva ritenersi sussistente nel 2010.
2.1.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente prospetta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che il (OMISSIS) non aveva partecipato alla determinazione delle modalita’ (privatistiche) adottate da (OMISSIS) per la cessione della quota (OMISSIS) S.r.l., essendo sul punto del tutto assente la motivazione circa la condotta concorsuale ascrivibile al (OMISSIS), che, a tutto concedere, andava percio’ assolto per non aver commesso il fatto.
2.1.9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che, in relazione all’ipotesi di corruzione di cui al capo d) della sentenza, il fatto sarebbe del tutto insussistente, non rivestendo egli la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con conseguente erronea applicazione degli articoli 357 e 358 c.p., e difetto di motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata, in ordine alla persona del pubblico ufficiale, destinatario della dazione corruttiva.
Infatti, quale semplice amministratore di (OMISSIS) S.r.l., il ricorrente era sprovvisto delle caratteristiche pubblicistiche rilevanti ai sensi degli articoli 357 e 358 c.p..
Ne’ egli poteva moralmente concorrere nel reato corruttivo nella qualita’ di extraneus giacche’, per giungere ad una affermazione di penale responsabilita’ per corruzione, il pubblico ufficiale destinatario della dazione illecita dev’essere chiaramente identificato, identificazione mancante anche per il (OMISSIS), siccome tale identificazione proveniva dalla sola chiamata in reita’ del (OMISSIS) che la Corte d’appello aveva ritenuto inattendibile e, percio’, processualmente non utilizzabile; da escludere anche per il (OMISSIS), perche’ ritenuto estraneo ai fatti.
2.1.10. Con il decimo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che, siccome (OMISSIS) S.r.l. non era qualificabile come organismo di diritto pubblico, il contratto del 16 luglio 2010 non poteva essere considerato “atto d’ufficio”.
Riprendendo l’argomento introdotto con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente premette come la Corte d’appello, quanto alla natura pubblicistica o meno di (OMISSIS), avesse ritenuto che, a fronte dell’orientamento della giurisprudenza che propendeva per il criterio soggettivo, si fosse fatto strada un diverso indi (OMISSIS) tendente a privilegiare un criterio funzionale oggettivo discendente dalla nozione di origine comunitaria di “organismo di diritto pubblico” di cui all’articolo 3, comma 26, del Codice degli appalti, conclusione non condivisa dal ricorrente in quanto errata e avulsa dall’attivita’ imprenditoriale di (OMISSIS) S.r.l, svolta in un libero mercato concorrenziale.
Dopo aver richiamato la definizione di “organismo di diritto pubblico” contenuta nel Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 3, comma 26, il ricorrente osserva come la giurisprudenza comunitaria e nazionale, citata nel ricorso, avesse individuato due caratteristiche fondamentali, nel concorso delle quali l’attivita’ deve dirsi industriale o commerciale e, quindi, estranea alla categoria dell’organismo di diritto pubblico:1) l’operare in un mercato articolato e concorrenziale; 2) l’assunzione del rischio d’impresa, che ricorre quando non e’ prevista – per legge o per convenzione – la copertura di eventuali perdite d’esercizio da parte dello Stato o di altro ente pubblico, concludendo che entrambi i requisiti caratterizzassero l’operativita’ e il regolamento statutario di (OMISSIS) S.r.l., che agiva in un sistema libero e concorrenziale (quello del mercato libero del gas) e, in caso di disavanzo, sarebbe stata destinata a scioglimento, attesa la mancanza di una norma che imponesse allo Stato o ad altro ente pubblico la copertura delle perdite. Per tali ragioni, doveva escludersi a priori che la sua attivita’ potesse ispirarsi a criteri antieconomici, consistenti (nell’accezione Europea del termine) nella preferenza accordata a fornitori nazionali piu’ onerosi rispetto a quelli comunitari, seppur economicamente preferibili: con l’ovvia conseguenza dell’inapplicabilita’ dei reati contro la pubblica amministrazione ai suoi amministratori, epilogo desumibile anche dal parere del 7 luglio 2011 dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture originato dal quesito formulato da (OMISSIS) S.r.l. (interamente partecipata da enti pubblici).
2.1.11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto possibile che (OMISSIS) S.r.l. fosse stata truffata ed avesse dato corso alla disposizione patrimoniale (conclusione del contratto 16 luglio 2010 con (OMISSIS) S.p.A.) assunta a seguito del raggiro.
Sul punto, il ricorrente osserva come alcun dubbio si potesse nutrire sul fatto che l’atto contrario ai doveri d’ufficio fosse consistito, nell’impostazione accusatoria, nella conclusione del contratto del 16 luglio 2010 da parte di S.M.G, S.r.l.: quello stesso atto cioe’ in relazione al quale vi era stata anche condanna per truffa.
Da una parte, percio’, il pubblico ministero aveva contestato che la conclusione del contratto fosse stata oggetto di mercimonio; dall’altra, che esso fosse stato frutto di un raggiro del privato nei confronti del soggetto pubblico.
Siccome (OMISSIS), amministratore di (OMISSIS) S.r.l. e firmatario del contratto in discorso, non era stato nemmeno indagato per corruzione, ne’ al (OMISSIS) (o al (OMISSIS) o al (OMISSIS)) si contestava l’amministrazione di fatto di (OMISSIS) S.r.l. (tesi che non avrebbe comunque trovato conforto alcuno negli atti processuali) riuscirebbe difficile comprendere, ad avviso del ricorrente, l’astratta praticabilita’ della contestata corruzione, in concorso peraltro con il reato di truffa, intercorrendo un’incompatibilita’ ontologica fra i due reati.
2.1.12. Con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)), sul rilievo che, per le ragioni in precedenza espresse, non potendosi qualificare (OMISSIS) S.r.l. “ente pubblico”, sarebbe inconfigurabile l’aggravante del capoverso dell’articolo 640 c.p., posto che, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, rientrano nella categoria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in generale.
2.1.13. Con il tredicesimo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che, non essendo stato determinato il danno asseritamente causato dalle condotte per le quali vi e’ stata affermazione di penale responsabilita’, non sarebbe configurabile l’aggravante del danno patrimoniale di particolare gravita’.
2.1.14. Con il quattordicesimo motivo il ricorrente si duole della violazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)), sul rilievo che l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 9, ricorra esclusivamente quando l’abuso dei poteri e la violazione dei doveri inerenti alle funzioni pubbliche (del solo sindaco (OMISSIS), stante l’assoluzione in appello del consigliere (OMISSIS)) sia riscontrabile in relazione a condotte realmente sussumibili nel delitto punito dall’articolo 640 c.p., evenienza, ad avviso del ricorrente, del tutto insussistente nel caso di specie.
2.1.15. Con il quindicesimo motivo il ricorrente prospetta la violazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)), laddove la Corte d’appello non ha ritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche “per l’assenza di elementi positivi” rintracciabili invece nella costante partecipazione dell’imputato al dibattimento di primo grado e nella partecipazione di limitatissima importanza ai fatti.
2.2. (OMISSIS) impugna con tre motivi.
2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)).
Osserva che la sentenza impugnata avrebbe indicato come elemento fondante la responsabilita’ per la violazione dell’articolo 353 c.p., comma 2, la circostanza che il ricorrente non avesse fatto svolgere una gara di evidenza pubblica.
Al contrario egli aveva fatto svolgere una ricerca di mercato per identificare il partner cui affidare una quota della partecipata (OMISSIS), che si occupava di vendita di gas, attivita’ da sette anni completamente liberalizzata.
Sul punto, si erano gia’ espressi, come testi, l’avvocato (OMISSIS), legale della (OMISSIS) all’epoca della liberalizzazione del gas (2003), e l’avvocato (OMISSIS), che aveva seguito nel 2010 la procedura quale consulente di (OMISSIS) e che aveva tra l’altro evidenziato la necessita’ di trovare tempestivamente un partner, dopo l’uscita del vecchio socio privato e il consulente della difesa (OMISSIS), l’avvocato Tanzarella.
