L’appellato parzialmente soccombente in primo grado non può giovarsi della motivazione resa dal giudice d’appello ai fini dell’accoglimento del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 aprile 2023| n. 9377.

Le norme dettate dagli articoli 329, comma 2, 342, 343 e 346 del cpc, in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito e di formazione progressiva del giudicato, le quali presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, implicano che, una volta stabilito il quantum devolutum, l’appellato parzialmente soccombente in primo grado non può giovarsi della motivazione resa dal giudice d’appello ai fini dell’accoglimento del gravame principale, per ottenere, mediante il ricorso per cassazione, effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla prima sentenza.

Sentenza|5 aprile 2023| n. 9377. L’appellato parzialmente soccombente in primo grado non può giovarsi della motivazione resa dal giudice d’appello ai fini dell’accoglimento del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato

Data udienza 28 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di fornitura – Domanda di risoluzione per inadempimento e di condanna al risarcimento dei danni – Accoglimento della sola pretesa risarcitoria – Onere dell’attore di proporre tempestivo appello incidentale – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18960/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.N.C., rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 327/2018 depositata il 08/02/2018;
Viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8, convertito con modificazioni nella L. 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 327/2018 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata l’8 febbraio 2018.
Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) ha notificato controricorso contenente altresi’ tre motivi di ricorso incidentale.
La (OMISSIS) s.n.c. ha notificato controricorso per resistere al ricorso principale.
Il giudizio ebbe inizio con citazione notificata il 14 giugno 2004 dalla (OMISSIS) s.n.c., la quale convenne dinanzi al Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, la (OMISSIS) s.p.a., chiedendo di accertare l’inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura, installazione e rifornimento di distributori automatici di bevande stipulato inter partes, stante il cattivo funzionamento di tali macchine, e quindi dichiarare la risoluzione dello stesso contratto e condannare la (OMISSIS) s.p.a. al consequenziale risarcimento dei danni. L’adito Tribunale, con sentenza del 25 febbraio 2009, accolse in parte la sola domanda risarcitoria, condannando la (OMISSIS) s.p.a. a risarcire i danni nella misura di Euro 7.624,00 per il pregresso ed in Euro 150,00 mensili per il periodo successivo alla decisione. Il giudice di primo ritenne quanto al resto che non risultavano dimostrate, in forza della prova testimoniale e della documentazione allegata, le pattuizioni del contratto verbale dedotto in lite, dovendosi presumere che la proprieta’ degli apparecchi erogatori di bevande appartenesse ancora alla (OMISSIS).
La Corte d’appello di Venezia ha poi accolto il gravame avanzato dalla (OMISSIS) s.p.a. e proseguito dalla Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., col quale era stato dedotto: che erroneamente essa era stata ritenuta responsabile per i danni derivanti dal mancato ritiro delle merci, essendo piuttosto pacifico fra le parti il passaggio in proprieta’ in favore della (OMISSIS) s.n.c. delle macchine erogatrici; che erroneamente era stato liquidato il danno senza dichiarare risolto il contratto; che il danno era stato liquidato dal primo giudice in via equitativa, pur mancando prova della sua verificazione. La Corte d’appello ha quindi rigettato tutte le domande della (OMISSIS) s.n.c., considerando che: era incontroverso fra le parti il trasferimento in proprieta’ in favore della (OMISSIS) s.n.c. delle macchine erogatrici; il Tribunale non aveva dichiarato la risoluzione del contratto per mancanza di prove sull’effettivo contenuto dell’accordo contrattuale, che consentisse di valutare la gravita’ del denunciato inadempimento; che comunque la pretesa della (OMISSIS) s.n.c. di ottenere il ritiro della macchine e di ritenere responsabile la (OMISSIS) per le spese di deposito e conservazione sopportate supponeva la risoluzione del contratto; che la risoluzione non poteva dirsi avvenuta per effetto della diffida comunicata dalla (OMISSIS) s.n.c. il (OMISSIS), la quale si spiegava come eccezione di inadempimento, in quanto preannunciava che la medesima (OMISSIS) s.n.c. avrebbe sospeso i propri pagamenti in attesa del ritiro e del rimborso della merce difettosa; che comunque non risultava dimostrato un inadempimento grave, avendo i testimoni narrato del cattivo funzionamento di soli cinque o sei distributori; che ai fini del risarcimento dei danni era rimasta sprovvista di prova l’allegazione dell’obbligo di ritiro di 104 distributori automatici e dei costi subiti per il relativo deposito.
