Il controinteressato da evocare in giudizio

Consiglio di Stato, Sentenza|26 marzo 2021| n. 2554.

Il controinteressato da evocare in giudizio è il soggetto indicato nell’atto che si impugna, ovverosia il soggetto, facilmente individuabile, portatore di un interesse – concreto ed attuale – giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto, e dunque interessato a difendere una situazione giuridica di vantaggio uguale e contraria rispetto a quella del ricorrente. Per quanto concerne le impugnazioni di una graduatoria concorsuale, la qualità di controinteressato spetta a tutti i soggetti che, dall’accoglimento del ricorso, vedrebbero alterata la loro collocazione in graduatoria, assumendo una collocazione deteriore.

Sentenza|26 marzo 2021| n. 2554

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive Rifiuti – Avviso pubblico – Contributi relativi alla filiera produttiva regionale dell’innovazione – Provvedimento di revoca totale dell’agevolazione – Controinteressato – Mancata instaurazione del contraddittorio – Inammissibilità del ricorso di primo grado

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2013, proposto dalla Società ME. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Mu., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato La. An. in Roma, via (…),
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato St. Ri., elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, via (…),
nei confronti
– della società Sv. La. S.p.a. in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Pa. e Ru. Di Pa. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, piazzale (…);
– della società Op. 20. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma Sezione I ter, n. 4871 del 29 maggio 2012, resa inter partes, concernente un diniego di agevolazioni finanziarie.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della società Sv. La. S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 2169/2012, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, la società ME. S.r.l. (di seguito ME.) aveva chiesto l’annullamento della determinazione del Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive Rifiuti del Lazio del 27 dicembre 2011, con la quale – a seguito dell’Avviso pubblico in attuazione del POR-FESR Lazio 2007-2013 per la concessione di contributi relativi alla filiera produttiva regionale dell’innovazione – veniva approvato l’elenco di n. 49 progetti non ammissibili tra i quali quello della ricorrente per ottenere la concessione di un’agevolazione pari ad euro 253.750,00.
2. A sostegno dell’impugnativa, in considerazione della motivazione a base dell’esclusione per essere stata la stessa società destinataria nell’anno 2006 di un provvedimento di revoca totale di un’agevolazione, aveva dedotto l’irrilevanza di tale provvedimento di ritiro per la sua collocazione temporale e per essere stata superata dalla successiva concessione di altro finanziamento.
3. Costituitesi la Regione Lazio e la società Sv. La. S.p.a., il Tribunale amministrativo adì to Sezione I ter ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha preliminarmente ritenuto sussistenti i presupposti per la decisione in forma semplificata;
– ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato;
– ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (Euro 1.000,00).
4. In particolare, il T.a.r. ha rilevato che “il ricorso in epigrafe è stato invece notificato al sola ditta Op. 20. la quale, rivestendo la 1^ posizione in graduatoria, nessun interesse ha a resistere al corrente gravame posto che in caso di accoglimento dello stesso (con l’ipotetica assegnazione al ricorrente di un punteggio idoneo a collocarlo al 1° posto della graduatoria) retrocederebbe di una posizione conservando, in ogni caso, il contributo accordatole”.
5. Avverso tale pronuncia la ME. ha interposto appello, notificato il 28 dicembre 2012 e depositato il 23 gennaio 2013, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 5-8) al quale ha fatto seguito (8-17) la reiterazione dei motivi di primo grado non esaminati dal T.a.r., quanto di seguito sintetizzato:
I) erroneità della statuizione in rito perché il T.a.r. non si sarebbe avveduto della posizione di controinteressata assunta dalla Sv. La. S.p.a., che ha curato tutto l’iter procedimentale ed infatti si è costituita in giudizio difendendo il suo legittimo operato, e comunque non ha considerato che, stante il tenore delle censure intese al travolgimento dell’intera procedura, anche la prima graduata assume a sua volta la veste di controinteressata in senso tecnico rischiando di perdere il finanziamento in caso di accoglimento del ricorso;
II) ha quindi riproposto le censure di primo grado non esaminate dal T.a.r per l’effetto preclusivo prodotto dall’impugnata statuizione in rito e segnatamente deducendo l’irrilevanza del provvedimento di revoca del precedente finanziamento, peraltro rinunciato e seguito da un ulteriore finanziamento, siccome intervenuto prima del periodo considerabile ai fini dell’avviso pubblico in questione e comunque determinato da un fatto incolpevole (incendio della struttura).
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 14 febbraio 2013, la Regione Lazio si è costituita in giudizio.
8. In data 26 febbraio 2013, si è costituita la società Sv. La. S.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.
9. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti appellate hanno svolto difese scritte, anche in replica chiedendo il rigetto dell’opposto gravame, mentre parte appellante ha depositato note d’udienza, ai sensi del d.l. n. 28/2020 e del d.l. n. 137/2020 chiedendo il passaggio in decisione della causa.
10. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 2 febbraio 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.
11. L’appello è infondato.
11.1 Come sopra esposto, le deduzioni di parte appellante innanzitutto si indirizzano alla statuizione in rito recata dall’impugnata sentenza, con la quale il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio nei riguardi dell’effettivo controinteressato.