2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge penale e vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che l’articolo 353 c.p., e’ punito a titolo di dolo consistente nella coscienza e volonta’ di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti tramite le modalita’ di condotta individuate dalla norma.
Osserva a tal proposito che la sentenza della Corte d’appello (e altrettanto aveva fatto quella del Tribunale) aveva indicato il fatto oggettivo del mancato esperimento della gara di evidenza pubblica, senza qualificare minimamente il dolo addebitato al comportamento del ricorrente, il quale, seppure generico, avrebbe dovuto indicare la coscienza e volonta’ di impedire o turbare la gara e allontanare gli offerenti.
In realta’, il ricorrente aveva di fronte precisi pareri che imponevano all’assemblea dei soci di non tenere la gara di evidenza pubblica.
L’avvocato (OMISSIS), infatti, aveva espressamente dichiarato di avere partecipato all’assemblea.in qualita’ di legale e consulente della societa’ (OMISSIS) e che aveva concluso per la non necessita’ di una gara ad evidenza pubblica e che l’assemblea aveva deciso di seguire il suo parere. Ancora, il (OMISSIS) aveva riconfermato che l’attivita’ di vendita del gas e’ ed era un’attivita’ in libera concorrenza, senza oneri vincolistici pervasivi dell’attivita’ pubblica.
In tal senso, era anche la testimonianza dell’avv. (OMISSIS), che era stato il precedente legale di (OMISSIS) dal 2003, e che tale parere aveva gia’ espresso.
Le sentenze di merito non avrebbero affatto motivato su tale decisivo punto.
2.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)), sul rilievo che il fatto contestato non era, ratione temporis, previsto dalla legge come reato.
Il capo di imputazione addebitato al ricorrente contestava infatti la circostanza che la gara di evidenza pubblica non fosse stata svolta e che sarebbe invece stata turbata la liberta’ dell’apparente gara per l’acquisto del 25% di (OMISSIS).
Osserva il ricorrente come, nonostante la inequivoca dizione contenuta nel capo di imputazione, e quindi l’inesistenza della gara, la Corte d’appello abbia ritenuto la sussistenza del reato di cui all’articolo 353 c.p., non avvedendosi che il fatto contestato all’imputato si era perfezionato e completato il 13 settembre 2010, e cioe’ prima dell’entrata in vigore della modifica del codice penale che aveva inserito il nuovo articolo 353 bis c.p..
In buona sostanza, l’addebito di violazione dell’articolo 353 c.p., presupponeva l’esperimento di una gara pubblica, o non pubblica, ma certamente di una gara, che invece non fu mai bandita ed esperita, cosicche’, in difetto di una procedura di gara, nessuna violazione della norma della cui all’articolo 353 c.p., poteva essere correttamente ravvisata.
Infatti, mentre l’articolo 353 c.p., presuppone e richiede l’esperimento di una gara, l’articolo 353 bis, stesso codice sanziona il comportamento illegittimo nel caso in cui un bando non sia stato adottato.
Nel caso di specie, era addirittura il capo di imputazione a sostenere che la gara non fu svolta, e cosi’ pure non fu emanato alcun bando.
Neppure si era in presenza di un procedimento amministrativo, non essendo (OMISSIS) sottoposta alla cogenza dell’esercizio di un pubblico potere autoritativo, oppure di un servizio pubblico o di una pubblica utilita’.
Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che la Corte d’appello (e prima il Tribunale) non avrebbe minimamente tenuto in considerazione proprio la formulazione del capo di imputazione, che precisava formalmente che non vi era stata alcuna indizione di bando, ne’ era stata effettuata alcuna gara.
3. Il Procuratore generale ha ritenuto fondato il ricorso (OMISSIS) sottolineando le carenze motivazionali della sentenza impugnata, in punto di dimostrazione dell’elemento soggettivo del reato di cui al capo A) della imputazione, non essendo stata fornita la prova quanto alla sussistenza anche del dolo di evasione; in punto di dimostrazione dell’elemento oggettivo del reato di truffa, con particolare riguardo alla possibile sovrapposizione, incompatibile sul piano ontologico, fra il detto reato e quello di corruzione di cui al capo D) della imputazione; in punto di dimostrazione dell’elemento oggettivo del reato di turbativa d’asta di cui al capo C) della imputazione, con particolare riferimento alla dimostrazione della necessita’, per la societa’ (OMISSIS), di effettuare mediante procedura di gara pubblica la scelta dell’acquirente di una quota del capitale detenuto in altra societa’.
Anche il ricorso (OMISSIS) e’ stato ritenuto fondato in relazione all’unico reato contestatogli di cui al capo C) della imputazione per le ragioni espresse in ordine al ricorso (OMISSIS), con l’aggiunta delle denunciate carenze motivazionali anche in punto di dimostrazione dell’elemento soggettivo.
Il Procuratore generale ha pertanto concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Hanno presentato memorie entrambi i ricorrenti richiamando i dati salienti gia’ espressi con i motivi di ricorso e sottolineando come anche la requisitoria del Procuratore generale avesse convalidato le critiche da loro mosse nei confronti della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, in larga parte inammissibili, non sono fondati sulla base delle seguenti considerazioni.
2. I primi cinque motivi del ricorso (OMISSIS) – che, in quanto tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati – sono manifestamente infondati e, in parte, non consentiti in considerazione della natura prettamente fattuale delle censure esposte.
Con esse il ricorrente critica la sentenza impugnata nelle parti in cui ha ritenuto provata la maggiorazione del prezzo di fornitura del gas da (OMISSIS) S.p.a. a (OMISSIS) s.r.l., pervenendo alla erronea conclusione che fossero integrati gli elementi costitutivi del delitto di truffa (artifizi e raggiri nonche’ correlativo danno patrimonialmente rilevante per (OMISSIS) s.r.l. e per (OMISSIS) s.r.l. con corrispondente ingiusto profitto per (OMISSIS) s.r.l.) e ritenendo la partecipazione materiale del ricorrente alle fasi della stipulazione contrattuale, senza alcuna indicazione delle prove reperite in tal senso.
2.1. Occorre premettere come il ricorso, con fondamento, sottolinei che le sentenze di primo e di secondo grado non siano del tutto convergenti tra loro per avere i Giudici di merito espresso, pur pervenendo al medesimo risultato, una diversa valutazione degli elementi di prova, sebbene cio’ non sia riscontrabile, come sara’ piu’ chiaro in seguito, in ordine a tutte le questioni sollevate con le suindicate doglianze.
Al fine di chiarire la regola di giudizio utilizzata dalla Corte in parte qua, va allora precisato che, nel caso di disparita’ di valutazioni tra i giudici nei gradi del giudizio di merito, oggetto dell’esame in sede di legittimita’ e’ soltanto la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella diversa del primo giudice, con la conseguenza che, in tal caso, il giudice di legittimita’ non puo’ operare una inammissibile scelta tra le due diverse valutazioni e, pertanto, non puo’ estendere il suo esame oltre i limiti istituzionalmente stabiliti dalla legge, sicche’ la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all’apprezzamento del giudice di appello (Sez. 6, n. 27061 del 27/05/2008, Donno, Rv. 240583 – 01; Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, Menditto, Rv. 214307 – 01).
Per questa ragione, oggetto di scrutinio da parte della Corte, e’ la sentenza di appello che, nei punti in cui ha fatto registrare divergenze valutative rispetto alla sentenza di primo grado, non puo’ essere integrata attraverso il ricorso all’apparato valutativo di quest’ultima mentre, laddove alcuna divergenza sia riscontrabile, resta fermo il principio, reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex multis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 – 01).
2.2. Cio’ premesso, va ricordato come la Corte di merito – dopo aver, in accoglimento delle doglianze sollevate dai ricorrenti, sterilizzato le dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS) e dichiarato inutilizzabile il risultato di alcune intercettazioni, elementi, invece, entrambi valorizzati dal giudice di primo grado abbia chiarito che la responsabilita’ del (OMISSIS) fosse ampiamente desumibile dai documenti regolarmente acquisiti nel corso del dibattimento.
