L’art. 63 D.P.R. n. 1074/1958 nell’esplicare con quali modalità debba estrinsecarsi la gestione personale delle rivendite

Consiglio di Stato, Sentenza|26 marzo 2021| n. 2570.

L”art. 63, D.P.R. n. 1074/1958 nell’esplicare con quali modalità debba estrinsecarsi la gestione personale delle rivendite, richiede che l’intestatario della licenza non solo debba avere la effettiva gestione finanziaria della rivendita, ma spieghi altresì un diretto interessamento sul funzionamento di essa nonché, abbia la disponibilità del locale ove l’attività commerciale viene esercitata.

Sentenza|26 marzo 2021| n. 2570

Data udienza 9 febbraio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – Revoca della gestione della rivendita generi di monopolio – Disdetta del contratto d’appalto – Incameramento totale del deposito cauzionale – Formale chiusura della rivendita – Verbale della Guardia di Finanza – Art. 28, comma 1 e 2, L. n. 1293/1957 – Gestite personale degli assegnatari – Art. 63, D.P.R. n. 1074/1958 – Disponibilità materiale dell’immobile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6676 del 2013, proposto da
Sa. Ze., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ca. e Ma. Ma., con domicilio eletto presso lo studio An. Ca. in Roma, via (…)
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-Ufficio Regionale Toscana e Umbria, non costituito in giudizio
nei confronti
Ma. Te. Ca., rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Ra., con domicilio eletto presso lo studio Gi. St. Sp. As. Ra. in Roma, via (…);
Va. Ze., non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria Sezione Prima n. 50/2013
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ma. Te. Ca.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti;
Rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, sez. I, 30 gennaio 2013, n. 50 ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’annullamento della determinazione prot. n. 7422 emessa in data 17 febbraio 2010, a firma del Responsabile della Sezione Distaccata di Perugia (Ufficio Regionale Toscana e Umbria), col quale l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha disposto: la revoca della gestione della rivendita generi di monopolio n. 60 in (omissis), via (omissis); la disdetta del contratto d’appalto n. 146/06PG stipulato con il Sig. Ze. Sa.; l’incameramento totale del deposito cauzionale pari ad euro 866,38 prestato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di appalto della rivendita, nonché la formale chiusura della rivendita n. 60 in (omissis); nonché del verbale redatto dalla Guardia di Finanza – Compagnia di (omissis) – in data 3.03.2010, attestante le operazioni compiute dai militari relative alla notifica della determinazione n. 7422, al ritiro della licenza nr. di prot. 15077 rilasciata in data 4.01.2007 dall’Ispettorato Compartimentale dei MM.SS – sede di Perugia al Sig. Ze. Sa., nonché l’invito a rimuovere l’insegna “T” posta all’ingresso del locale.
Secondo il TAR, sinteticamente:
– risulta nella fattispecie per cui è causa la violazione dell’obbligo di gestione a titolo personale della rivendita (espressamente richiesto dall’art. 28 L. n. 1293-1957), di fatto gestita esclusivamente dalla coadiutrice, circostanza di per sé sufficiente a supportare l’adozione del provvedimento impugnato, atteso appunto il carattere strettamente personale del rapporto de quo;
– è altrettanto pacifico che, allo stato attuale, l’odierno istante non è in possesso del requisito (di cui all’art. 63 d.P.R. n. 1074-1958) della disponibilità del locale indicato per il trasferimento della rivendita, a causa del contenzioso insorto con i coeredi in seguito al decesso della proprietaria degli immobili ove hanno sede tutti i locali interessati, circostanza che impedisce oltre che l’accoglimento dell’istanza di trasferimento, l’esercizio dell’attività posta in concessione, attesa la concorrente inutilizzabilità dei locali in cui l’attività veniva in origine svolta;
– è errato il richiamo operato dalla difesa del ricorrente all’art. 1102 c.c., giacché proprio la norma invocata vieta al singolo partecipante di attrarre la cosa comune o anche solo una sua parte nell’orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri contitolari, estendendosi il diritto di ciascuno nei limiti della quota, su tutto il bene;
– è inammissibile e non può esaminarsi la censura dedotta soltanto con la memoria depositata il 15 aprile 2012 di difetto di proporzionalità della disposta revoca in luogo di sanzione pecuniaria, secondo gli artt. 34 e 35 L. n. 1293-1957, poiché elusiva del generale termine di decadenza di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a.;
– peraltro, la censura è comunque infondata nel merito, attesa l’ampia discrezionalità in subiecta materia dell’Amministrazione.
L’appellante contestava la sentenza del TAR, eccependo l’erroneità e riproponendo, in sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.
Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva l’Amministrazione appellata, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che sono stati documentati in giudizio gli elementi idonei a dimostrare la mancata gestione personale della rivendita da parte della ricorrente in primo grado.