5. Il ricorso e’ stato deciso procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8, convertito con modificazioni nella L. 24 febbraio 2023, n. 14), con istanza di discussione orale.
Il controricorrente Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.n.c. lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1454 c.c., articolo 1476 c.c., nn. 1 e 3, articoli 1490, 1492, 1497 e 1512 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inefficace, ai fini della risoluzione del contratto, la diffida ad adempiere inoltrata. La ricorrente principale precisa di non aver mai avanzato una pretesa di esonero dal pagamento del corrispettivo dei beni e servizi forniti da (OMISSIS); in secondo luogo, rappresenta la presenza nella diffida di un elenco di obbligazioni non adempiute dalla controparte (malfunzionamento dei distributori, ritardo nella sostituzione, inidoneita’ dei tentativi di riparazione), come anche dell’intimazione di adempiere alle stesse entro il termine di legge.
Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia la nullita’ della sentenza, per violazione degli articoli 112 e 161 c.p.c., e articolo 1453 c.c., a causa dell’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione giudiziale del contratto, risoluzione data per implicita dal giudice di primo grado e comunque oggetto di domanda che la (OMISSIS) s.n.c. aveva “rinnovato anche in appello” nella comparsa di risposta, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.
Il terzo motivo del ricorso della (OMISSIS) s.n.c. deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1453, 1454 c.c., articolo 1476 c.c., nn. 1 e 3, articoli 1490, 1492, 1497 e 1512 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto gravante sulla stessa acquirente (OMISSIS) l’onere di provare l’inadempimento della (OMISSIS), alla quale spettava, piuttosto, dimostrare la conformita’ delle proprie prestazioni al regolamento contrattuale.
Il quarto motivo del ricorso principale allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1455 c.c., per aver la Corte di Venezia ritenuto l’inadempimento della (OMISSIS) s.p.a. non integrante il requisito di gravita’, avendo, al contrario, la prova per testi confermato il malfunzionamento delle macchine.
Il quinto motivo del ricorso della (OMISSIS) s.n.c. denuncia la nullita’ della sentenza, in relazione agli articoli 112 e 161 c.p.c., essendo la Corte d’appello incorsa in ultrapetizione, giacche’ non era stata contestata dalla (OMISSIS) s.p.a. la dedotta gravita’ dell’inadempimento.
Il sesto motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 1223 e 1226 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha comunque negato il risarcimento dei danni riconosciuti in primo grado per le spese di ritiro dalla propria clientela dei distributori automatici non funzionanti e di custodia degli stessi presso un magazzino all’uopo locato. Tali danni sarebbero pur sempre riconducibili all’inadempimento della (OMISSIS) per la fornitura di beni difettosi o malfunzionanti.
2. Il ricorso incidentale del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), proposto per il “caso di accoglimento del ricorso principale” della (OMISSIS) s.n.c., premette che intende denunciare il mancato rilievo, cui la Corte d’appello doveva procedere d’ufficio, del giudicato interno verificatosi sulle domande formulate dalla medesima attrice e rigettate dal Tribunale.