A questo proposito, la Corte d’appello ha precisato che, seppure l’acquisto del 25% delle quote di (OMISSIS) s.r.l. da parte di (OMISSIS) s.r.l. fosse avvenuto in data 28 settembre 2010, l’operazione era stata gia’ preordinata diversi mesi prima, ossia in data 25 marzo 2010, proprio con la costituzione di (OMISSIS) s.r.l. in un contesto caratterizzato dalle cointeressenze di alcuni amministratori locali.
La Corte di merito e’ pervenuta a tale logica conclusione sul presupposto che (OMISSIS), Sindaco del Comune di (OMISSIS), aveva chiesto l’applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., per i medesimi fatti-reato di cui ai capi A), B), C) e D), tant’e’ che, con sentenza n. 367 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 9 febbraio 2012 (allegata agli atti processuali) e tenuto conto della diminuzione per il rito, allo stesso era stata applicata la pena di anni due di reclusione.
Dalle dichiarazioni del (OMISSIS), riportate nella sentenza impugnata, e dalla documentazione acquisita nel corso delle perquisizioni, e’ risultato infatti che le quote di – (OMISSIS) s.r.l. – nel mese di settembre del 2010, all’epoca in cui aveva acquisito il 25% delle quote di (OMISSIS) s.r.l. (partecipata al 100% da (OMISSIS) s.r.l., la quale era, a sua volta, divenuta titolare in data 15 giugno 2010 del 25% delle quote della societa’ (OMISSIS)) – fossero intestate per il 70% all’amministratore unico e legale rappresentante, (OMISSIS), e per il restante 30% alla (OMISSIS) s.p.a., ossia a (OMISSIS) e a (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), amico del (OMISSIS).
Infatti, come emerge dal testo della sentenza impugnata, lo stesso (OMISSIS), sentito in data 13 maggio 2014, aveva riferito di aver incontrato, nello studio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nel febbraio 2010, e con costoro aveva preso la decisione di esercitare il diritto di prelazione sul 25% nella vendita di EON.
Cosicche’, dopo l’acquisto perfezionato da (OMISSIS) s.r.l., il 25% delle quote vennero rimesse sul mercato.
La Corte distrettuale ha poi fatto leva sulla testimonianza del Maresciallo Alfinito e, tenuto anche conto della documentazione acquisita agli atti, ha evidenziato come, in data 11 febbraio 2010, durante un’assemblea dei soci di (OMISSIS) s.r.l., fosse stato deliberato di individuare un socio privato al quale cedere le quote del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l., previo esercizio del diritto di prelazione sulla vendita del 25% del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l..
Cosi’, in data 25 giugno 2010, si riuni’ l’assemblea dei soci (OMISSIS) s.r.l. per decidere le modalita’ di vendita del 25% delle quote della (OMISSIS) s.r.l. e furono fissati i criteri per l’individuazione del socio privato al quale cedere le quote, stabilendosi che il nuovo socio doveva essere un privato e non una societa’ pubblica; il nuovo socio privato doveva essere una societa’ locale e non una grossa azienda nazionale o internazionale; il ruolo del nuovo socio doveva essere operativo e cioe’ concorrere nello sviluppo della Societa’ (OMISSIS) s.r.l. sia con riferimento al lato dell’offerta che al lato della domanda; la scelta del socio privato sarebbe dovuta avvenire sulla base di due condizioni: offerta del 25% del Capitale Sociale di (OMISSIS) s.r.l. pari a 225.000,00 Euro piu’ costi sostenuti per l’acquisto da (OMISSIS) S.p.a.; piano industriale in cui si doveva evidenziare l’apporto (soprattutto commerciale e tecnico) da parte del nuovo socio. La procedura prevedeva l’invio delle offerte ad un minimo di cinque aziende.
Nel mese di luglio del 2010 furono inviate le lettere di invito a cinque imprese, fra cui vi era (OMISSIS) s.r.l. Esse vennero inoltrate a mezzo fax dalla (OMISSIS) s.r.l., in data 21 luglio 2010, a ridosso della scadenza prevista per le ore 12:00 del 30 luglio 2010. Inoltre, le altre quattro societa’ diverse da (OMISSIS) s.r.l. non avevano i requisiti indicati da (OMISSIS) s.r.l. per poter acquistare le quote. Il responsabile del procedimento indicato nelle stesse lettere era (OMISSIS), amministratore delegato di (OMISSIS) s.r.l..
Il Maresciallo (OMISSIS) ha spiegato che furono trovate le lettere di convocazione, datate 4 e 5 agosto del 2010.
Il 9 settembre 2010 si riuni’ il Consiglio di Amministrazione che decise di presentare ai Soci di (OMISSIS) s.r.l. la raccomandazione a scegliere, quale socio privato di (OMISSIS) s.r.l., la Societa’ (OMISSIS) s.r.l,
In proposito, la Corte territoriale ha citato la deposizione del teste (OMISSIS), amministratore della (OMISSIS), societa’ a totale partecipazione pubblica, di proprieta’ del Comune di Vicenza, il quale preciso’ che, nella lettera d’invito, era stato unicamente specificato che veniva ceduta una quota del pacchetto azionario delle quote di partecipazione nella (OMISSIS) Tuttavia, per valutare quel pacchetto, occorrevano tutta una serie di dati, riguardanti gli aspetti gestionali economico – finanziari soprattutto della (OMISSIS), dati che non erano contenuti nella lettera di invito e senza i quali alcun piano industriale poteva essere ipotizzato e proposto.
Rapportatosi con lo (OMISSIS), il (OMISSIS) apprese che era gia’ stato individuato un soggetto, del quale non gli fu fatto il nome, con un piano di sviluppo che si confaceva alle e(OMISSIS)nze della (OMISSIS) e che pertanto la procedura di aggiudicazione era chiusa.
In altri termini, era stato gia’ scelto un soggetto privato, circostanza che (OMISSIS) apprese da (OMISSIS).
Il quale, nel corso delle spontanee dichiarazioni, riferi’ che l’invito a (OMISSIS) fu spedito per un suo errore al quale aveva tentato di porre rimedio.
Tuttavia, per quanto appreso dai testi, la Corte d’appello ha osservato, con congrua e logica motivazione, che la gestione della procedura di cessione del 25% delle quote di (OMISSIS) s.r.l., senza prevedere presupposti precisi e criteri certi per valutare la migliore offerta, fu chiaramente tesa a favorire (OMISSIS) s.r.l..
Tant’e’ che (OMISSIS), evidentemente a conoscenza delle conseguenze del suo operato, si era recato da (OMISSIS) per rinegoziare il prezzo del gas proprio in costanza degli arresti e delle perquisizioni.
Sulla base di tali emergenze, la Corte distrettuale, dopo aver ritenuto la natura di ente pubblico di (OMISSIS), ha concluso per la sussistenza dei reati di truffa pluriaggravata e di turbativa di gara.
Il fatto che il ricorrente, amministratore unico e legale rappresentante di (OMISSIS), detenesse formalmente il 70% delle quote di detta societa’ e’ stato quindi desunto dalla Corte d’appello sulla base delle dichiarazioni (OMISSIS) e sulla base dei documenti rinvenuti nel corso delle indagini ed acquisiti al dibattimento sicche’ non vi e’ discordanza valutativa, quanto al convincimento espresso dai Giudici di merito, circa il fatto che la (OMISSIS) fosse una societa’ nata, a seguito di una serie di riunioni alle quali avevano partecipato (OMISSIS), (OMISSIS) ed altri, al fine di condizionare le strategie economico-finanziarie di (OMISSIS).
La prova di cio’ e’ stata anche desunta da una scrittura privata redatta tra (OMISSIS) e (OMISSIS), rinvenuta nella cassaforte di quest’ultimo, da cui si apprendeva che il primo era il detentore fiduciario del 52,50% delle quote della (OMISSIS) in nome e per conto del secondo.
In sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto, sebbene sulla base di un piu’ ridotto apporto probatorio rispetto a quello utilizzato dal Tribunale, che fosse stata creata ad hoc una societa’ (la (OMISSIS) s.r.l.) la quale, attraverso l’apparente regolarita’ di una procedura di scelta del contraente, acquistasse le quote (OMISSIS) s.r.l., in modo che quest’ultima si legasse contrattualmente a (OMISSIS) S.p.a. per ottenere la fornitura di gas per la durata di tre anni a prezzo maggiorato.