Nel caso in esame, i tre coeredi Va. Ze., Sa. Ze. e An. Ze. avevano effettuato inizialmente una divisione di fatto, giuridicamente irrilevante, dell’asse ereditario.
La Sig.ra Va. Ze. risulta assegnataria dell’immobile sito in (omissis), Loc. (omissis), posto lungo la strada statale (omissis), adibito in minor parte ad abitazione ed in gran parte all’attività di bar-caffè esercitata dall’odierna convenuta (in forza di contratto di comodato stipulato in data 20 novembre 1998).
Il Sig. Sa. Ze. era assegnatario, sempre di fatto, dell’immobile dallo stesso costruito sul lato opposto della strada statale (omissis) rispetto a quello della Sig.ra Va. Ze., immobile in cui esercita l’attività di ristoratore congiuntamente alla famiglia in regime di impresa famigliare.
Assegnatario della licenza per la vendita di generi di monopolio (in possesso della famiglia Ze. dal 1939, primo intestatario Sig. Gi. Ze.) era il Sig. Sa. Ze..
Il Sig. Ze. non ha, tuttavia, mai gestito personalmente l’attività di rivendita, gestita dall’attuale appellata Sig.ra Ca., in contrasto con l’art. 28, comma 1 e 2, L. 1293-1957, in base al quale “le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l’Amministrazione. L’Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti”.
La nozione di “gestione” individuata dal Legislatore non può certo identificarsi con la gestione meramente finanziaria della rivendita di generi di monopolio.
Analogamente l’art. 63 d.P.R. n. 1074-1958 nell’esplicare con quali modalità debba estrinsecarsi la gestione personale delle rivendite, richiede che l’intestatario della licenza non solo debba avere la effettiva gestione finanziaria della rivendita, ma spieghi altresì un diretto interessamento sul funzionamento di essa (nonché, abbia la disponibilità del locale ove l’attività commerciale viene esercitata).
2. In merito alla mancata disponibilità dei locali da parte del Sig. Sa. Ze., è indubbio che l’attività di rivendita di generi di monopolio debba essere esercitata dal soggetto titolare della relativa licenza esclusivamente su un immobile su cui lo stesso vanti una disponibilità giuridicamente rilevante, non essendo invece sufficienti situazioni di fatto come il mero possesso o la detenzione.
Nel caso di specie, all’epoca dei fatti, l’immobile indicato dal Sig. Sa. Ze. per il trasferimento della rivendita di generi di monopolio risultava in comproprietà tra questo e gli altri coeredi: Sig.ra Va. Ze., Sig.ra An. Ze. e il Sig. Sa. Ze. non godeva di alcun autonomo titolo giuridico idoneo a differenziarne la posizione rispetto a quella degli altri coeredi.
La stessa Pubblica Amministrazione, nel procedimento relativo alla richiesta di trasferimento, ha domandato al Sig. Ze. “la documentazione attestante la disponibilità del locale proposto, precisando la necessità, in ipotesi di comproprietà, di allegazione del consenso di ciascun contitolare” e, una volta ravvisato che il Sig. Sa. Ze. non era in possesso di un autonomo titolo giuridico atto a dimostrarne l’esclusiva disponibilità sull’immobile proposto al trasferimento, ha disposto legittimamente di conseguenza con il provvedimento impugnato.
Occorre sul punto osservare che la vendita dei monopoli è accompagnata da un regime improntato ad una particolare severità e il concessionario è investito di specifiche responsabilità, di guisa che ogni fatto costituente violazione del dovere di fedeltà commerciale può ben dare luogo alla revoca della licenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5224).
Dalle considerazioni appena svolte discende evidentemente l’impossibilità di estendere quanto affermato in materia di autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti alle fattispecie, come quella in esame, aventi ad oggetto questioni attinenti alla vendita di generi di monopolio.
Infine, deve rilevarsi che l’atto di transazione del 20.2.2020, depositato in giudizio, dimostra soltanto che il Sig. Ze. non aveva la disponibilità giuridica dell’immobile, suffragando la legittimità del provvedimento impugnato e non può incidere sulla valutazione del provvedemmo oggetto del presente giudizio.
3. In relazione agli altri motivi di appello, il Collegio osserva innanzitutto che l’Amministrazione si è pronunciata espressamente sulla richiesta di trasferimento, rilevando che l’odierno appellante non aveva la disponibilità dei locali su cui intendeva trasferire la rivendita, giacché tali locali erano in comproprietà tra più soggetti ed il Sig. Sa. Ze. non aveva dato prova del consenso degli altri coeredi.
Inoltre, la violazione dell’art. 35 L. n. 1293-1957, a prescindere dalla sua ammissibilità (giacché sollevata per la priva volta dal ricorrente in sede di memoria di primo grado depositata in data 15.4.2012) è infondata atteso che l’Autorità Autonoma dei Monopoli di Stato ha emesso il provvedimento di revoca solo dopo aver accertato le plurime violazioni poste in essere dal Sig. Sa. Ze. e gode di un’elevata discrezionalità in ordine alla possibilità di procedere o meno alla revoca delle licenze per la rivendita di generi di monopolio (ovviamente una volta accertate le prodromiche violazioni).
4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda,
Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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