L’appello è una seconda fase del merito

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 maggio 2022| n. 15722.

L’appello è una seconda fase del merito

L’appello è una seconda fase del merito, non già una mera fase eventuale, finalizzata alla riforma della decisione di prime cure, seppure a critica vincolata, e nella quale l’appellante assume il ruolo di parte attrice prescindendo dalla sua posizione processuale in primo grado, con i relativi oneri processuali, dovendo approntare ogni mezzo processuale consentito dall’ordinamento.

Sentenza|17 maggio 2022| n. 15722. L’appello è una seconda fase del merito

Data udienza 25 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: APPELLO CIVILE – FASCICOLO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28910/2019 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede del sig. (OMISSIS) (deceduto), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede del sig. (OMISSIS) (deceduto), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede del sig. (OMISSIS) (deceduto), rappresentati e difesi dall’avvocato Luciano Noce e dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliati ai seguenti domicili digitali: (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) Spa,
– intimati –
e contro
(OMISSIS) Spa, in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3203/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/1/2022 dal Cons. Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista.

L’appello è una seconda fase del merito

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/6/2019 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame interposto dai sigg. (OMISSIS) ed altri in relazione alla pronunzia Trib. Napoli 26/11/2013, di: a) accoglimento p.q.r. della domanda proposta dal sig. (OMISSIS) nei confronti del sig. (OMISSIS), quale unico erede del defunto (OMISSIS), e della societa’ (OMISSIS) s.p.a. – quale impresa designata per il F.G.V.S. – di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto l'(OMISSIS), carreggiata nord dell’autostrada (OMISSIS), asseritamente per esclusivo fatto e colpa di quest’ultimo, allorquando “l’autoveicolo Peugeot 206 GT tg. (OMISSIS), di sua proprieta’ e che nell’occasione conduceva, “nel mentre procedeva nella carreggiata esterna era colliso, sul lato posteriore destro, dal motociclo Piaggio Liberty 125 targato (OMISSIS), di proprieta’ e condotto dal sig. (OMISSIS)””, che nell’occasione decedeva; b) rigetto della domanda proposta dal sig. (OMISSIS) nei confronti dei sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi del defunto (OMISSIS), di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale de quo; c) rigetto della domanda in via riconvenzionale proposta dai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – in proprio, nella qualita’ di congiunti del defunto (OMISSIS) – nonche’ dal sig. (OMISSIS) – in proprio e quale erede del defunto (OMISSIS) – nei confronti del (OMISSIS) e della compagnia assicuratrice societa’ (OMISSIS) s.p.a., di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati in conseguenza del sinistro stradale de quo.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) – in proprio nella qualita’ di congiunte del defunto (OMISSIS) – nonche’ il (OMISSIS) – in proprio e quale erede del defunto (OMISSIS) nonche’ del nel frattempo deceduto (OMISSIS) – propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Con conclusioni scritte del 20/12/2021 il P.G. presso questa corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

L’appello è una seconda fase del merito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 342 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia rigettato il gravame erroneamente ritenendo che “le doglianze oggetto del gravame fossero riferibili esclusivamente al contenuto di documenti non depositati nel giudizio seppure oggetto di acquisizione nel giudizio di primo grado e posti dal giudice di prime cure a fondamento della propria decisione”, laddove nell’impugnata sentenza ha nella specie “individuato nelle risultanze delle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale numero R.G.N. R. 9423/04 il documento essenziale ai fini della corretta valutazione delle censure mosse dagli appellanti”, espressamente citando stralci degli “atti redatti in sede penale dagli investigatori”.
Lamentano che “l’onere di riproduzione ed allegazione della documentazione posta a sostegno dell’appello non ne impone il materiale deposito ogniqualvolta il relativo contenuto sia desumibile dagli atti di causa delle parti e/o dal fascicolo d’ufficio rispetto ai quali non vi e’ stata contestazione”, e che nella specie l'”errore” in cui e’ incorsa la corte di merito nell’impugnata sentenza” e’ di “ritenere che “la documentazione fondante la motivazione del giudice di prime cure, quest’ultima censurata in sede di gravame, non sia conoscibile per la mancata allegazione/riproduzione nel giudizio di secondo grado, poiche’ la stessa e’ chiaramente desumibile non solo dal fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, a disposizione della Corte di Appello, ma anche e soprattutto dagli atti di causa delle parti”.
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

 