In relazione a tale ultimo tema di prova, ossia al fatto che (OMISSIS) s.r.l. avesse stipulato con (OMISSIS) S.p.a. un contratto di fornitura del gas ad un prezzo maggiorato, la Corte d’appello ha utilizzato le dichiarazioni del consulente (OMISSIS) che, sentito all’udienza del 04 luglio 2013, aveva ricostruito le fasi della determinazione del prezzo maggiorato del gas.
Su questo specifico tema, invero, alcuna discordanza tra le sentenze di merito e’ riscontrabile e lo stesso ricorrente (terzo motivo, strettamente connesso al primo) utilizza la sentenza del Tribunale per argomentare circa i vizi che affliggerebbero in parte qua la sentenza impugnata.
Sennonche’ il ricorrente, anche paventando un inesistente travisamento della prova, rivolge, sul punto, censure non consentite nel giudizio di legittimita’ perche’, nella sostanza, attribuisce al risultato di prova un significato diverso da quello che, con accertamento di fatto, congruamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicita’, vi attribuisce la sentenza impugnata, conforme nella valutazione de qua alla sentenza di primo grado.
I Giudici di merito sono, infatti, pervenuti alla conclusione che il prezzo della fornitura del gas dalla societa’ venditrice ((OMISSIS) S.p.a.) alla societa’ acquirente ((OMISSIS) s.r.l.) fosse stato artificiosamente maggiorato, tanto sul presupposto che, a seguito delle acquisizioni documentali, erano stati rinvenuti due contratti con riferimento ai quali il teste, maresciallo (OMISSIS), aveva deposto nel senso che entrambi riguardavano il contratto di somministrazione del gas da (OMISSIS) S.p.a. a beneficio della (OMISSIS) s.r.l.: un primo contratto (stipulato in due versioni a seconda della durata annuale o triennale della fornitura) prevedeva che il prezzo di approvvigionamento fosse fissato a 0,23 Euro per metro cubo; un secondo contratto (anch’esso stipulato in due versioni a seconda della durata annuale o triennale della fornitura) prevedeva invece un prezzo di approvvigionamento pari al 0,27 Euro al metro cubo. Dalle indagini era tuttavia emerso che (OMISSIS) S.p.A. aveva stipulato, in data 5 agosto 2010, con (OMISSIS) S.r.l. un contratto di assistenza e consulenza, il cui corrispettivo veniva calcolato in ragione di 0,04 centesimi di Euro al metro cubo, valore corrispondente alla differenza fra il prezzo iniziale proposto da (OMISSIS) di 0,23 Euro al metro cubo (ma superiore a quel 0,22 Euro al metro cubo offerto a (OMISSIS) da (OMISSIS) in data 9 luglio 2010 a firma (OMISSIS)) e quello risultante dal contratto datato 16 luglio 2010 di 0,27 Euro di Euro al metro cubo.
Da cio’ i giudici di merito hanno tratto il logico convincimento che i due contratti (OMISSIS)-(OMISSIS), da un lato, e (OMISSIS)-(OMISSIS), dall’altro, fossero tra loro collegati, senza che quest’ultima societa’, ossia (OMISSIS) s.r.l., avesse svolto, come sara’ piu’ chiaro in seguito, alcuna prestazione di assistenza e di consulenza ad (OMISSIS) S.p.a., limitandosi semplicemente a fatturare un concordato sovrapprezzo in danno di (OMISSIS) s.r.l.
Su queste evidenze probatorie i giudici di merito hanno valutato le dichiarazioni rese dal consulente (OMISSIS) il quale, dopo avere spiegato che i prezzi di approvvigionamento del gas subivano una variazione su base trimestrale, dichiarava, quanto ai prezzi contenuti nei contratti acquisiti, che il primo contratto si posizionava sotto al livello di prezzo fissato dall’autorita’ e il secondo al di sopra, concludendo che la differenza di prezzo riscontrata nei contratti non era da ritenersi giustificata in relazione anche alla durata degli stessi e cio’ in ragione del fatto che i contratti prevedevano lo stesso meccanismo di indicizzazione (v. pagina 45 della sentenza di primo grado).
Da cio’, con tutta evidenza, la Corte d’appello ha tratto il logico convincimento che il teste (OMISSIS), sentito all’udienza del 4 luglio 2013, avesse ricostruito le fasi della determinazione del prezzo maggiorato del gas (pagina 15 della sentenza impugnata).
Le differenti considerazioni, svolte dal ricorrente ed esposte nei primi tre motivi di ricorso, si risolvono allora nel richiedere al giudice di legittimita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, senza tuttavia tenere conto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
Una volta che i Giudici di merito hanno accertato e, con congrua e logica motivazione, ritenuto: 1) che la (OMISSIS) s.r.l. fu costituita per condizionare le determinazioni e le strategie di mercato della (OMISSIS) s.r.l.; 2) che l’infiltrazione in (OMISSIS) fu determinata a seguito di una scelta del contraente illecita, tradottasi nell’acquisto del 25% delle quote di (OMISSIS) detenute da (OMISSIS) (questione che sara’ ulteriormente approfondita scrutinando i motivi di ricorso (OMISSIS)); 3) che (OMISSIS) fu di conseguenza indotta da (OMISSIS) (la quale aveva stipulato un contratto che conferiva a (OMISSIS), in via esclusiva, l’assistenza commerciale a (OMISSIS)) a stipulare con (OMISSIS) un contratto di approvvigionamento del gas a condizioni meno vantaggiose, perche’ a prezzo maggiorato, e che la differenza di prezzo avrebbe costituito il profitto per (OMISSIS) mediante un simulato contratto di consulenza con (OMISSIS); 4) che, alla costituzione di (OMISSIS) e a determinate riunioni strategiche, aveva partecipato il (OMISSIS), amministratore di (OMISSIS) e detentore di quote appartenenti ad amministratori pubblici che avevano reso, in tal modo, occulta la loro partecipazione societaria in tale ultimo assetto, ne consegue come risultassero pienamente integrati tutti i requisiti per la configurabilita’ del reato di truffa aggravata sulla base degli artifizi e raggiri per il danno patrimoniale cagionato ad enti pubblici (= la natura di enti pubblici di (OMISSIS) e di (OMISSIS) sara’ esaminata scrutinando i pertinenti motivi di ricorso) con corrispondente ingiusto profitto per (OMISSIS), come risultasse, con evidenza, tanto la condotta ingannatrice quanto la produzione del danno patrimoniale cagionato a (OMISSIS) e a (OMISSIS) (con conseguente manifesta infondatezza del primo e del terzo motivo), come fosse del tutto irrilevante che (OMISSIS) non avesse materialmente partecipato alla stipula del contratto con (OMISSIS) (con conseguente manifesta infondatezza del secondo motivo), e come non avesse rilievo, nella configurazione della fattispecie incriminatrice contestata, il fatto che ne’ (OMISSIS) e ne’ (OMISSIS) avessero partecipato alla revisione al ribasso della parte fissa del prezzo al metro cubo del gas praticato da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS) S.r.l. (con conseguente manifesta infondatezza del quarto motivo) e neppure il fatto relativo alla congruita’ del prezzo di vendita del 25% delle quote di (OMISSIS) detenute da (OMISSIS) (con conseguente manifesta infondatezza del quinto motivo) sia perche’ tale elemento non e’ stato posto a fondamento di una delle condotte integrative del reato di truffa e sia perche’, nell’impostazione accusatoria recepita dalle sentenze di merito, il prezzo pagato da (OMISSIS) per l’acquisto del 25% delle quote (OMISSIS), sarebbe stato recuperato attraverso contributi occulti elargiti da (OMISSIS) per il vantaggio ricevuto dalla maggiorazione del prezzo per la fornitura del gas a (OMISSIS), derivando da cio’ anche la manifesta infondatezza del quarto ed il quinto motivo di ricorso.