Cosi’, il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., e degli articoli 112, 324, 329, 343, e 346 c.p.c., per aver la sentenza di appello pronunciato sulle domande di risoluzione del contratto originariamente spiegate dalla (OMISSIS) s.n.c., nonostante il giudice di primo grado avesse affermato che non era stata fornita prova dell’esistenza e del contenuto delle obbligazioni asseritamente inadempiute e cosi’ rigettato tutte le domande diversa da quella di risarcimento dei danni collegati al mancato ritiro dei distributori automatici, a dire del Tribunale rimasti di proprieta’ della (OMISSIS). A fronte della decisione del Tribunale, nel giudizio di gravame la (OMISSIS) s.n.c. si era limitata a chiedere il rigetto dell’appello della (OMISSIS), senza proporre impugnazione incidentale.
Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, in relazione agli articoli 112 e 161 c.p.c., la nullita’ della sentenza di secondo grado per ultrapetizione, in quanto la Corte di Venezia, nonostante la mancata proposizione di appello incidentale da parte della (OMISSIS) s.n.c., avrebbe indebitamente pronunciato sulle domande di risoluzione per inadempimento ex articoli 1454 e 1453 c.c..
Il terzo motivo del ricorso incidentale del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., sempre in relazione agli articoli 112 e 161 c.p.c., lamenta la nullita’ della sentenza della Corte di Venezia per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno formulata nella comparsa conclusionale di appello.
3. I primi cinque motivi del ricorso della (OMISSIS) s.n.c., che possono esaminarsi congiuntamente, giacche’ connessi, vertono tutti sulla domanda di risoluzione del contratto di fornitura, installazione e rifornimento di distributori automatici di bevande stipulato inter partes, proposta con la citazione del 14 giugno 2004 dalla (OMISSIS) s.n.c., previo accertamento della intervenuta risoluzione di diritto per effetto di diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c., ovvero, in subordine, previa dichiarazione giudiziale ai sensi dell’articolo 1453 c.c..
Il sesto motivo del ricorso principale, a sua volta, sostiene che la (OMISSIS) s.n.c. aveva diritto al risarcimento dei danni per le spese di ritiro e di custodia dei distributori automatici non funzionanti, sul presupposto sempre di un obbligo contrattuale inadempiuto dalla (OMISSIS).
I sei motivi del ricorso principale sono tutti inammissibili, per le ragioni che seguono.
3.1. L’adito Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, con sentenza del 25 febbraio 2009, considero’: che mancava prova del contratto concluso tra la (OMISSIS) s.n.c. e la (OMISSIS) (e quindi anche dei reciproci obblighi che da esso si dicevano derivanti, ovvero delle “obbligazioni che (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) afferma essere rimaste inadempiute”); che mancava prova dunque anche dell’acquisto delle macchine da parte della (OMISSIS) s.n.c.; che tali beni erano rimasti in proprieta’ della (OMISSIS); che percio’ quest’ultima avrebbe dovuto provvedere al ritiro dei distributori automatici e delle merci sollecitato dalla (OMISSIS) s.n.c.; che andavano di conseguenza risarciti i costi sostenuti dall’attrice per conservare le macchine di proprieta’ della (OMISSIS).
Propose appello unicamente la (OMISSIS) s.p.a. (proseguito dalla Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.), lamentando che erroneamente essa era stata ritenuta responsabile per i danni derivanti dal mancato ritiro delle merci, essendo pacifico fra le parti il passaggio in proprieta’ in favore della (OMISSIS) s.n.c. delle macchine erogatrici; che erroneamente era stato liquidato il danno senza dichiarare risolto il contratto; che il danno era stato liquidato dal primo giudice in via equitativa, pur mancando prova della sua verificazione.
Nella comparsa di costituzione in appello, la (OMISSIS) s.n.c. domando’ di rigettare l’appello della (OMISSIS) perche’ infondato, e non propose alcuna impugnazione incidentale, ribandendo tuttavia nelle proprie argomentazioni difensive che il contratto di forniture delle macchine dovesse intendersi risolto per effetto dell’intimata diffida ad adempiere.