L’appello è una seconda fase del merito

Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha da tempo avuto modo di porre in rilievo, nel vigente ordinamento processuale il giudizio d’appello, che costituisce una seconda e solo eventuale fase (peraltro non generalizzata e priva di copertura costituzionale) del giudizio di merito comportante un inevitabile rallentamento della relativa definizione, non puo’ piu’ dirsi un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), avendo assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae), finalizzata alla riforma della decisione di primo grado assistita da una vera e propria presunzione di legittimita’ (la cui piu’ significativa espressione e’ costituita dalla disposizione dell’articolo 337 c.p.c., come sostituito dalla L. n. 353 del 1990, prevedente la regola, salve poche eccezioni, dell’esecutorieta’ della sentenza pur in pendenza del gravame), nella quale l’appellante assume il ruolo di parte processualmente attrice (quale che sia stata la sua posizione nel giudizio di primo grado, che l’ha vista totalmente o parzialmente soccombente).
La parte appellante e’ pertanto tenuta ad approntare ogni mezzo processuale posto a sua disposizione dall’ordinamento (anche avvalendosi della facolta’ prevista dall’articolo 76 disp. att. c.p.c., di ottenere dalla cancelleria copia dei documenti prodotti dalle altre parti) ed indipendentemente dalla piu’ o meno prevedibile, condotta processuale della controparte, al fine di dimostrare l’ingiustizia o l’invalidita’ della sentenza impugnata.
Si e’ al riguardo precisato che, in siffatto contesto, allorquando l’appellante assuma che l’errore del primo giudice si annidi nell’interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente dagli atti delle parti, e’ onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perche’ possa procedere al richiesto riesame, anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte risultata vincitrice in primo grado, non sussistendo alcuna norma che imponga a quest’ultima di (ri)produrlo nel grado successivo (v. Cass., Sez. Un., 8/2/2013, n. 3033, e, conformemente, da ultimo, Cass., 17/12/2021, n. 40606).
Da tale principio emerge chiaramente, come dedotto dagli odierni ricorrenti nel proprio scritto difensivo e osservato altresi’ dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte, che siffatto onere di allegazione e produzione non trova viceversa applicazione allorquando “l’errore del primo giudice” asseritamente “si annidi nell’interpretazione o valutazione di un documento” il cui “preciso contenuto testuale” come nella specie “risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente dagli atti delle parti”.

 

L’appello è una seconda fase del merito

Dalla sentenza del giudice di prime cure si evince infatti che la ricostruzione del sinistro dal giudice di prime cure posta a fondamento della sentenza di 1 grado e’ stata elaborata su atti (in particolare le dichiarazioni testimoniali del sig. (OMISSIS), le “indagini” e il “rapporto” della “Polizia Stradale di Angri” nonche’ gli “atti acquisiti in sede penale”) ivi testualmente riportati nonche’ evincibili da ulteriori atti istruttori e da altri atti e documenti acquisiti al processo tutti contenuti nel fascicolo d’ufficio di 1 grado e nei fascicoli di parte (es., “Relazione Ing. (OMISSIS)”; “Relazione di perizia tecnica di parte” dell’ (OMISSIS) s.p.a.; “dichiarazione testimoniale resa dal sig. (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Napoli in data 03.05.2011… contenuta nel fascicolo d’ufficio di primo grado… incartata nel Verbale di Udienza del 03.05.2011”; “rilievi planimetrici e misurazioni eseguite dalla Polizia stradale” ), il cui tenore risulta dagli odierni ricorrenti altresi’ debitamente riprodotto nel ricorso in ossequio al requisito prescritto all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v. pagg. 40 ss. del ricorso).
Orbene, nell’affermare che “le esposte doglianze non meritano di trovare accoglimento per l’assorbente ragione che gli appellanti hanno omesso di produrre ovvero “ripristinare” in appello (pur essendo a tanto onerati) gli atti redatti in sede penale dagli investigatori – in particolare delle sommarie informazioni rese alla Polizia Stradale ed al P.M. dai (pretesi) testimoni oculari del sinistro, oltre ai rilievi fotografici del luoghi e dei mezzi coinvolti – sui quali fondano le loro ragioni di censura alla sentenza appellata (cfr. Cass., Sez. L. n. 1462/2013): in tale modo impedendo a questa Corte di potere apprezzare e valutare, nel complesso, la congruenza, la serieta’ e la veridicita’ del racconto reso dai medesimi testimoni al giudice istruttore (al quale, appunto, hanno attribuito una analisi “parziale delle risultanze istruttorie”), onde riscontrare la dinamica del sinistro e le singole responsabilita’”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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