Resta solo da chiarire che l’artificio ed il raggiro previsti dall’articolo 640 c.p., non consistono soltanto in una peculiare, sottile e scaltra rappresentazione della realta’, ad arte falsamente descritta, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi astuto o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, cosicche’ il raggiro idoneo ad integrare l’elemento materiale del delitto di truffa si ha anche quando l’effetto fraudolento si ottenga architettando e presentando, come nel caso in esame, una situazione in modo tale da farle assumere l’aspetto della verita’ e da indurre cosi’ in errore il soggetto passivo.
3. Riveste ora carattere pregiudiziale l’esame del settimo, del decimo e del dodicesimo motivo del ricorso (OMISSIS) circa la natura di enti pubblici di (OMISSIS) s.r.l. e di (OMISSIS) s.r.l., questione lambita anche nel ricorso (OMISSIS) e rilevante sia per la configurazione della circostanza aggravante di cui al capoverso n. 1) dell’articolo 640 c.p., sia per la configurazione dell’atto di ufficio del reato di corruzione e sia per la configurazione del reato di turbativa di gara.
(OMISSIS) s.r.l. e’ una societa’ a totale partecipazione pubblica, essendo titolare per conto dei comuni che costituiscono la compagine sociale di detta societa’ (comuni di (OMISSIS), Pogliano, (OMISSIS), Nerviano, Pogliano milanese) del controllo e coordinamento del servizio integrato di igiene urbana; gestisce il servizio di riscossione sia ordinaria che coattiva di tutte le entrate tributarie di comuni incluse altre entrate extra tributarie; gestisce altresi’ il servizio di pubbliche affissioni e, in concessione, gestisce gli impianti pubblicitari; e’ stazione appaltante di servizi e lavori per conto dei comuni soci. Ha come oggetto sociale la gestione dei servizi strumentali per conto dei comuni soci e l’assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico ma di societa’ controllate pubbliche o miste che svolgano servizi di interesse generale.
(OMISSIS) S.r.l. ((OMISSIS)) e’ una societa’ partecipata al 75% da (OMISSIS) S.r.l. (a intera partecipazione pubblica) e per il 25% da un socio privato, (OMISSIS) S.r.l., e fornisce gas ed energia elettrica, esercitando un servizio economico di interesse generale per i comuni che, tramite la stessa societa’, si approvvigionavano di gas.
Ribaltando un precedente orientamento, la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalita’ giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico (Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257361).
Su questa scia, con uniforme orientamento, e’ stato successivamente ritenuto che anche gli enti a formale struttura privatistica si debbano qualificare come “pubblici”, in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 3, (ora Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 3, comma 1, lettera d), nn. 1), 2) e 3), – Codice dei contratti pubblici): a) la personalita’ giuridica; b) l’istituzione dell’ente per soddisfare specificatamente e(OMISSIS)nze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attivita’ in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Ferrara, Rv. 270665; Sez. 2, n. 53074 del 04/10/2016, Giuli, Rv. 268955; Sez. 2, n. 28085 del 17/06/2015, Lo Grasso, Rv. 264233; Sez. 2, n. 17889 del 14/04/2015, Markab Group, Rv. 263658; Sez. 2, n. 38614 del 17/07/2014, Di Donato, Rv. 260827).
E’ di tutta evidenza come entrambe le societa’ posseggano ampiamente i requisiti che la giurisprudenza consolidata ritiene necessari per l’attribuzione della qualifica di ente pubblico, dovendosi fare ricorso, per l’attribuzione di detta qualifica giuridica soggettiva, al criterio “funzionale-oggettivo”, incentrato essenzialmente sulla normativa regolatrice dell’attivita’ svolta da un ente (anche in forma societaria), criterio desumibile dalla nozione, di matrice comunitaria, di “organismo di diritto pubblico” di cui all’articolo 3, comma 26, del codice degli appalti ratione temporis vigente ed ora previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 3, comma 1, lettera d), (Codice dei contratti pubblici).
I motivi di ricorso, in aperta collisione con i suddetti principi di diritto, sono, con tuta evidenza, manifestamente infondati.
4. Vanno ora esaminati, nell’ordine logico, i tre motivi del ricorso (OMISSIS) (e l’ottavo motivo del ricorso (OMISSIS) che contesta la sua partecipazione materiale al delitto di turbativa di, gara) sia perche’ il reato ex articolo 353 c.p., come visto, costituisce un elemento attraverso il quale, unitamente ad altre condotte, e’ stato costruito, nell’impostazione accusatoria convalidata dalle sentenze di merito, il delitto di truffa e sia perche’, in precedenza, sono state evidenziate, richiamando la deposizione, contenuta nella sentenza impugnata, resa dal maresciallo (OMISSIS), alcune acquisizioni che devono ora essere completate, in quanto necessarie per l’esame dei motivi di ricorso con i quali il ricorrente prospetta: l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, sul rilievo che alcuna gara ad evidenza pubblica dovesse essere, nel caso di specie, espletata e sul rilievo che comunque, come predicato anche dal capo di imputazione, non vi fu alcuna gara (primo motivo); che, in ogni caso, tale fosse l’esito di plurimi pareri resi in proposito, sicche’ sarebbe insussistente l’elemento soggettivo del reato per mancanza di dolo o, comunque, per omessa motivazione sulla sua configurabilita’ (secondo motivo); che il fatto addebitato, essendo sussumibile nella fattispecie di cui all’articolo 353 bis c.p., non fosse previsto, ratione temporis, come reato (terzo motivo).
Pur essendo stato il reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, i motivi devono essere scrutinati in presenza della costituzione di parte civile.
4.1. I primi due motivi, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
Essi sono infondati per le seguenti ragioni.
4.2. Diversamente da quanto reclama il ricorrente, le evidenze processuali sono dimostrative del fatto che furono fissati (ma non rispettati) i criteri per la scelta del contraente e che la procedura di selezione fu turbata.
Dal testo della sentenza di primo grado (v. pag. 79 ss.) e dal conforme convincimento espresso in parte qua dalla sentenza impugnata, e’ risultato che, in data 25 giugno 2010, si riuni’ l’assemblea dei soci della (OMISSIS) s.r.l., ovvero i sindaci dei quattro comuni azionisti, per fissare le modalita’ di vendita del 25% delle quote della (OMISSIS) s.r.l.
Dopo aver specificato che per l’acquisto delle suddette quote si era reso necessario accendere un finanziamento per 225.000,00 Euro presso l’agenzia di (OMISSIS) della BCC di Barlassina, vennero fissati i criteri per la cessione delle suddette quote e furono stabiliti i criteri utili per l’individuazione del nuovo soggetto stabilendosi, come si e’ visto, che il nuovo socio dovesse essere un privato e non una societa’ pubblica; il nuovo socio privato dovesse essere una societa’ locale e non una grossa azienda nazionale o internazionale; il ruolo del nuovo socio dovesse essere operativo e cioe’ concorrere nello sviluppo della Societa’ (OMISSIS) S.r.l. sia lato offerta che lato domanda; la scelta del socio privato doveva avvenire sulla base di due condizioni: offerta del 25% del capitale sociale di (OMISSIS) S.r.l. pari a 225.000,00 Euro oltre i costi sostenuti da (OMISSIS) s.r.l. per l’acquisto da (OMISSIS) Spa; piano industriale in cui si dovesse evidenziare l’apporto (soprattutto commerciale e tecnico) da parte del nuovo socio. La procedura prevedeva l’invio ad un minimo di cinque aziende dell’invito a presentare l’offerta.
In disparte la questione, innescata anche dalla natura pubblicistica degli enti interessati e dall’oggetto della negoziazione, che dovesse essere svolta una gara ad evidenza pubblica e premesso che il capo di imputazione contesta la mancata attivazione di una tale procedura e non anche la mancanza di una gara cosiddetta atipica o informale, va allora chiarito che, a ragione, i Giudici di merito hanno concordemente ritenuto che i criteri, in precedenza enunciati, fossero indicativi dell’avvio di una vera e propria “procedura” per la “scelta del socio privato”, ossia del contraente. Inoltre, indiscutibilmente, l’assemblea dei soci aveva deciso di invitare i contraenti privati a formulare un’offerta.