In particolare, parte appellante, con il primo motivo, avversa tale pregiudiziale statuizione secondo una duplice linea argomentativa: con la prima deduce che sarebbe stata la società Sv. La. ad assumere la posizione di controinteressata, tanto da difendere pervicacemente la legittimità del proprio operato nel corso del giudizio di prime cure; con la seconda, osserva che il tenore delle censure sollevate col ricorso introduttivo della lite sarebbero tali da inficiare, se accolte, l’intera procedura selettiva così da travolgere anche la posizione assunta dalla prima classificata (ovverosia la prima delle 29 domande ritenute ammissibili a contributo).
11.2 Giova premettere, alla disamina delle critiche dell’appellante, i criteri comunemente recepiti in sede pretoria per individuare la posizione del controinteressato, dovendosi rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (ex multis, da ultimo, sez. III, sentenza n. 5052/2020), il controinteressato da evocare in giudizio è il soggetto indicato nell’atto che si impugna, ovverosia il soggetto, facilmente individuabile, portatore di un interesse – concreto ed attuale – giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto, e dunque interessato a difendere una situazione giuridica di vantaggio uguale e contraria rispetto a quella del ricorrente. Si afferma altresì che non occorre che il controinteressato sia espressamente individuato nell’atto, essendo sufficiente che sia comunque facilmente individuabile con l’ordinaria diligenza (sez. V, sentenza n. 4503/2019). Per quanto concerne le impugnazioni di una graduatoria concorsuale, la qualità di controinteressato spetta a tutti i soggetti che, dall’accoglimento del ricorso, vedrebbero alterata la loro collocazione in graduatoria, assumendo una collocazione deteriore (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2020, n. 5479). Più esattamente, con specifico riferimento alle procedure per l’elargizione di finanziamenti pubblici limitati nel loro ammontare, la Sezione ha ritenuto che il controinteressato deve individuarsi tra coloro che precedono il ricorrente in graduatoria e che verrebbero da lui sopravanzati in caso di accoglimento dell’impugnativa (sentenza, 22 gennaio 2020, n. 543). Ma il T.a.r., con la sentenza impugnata, ha optato per la tesi più restrittiva, secondo cui la posizione giuridica di controinteresse non è adeguatamente lumeggiata dalla mera postergazione in graduatoria dovendo richiedersi, in caso di accoglimento del ricorso, anche che questi perderebbe un’utilità finale subendo così un concreto pregiudizio in termini di lesione dell’interesse pretensivo (nel caso di specie il sospirato finanziamento). Ha quindi il T.a.r. ritenuto, con la sentenza oggetto di gravame, che “rivestivano la posizione di contraddittori necessari solamente le ultime due ditte (alle quali è stato concesso un finanziamento che, cumulativamente, supera quello pari ad euro 253.750,00 di cui la ricorrente, ove utilmente collocatasi, avrebbe beneficiato), le quali, nel caso di accoglimento del presente gravame, verrebbero a vedersi revocato il contributo loro accordato per essere questo destinato (ed esaurito) per finanziare la domanda dell’odierna ricorrente”.
11.3 Fatta questa necessaria premessa di ordine generale, viene in considerazione il primo corno argomentativo che connota il motivo d’appello in esame, correlato alla posizione processuale della società Sv. La. S.p.a., in thesi, qualificabile di controinteresse. La prospettazione dell’appellante non può essere condivisa, in quanto detto ente risulta avere curato la procedura quale società partecipata dalla Regione così atteggiandosi quale Amministrazione emanante ovvero co-emanante e quindi come parte necessaria invece che controinteressata. Nella stessa determinazione per cui si controverte si dà atto infatti che, in data 17 luglio 2009, veniva sottoscritta una convenzione fra la Regione Lazio e la Sv. La. S.p.a. proprio a fini di “svolgimento delle attività che quest’ultima, come previsto dalla citata DGR n. 611/2008, conduce in qualità di Organismo Intermedio” delle Attività 1.2, 1.4, 1.6 e II.1″. Non può, di conserva, essere utilmente valorizzato il comportamento di tale soggetto processuale nel giudizio di prime cure essendo naturalmente inteso a difendere la legittimità degli atti riconducibili, mediatamente o immediatamente, alla sua attività .
11.4 Nemmeno è fondato il secondo argomento speso dalla parte appellante, in quanto le censure articolate in primo grado, se accolte, non avrebbero comportato il travolgimento dell’intera procedura bensì solo della graduatoria nella parte in cui il progetto dell’odierna appellante era stato dichiarato non ammissibile. Se è vero che l’epigrafe del ricorso di primo grado contiene un riferimento aspecifico alla determinazione della Direzione regionale che approvava l’intera graduatoria, oltre che l’elenco dei progetti non ammissibili (tra i quali quello dell’odierna appellante), l’oggetto del giudizio deve essere individuato secondo lo specifico interesse che l’iniziativa giurisdizionale sottende, che era quello non di inficiare l’intera procedura quanto di essere ammesso alla stessa per beneficiare dei finanziamenti oggetto di stanziamento. Tant’è vero che le censure articolate in ricorso sono intese a minare la legittimità del provvedimento di esclusione cosicché, in caso di apprezzamento favorevole di tali deduzioni, non avrebbe conseguito se non l’inclusione del suo progetto tra quelle ammessi a contributo senza recare pregiudizio alla società prima graduata. Ne consegue che la statuizione d’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio deve essere confermata e pertanto, permanendo la sua portata preclusiva del merito, le ulteriori deduzioni dell’appellante non sono suscettibili di essere esaminate.
12. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 450/2013), lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 2 febbraio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Carlo Deodato – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Francesco Frigida – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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