La Corte d’appello di Venezia, che ha accolto il gravame avanzato dalla (OMISSIS) s.p.a. ed ha constatato il difetto di appello incidentale, ha comunque esaminato e rigettato “tutte le domande proposte in primo grado” dalla (OMISSIS) s.n.c., spiegando che era pacifico il trasferimento in proprieta’ in favore della (OMISSIS) s.n.c. delle macchine erogatrici; che il Tribunale non aveva dichiarato la risoluzione del contratto per mancanza di prove sull’effettivo contenuto dell’accordo contrattuale; che comunque la pretesa della (OMISSIS) s.n.c. di ottenere il ritiro della macchine e di ritenere responsabile la (OMISSIS) per le spese di deposito e conservazione sopportate supponeva la risoluzione del contratto; che la risoluzione non poteva dirsi avvenuta per effetto della diffida comunicata dalla (OMISSIS) s.n.c. il (OMISSIS); che comunque non risultava dimostrato un inadempimento grave, avendo i testimoni dichiarato che il cattivo funzionamento riguardava soli cinque o sei distributori; che ai fini del risarcimento dei danni era rimasta sprovvista di prova l’allegazione dell’obbligo di ritiro di 104 distributori automatici e dei costi subiti per il relativo deposito.
Puo’ subito premettersi che le argomentazioni svolte dai giudici di appello sulla risoluzione del contratto, benche’ estranee al “thema decidendum” su cui essi erano chiamati a pronunziarsi alla luce dei soli motivi di gravame dalla (OMISSIS) s.p.a., si rivelano in se’ del tutto superflue e non rivestono alcuna influenza sulla pronuncia adottata. Deve percio’ disattendersi il rilievo del controricorrente e ricorrente incidentale, secondo cui la sentenza d’appello non aveva ritenuto l’acquiescenza della (OMISSIS) s.n.c. alla decisione di primo grado.
3.2. Va allora affermato che quando, come nel caso in esame, sia stata proposta una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto, ed inoltre formulata specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento denunciato, l’accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi fosse prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell’inadempimento, e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all’originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l’avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale (arg. da Cass. n. 26159 del 2014; n. 77 del 1989; Sez. Unite n. 11799 del 2017).
Parimenti, la decisione di primo grado negava espressamente che fosse stata data prova dalla (OMISSIS) s.n.c. della fonte negoziale del vantato diritto ad ottenere dalla (OMISSIS) il ritiro dei distributori difettosi, ovvero dell’obbligo contrattuale asseritamente inadempiuto, posto a base della domanda di risarcimento del danno.
Ne consegue che, avendo la (OMISSIS) s.n.c. omesso di appellare il capo della decisione del Tribunale sull’accertamento dell’inadempimento contrattuale della (OMISSIS) e sulla conseguente risoluzione ex articoli 1454 o 1453 c.c., sono ora inammissibili i motivi del ricorso per cassazione che abbiano ad oggetto tali punti per effetto dell’intervenuto giudicato interno ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., comma 2.
Le norme dettate dall’articolo 329 c.p.c., comma 2, articoli 342, 343 e 346 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito e di formazione progressiva del giudicato, le quali presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, implicano che, una volta stabilito il quantum devolutum, l’appellato parzialmente soccombente in primo grado non puo’ giovarsi della motivazione resa dal giudice d’appello ai fini dell’accoglimento del gravame principale, per ottenere, mediante il ricorso per cassazione, effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla prima sentenza.
4. Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso della (OMISSIS) s.n.c..
Il ricorso incidentale tardivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (notificato in data 28 luglio 2018, a fronte di sentenza notificata il 24 aprile 2018), ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, perde ogni efficacia per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso principale. Si trattava, in ogni caso, di ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, da intendere comunque condizionato all’accoglimento del ricorso principale (Cass. Sez. Unite n. 7381 del 2013).
Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza in favore del controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), dichiara inefficace il ricorso incidentale del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, condanna la ricorrente principale a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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