L’invito ad offrire e’ una procedura contemplata ad hoc dal “codice degli appalti o dei contratti pubblici” (Decreto Legislativo n. 12 aprile 2006, n. 163, ratione temporis vigente e poi abrogato dal Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50, che contiene, per quanto qui interessa, analoghe previsioni, argumenta ex combinato disposto Decreto Legislativo n. 50 del 2016, articoli 3 e 61) tra quelle c.d. ristrette (nel caso in esame, dovevano infatti essere invitate a presentare le offerte un minimo di cinque aziende aventi determinati requisiti) ed essa costituisce una delle procedure di scelta del contraente tipizzata dal codice dei contratti pubblici, a cui ogni operatore economico puo’ chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta.
Inoltre, i Soci (OMISSIS) avevano dato mandato al Direttore Generale (ossia al ricorrente) di ricercare le aziende alle quali inviare l’invito ad offrire e successivamente a relazionare al consiglio di amministrazione di (OMISSIS) sulle offerte ricevute, cercando di informare anche il consiglio di amministrazione di (OMISSIS) sullo stato della procedura. Una volta fatte le proprie considerazioni, il consiglio di amministrazione avrebbe presentato all’assemblea dei soci le proprie valutazioni per la decisione finale.
In ottemperanza alla. procedura fissata vennero trasmessi cinque inviti a presentare offerte a cinque societa’ diverse che avrebbero dovuto rispondere nel termine comune fissato entro il 30 luglio 2010 ore 12.00. Fra queste cinque imprese, tre risposero (di cui una in ritardo rispetto al termine stabilito ed altra era a intera partecipazione di capitale pubblico).
Essendosi comunque realizzato il presupposto per una valutazione comparativa delle offerte, in data 9 settembre 2010 (v. pag. 80 della sentenza di primo grado), si riuni’ il consiglio di amministrazione della (OMISSIS) che prese atto della circostanza che l’unica societa’ “in campo” fosse (OMISSIS) s.r.l., essendo (OMISSIS) una societa’ a capitale pubblico ed avendo la (OMISSIS) risposto in ritardo all’invito.
L’assemblea dei Soci, ovvero i quattro comuni di (OMISSIS) in persona dei rispettivi Sindaci, si riuni’ il successivo 13 settembre 2010, ratificando la scelta della (OMISSIS) quale nuovo socio privato della (OMISSIS).
Questa scelta, secondo il conforme convincimento espresso dai giudici di merito, era stata determinata da evidenti anomalie desumibili dalla documentazione acquisita e dalle testimonianze.
In primo luogo, la lettera di invito era stata spedita ad una societa’ a capitale pubblico ((OMISSIS)) che, con tutta evidenza, non aveva i requisiti fissati per accedere all’acquisto delle quote della (OMISSIS) e le dichiarazioni rese dal ricorrente a questo proposito, secondo le quali egli avrebbe, per errore, al quale aveva poi cercato di riparare, spedito la lettera di invito alla detta societa’ sono state ritenute confliggenti con il corposo compendio probatorio e, in particolare, con la documentazione sequestrata nel corso delle perquisizioni.
Con adeguata e logica motivazione, e’ stato osservato come il ricorrente sebbene fosse risultato estraneo alle operazioni di sovrafatturazione della fornitura del gas in danno di (OMISSIS), venendone a conoscenza solo alla fine del novembre del 2010 allorche’ apprese della sovrafatturazione – avesse acconsentito a recarsi presso (OMISSIS) per rinegoziare il prezzo del gas proprio in coincidenza degli arresti e delle perquisizioni.
In secondo luogo, la procedura, sebbene informale, di presentazione delle offerte rendeva evidente che era stata espletata una finta competizione tra imprese con la predisposizione di lettere di invito nelle quali non erano stati esplicitati i requisiti soggettivi e neppure i criteri di valutazione della migliore offerta e tutto cio’ e’ stato logicamente spiegato con il fatto di garantire l’aggiudicazione alla (OMISSIS), che non avrebbe dovuto percio’ subire la concorrenza di altre imprese.
Al ricorrente quindi si addebita il fatto di essersi prestato a compiere una serie di irregolarita’ al fine di garantire l’aggiudicazione alla (OMISSIS) perche’, come responsabile del procedimento, non predispose un bando di gara, indico’ all’assemblea dei soci i criteri soggettivi ed oggettivi per la scelta del contraente, ma detti criteri non vennero dallo stesso esplicitati negli inviti a presentare le offerte, e che, pure stabiliti da (OMISSIS), vennero pacificamente ignorati, tant’e’ che risulto’ invitata una societa’ ((OMISSIS)) che non poteva essere scelta e’ tutto cio’ rendeva non credibile la versione del ricorrente, secondo cui la scelta di detta societa’ fosse stata determinata da un errore. Neppure vennero indicati i requisiti per la valutazione dell’offerta migliore, essendo stato fissato il prezzo di acquisito in 225.000 Euro e cosi’ escludendo a priori la possibilita’ di eventuali offerte migliorative e consentendo alla rinuncia di un’offerta, che pure era stata presentata, da (OMISSIS) dell’importo di 300.000 Euro (vedi pagina 83 della sentenza di primo grado).
Ad avvalorare la tesi dell’inquinamento della procedura selettiva, avviata con le lettere di invito, vi erano poi gli ulteriori elementi di riscontro costituiti dalla singolare coincidenza della stipulazione della scrittura privata tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) (del 4 aprile 2010 con la quale veniva conferita a (OMISSIS), in via esclusiva, l’assistenza commerciale a (OMISSIS)) e la fattura (del 5 agosto 2010) attraverso la quale la (OMISSIS) otteneva, come sara’ piu’ chiaro in seguito, la provvista per pagare l’acquisto del 25% delle quote detenute da (OMISSIS) in (OMISSIS), entrambe le situazioni realizzate in tempi in cui la procedura selettiva non si era ancora conclusa.
Alla configurazione del reato di cui all’articolo 353 del codice penale non osta il fatto, invero pacifico, dell’assenza di un bando di gara, essendo sufficiente anche
l’espletamento di una “gara informale”, ossia che, pur non preceduta dalla pubblicazione di un tipico bando, si risolva comunque in una procedura finalizzata alla selezione di plurime offerte tra loro concorrenti al fine di scegliere quella migliore.
A questo proposito la giurisprudenza di legittimita’ e’ ferma nel ritenere che il reato di turbata liberta’ degli incanti e’ configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione procede all’individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris adottato ed anche in assenza di formalita’, a condizione che siano previamente indicati, come nella specie, i criteri di selezione e di presentazione delle offerte (ex multis, Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227; Sez. 6, n. 13124 del 28/01/2008, Mancianti, Rv. 239314).
Configurabile pertanto l’elemento oggettivo del reato di turbata liberta’ degli incanti, il primo motivo di ricorso deve ritenersi del tutto infondato.
Allo stesso modo e’ infondato il secondo motivo perche’, al cospetto di un reato, come quello previsto dall’articolo 353 c.p., in cui l’elemento soggettivo, come lo stesso ricorrente riconosce, e’ sostenuto dal dolo generico (Sez. 2, n. 13505 del 13/03/2008, Gennaro, Rv. 239794 – 01), la sussistenza dell’elemento intenzionale puo’ desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalita’ esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, e’ possibile risalire alla sfera intellettivh e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volonta’ e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato.
Avendo le sentenze di merito circostanziato dettagliatamente le modalita’ esecutive della condotta, la motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato si immedesima con l’accertamento delle predette circostanze. Alcun rilievo puo’ essere poi dato al fatto che il ricorrente (OMISSIS) (ottavo motivo del suo ricorso) non avesse partecipato materialmente alla realizzazione del reato, essendo stata la forma di responsabilita’ costruita nei suoi confronti in via di partecipazione morale al reato commesso per favorire (OMISSIS) s.r.l., di cui (OMISSIS) era amministratore e detentore di quote appartenenti a soci occulti.
Ne’ il ricorrente, a tale proposito, puo’ reclamare il vizio di omessa motivazione in quanto i Giudici di merito hanno ampiamente motivato circa la compartecipazione morale del ricorrente in relazione a reati strettamente connessi alla turbativa della gara (truffa e corruzione), dando conto del suo preciso ruolo.
Un non recente insegnamento della Corte di legittimita’, tuttora valido, ricorda infatti che, in tema di motivazione della sentenza, quando, come nel caso di specie, i motivi della soluzione relativi ad una determinata questione sono ravvisabili, per implicito necessario, nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, si ha la motivazione cosiddetta implicita, con la conseguenza che, se il giudice abbia dimostrato, con logica ed adeguata motivazione, la responsabilita’ dell’imputato per un determinato reato, si deve, per cio’ stesso, ritenere implicitamente motivata la esclusione della fondatezza di ogni altra questione sostanziale o processuale relativa a diversa figura di reato oppure a diversa valutazione di prove o a differente posizione processuale (Sez. 4, n. 2763 del 08/03/1983, Di Costanzo, Rv. 158137 – 01).
4.3. Infondato e’ anche il terzo motivo del ricorso (OMISSIS).
Stabilito che la condotta contestata rientra nel paradigma dell’articolo 353 c.p., il ricorrente erroneamente postula che l’articolo 353 bis stesso codice abbia sanzionato condotte in precedenza non punite, reclamando percio’ il proscioglimento ex articolo 2 c.p., perche’ il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Nondimeno, se e’ vero che il fatto tipico descritto dalla fattispecie incriminatrice ex articolo 353 c.p., richiede l’esistenza di una gara (anche informale, come si e’ visto, e quale che sia la denominazione della procedura generata) e, dunque, di un bando o di un atto equipollente che abbia fatto luogo alla sua indizione, tra cui sono senza dubbio ricomprese le lettere di invito (in tal senso, Sez. 6, n. 11483 del 03/11/1997, Craparo, Rv. 209474 – 01) spedite sulla base di criteri che innestino, a tutti gli effetti, come nel caso in esame, vere e proprie procedure selettive, invece, l’articolo 353 bis c.p., introdotto con L. 13 agosto 2010, n. 136/2010, entrata in vigore il 7 settembre 2010, e’ fattispecie incriminatrice sussidiaria (“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato…”) e sanziona chiunque, sulla scorta delle medesime condotte indicate dall’articolo 353 c.p., “turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita’ di scelta del contrente da parte della pubblica amministrazione”.
Pur in presenza della medesima obbiettivita’ giuridica criminosa (entrambe le disposizioni tutelano, infatti, la liberta’ di iniziativa economica attraverso la quale si realizza l’interesse della pubblica amministrazione all’individuazione del contraente in grado di assicurare le condizioni economiche migliori, sanzionando percio’ le condotte che mettono a repentaglio l’interesse della P.A. di poter contrarre con il miglior offerente), le fattispecie incriminatrici de quibus differiscono per quanto concerne la tipicita’ dei rispettivi modelli legali, nel senso che, mentre la figura di reato tipizzata nella disposizione di cui all’articolo 353 del c.p., richiede l’esistenza di una gara, sia pure atipica o informale e comunque denominata, invece la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 353 bis c.p., contiene note descrittive dell’illecito che anticipano il livello di tutela a momenti precedenti all’indizione del bando o di altro atto ad esso equipollente, sanzionando la turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita’ di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, tanto nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come in precedenza delineati) possano essere posti in pericolo (entrambe le fattispecie incriminatrici configurano infatti reati di pericolo) non solo da condotte successive ad un bando, il cui contenuto sia stato legalmente determinato, ma anche da condotte ad esso precedenti ma in grado di avere influenza sulla formazione del suo contenuto.
Nel caso di specie, la condotta contestata e’ pienamente sussumibile nell’ambito della fattispecie incriminatrice ex articolo 353 c.p., in presenza di una gara, sia pure atipica, e non rientra nella fattispecie ex articolo 353 bis, stesso codice, norma penale entrata in vigore dopo la commissione del fatto, atteso che la turbativa ha riguardato una procedura selettiva e, dunque, una “gara” in corso e non un procedimento amministrativo diretto a determinare il contenuto di un bando o di altro atto equipollente.
5. Vanno ora esaminati il sesto, il nono ed il quattordicesimo motivo del ricorso (OMISSIS) con i quali il ricorrente si duole dei vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine al reato di falsa fatturazione e a quello di corruzione, reato, quest’ultimo, stimato incompatibile con il delitto di truffa, che invece e’ stato ritenuto concorrente dai giudici di merito.
Lamenta poi che il delitto di corruzione sia stato ritenuto configurabile nonostante egli fosse sprovvisto della qualifica soggettiva richiesta, circostanza che avrebbe anche impedito la configurabilita’ dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 9.
5.1. Sul primo nucleo di doglianze, la Corte di appello ha sottolineato, come il ricorrente fosse amministratore unico e legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l. e detenesse formalmente il 70% delle quote di detta societa’.
La sua responsabilita’ per i reati di falsa fatturazione e di corruzione e’ stata motivata sulla base delle dichiarazioni del (OMISSIS) e soprattutto sulla base dei documenti acquisiti, ritenuti, con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicita’, inconfutabili.
In particolare, la Corte di merito ha segnalato l’acquisizione della fattura n. 05/2010 emessa in data 05 agosto 2010 in favore di (OMISSIS), che documentava una fittizia consulenza, ed ha menzionato gli accertamenti bancari sui c/c intestati a (OMISSIS) s.r.l. e, in particolare, sul c/c 350538 acceso in data 16 marzo 2010 presso il (OMISSIS), immediatamente dopo la costituzione di (OMISSIS), coi movimenti registrati e rispetto ai quali era unico beneficiario il (OMISSIS).
La Corte territoriale ha poi aggiunto come il teste (OMISSIS), sentito all’udienza del 04 luglio 2013, avesse ricostruito le fasi della determinazione del prezzo maggiorato del gas.
Cio’ posto, con logica ed adeguata motivazione, la Corte d’appello affermando che la fattura non fu emessa per il solo scopo di favorire l’evasione fiscale (di (OMISSIS), n.d.r.) e, quindi, condividendo l’approdo cui era giunto il giudice di primo grado, secondo il quale la somma indicata nella fattura era servita per costituire la provvista per l’acquisto da parte di (OMISSIS) del 25% delle quote di (OMISSIS) – ha ritenuto palesemente falsa la fattura 05/2010 emessa in data 05 agosto 2010, sul fondamentale rilievo che essa era stata emessa in data successiva a quella del contratto stipulato fra (OMISSIS) e (OMISSIS) con la maggiorazione del prezzo di Euro 0,04 al mc., che risaliva al 16 luglio 2010, cosicche’, dopo quella data, non avrebbe avuto alcun senso la presunta consulenza.
Da cio’ i Giudici di merito hanno tratto la logica convinzione che la fattura rilasciata dal (OMISSIS) costituisse anche prova della corruzione di cui al capo D) e che essa andasse letta insieme alla scrittura privata rinvenuta all’esito della perquisizione domiciliare a carico del (OMISSIS). Tale scrittura privata, come in precedenza evidenziato, dimostrava che (OMISSIS) s.r.l. era stata costituita appositamente ricorrendo a soggetti compiacenti, amici di alcuni amministratori locali per entrare nel mercato delle forniture e realizzare lauti profitti.
Trattandosi di accertamenti di fatto, adeguatamente e logicamente motivati, essi, sui quali si e’ registrata la conforme valutazione dei giudici di primo e di secondo grado, non sono suscettibili di essere sindacati in sede di giudizio di legittimita’, con conseguente inammissibilita’ dei rilievi formulati per contrastare la ricostruzione fattuale operata nella sede di merito.
5.2. Neppure coglie nel segno’ l’obiezione secondo la quale se la fattura de qua fu emessa per consentire a (OMISSIS) di procurarsi la provvista per l’acquisto del 25% delle quote di (OMISSIS) e, dunque, per una finalita’ extrafiscale, il delitto sarebbe non configurabile per la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie ossia per la mancanza del dolo di evasione.
La giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248869 – 01), precisando che la presenza di una ulteriore finalita’ nell’azione delittuosa non incide sulla compiuta integrazione della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (Decreto Legislativo n. 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8), attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilita’ e’ sufficiente il mero compimento dell’atto tipico (Sez. 3, n. 12719 del 14/11/2007, dep.2008, Iannazzo, Rv. 239339 – 01).
Ne consegue che, come e’ stato anche condivisibilmente affermato, l’evasione d’imposta non e’ elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilita’ dell’agente, in quanto per integrare il reato e’ necessario che l’emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione (Sez. 3, n. 39359 del 24/09/2008, Biffi, Rv. 241040).
Cio’ posto, l’assunto del ricorrente secondo il quale la falsa fattura fu emessa per perseguire esclusivamente uno scopo extrafiscales e’ assertiva e sfornita di qualsiasi elemento idoneo a corroborare l’assunto formulato.
Anzi, l’emissione della falsa fatture consentiva ad (OMISSIS), come chiaramente la contestazione addebitava agli imputati, di spesare come costi di consulenza (falsa) l’importo della tangente e, sul punto, la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato il principio in forza del quale il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di frode fiscale, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalita’ extraevasiva non perseguita dall’agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato e’, come nel caso in esame, incensurabile in sede di legittimita’ (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390 – 01).
Ne’ rileva, come visto, ai fini dell’integrazione del reato, se (OMISSIS) si sia o meno avvalsa, redigendo la relativa dichiarazione fiscale, di tale fittizio costo come elemento negativo del reddito.
Neppure rileva, ma ai soli fini del reato di corruzione e della prova circa la compartecipazione criminosa di (OMISSIS), se la tangente sia stata riscossa dal (OMISSIS) (secondo il convincimento del tribunale) o dal (OMISSIS) (secondo quanto affermato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata).
E’ certo che il bonifico fatto da (OMISSIS) sia transitato sui conti di (OMISSIS), societa’ della quale era amministratore (OMISSIS). E’ certo anche che costui movimentava i conti della societa’, essendo cio’ risultato dalle indagini bancarie, per come si evince, dal testo delle sentenze di merito, ed e’ quindi congruo ritenere che il ricorrente avesse, in prima battuta, riscosso la somma, come logicamente ritenuto nella sentenza impugnata.
E’ ovvio poi che il ricorrente non era in possesso della qualifica soggettiva richiesta per integrare il reato di corruzione, ma l’addebito e’ stato chiaramente formulato nei suoi confronti a titolo di concorso dell’extraneus nel reato proprio in quanto, nel delitto di corruzione, che e’ a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, e’ ben pc:isibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti necessari, sia nell’ipotesi, nella specie sussistente, in cui si risolva in un’attivita’ di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361 – 01).
Parimenti, quanto alla ritenuta circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, di cui all’articolo 61 c.p., n. 9, la stessa e’ di natura oggettiva, in quanto non si applica a taluno perche’ pubblico ufficiale, ma perche’ ha abusato dei propri poteri, e, quindi, riguarda una modalita’ dell’azione, con la conseguenza che la stessa si comunica ad eventuali concorrenti (appunto il (OMISSIS)), ai sensi dell’articolo 118 c.p., (Sez. 6, n. 53687 del 25/11/2014, Schiavone, Rv. 261870 – 01).
Ne deriva come il sesto, il nono ed il quattordicesimo motivo del ricorso (OMISSIS) siano in parte infondati (nella loro articolazione in diritto) e, per alcuni versi, anche inammissibili perche’ non consentiti (nella loro articolazione sul vizio di motivazione in presenza di adeguata e logica motivazione da parte dei giudici di merito sugli accertamenti di fatto).
5.3. Resta da scrutinare l’undicesimo motivo, che e’ comune ai reati di truffa e di corruzione, con il quale si censura l’incompatibilita’ logica e giuridica tra i due reati.
Nello stesso senso, ossia per la loro inconciliabilita’, ha concluso il Procuratore generale.
Il motivo non e’ fondato.
La condotta richiesta come elemento materiale costitutivo del reato di corruzione va tenuta nettamente distinta, proprio perche’ diversa, da quella richiesta per l’integrazione del delitto di truffa.
La corruzione, infatti, si realizza con il ricevere o l’accettare la promessa, per se’ o per un terzo, di denaro od altra utilita’, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio. Per la integrazione del fatto tipico del delitto di corruzione non e’ richiesta cioe’ una forma particolare di condotta, essendo possibile che la promessa o l’accettazione siano effettuate anche in mancanza di dichiarazioni esplicite. Invece, per l’integrazione del reato di truffa, e’ necessaria tutta un’attivita’, nella quale vengono in particolare rilievo, da un lato, gli artifici o raggiri in concreto attuati, e, dall’altro, la sorpresa della buona fede della persona indotta in errore. Nel caso di specie, non soltanto gli autori del reato di corruzione e del reato di truffa (in concorso) non coincidono, ma sono differenti e vanno tenute ben distinte le rispettive attivita’ materiali realizzate dagli agenti. Tali attivita’, volendo ancorare l’analisi alle fattispecie concrete ossia al fatto storico sulle quali si innestano, non si atteggiano come unitarie e sovrapponibili ma presentano segmenti nettamente distinti tra loro, in quanto oggettivamente ed anche cronologicamente diversi, tali percio’ da integrare fattispecie penali ontologicamente differenti, come e’ reso evidente dalla struttura contenutistica dei rispettivi capi d’accusa.
Cio’, per altro, e’ reso manifesto anche dal confronto strutturale tra le rispettive fattispecie legali (volendo ancorare l’analisi alle fattispecie astratte come tipizzate nelle rispettive norme incriminatrici) che pure costituisce il primo ed essenziale parametro valutativo, senza che sia necessario, di regola, fare ricorso ad altri criteri.
Nel caso in esame, entrambi i parametri conducono irrimediabilmente al medesimo risultato.
Per questa ragione la giurisprudenza di legittimita’, con orientamento risalente, ma tuttora valido, ha affermato come sia configurabile il concorso materiale fra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno della pubblica amministrazione (Sez. 2, n. 7761 del 15/11/1986, dep. 1987, Rosa, Rv. 176273).
Successivamente e’ stato precisato che e’ configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato proprio perche’ l’accordo corruttivo non puo’ integrare l’induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, ma puo’ ben indurre in errore gli altri
funzionari dell’ente pubblico o gli organi di controllo (Sez. 1, n. 10371 del
08/07/1995, Costioli, Rv. 202738).
Il motivo di ricorso e’ pertanto infondato ma non inammissibile e, investendo il rapporto giuridico processuale costituito in relazione al reato di truffa, comporta che, per le condotte ex articolo 640 cpv. c.p., n. 1), successive al 16 settembre 2010, sia maturata la prescrizione, con la conseguenza che, agli effetti penali, la sentenza impugnata a va annullata nei confronti di (OMISSIS) senza rinvio perche’ il residuo delitto di cui al capo b) e’ estinto per prescrizione.
6. La precedente statuizione consente di ritenere assorbiti il tredicesimo motivo (relativo alla sussistenza dell’aggravante del danno di patrimoniale gravita’ nel delitto di truffa, comunque estinto) ed il quindicesimo motivo, relativo alla concessione delle attenuanti generiche.
7. Il ricorso di (OMISSIS) va, pertanto, rigettato nel resto.
Il ricorso di (OMISSIS) va parimenti rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Entrambi i ricorsi vanno anche rigettati agli effetti civili e da cio’ consegue la condanna dei ricorrenti, in solido con il responsabile civile (OMISSIS) S.r.l. (non ricorrente e regolarmente citato per il giudizio di legittimita’), alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Comune di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. liquidate come da pedissequo dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) relativamente al residuo reato di cui al capo b) commesso successivamente al 16/09/2010 perche’ estinto per prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso di (OMISSIS).
Rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi, agli effetti civili, e condanna i ricorrenti in solido con il responsabile civile (OMISSIS) S.r.l. alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Comune di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. che liquida in Euro 3.500,00 ciascuno, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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